Organo: Consiglio dell'Unione Europea, Parlamento europeo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 08-07-2026
Numero provvedimento: 1739
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 29-07-2026

Regolamento (UE) 2026/1739 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.

(Regolamento (UE) 08/07/2026, n. 2026/1739, pubblicato in G.U.U.E. 29 luglio 2026, n. L)


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il settore agricolo – in particolare gli agricoltori, garanti della sicurezza alimentare – si trova ad affrontare una serie di sfide. La pandemia di COVID-19, la crescente instabilità del commercio mondiale, le condizioni climatiche sempre più estreme e l’attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina hanno portato a un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all’energia e a un periodo prolungato di inflazione elevata, con ripercussioni sui costi a carico degli agricoltori e sui prezzi dei prodotti alimentari. Nel contempo gli agricoltori si adoperano per garantire che la propria produzione sia più sostenibile dal punto di vista ambientale. Dovendo affrontare già un aumento del costo della vita, molti consumatori acquistano e consumano in misura crescente prodotti alimentari meno costosi. Tali fattori hanno ulteriormente destabilizzato il modo in cui è distribuito il valore aggiunto lungo la filiera alimentare e hanno aumentato il grado di incertezza in cui operano gli agricoltori, in particolare coloro che gestiscono aziende agricole di piccole e medie dimensioni, alimentando proteste e sfiducia. È pertanto opportuno adottare misure per affrontare tali sfide al fine di ripristinare l’equità e la fiducia degli attori nella filiera alimentare, rafforzare la posizione degli agricoltori e migliorare il loro potere contrattuale, anche attraverso le organizzazioni di produttori e le cooperative in quanto creatrici di valore aggiunto, nonché tutelare i redditi degli agricoltori e accrescere la fiducia delle persone giovani nella professione agricola.

(2) Nell’elaborare le norme di commercializzazione riguardanti l’indicazione del luogo di produzione e/o l’origine, è opportuno prestare particolare attenzione al contesto specifico di ciascun prodotto e settore. Tali indicazioni dovrebbero essere determinate alla luce della necessità di soddisfare meglio le aspettative in termini di trasparenza, anche attraverso l’etichettatura del paese di origine in linea con le norme del mercato interno, la loro pertinenza per i consumatori e la struttura della filiera, tenendo conto nel contempo delle implicazioni pratiche per gli operatori e della necessità di evitare inutili complessità.

(3) Vari operatori della filiera agricola e alimentare, attivi nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione e della vendita al minuto, hanno sviluppato regimi ed etichette per promuovere modalità commerciali che garantiscano un’equa ripartizione del valore aggiunto agli agricoltori e la creazione e il mantenimento di filiere corte. È necessario definire requisiti minimi per l’uso delle indicazioni facoltative che descrivono tali modalità commerciali al fine di aumentarne la trasparenza e l’affidabilità dell’uso nella filiera alimentare, integrando in tal modo le norme vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, in particolare quelle del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4) Ai fini di una maggiore fiducia ed equità lungo la filiera alimentare, le indicazioni «giusto» ed «equo» e quelle aventi un significato equivalente dovrebbero essere utilizzate solo per designare modalità commerciali che garantiscano stabilità e trasparenza nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti e prezzi considerati equi e remunerativi dagli agricoltori partecipanti e che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano al loro conseguimento, anche in modo coerente con l’allegato I della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5) L’indicazione «filiera corta» dovrebbe essere utilizzata solo per designare modalità commerciali che prevedano un collegamento diretto tra agricoltori e consumatori che consente uno scambio diretto di informazioni sul processo di produzione e sul prodotto, anche attraverso la comunicazione a distanza e/o tramite un intermediario nella filiera, e tale per cui i consumatori possano facilmente individuare le aziende degli agricoltori partecipanti in cui sono state prodotte le materie prime. In alternativa, tale indicazione potrebbe essere utilizzata anche quando esiste uno stretto legame tra agricoltori e consumatori geograficamente vicini fra loro, anche in contesti transfrontalieri. La vicinanza geografica dovrebbe essere intesa, tra l’altro, come una distanza o una durata di trasporto ridotta, tenendo conto delle specificità geografiche e demografiche degli Stati membri. Tale uso dell’indicazione «filiera corta» incentiverà i consumatori a pagare prezzi che retribuiscano equamente gli agricoltori per i loro prodotti, rafforzerà le zone rurali e contribuirà al loro sviluppo e al loro rilancio e migliorerà la trasparenza in merito all’origine dei prodotti e ai metodi di produzione. Ciò dovrebbe applicarsi ai prodotti realizzati nel mercato interno o ivi immessi.

(6) Al fine di riflettere meglio le condizioni di mercato, l’evoluzione delle aspettative dei consumatori e i progressi nelle norme di commercializzazione e nelle norme internazionali in materia, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per modificare il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio aggiungendo ulteriori indicazioni facoltative equivalenti all’indicazione «giusto» o «equo» e specificando le condizioni per l’uso delle indicazioni facoltative che designano le modalità commerciali relative all’equa assegnazione del valore aggiunto agli agricoltori e alla creazione e al mantenimento di filiere corte, tenendo conto di eventuali norme internazionali in materia e dei relativi regimi di qualità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(7) Sebbene gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni nazionali che stabiliscono norme supplementari per l’uso di indicazioni facoltative per le modalità commerciali, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare, limitare o impedire l’uso di tali indicazioni per i prodotti legalmente realizzati o legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

(8) L’utilizzo di contratti scritti svolge un ruolo cruciale nella responsabilizzazione degli operatori, sensibilizza riguardo all’importanza dei segnali del mercato, aiuta ad adattare l’offerta alla domanda, migliora la trasmissione dei prezzi all’interno della filiera, aumenta la trasparenza e previene e affronta le pratiche commerciali sleali. Le norme sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbero pertanto essere estese ai prodotti diversi dal latte crudo e garantire nel contempo l’allineamento alle norme sulle relazioni contrattuali applicabili ad altri settori agricoli. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri di esentare gli operatori dall’obbligo di includere nei loro contratti scritti indicatori, indici o metodi di calcolo del prezzo finale o una clausola di revisione, previa consultazione dei pertinenti rappresentanti degli agricoltori o delle pertinenti organizzazioni interprofessionali, a condizione che gli effetti di prevedibilità, trasparenza e trasmissione dei prezzi possano essere ottenuti con altri mezzi o che l’obbligo di includere tali elementi non sia appropriato o proporzionato per altri motivi giustificati.

(9) Al fine di rispecchiare gli sviluppi del mercato, mantenendo al contempo una concorrenza effettiva nel mercato lattiero-caseario, è opportuno aumentare i limiti quantitativi applicabili al volume di latte crudo oggetto di negoziazioni contrattuali collettive da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute, espresso in percentuale della produzione totale dell’Unione e dei volumi totali prodotti e consegnati in uno Stato membro.

(10) Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri e semplificare la procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riducendo in tal modo i costi di transazione e migliorando l’efficienza, le norme applicabili dovrebbero consentire il loro riconoscimento a seguito di un’unica domanda riguardante più settori o prodotti, anziché dell’attuale requisito di una domanda per un solo settore specifico, purché l’organizzazione di produttori soddisfi le condizioni applicabili a ciascun settore specifico per il quale chiede il riconoscimento. Inoltre, i produttori di prodotti biologici possono avvalersi delle possibilità esistenti per quanto riguarda l’istituzione e il riconoscimento delle organizzazioni di produttori per rafforzare la loro collaborazione. È altresì opportuno che i criteri di riconoscimento e gli statuti delle organizzazioni di produttori impongano che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa di agricoltori che realizzano prodotti agricoli del suolo, indipendentemente dal fatto che i metodi di produzione sfruttino il suolo o altri substrati di coltivazione, ad esempio nelle serre, o prodotti dell’allevamento e siano controllate in base a norme che consentano agli agricoltori aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni da essa prese. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere che tale controllo democratico possa essere effettuato non solo direttamente dagli agricoltori, ma anche dalle loro associazioni, comprese quelle in forma di cooperativa, purché siano controllate dagli agricoltori. Ciò non dovrebbe impedire ad altri produttori che non siano agricoltori che realizzano prodotti agricoli del suolo o dell’allevamento, come le imprese di prima trasformazione o i non produttori, di aderire a organizzazioni di produttori.

