Organo: Consiglio dell'Unione Europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 11-05-2026
Numero provvedimento: 1510
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 31-07-2026

Decisione (UE) 2026/1510 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall’altra.

(Decisione (UE) 11/05/2026, n. 2065/1510, pubblicata in G.U.U.E. 31 luglio 2026, n. L)


IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l’articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 maggio 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare l’aggiornamento dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra. Il 17 gennaio 2025 i negoziati si sono conclusi positivamente.

(2) È pertanto opportuno che l’accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall’altra («accordo») sia firmato.

(3) L’obiettivo dell’accordo è istituire un partenariato strategico rafforzato, intensificare il dialogo politico e approfondire e rafforzare la cooperazione su questioni di reciproco interesse. L’accordo si propone inoltre di favorire un aumento degli scambi commerciali e degli investimenti sostenibili tra le parti ampliandone e diversificandone le relazioni economiche e commerciali e creando nuove opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, contribuendo nel contempo alla promozione dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

(4) È opportuno applicare talune disposizioni dell’accordo a titolo provvisorio, in attesa della sua entrata in vigore, conformemente alla parte IV, articolo 2.5 dell’accordo.

(5) La firma dell’accordo a nome dell’Unione non incide sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l’Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall’accordo che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall’Unione.

(6) Conformemente alla parte IV, articolo 2.11, all’interno dell’Unione l’accordo non conferisce alle persone diritti né impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico. Non è pertanto possibile invocare l’accordo dinanzi ai tribunali dell’Unione o degli Stati membri,
 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
 

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall’altra («accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo.

 

Articolo 2

1. Le seguenti parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio conformemente alla parte IV, articolo 2.5, dell’accordo, e fatte salve le notifiche ivi previste, in attesa della sua entrata in vigore, fatte salve le competenze degli Stati membri nei settori pertinenti:

a) nella parte I: gli articoli 1 e 2;

b) nella parte II:

i) i capi 1 e 2;

ii) il capo 3 tranne l’articolo 3.9 (Tutela consolare);

iii) i capi da 4 a 9;

c) nella parte IV, i capi 1e 2, nella misura necessaria all’attuazione delle disposizioni delle parti I e II applicate a titolo provvisorio.

2. La data a decorrere dalla quale le suddette parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il il giorno dell’adozione.


Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2026


Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

 

Accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra