Modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole, in attuazione dell’articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38.
(D.M. 27/07/2026, pubblicato nel sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA) e l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA approvato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 8 agosto 2023, ed in particolare l’articolo 9, comma 3, lettera c), ai sensi del quale AGEA può essere delegato dal Masaf agli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti nazionali;
VISTO il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”, e, in particolare, l’articolo 8-ter, rubricato “Credito di imposta per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole”, come, da ultimo, modificato dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, che al comma 1 dispone che “1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.”;
VISTO il successivo comma 2, ove si prevede che per il suddetto contributo straordinario non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTO il successivo comma 3, ove si stabilisce che "Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli";
VISTO il successivo comma 4, ai sensi del quale "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
VISTO il successivo comma 5, recante lo stanziamento delle risorse finanziarie destinate al contributo straordinario, che, per effetto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 89 del 2026, sono pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026;
VISTO l'articolo 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2026;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in particolare gli articoli 46 e 47, concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l'articolo 76 in materia di false attestazioni e mendaci dichiarazioni;
VISTO l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta, nonché l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", e, in particolare, l'articolo 7;
VISTO l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente" e, in particolare, la sezione 2.1. "Sostegno temporaneo dei prezzi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura", par. 63, il quale prevede che "In alternativa al punto (61), lettera d, e a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al punto (61), gli Stati membri possono calibrare gli importi di aiuto individuali, al fine di garantire la proporzionalità, su elementi quali le dimensioni e la tipologia delle attività dei beneficiari, una stima generale del consumo di combustibile o di fertilizzanti nel settore o altri parametri pertinenti quali il numero di veicoli o di segmenti della flotta, oppure la dimensione del terreno utilizzato per la produzione primaria di prodotti agricoli, a condizione che l'importo nominale complessivo degli aiuti concessi a norma della sezione 2.1 non superi 50 000 EUR per impresa";
VISTO il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
VISTA la Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE), del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni";
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del suddetto regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore dell’agricoltura continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e, in particolare, gli articoli 83 e 91;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” ed in particolare l’articolo 17, concernente la compensazione dei crediti d’imposta;
VISTO il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, e, in particolare, gli articoli 31 e seguenti;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all’articolo 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l’On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l’On. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell’economia e delle finanze;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 47783 del 31 gennaio 2024, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
VISTA la direttiva del 23 gennaio 2026 n. 33234 recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2026 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;
RITENUTA la necessità di definire le modalità di accesso al beneficio nonché, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli di cui all’articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 89 del 2026, in favore delle imprese agricole;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA è ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e che, per tale ragione, è qualificabile quale ente in house ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;
CONSIDERATO che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA è competente alla gestione degli aiuti nazionali disposti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o delegati da altre amministrazioni e dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonché dell'articolo 9, comma 3, del suo Statuto e che svolga le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2018;
RITENUTO pertanto opportuno individuare l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore del ciclo di vita dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 6, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;
RITENUTO di determinare gli oneri per la gestione del ciclo di vita dell'incentivo da corrispondere al soggetto gestore tenendo conto della dotazione finanziaria dell'incentivo, della complessità delle attività affidate, anche con riferimento alla forma delle agevolazioni e alle procedure di accesso, del volume atteso di domande di agevolazione a valere sull'incentivo e della relativa distribuzione nel tempo;
RITENUTO congruo, pertanto, in considerazione dell'elevato livello di potenziale automazione e informatizzazione della gestione dell'incentivo, di determinare gli oneri da corrispondere per la gestione a un livello inferiore rispetto a quello fissato per altre misure di incentivo e aiuto, da prassi non inferiore all'1% della dotazione complessiva della misura;
CONSIDERATO che, in base al par. 63 della Comunicazione C/2026/2593, gli aiuti concessi a norma della sezione 2.1, tra i quali rientra il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al presente decreto, non possono superare l'importo nominale complessivo di 50.000 euro per impresa;
ACQUISITO il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTO il regime di aiuto di Stato SA.123714 (2026/N) notificato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste alla Commissione europea recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2026) 2593 final adottata il 29 aprile 2026 "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente"»,
DECRETA
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative dell’articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, per l’attribuzione alle imprese agricole di cui all’articolo 3 di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
2. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro per l’anno 2026.
