Organo: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Categoria: Registri
Tipo documento: Risoluzione
Data provvedimento: 20-01-1996
Numero provvedimento: 19
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Imposta di bollo registri.

Ai fini dell’imposta di bollo, i registri di carico e scarico – previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e commercializzazione dei prodotti agrari – non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 16 della Tariffa allegato A al Dpr n. 642/1972 e, di conseguenza, non sono soggetti all’imposta fin dall’origine. Ciò in quanto la loro numerazione e la loro vidimazione non sono compiute dall’Ufficio del registro delle imposte o da un notaio (ex art. 2215 e 2216 c.c.), ma sono effettuate dagli Uffici periferici del ministero per le Politiche agricole.