Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Documenti di accompagnamento
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 04-01-1996
Numero provvedimento: 1
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Documenti di accompagnamento che scortano il trasporto, effettuato da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, per quantitativi superiori a 30 litri. Modalità di emissione.

Com’è noto, l’art. 4, punto 2) del reg. n. 2238/93 (ora reg. 884/01), relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, prevede, per quanto concerne i trasporti dei prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, alcune deroghe all’obbligo di emissione del documento di accompagnamento.

In particolare, per i trasporti di cui in oggetto, ai sensi della lettera d) della norma sopra richiamata, è stata prevista la predetta deroga qualora il quantitativo trasportato di vini o mosti parzialmente fermentati, in qualsiasi recipiente essi siano contenuti (anche non etichettati e non muniti di dispositivo di chiusura riconosciuto), è inferiore a 30 litri.

Dovrà, pertanto, essere emesso il documento di accompagnamento per il trasporto di quantitativi superiori a quello anzi indicato, caso che, com’è noto, nella attuale realtà vitivinicola nazionale occorre in misura non trascurabile.

Al riguardo, tuttavia, va tenuto preliminarmente presente che, ai sensi dell’art. 2 del D.m. 19 dicembre 1994, n. 768, il documento di accompagnamento in questione è rappresentato dalla bolla beni viaggianti di cui al Dpr del 6 ottobre 1978, n. 627, le cui modalità di stampa, vendita e emissione sono state disciplinate dal cennato Dpr e dal D.m. 29 novembre 1978. Nondimeno, qualora ricorra il caso in oggetto, il privato cittadino che effettua il trasporto non è legittimato a porre in essere tutti gli obblighi che le cennate disposizioni nazionali impongono in relazione all’acquisto e alla emissione della bolla beni viaggianti.

In merito, si evidenzia che il citato D.m. n. 768/94 ha già stabilito, all’art. 4, comma 4, che la bolla medesima sia timbrata, compilata e, eventualmente, convalidata dagli enti che effettuano la timbratura, cioè dai Comuni ovvero dagli uffici periferici di questo Ispettorato centrale.

Si rappresenta, pertanto, la necessità, al fine di consentire ai privati cittadini interessati il rispetto delle norme stabilite dal richiamato regolamento comunitario, che codesti uffici e i Comuni possano continuare ad assicurare, così come già in passato, a seguito del regime introdotto dal D.m. 20 aprile 1990, n. 184 e ora sostituito dal D.m. n. 768/94, la richiesta disponibilità degli stampati delle bolle beni viaggianti.

In proposito, si richiama l’attenzione degli enti interessati sull’obbligo di effettuare, su appositi registri, le annotazioni relative al carico e allo scarico dei documenti di accompagnamento di cui all’art. 2, comma 3 del D.m. n. 768/94.

I predetti registri, ai sensi di quanto precisato nella circolare n. 18 del ministero delle Finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (Div. XV/Iva prot. n. 491046/90 del 18 marzo 1991, già trasmessa a codesti uffici con nota n. 166605 del 24 aprile 1991), pur non necessariamente vidimati e bollati ai sensi dell’art. 39 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, si potranno identificare con quelli sostanzialmente conformi a quelli utilizzati dagli operatori economici per le finalità dell’art. 10 del citato D.m. 29 novembre 1978 ovvero con quelli che sono tenuti per le annotazioni prescritte dall’art. 4, comma 5 del D.m. n. 768/94.

I registri in questione saranno tenuti e conservati secondo modalità proprie nel rispetto delle disposizioni che regolano il corretto esercizio dell’attività amministrativa dei rispettivi organi.

Con l’occasione, si precisa infine che, essendo l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento stabilito, per i trasporti in oggetto, esclusivamente da una norma comunitaria (da un punto di vista fiscale sussiste, infatti, l’esonero di cui all’art. 4, punto 3, del Dpr n. 627/78, sempreché i quantitativi trasportati non siano eccedenti il fabbisogno familiare), ai fini della compilazione del documento di accompagnamento trovano applicazione le disposizioni di cui al reg. n. 2238/93, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla legge n. 460/87.