(11) Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo sostenibile, che è un principio fondamentale dei trattati e un obiettivo prioritario delle politiche dell’Unione, e di garantire la trasparenza, la stabilità e l’equità nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti lungo tutta la filiera, gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere le organizzazioni di produttori che perseguono obiettivi specifici utilizzando indicazioni facoltative relative alle modalità commerciali, quali «giusto» o «equo», o indicazioni di significato equivalente, e l’indicazione «filiera corta».

(12) Al fine di assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, migliorare la loro posizione negoziale nei confronti dei trasformatori e degli altri attori della filiera e garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera stessa, è opportuno estendere la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri aderenti, per la totalità o una parte della loro produzione, alle organizzazioni di produttori non riconosciute, incluse le cooperative o altre forme giuridiche equivalenti riconosciute dal diritto nazionale, a condizione che soddisfino i criteri di riconoscimento stabiliti a livello dell’Unione ed esercitino le attività previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013, comprese la concentrazione dell’offerta e l’immissione dei prodotti dei propri aderenti sul mercato. Per garantire parità di trattamento degli aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute e non riconosciute, tale possibilità dovrebbe essere soggetta a limiti adeguati. In particolare, dovrebbe essere estesa solo alle organizzazioni di produttori non riconosciute che abbiano presentato una domanda di riconoscimento a uno Stato membro, entro quattro mesi dalla presentazione di tale domanda ovvero, in assenza di una decisione entro tale periodo da parte dello Stato membro, entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda, a meno che nel frattempo lo Stato membro non rifiuti il riconoscimento.

(13) Per rafforzare la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori riconosciute e garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali per conto dei propri aderenti, anche riguardo al prezzo, per i prodotti realizzati da tutti o alcuni dei propri aderenti, anche se le stesse non esercitano effettivamente un’attività economica, purché i loro aderenti esercitino effettivamente un’attività economica. È opportuno concedere tale possibilità a condizione che le organizzazioni aderenti a tali associazioni non facciano parte anche di un’altra associazione di organizzazioni di produttori e che il volume del prodotto oggetto delle attività di tali associazioni non superi il 36 % della produzione nazionale totale del prodotto in questione nello Stato membro interessato. Inoltre, al fine di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute non dovrebbero essere autorizzate a negoziare termini contrattuali qualora comprendano organizzazioni di produttori non riconosciute.

(14) Gli statuti delle organizzazioni di produttori impongono agli aderenti di limitare l’adesione a un’unica organizzazione di produttori per un determinato prodotto, al fine di creare stabilità per l’organizzazione di produttori, prevenire comportamenti opportunistici da parte degli aderenti limitando la loro possibilità di collocare liberamente i propri quantitativi presso diverse organizzazioni di produttori, e mantenere coerenza nella rappresentanza degli aderenti. Allo stesso tempo, un produttore dovrebbe poter aderire a una diversa organizzazione di produttori per ogni diverso prodotto dell’azienda. È pertanto opportuno chiarire che le adesioni multiple sono possibili in casi debitamente giustificati, purché i prodotti siano sufficientemente distinti per quanto riguarda, tra l’altro, le loro caratteristiche specifiche o i diversi usi finali previsti.

(15) Per evitare che gli acquirenti compromettano la posizione negoziale delle organizzazioni di produttori, è opportuno stabilire garanzie adeguate per i contatti tra gli acquirenti e gli aderenti di tali organizzazioni. Sebbene gli acquirenti possano contattare gli aderenti di un’organizzazione di produttori, entrare in contatto con tali membri non dovrebbe compromettere gli obiettivi delle organizzazioni di produttori o la concentrazione dell’offerta e l’immissione dei prodotti sul mercato, in particolare quando tale contatto diretto con gli aderenti alle organizzazioni di produttori è utilizzato per eludere la strategia comune delle organizzazioni di produttori.

(16) Per rafforzare la posizione dei produttori lattiero-caseari, in particolare potenziando le loro organizzazioni di produttori, è opportuno allineare le norme sugli statuti delle organizzazioni di produttori ed estenderne l’applicazione alle organizzazioni di produttori del settore lattiero-caseario, migliorando in tal modo il funzionamento democratico e la trasparenza.

