Settore vinicolo - Espianto e reimpianto di vigneti - Estirpazione non autorizzata di impianto viticolo - Responsabilità dell'impresa incaricata e dei suoi ausiliari e tecnici agrari - Errore nell'individuazione dei fondi - Danni a terzi proprietari - Risarcimento del danno in agricoltura - Danno a vigneto con denominazione di origine (DOC) - Valutazione e stima del pregiudizio - Danno emergente (spese di scasso, barbatelle, strutture di sostegno, smaltimento pali) - Lucro cessante (mancata resa durante la fase di accrescimento e reimpianto) - Appalto e prestazione d'opera agraria - Fatto degli ausiliari - Sostituti nella ricognizione dei fondi vitati - Responsabilità diretta del soggetto che assume l'incarico di eseguire la rimozione delle colture viticole e si avvale dell'opera di tecnici agrari o imprese sub-delegate per l'individuazione e la ricognizione sul campo dei fondi.
SENTENZA
n. 2698/2026 pubbl. 20/07/2026
(Giudice: dott.ssa Silvia Rosato)
nella causa civile iscritta al n. 5216/2020 r.g.
TRA
Parte_1 (...), nata a (...) e residente in (...); rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Lucia Pagliara come da mandato in atti, attrice;
E
Controparte_1 (...), in persona del legale rappresentante p.t., corrente in (...), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Gaudiomonte e Giovanni Tracquilio come da mandato in atti, convenuta;
Oggetto: avente ad oggetto: solo danni a cose alla quale è stata riunita la causa n. 466/2021 r.g.
TRA
Controparte_1 (c.f. / P.IVA: P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Gioia del Colle (BA), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Gaudiomonte e Giovanni Tracquilio come da mandato in atti, attrice;
E
Controparte_2, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Francavilla Fontana (BR), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Iacca come da mandato in atti, convenuta;
NONCHÉ
CP_3, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Ippolito come da mandato in atti, convenuto;
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_4, in persona del legale representative p.t., corrente in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Longo come da mandato in atti, chiamata in causa;
Oggetto: avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 08 aprile 2026 le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 13.07.2020, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce Controparte_1 onde sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di € 13.743,37 (o di quella diversa determinanda in corso di causa) a titolo di risarcimento dei danni arrecatile a seguito del non autorizzato espianto del vigneto dal terreno di sua proprietà in agro di Salice Salentino, località "Per_1", eseguito da detta società.
Con comparsa tardivamente depositata in data 18.01.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 esponendo di aver ricevuto incarico dall'Controparte_5 delle operazioni di estirpazione dei vigneti di alcuni suoi terreni in essere nelle province di Lecce e di Brindisi, e che nel mese settembre 2019 aveva delegato le operazioni di individuazione dei relativi vigneti alla Controparte_2, poi di fatto eseguite dal perito agrario CP_3 socio e tecnico della medesima società, i quali, per superficialità ed approssimazione, avevano causato l'errore nella estirpazione del vigneto dell'attrice; anticipava di intendere promuovere azione giudiziale nei loro confronti per esserne manlevata e rimborsata delle somme che essa fosse tenuta a corrispondere a Parte_1 per effetto ed in conseguenza dell'azione di danni proposta; concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti perché infondata, in quanto estranea ai fatti di causa; in subordine, accertare e dichiarare Controparte_2 e il p.a. CP_3 tenuti a manlevarla e tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli che fossero derivate dall'accoglimento della domanda attorea; con condanna di chi di ragione al pagamento di spese e competenze di lite.
Con separato atto di citazione datato 18.01.2021, ritualmente notificato (di poi radicato al n. 466/2021 r.g.), Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi a codesto Tribunale Controparte_2 e il p.a. CP_3 onde sentire: a) accertare e dichiarare che essi erano tenuti a manlevarla da tutte le richieste di risarcimento danni proposte nei suoi confronti nel giudizio iscritto al n. 5216/2020 r.g. Tribunale di Lecce e, per l'effetto, condannarli a tenerla indenne da eventuali condanne e, comunque, da ogni conseguenza pregiudizievole che fosse derivata in suo danno dal giudizio de quo; b) con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa del 19.04.2021 si costituiva in quest'ultimo giudizio CP_2 eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per assoluta incertezza del petitum, la carenza di interesse ad agire di CP_1 ex art. 100 c.p.c. e, nel merito, la sua assenza di responsabilità per non aver materialmente eseguito alcuna attività di estirpazione.
