Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 30-07-2026
Numero provvedimento: 373990
Tipo gazzetta: Nessuna

Modifiche al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026.

(D.M. 30/07/2026, pubblicato nel sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)


 

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE



 

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2026) 745 dell’11 febbraio 2026, che ricomprende gli interventi di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115 inerenti alla Gestione del rischio;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTA la direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234 recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026, registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 2026 al n. 170;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, n. 690710 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 19 gennaio 2026;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 marzo 2026, n. 153752 recante il differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze per le colture a ciclo autunno primaverile e la modifica dell’allegato 1 al Piano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 dell’11 maggio 2026;

VISTO il paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera f) del PGRA 2026, inerente alle combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali, nel quale è stabilito che possono essere stipulate da tutti gli agricoltori “polizze semplificate” per le combinazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) della medesima sezione, con valori assicurati determinati tramite i valori indice di cui al Fondo AgriCat, a copertura solo della mancata resa quantitativa e, ad esclusione delle polizze di cui alla lettera c), con franchigia per i rischi catastrofali almeno pari al limite di indennizzo del Fondo stesso;

VISTA la sezione II del paragrafo 2.5.1 del PGRA 2026, che stabilisce che le polizze di cui alla sezione I del medesimo paragrafo, lettere a), b), d) e, se del caso, e), se sottoscritte da agricoltori beneficiari di pagamenti diretti, debbano operare per le avversità catastrofali integrando la copertura del Fondo AgriCat fino a concorrenza del valore della produzione media annua aziendale;

CONSIDERATO che le medesime combinazioni di cui al paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera f) e sezione II sono state introdotte anche al paragrafo 3.3 del PGRA 2026 relativo alle coperture mutualistiche dei Fondi di mutualità danni;

TENUTO CONTO che il Fondo AgriCat copre esclusivamente gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti e che, pertanto, in caso di sottoscrizione di polizze e coperture “semplificate” da parte di agricoltori non partecipanti al Fondo, la relativa franchigia dovrebbe poter essere concordata liberamente tra le parti;

VISTO l’allegato 7 al PGRA 2026, relativo alla classificazione delle combinazioni di eventi per pacchetto di garanzie ammissibili, nel quale sono stati introdotti i nuovi pacchetti “AC”, “BC”, “DC” e “EC” e “AS”, “BS”, “CS” e “DS” afferenti, rispettivamente, alle “polizze complementari ad AgriCat”, di cui alla sezione I del paragrafo 2.5.1, lettere a), b), d) e, se del caso, e) che operano per le avversità catastrofali integrando la copertura del Fondo fino a concorrenza del valore della produzione media annua aziendale, e alle “polizze semplificate”;

VISTO il paragrafo 2.8.2 del PGRA 2026 e, in particolare, le sezioni II e III che stabiliscono, rispettivamente, che la spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 6 al Piano, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza e che, nel rispetto dei limiti massimi e dei meccanismi di salvaguardia di cui al medesimo allegato 6, per i certificati assicurativi senza parametro contributivo, ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo, al rispettivo premio totale si applica un coefficiente di riduzione calcolato secondo le specifiche riportate nel medesimo allegato;

CONSIDERATO che l’applicazione di un coefficiente di riduzione al premio totale di polizza comporta, in ogni caso, una riduzione della spesa ammissibile, mentre l’applicazione del parametro contributivo potrebbe non portare a riduzioni, se non nel caso di tasso di polizza superiore al parametro stesso;

CONSIDERATO, inoltre, che le nuove combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali introdotte per la campagna 2026 sono finalizzate a favorire l’allargamento della platea di assicurati, per soddisfare l’obiettivo prioritario di riequilibrio territoriale e settoriale del sistema, evitando contestualmente la disaffezione allo strumento, nonché a realizzare una maggiore integrazione tra i vari strumenti di gestione del rischio e che, pertanto, gli agricoltori dovrebbero essere stimolati a sottoscrivere tali nuove coperture;

CONSIDERATO, altresì, che i nuovi pacchetti di garanzie ammissibili introdotti nell’allegato 7 al PGRA 2026 riferiscono alle stesse combinazioni di eventi atmosferici delle “polizze tradizionali” individuate nel medesimo allegato con i pacchetti “A”, “B”, “C”, “D”, “E”;

TENUTO CONTO che i certificati assicurativi relativi alle nuove combinazioni introdotte dal PGRA 2026, per le loro caratteristiche, dovrebbero consentire agli agricoltori di proteggere le proprie produzioni a costi inferiori rispetto al passato;