(17) Le organizzazioni interprofessionali svolgono un ruolo importante nel facilitare il dialogo tra gli attori della filiera e nel promuovere le migliori pratiche, la trasparenza del mercato, la stabilità e l’equità nelle relazioni commerciali tra gli agricoltori e gli acquirenti lungo tutta la filiera. È pertanto opportuno inserire nell’elenco degli obiettivi che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta può perseguire la promozione di iniziative per l’inclusione di indicazioni facoltative relative alle modalità commerciali, quali «giusto», «equo», o indicazioni di significato equivalente, e l’indicazione «filiera corta».

(18) Alcuni Stati membri impongono che tutte le consegne di prodotti agricoli nel proprio territorio siano oggetto di contratti scritti tra le parti interessate. Se uno Stato membro non si avvale di tale possibilità, gli agricoltori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono chiedere l’utilizzo di contratti scritti. Tuttavia, può essere difficile per gli agricoltori e le loro associazioni presentare tale richiesta a causa della loro posizione negoziale più debole e del timore di ritorsioni commerciali da parte degli acquirenti. Per aumentare la fiducia, la trasparenza e l’efficienza all’interno della filiera, gli agricoltori, che lavorano a monte della filiera agroalimentare, e le loro associazioni, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori dovrebbero beneficiare di contratti scritti. Pertanto, dovrebbero essere necessari contratti scritti quando le consegne di prodotti agricoli sono effettuate da agricoltori che realizzano nelle loro aziende i prodotti del suolo, indipendentemente dal fatto che i loro metodi di produzione comportino l’uso del suolo o di altri substrati di coltivazione, ad esempio nelle serre, o i prodotti dell’allevamento, e quando gli agricoltori trasformano tali prodotti agricoli primari. Dovrebbero essere oggetto di un contratto scritto anche le consegne di tali prodotti effettuate da associazioni di agricoltori, da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori che trasformano o commercializzano tali prodotti per gli agricoltori.

(19) Al fine di tenere meglio conto dei segnali del mercato e migliorare la trasmissione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre l’utilizzo di contratti scritti per le consegne di prodotti agricoli, comprese le consegne effettuate da o verso altri operatori della filiera alimentare, e di esigere che gli acquirenti utilizzino offerte di contratto scritte per la consegna di prodotti agricoli.

(20) Per ragioni di semplicità e riduzione dei costi di transazione, è opportuno che il presente regolamento includa alcune deroghe all’utilizzo obbligatorio di contratti scritti o di offerte di contratto scritte e consenta agli Stati membri di esentare alcune consegne dall’uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte di contratto scritte. Gli agricoltori e le loro associazioni dovrebbero tuttavia disporre del diritto di chiedere un contratto scritto o un’offerta di contratto scritta laddove non vi sia tale obbligo. Per preservare il ruolo delle organizzazioni di produttori e delle cooperative nella promozione di approcci collettivi e nella massimizzazione del valore aggiunto per i loro soci, rafforzando in tal modo la posizione degli agricoltori nella filiera, non dovrebbe essere richiesto un contratto scritto per le consegne da parte dei soci all’organizzazione di produttori o alla cooperativa, a condizione che lo statuto dell’organizzazione di produttori o della cooperativa interessata preveda norme trasparenti e prevedibili sulla trasmissione dei prezzi, tenendo conto dell’impatto sulla remunerazione degli agricoltori.

(21) Al fine di offrire agli Stati membri la possibilità di tenere conto delle pratiche nazionali o regionali, il presente regolamento dovrebbe consentire loro di esentare i prodotti soggetti a fluttuazioni stagionali dell’offerta o della domanda o a deperibilità e i prodotti soggetti a specifiche pratiche di vendita tradizionali o abituali dall’uso obbligatorio di contratti scritti o di offerte di contratto scritte. Inoltre, gli Stati membri, previa consultazione dei rappresentanti degli agricoltori o delle organizzazioni interprofessionali pertinenti, dovrebbero essere autorizzati a esentare determinati prodotti diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari dall’obbligo di essere oggetto di contratti scritti, a condizione che gli effetti di prevedibilità, trasparenza e trasmissione dei prezzi siano ottenuti con altri mezzi per i prodotti interessati o che l’obbligo che tali prodotti siano oggetto di contratti scritti o di offerte di contratto scritte non sia appropriato o proporzionato per tali prodotti per altri motivi giustificati. Tale possibilità di esentare determinati prodotti dall’obbligo di essere oggetto di contratti scritti dovrebbe comprendere anche la possibilità di esentare determinati prodotti da taluni elementi obbligatori di tali contratti scritti. Al fine di tutelare gli agricoltori, dovrebbero essere chiaramente specificati i casi in cui tali esenzioni possono essere concesse.