Nel medesimo giudizio si costituiva anche CP_3 con comparsa del 19.04.2021, eccependo in via pregiudiziale: (i) la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per assoluta incertezza del petitum; (ii) la carenza di interesse ad agire di CP_1 ex art. 100 c.p.c., non essendo ancora intervenuta alcuna condanna nel giudizio principale; chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Controparte_4 chiedendo lo spostamento della prima udienza ex art. 163bis c.p.c..
Autorizzata ed eseguita la chiesta chiamata, con comparsa depositata il 09.11.2021 si costituiva Controparte_4 eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa, la tardività della denuncia di sinistro ex art. 1913 c.c., l'improponibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 e, comunque, i limiti di massimale e lo scoperto contrattuale; faceva inoltre proprie le eccezioni pregiudiziali di nullità della citazione e carenza di interesse ad agire già sollevate dal proprio assicurato.
In entrambi i giudizi venivano assegnati i termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c.; all'esito, il Tribunale con ordinanza del 27.06.2022 disponeva la riunione della causa distinta dal n. 466/2021 r.g. a quella recante il n. 5216/2020 r.g., stante la sussistenza di profili di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra gli stessi, e ammetteva i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.
Nell'udienza del 24.11.2023 veniva dichiarata la decadenza di Controparte_1 dall'assunzione dell'interrogatorio del legale rappresentante di Controparte_2 e di CP_3 e dall'ascolto di un teste della sua lista; escussi di seguito gli altri testi ammessi; disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale fissava l'udienza del 18.03.2026 per la precisazione delle conclusioni.
Sostituito nelle more il magistrato assegnatario; rassegnate dalle parti le rispettive conclusioni nell'udienza del 08.04.2026, la causa veniva trattenuta per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
In via preliminare si osserva che il provvedimento di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio (cfr. Cass sez. I civ. ord. 07.07.2021 n. 19279).
Nella specie, la riunione delle cause è stata disposta dopo che, in ciascuna di esse, erano stati assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., ossia allorché esse si trovavano nella stessa fase processuale; pertanto, nessuna lesione del diritto di difesa e del contraddittorio si è verificata in danno di Controparte_2 e di CP_3 che sin dalla notifica dell'atto di citazione ad opera di Controparte_1 erano stati comunque posti a conoscenza della pendenza del procedimento n. 5216/2020 r.g. promosso da Parte_1 e delle relative domande e doglianze e, conseguentemente, nella condizione di apprestare adeguate allegazioni, eccezioni e difese.
Tanto chiarito, si rileva risultare infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione notificato da Controparte_1 nel giudizio n. 466/2021 r.g. per la pretesa indeterminatezza del petitum; dall'intero contesto dell'atto introduttivo è infatti possibile evincere con sufficiente chiarezza quali fossero le domande avanzate, le ragioni sottesevi e i motivi di doglianza sollevati.
Ancora preliminare appare la delibazione della eccezione di inammissibilità della domanda autonoma di manleva avanzata da Controparte_1 nei confronti di Controparte_2 e CP_3 nel procedimento distinto dal n 466/2021 r.g. per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; l'eccezione è fondata. Nel caso di autonoma domanda di garanzia o manleva, infatti, l'interesse ad agire in garanzia sorge non già al momento della proposizione della controversia principale, bensì soltanto se e quando, accolta la domanda principale, si sia effettivamente verificato il prospettato esito negativo del primo processo e si sia in tal modo perfezionato e concretizzato l'obbligo indennitario a carico del terzo.
Per mera completezza, si rileva altresì l'inammissibilità, per tardività, dell'intervento volontario spiegato in data 20.01.2023 da Parte_1 nel medesimo giudizio, allorché i termini per l'articolazione delle domande e delle richieste istruttorie erano decorsi; è noto, infatti, che l'intervento volontario che introduce una domanda autonoma (quale è quella risarcitoria proposta da Parte_1 nei confronti di CP_3) soggiace alle medesime preclusioni che governano la domanda riconvenzionale: esso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro il termine di costituzione del convenuto o, al più tardi, entro il termine per la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..