VISTO l’allegato 4 al PGRA 2026, relativo alla metodologia di calcolo degli Standard Value che prevede, per le produzioni vegetali, che ai valori determinati secondo la medesima metodologia sia applicata una decurtazione del 20%;

VISTA la nota del 21 maggio 2026, assunta al prot. n. 243261 di pari data, con la quale il Coordinatore della Commissione Politiche Agricole, nell’evidenziare che per diverse menzioni del prodotto uva da vino si sono registrate nel 2026 sensibili riduzioni dei valori degli Standard Value, che arrivano in alcuni casi a superare il 50%, ha chiesto di organizzare un incontro dedicato per poter approfondire le criticità e valutare una soluzione condivisa al fine di evitare rinunce e disaffezioni da parte dei viticoltori o significative riduzioni in termini di aiuto;

VISTA la nota del 16 giugno 2026, assunta al prot. n. 289964 di pari data, con la quale il Coordinatore della Commissione Politiche Agricole, a seguito dell’incontro tenutosi il 5 giugno 2026 tra le Regioni, il Ministero e i rappresentanti di ISMEA, ha proposto di valutare l’applicazione di una decurtazione del valore determinato per il 2026 nella misura ridotta del 10% alle sole menzioni che hanno registrato una riduzione di tale valore rispetto al 2025 superiore al 25%;

CONSIDERATO che le aziende vitivinicole hanno registrato, negli ultimi anni, persistenti difficoltà derivanti da fattori connessi all’instabilità dei mercati e alla contrazione della domanda;

CONSIDERATO, inoltre, che le dinamiche di mercato hanno inciso negativamente sulla redditività delle aziende produttrici di uva da vino, determinando una compressione dei margini economici e un aumento delle tensioni finanziarie;

VISTO il paragrafo 2.5.3 del PGRA 2026 relativo ai requisiti della copertura assicurativa per le produzioni vegetali e, in particolare, la sezione I che stabilisce, al punto 1), l’obbligo di assicurare l’intera superficie in produzione ricadente all’interno di un territorio comunale per ciascuna coltura da applicarsi a livello di “qualità” in caso di “occupazione del suolo” come “vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade e scarpate (come piante per siepi, rosai, altri arbusti ornamentali conifere ornamentali) compresi i relativi portainnesti e pianticelle” di cui all’allegato 1, punto 1.1, al medesimo Piano, oppure, in assenza della “qualità”, all’ultimo livello individuato nel piano di coltivazione di cui al fascicolo aziendale e, al punto 2), che sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo riferita alla superficie di cui al punto 1);

VISTA la comunicazione di Generali Italia del 16 giugno 2026, assunta al prot. n. 289025 di pari data, con la quale è stata portata all’attenzione dell’Amministrazione una criticità segnalata dalle aziende vivaistiche e connessa alla determinazione della soglia di danno, derivante dalla difficoltà dei Centri di assistenza agricola, in misura maggiore rispetto alle campagne precedenti, a dettagliare compiutamente nel piano colturale grafico 2026 tutte le informazioni necessarie per le singole parcelle, ed è stato evidenziato il rischio che tale circostanza possa disincentivare l’accesso di nuove aziende vivaistiche agli strumenti assicurativi, nonché indurre gli operatori che vi hanno tradizionalmente fatto ricorso ad abbandonarli, in quanto non più adeguati a garantire una risposta efficace alle esigenze del settore;

CONSIDERATO che le peculiarità strutturali e produttive del settore vivaistico, caratterizzato da elevata eterogeneità colturale e da frequenti variazioni nella composizione delle parcelle, rendono particolarmente complessa la rappresentazione puntuale e completa delle informazioni nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale;

CONSIDERATO, inoltre, che tali difficoltà operative, non imputabili agli operatori agricoli, incidono sulla corretta applicazione dei criteri di determinazione della soglia di danno e, conseguentemente, sull’efficacia degli strumenti di gestione del rischio;

CONSIDERATO, altresì, che il mantenimento di adeguati livelli di accesso agli strumenti assicurativi rappresenta un obiettivo di interesse pubblico nell’ambito delle politiche di gestione del rischio in agricoltura, anche al fine di garantire la resilienza economica del comparto vivaistico e la continuità produttiva delle imprese;

RITENUTO pertanto opportuno integrare il paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera f) e il paragrafo 3.3, sezione V del PGRA 2026, per specificare, rispettivamente, che le “polizze semplificate” e le coperture “semplificate” devono operare in maniera complementare al Fondo AgriCat solo in caso di sottoscrizione da parte di agricoltori beneficiari di pagamenti diretti;