3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente” e, in particolare, della Sezione 2.1. “Sostegno temporaneo dei prezzi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura”, che al paragrafo (63) indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell’ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 2
(Gestione del ciclo di vita dell’incentivo)
1. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito AGEA) è il soggetto individuato per la gestione del ciclo di vita dell’incentivo di cui al presente decreto.
2. L’AGEA riceve le domande di erogazione del contributo, ne determina l’ammontare e procede alle attività di monitoraggio e controllo, nelle modalità e nelle forme di cui agli articoli 4, 5, 9 e 10 del presente decreto.
3. Entro il 31 ottobre 2026 l’AGEA trasmette al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione sulle domande pervenute, sull’istruttoria effettuata e sull’adozione del provvedimento di riparto del beneficio di cui al successivo articolo 5.
4. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, all’AGEA è riconosciuto, previa verifica della relazione, di cui al comma 3, un compenso pari a Euro 200.000,00, a valere sulle risorse complessivamente stanziate per l’incentivo.
5. Con successivo accordo, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, sono regolati i rapporti tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'AGEA ai fini della gestione del ciclo di vita dell'incentivo.
Articolo 3
(Soggetti beneficiari e spese ammissibili)
1. I soggetti beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta sono le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che siano agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti.
2. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:
a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
b) le imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera j), della Comunicazione della Commissione C/2026/2593.
3. Sono ammissibili al contributo straordinario esclusivamente le spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, quali, a titolo di esempio, trattori agricoli o forestali, macchine agricole operatrici semoventi, macchine per lavorazioni del terreno, macchine per il raccolto, meccaniche e sollevatori telescopici ad uso esclusivamente agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli, attrezzature, strumenti e macchinari leggeri, macchinari e strumenti per il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, a esclusione delle spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola.
Articolo 4
(Domanda di concessione del contributo)
1. Per accedere al contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, i soggetti beneficiari presentano domanda all'AGEA, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale della medesima AGEA. Con Istruzioni Operative dell'AGEA, da emanarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e pubblicate sul sito istituzionale dell'AGEA, sono comunicate le date entro le quali, a pena di esclusione, può essere presentata la domanda, nonché le relative istruzioni operative. L'arco di tempo disponibile per la trasmissione della domanda non può essere inferiore a 20 giorni. In ogni caso, il termine per l'invio della domanda non può essere successivo al 30 settembre 2026.
2. La domanda può essere presentata, su delega del soggetto beneficiario, anche dai Centri di assistenza agricola, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
3. La domanda contiene le seguenti informazioni, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) anagrafica dell'impresa;
b) ammontare delle spese sostenute dall'impresa richiedente per l'acquisto di gasolio e benzina per l'esercizio dell'attività agricola dal 1° marzo 2026 al 31 maggio 2026, nonché dell'importo del contributo teoricamente spettante;
c) eventuale fruizione di altri aiuti di Stato, di aiuti de minimis e/o ulteriori agevolazioni in relazione ai medesimi costi;
d) nel caso di fruizioni di ulteriori aiuti ai sensi della lettera precedente, dichiarazione che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata, o dell'importo di aiuto più elevato, consentiti dalla disciplina europea di riferimento;
e) dichiarazione che il gasolio e/o la benzina oggetto della domanda di contributo è stata impiegata esclusivamente per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
f) dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non ha rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;
g) dichiarazione di non essere un'impresa già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salve le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera j), della Comunicazione della Commissione C/2026/2593.
4. Il richiedente allega alla domanda, secondo le modalità previste dalle Istruzioni Operative di cui al comma 1 copia delle fatture di acquisto del gasolio e/o della benzina effettuato nel periodo 1º marzo - 31 maggio 2026.
5. Nello stesso termine di cui al comma 1 i soggetti interessati possono:
a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente richiesto.