Sempre per compiutezza, si rileva risultare infondata l'eccezione di nullità della c.t.u., avanzata dai convenuti nella causa n 466/2021 r.g. sulla base della pretesa mancata comunicazione dell'annullamento dell'appuntamento fissato per il giorno 10.06.2025 per il prosieguo delle operazioni; al riguardo, il C.t.u. Persona_2, pur ammettendo di aver omesso di comunicare detto annullamento tramite pec, ha dato atto di aver tempestivamente informato telefonicamente le parti dello spostamento delle operazioni peritali, e di aver comunque inviato loro in data 10.06.2025 formale comunicazione a mezzo PEC del nuovo appuntamento del 16.06.2025, al quale avevano presenziato tutti i consulenti delle parti, nel pieno rispetto del contraddittorio.
Alla declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva proposta in via autonoma da Controparte_1 segue il regolamento delle spese e competenze di lite di Controparte_2 e di CP_3, liquidate come in dispositivo, tenendo in considerazione il valore medio dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione corrispondente, e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Quanto alle spese e competenze di giudizio del terzo chiamato Controparte_4, esse, secondo soccombenza virtuale e per il principio di causalità, vanno poste a carico di CP_3, stante l'infondatezza della chiamata in causa; dalla polizza assicurativa in atti (contratto n. 71 3000107711) risulta che essa era stata stipulata a garanzia della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione di "Agrotecnico" e che essa era esclusa per attività svolte da società dell'assicurato o di cui l'assicurato stesso fosse socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente; nella specie, l'attività incriminata risulterebbe essere stata svolta dalla società CP_2 di cui CP_3 era socio e tecnico (vedasi la visura CCIAA in atti) ed avrebbe svolto, in detta qualità, l'attività in questione; pertanto, nella specie, la garanzia assicurativa era esclusa e non operativa per le attività in questione, svolte dal sig. CP_3 quale socio e tecnico di Controparte_2; anche detti esborsi e compensi vengono liquidati come in dispositivo, tenendo in considerazione il valore medio dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione corrispondente, e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Passando alla disamina delle domande proposte nel giudizio principale, recante il n. 5216/2020 r.g., si osserva che la convenuta Controparte_1 non ha contestato l'avvenuta estirpazione del vigneto in essere sul terreno di proprietà dell'attrice Parte_1; tuttavia ha sostenuto di avere ricevuto incarico dall'Controparte_5 di seguire le operazioni sia amministrative che operative dell'estirpazione dei vigneti di alcuni terreni di proprietà della stessa società ricadenti nelle province di Lecce e di Brindisi, e di aver delegato le operazioni di individuazione dei relativi vigneti alla società Controparte_2 (comprensive della ricognizione dei fondi sui quali estirpare le colture in essere, dell'assistenza in loco all'imprenditore che materialmente avrebbe dovuto procedere alla estirpazione, della verifica della regolare esecuzione delle relative opere e di redigere perizia asseverativa di regolare avvenuta estirpazione dei ceppi da consegnare all' a completamento della pratica di autorizzazione al reimpianto, come da "Contratto di prestazione di servizi e prestazione d'opera" del 3/09/2019); operazioni poi di fatto eseguite dal perito agrario CP_3 socio e tecnico della medesima società.
In giudizio è stata escussa quale teste la sig.ra Tes_1, dipendente all'epoca dei fatti di Controparte_1, che ha riferito di essere stata essa stessa ad interfacciarsi con Controparte_7 e specificamente con il sig. CP_3 all'epoca amministratore della società, redigendo con Controparte_8 il contratto di prestazione d'opera poi sottoscritto dal CP_1 e da CP_2; ha aggiunto che mentre il CP_3 era sul posto con gli operai, si era sentita telefonicamente ed era stata personalmente sempre informata dal CP_3 delle operazioni e dell'individuazione dei vigneti da estirpare secondo contratto.