(22) L’utilizzo obbligatorio di contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli e le relative condizioni di base dovrebbero essere stabiliti a livello dell’Unione, garantendo nel contempo che il diritto delle parti di negoziare tutti gli elementi dei contratti non sia limitato oltre a quanto strettamente necessario. Tuttavia, agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di adottare misure per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare che hanno un effetto negativo sul tenore di vita della comunità agricola, purché tali misure siano adeguate e proporzionate per garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito e siano compatibili con la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, compreso il suo articolo 9.

(23) Per incoraggiare le parti a giungere a una composizione amichevole in caso di controversie relative alla conclusione o alla revisione di un contratto scritto, gli Stati membri dovrebbero garantire alle parti la disponibilità di meccanismi di mediazione o di meccanismi comparabili. Potrebbe trattarsi di meccanismi esistenti o di meccanismi nuovi istituiti a tal fine. Tra questi potrebbero rientrare, tra gli altri, le organizzazioni che rappresentano gli agricoltori, le organizzazioni interprofessionali, i servizi di mediazione privati accreditati o altri organismi indipendenti di risoluzione delle controversie. Tali meccanismi dovrebbero essere imparziali e il loro uso dovrebbe essere facoltativo per le parti contraenti. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito ai meccanismi esistenti nel proprio territorio.

(24) Per facilitare il funzionamento dei meccanismi di trasmissione dei prezzi, se il prezzo finale da pagare per la consegna di prodotti agricoli è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, tra questi dovrebbero esserci indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo di facile comprensione per le parti. Per evitare che gli agricoltori siano costretti a vendere sistematicamente a un prezzo inferiore ai costi di produzione, gli indicatori, gli indici e i metodi di calcolo del prezzo finale dovrebbero riflettere i cambiamenti nelle condizioni di mercato e i cambiamenti in elementi rilevanti dei costi di produzione dei prodotti agricoli consegnati che hanno un impatto sulla remunerazione degli agricoltori.

(25) Considerando la posizione negoziale vulnerabile degli agricoltori e delle loro organizzazioni, i recenti casi di notevole volatilità dei costi dei fattori di produzione agricoli e dei prezzi di mercato e la necessità di una trasmissione dei prezzi più efficiente all’interno della filiera, i contratti nel settore lattiero-caseario di durata superiore a sei mesi e i contratti di durata superiore a dodici mesi negli altri settori agricoli dovrebbero prevedere una clausola di revisione che gli agricoltori o le loro organizzazioni possano attivare, ad esempio nel caso di circostanze impreviste, quali condizioni climatiche estreme, focolai di malattie animali, tensioni geopolitiche o qualsiasi altro motivo. Tale clausola dovrebbe consentire agli agricoltori di chiedere in qualsiasi momento, dopo i primi sei o dodici mesi, a seconda dei casi, una revisione degli elementi del contratto e di risolverlo laddove un accordo non possa essere raggiunto. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto delle parti di negoziare altre possibilità di revisione del contratto.

(26) Per aumentare la trasparenza contrattuale e contribuire a pratiche commerciali più eque, gli Stati membri dovrebbero poter esigere la registrazione dei contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli.

(27) Alcune iniziative di cooperazione verticale e orizzontale relative a prodotti agricoli e alimentari volte ad applicare requisiti più rigorosi di quelli obbligatori possono avere effetti positivi sull’obiettivo della politica agricola comune di garantire un tenore di vita equo alla comunità agricola e sull’obiettivo di garantire lo sviluppo sostenibile dell’Unione. Pertanto, in casi specifici, tali iniziative non dovrebbero essere soggette all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

(28) In periodi di grave squilibrio del mercato, categorie specifiche di azioni collettive da parte di operatori privati possono contribuire a stabilizzare i settori interessati. Tali azioni collettive di operatori privati potrebbero consistere, ad esempio, nel ritiro dal mercato o nella distribuzione gratuita dei loro prodotti, anche offrendoli a organizzazioni di beneficenza. Al fine di garantire che gli operatori privati abbiano le risorse necessarie per attuare tali azioni, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione le risorse dell’Unione della riserva agricola a sostegno di dette azioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di assegnare senza indugio risorse nazionali supplementari.