6. Sono considerate irricevibili le domande che non sono trasmesse secondo le modalità definite nel presente articolo.
Articolo 5
(Riparto, ammontare e concessione del beneficio)
1. Ai sensi del par. 63 della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, l’importo nominale complessivo dei contributi concessi a norma del presente decreto non può superare i 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
2. Decorso il termine per l’invio delle domande di cui all’articolo 4, entro 20 giorni l’AGEA, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, determina l’ammontare delle somme complessivamente richieste a titolo di contributo sotto forma di credito d’imposta dalle domande ammissibili ai sensi degli articoli 3 e 4 e individua l’aliquota di calcolo del beneficio e l’ammontare del contributo sotto forma di credito di imposta concesso a ciascun richiedente ammesso alla fruizione del beneficio.
3. Ove l’importo complessivo determinato ai sensi del comma 2, decurtato degli oneri di cui all’articolo 2, comma 4, sia inferiore allo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 2, l’aliquota è pari al limite di legge, fissato nel 20%.
4. Ove l’importo complessivo determinato ai sensi del comma 2, decurtato degli oneri di cui all’articolo 2, comma 4, sia superiore allo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 2, l’effettiva aliquota è rideterminata, rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi sotto forma di credito d’imposta ammissibili.
5. Il provvedimento di concessione di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’AGEA. La pubblicazione ha valore di comunicazione ai beneficiari del contributo sotto forma di credito d’imposta a ciascuno di essi concesso, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Articolo 6
(Modalità di fruizione)
1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026, senza possibilità di ripartizione negli anni, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta concesso è utilizzabile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione di cui all’articolo 5, comma 2.
2. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo fruibile, determinato ai sensi del precedente articolo 5, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
3. Non si applicano i limits di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Articolo 7
(Trasmissione dei dati)
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il tramite dell'AGEA, trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente rispetto alla pubblicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 5, comma 2, tramite il Sistema di Interscambio Dati - SID, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, tramite il Sistema di Interscambio Dati - SID, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
Articolo 8
(Cumulabilità)
1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta non è cumulabile con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili ai sensi della presente Misura, se tale cumulo determina il superamento dell'intensità di aiuto di cui al regolamento (UE) 2022/2472.
2. Il credito d'imposta è cumulabile:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del presente decreto a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limits dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limits dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472. La relativa base di calcolo è assunta al netto degli altri aiuti ricevuti per i medesimi costi ammissibili;
c) con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre agevolazioni ricevute per i medesimi costi ammissibili.
3. Affinché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto occorre tener conto anche della non concorrenza del credito d'imposta alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38.
Articolo 9
(Controlli, sanzioni e decadenza dal beneficio)
1. L’AGEA procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio in relazione al costo agevolabile sostenuto, attestato dalle relative fatture, e sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nonché sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione e per il mantenimento dell’agevolazione.
2. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’indebita fruizione totale o parziale del credito d’imposta di cui al presente decreto, ne dà comunicazione in via telematica all’AGEA che, previo svolgimento delle verifiche di competenza, provvede ad attivare le procedure di recupero.
3. Disposta la revoca dell’agevolazione, l’AGEA provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell’importo indebitamente fruito ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi di legge.
Articolo 10
(Registrazione dell’aiuto)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, la registrazione del regime di aiuti nei Registri SIAN è effettuata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. L’AGEA provvede alla registrazione degli aiuti individuali concessi ai sensi del presente decreto nei Registri SIAN, ai sensi dell’articolo 9 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
Articolo 11
(Regolazioni Finanziarie)
1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 2, stanziate sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al netto di quelle destinate alla copertura degli oneri di cui all’articolo 2, comma 4, sono versate sulla contabilità speciale n. 1778 denominata «AGENZIA ENTRATE–FONDI BILANCIO», aperta presso la Tesoreria dello Stato.
2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 31 dicembre 2026, previa verifica della relazione di cui all’articolo 2, comma 3.
Articolo 12
(Pubblicazione)
1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e entra in vigore nella data della sua pubblicazione. Il presente decreto è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’AGEA.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
On. Francesco Lollobrigida
(firmato ai sensi del CAD)
Il Ministro dell’economia e delle finanze
On. Giancarlo Giorgetti
(firmato ai sensi del CAD)