In sostanza, Controparte_1 nell'esecuzione delle obbligazioni di fare assunte verso l'Controparte_5 si avvalse, sotto la propria responsabilità e direzione (direzione avvalorata dalle dichiarazioni della teste Tes_1 testé riportate), dell'opera di sostituti e ausiliari (Controparte_2 e CP_3), restando di conseguenza l'unica responsabile a tutti gli effetti per l'operato dei suoi collaboratori; essa è pertanto tenuta a risarcire i danni conseguiti alla estirpazione del vigneto attoreo determinata dall'imperita e inadeguata opera dei suoi incaricati.
In ordine a tali danni, dall'elaborato del C.t.u. dott. agr. Persona_2 nominato in corso di giudizio (le cui risultanze e conclusioni questo giudice ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista logico e tecnico e fondate su accurate indagini anche in loco) è dato desumere:
che il terreno dell'attrice interessato dall'estirpazione si trovava in Salice Salentino (in catasto al fg 40 p.lla 416) ed era destinato per una superficie di 0.31.95 ettari alla produzione di uva da vino appartenente alla varietà autoctona "Negroamaro";
che il vigneto estirpato, dell'età di anni 34, era coltivato a spalliera e ricadeva nella zona a Denominazione di Origine Controllata;
che il valore di un vigneto nella zona si aggirava tra i 30.000 € e i 40.000 € per ettaro;
che, considerata la superficie vitata, la fase avanzata del ciclo vitale del vigneto (che aveva ormai superato l'età di massimo potenziale produttivo ed economico), e tenuto conto della resa dichiarata nella documentazione CP_9 per gli anni 2018-2019 (pari a 1.000 kg), il valore del vigneto estirpato poteva stimarsi compreso tra € 7.000,00 e € 8.000,00;
che i costi necessari alla ricostituzione dello stato originario dei luoghi e ai maggiori costi di conduzione potevano stimarsi in € 7.104,51 (comprensive di spese di impianto, scasso, altri lavori preparatori del terreno, concimazione, squadro e picchettamento, acquisto, trasporto e messa a dimora barbatelle, strutture di sostegno, come in dettaglio indicati nella relazione di consulenza, cui si fa rinvio);
che i mancati redditi durante il periodo di crescita ed entrata in produzione delle nestaiole reimpiantate (tenuto conto delle caratteristiche biologiche della cultivar e delle tipologie e modalità ordinarie di esecuzione delle pratiche colturali nel comprensorio in cui ricade il fondo in oggetto) potevano stimarsi in € 2.870,28;
che il costo per lo smaltimento dei pali in cemento residuati sul terreno poteva stimarsi in € 500,00;
che il danno totale scaturito dall'estirpazione del vigneto complessivamente poteva valutarsi in € 10.474,79 (di cui € 7.104,51 quale costo necessario per la sua ricostituzione, € 2.870,28 per mancati redditi durante il periodo di crescita ed € 500,00 per spese smaltimento pali in cemento).
Al pagamento di detta somma in favore dell'attrice va pertanto condannata la convenuta Controparte_1 a titolo di risarcimento dei danni causatile dall'illecita estirpazione del vigneto in essere sul fondo di sua proprietà in agro di Salice Salentino censito in catasto al fg. 40 p.lla 416.
Alla soccombenza di quest'ultima segue il regolamento delle spese e competenze di lite di Parte_1 liquidate come in dispositivo, tenendo in considerazione il valore medio dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione corrispondente, e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- in relazione alla causa n. 5216/2020 r.g.:
1) in accoglimento per quanto di ragione delle domande attoree, condanna Controparte_1 al pagamento in favore dell'attrice Parte_1 della somma di € 10.474,79, oltre interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni causatile dall'illecita estirpazione del vigneto in essere sul fondo di sua proprietà in agro di Salice Salentino censito in catasto al fg. 40 p.lla 416;
2) condanna Controparte_1 al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico di Controparte_1 esborsi e compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa;
- in relazione alla causa n. 466/2021 r.g.:
1) dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. la domanda autonoma di manleva avanzata da Controparte_1 nei confronti di Controparte_2 e CP_3;
2) condanna Controparte_1 al pagamento in favore dell'Avv. Stefano Iacca, procuratore di Controparte_2 dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) condanna altresì Controparte_1 al pagamento in favore dell'Avv. Angelo Ippolito, procuratore di CP_3 dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
4) condanna CP_3 al pagamento in favore di Controparte_4 delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 18.07.2026
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)