RITENUTO, inoltre, opportuno, al fine di favorire la sottoscrizione di polizze relative alle nuove combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali introdotte dal PGRA 2026, stabilire all’allegato 6 che, ai pacchetti di cui all’allegato 7 relativi alle polizze complementari ad AgriCat (“AC”, “BC”, “DC” e “EC”) e alle polizze semplificate (“AS”, “BS”, “CS” e “DS”), si applichi il parametro calcolato per il corrispondente pacchetto relativo alle polizze tradizionali, rispettivamente “A”, “B”, “C”, “D” o “E”;

RITENUTO, altresì, opportuno, in accoglimento della richiesta delle Regioni, procedere ad una modifica dell’allegato 4 al PGRA 2026 prevedendo che alle menzioni dell’uva da vino DOP e IGP, per le quali si siano registrate riduzioni superiori al 25% del relativo Standard Value rispetto alla campagna precedente, si applichi una decurtazione del 10%;

RITENUTO necessario, al fine di favorire l’accesso e il mantenimento delle aziende vivaistiche agli strumenti assicurativi agevolati, nonché di garantire l’effettiva applicabilità delle disposizioni del PGRA 2026, adottare criteri applicativi che consentano di superare le criticità connesse al dettaglio del piano colturale grafico, assicurando al contempo un adeguato equilibrio tra l’esigenza di corretta rappresentazione delle superfici e quella di semplificazione operativa per gli operatori e per i Centri di assistenza agricola ed evitando effetti disincentivanti sull’utilizzo degli strumenti di gestione del rischio;

VISTO l’articolo 5, comma 2 del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2025, n. 690710, ai sensi del quale, con successivo decreto, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel Piano, volte a recepire eventuali modifiche apportate al Piano strategico della PAC 2023-2027 o resesi necessarie per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali, e di incremento del numero di imprese assicurate;

VISTA la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, resa con nota n. 327054 del 6 luglio 2026;

VISTA la presa d’atto della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in ordine alle modifiche proposte dall’Amministrazione, espressa nella seduta del 18 luglio 2026 e pervenuta con nota DAR-0013841-P del 22 luglio 2026;

TENUTO CONTO che eventuali esigenze di affinamento delle disposizioni del Piano saranno valutate anche ai fini della campagna successiva e condivise secondo le procedure previste dall’articolo 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2025, n. 690710,




DECRETA




Articolo 1

(Approvazione delle modifiche al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026)

1. Al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026, approvato con decreto 22 dicembre 2025, n. 690710, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera f), dopo le parole: “di cui alla lettera c),” sono aggiunte le seguenti: “per gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti”;

b) al paragrafo 2.5.3, sezione I, punto 1) il periodo:
“– a livello di “QUALITÀ” in caso di “OCCUPAZIONE DEL SUOLO” come “VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE”; in assenza della “QUALITA’”, l’obbligo si applica all’ultimo livello individuato;”
è sostituito dal seguente:
“– a level di “COD. PRODOTTO” di cui all’Allegato 1, punto 1.1, in caso di “OCCUPAZIONE DEL SUOLO” come “VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE”;”;

c) al paragrafo 3.3, sezione V, dopo le parole: “e, relativamente ai rischi catastrofali per le coperture di cui alle lettere a), b) e d),” sono aggiunte le seguenti: “per gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti,”;

d) l’allegato 1, punto 1.1 è integrato con l’elenco riportato nell’allegato al presente decreto;

e) all’allegato 4, sezione “Calcolo degli standard value delle produzioni vegetali”, dopo il periodo: “Ai valori unitari calcolati in applicazione dei suindicati criteri si applica una decurtazione del 20%.” è aggiunto il seguente: “Per le menzioni dell’uva da vino DOP e IGP che registrano riduzioni superiori al 25% del valore unitario rispetto alla campagna precedente, si applica una decurtazione del 10%.”;

f) all’allegato 6, punto 1, dopo le parole: “[(somma dei premi assicurativi degli ultimi cinque anni) / (somma dei valori assicurati degli ultimi cinque anni)] x 100.” sono aggiunte le seguenti: “Ai pacchetti di cui all’allegato 7 relativi alle polizze complementari ad AgriCat (AC, BC, DC e EC) e alle polizze semplificate (AS, BS, CS e DS), si applica il parametro calcolato per il corrispondente pacchetto relativo alle polizze tradizionali (rispettivamente A, B, C, D o E)”;

2. Il Piano e il relativo allegato 1, emendati ai sensi del precedente comma 1, sono pubblicati sul sito internet del Ministero al link Masaf Intervento SRF.01 anno 2026 (https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23803).

 

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.


 

IL MINISTRO
Francesco Lollobrigida



ALLEGATO