(29) Nella comunicazione del 19 febbraio 2025 dal titolo «Una visione per l’agricoltura e l’alimentazione», la Commissione ricorda che l’allevamento è una parte essenziale del settore agricolo, della competitività e della coesione dell’Unione. Sistemi di allevamento sostenibili sono fondamentali per l’economia dell’Unione, la redditività delle zone rurali e la salvaguardia dell’ambiente e dei paesaggi rurali. Il settore zootecnico dell’Unione è particolarmente vulnerabile a vari shock e alla concorrenza globale ed è tenuto a rispettare rigorose norme di produzione che non sempre sono ricompensate dal mercato. In tale contesto è necessario, nell’interesse sia dei produttori che dei consumatori dell’Unione, riconoscere la composizione naturale delle carni e dei prodotti a base di carne. Le indicazioni relative alle carni hanno spesso un significato culturale e storico. È pertanto opportuno tutelarle per migliorare la trasparenza nel mercato interno per quanto riguarda la composizione degli alimenti e il loro contenuto nutrizionale e garantire che i consumatori possano compiere scelte informate. Tale chiarezza è particolarmente importante per i consumatori che cercano un contenuto nutrizionale specifico tradizionalmente associato ai prodotti a base di carne. Ai fini e nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, per «carne» si dovrebbero quindi intendere le parti commestibili degli animali.

(30) Inoltre, per quanto riguarda i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del TFUE e i prodotti alimentari non elencati in tale allegato, alcune indicazioni dovrebbero essere riservate ai prodotti derivati dalla carne, fatti salvi i processi tecnologici utilizzati nella produzione che non mirano a sostituire totalmente o parzialmente la carne o uno qualsiasi dei componenti della carne, o ai prodotti che hanno una denominazione in cui tali indicazioni sono utilizzate congiuntamente a uno o più termini per designare la specie animale all’origine di un prodotto agricolo, fatto salvo l’uso di tali indicazioni per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura quali definiti negli atti legislativi dell’Unione sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Al fine di tenere conto del fatto che esistono alcuni prodotti non derivati dalla carne, la cui natura esatta è chiara in ragione di un uso consolidato di lunga data e non genera alcuna possibile confusione per il consumatore, all’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere aggiunto un conferimento di poteri a favore della Commissione per la redazione di un elenco di denominazioni, che potrebbero essere utilizzate da sole o congiuntamente ad altri termini, che tenga conto del modo in cui le indicazioni sono utilizzate nelle diverse lingue.

(31) Per consentire ai produttori di barbabietole da zucchero di beneficiare di una maggiore chiarezza contrattuale e per garantire un quadro contrattuale armonizzato tenendo conto nel contempo della specificità del settore della barbabietola da zucchero, le condizioni di acquisto nei contratti per la fornitura di barbabietole da zucchero dovrebbero essere allineate alle condizioni per l’utilizzo di contratti scritti in altri settori agricoli.

(32) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1308/2013.

(33) Al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno modificare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i tipi di intervento che esistono in determinati settori. Tali modifiche mirano a fornire un incentivo agli agricoltori affinché diventino o rimangano membri di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, in considerazione del ruolo positivo svolto da tali organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori nel rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Inoltre, per garantire un sostegno più efficiente e mirato alle organizzazioni di produttori attraverso i piani strategici redatti dagli Stati membri nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), è opportuno prevedere la possibilità di un aumento dell’aiuto finanziario dell’Unione ai programmi operativi in determinati settori.

(34) In alcuni Stati membri il valore della produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori rispetto al valore totale della produzione ortofrutticola rimane ben al di sotto della media dell’Unione. Tra gli incentivi finanziari disponibili, gli Stati membri possono già fornire l’aiuto finanziario nazionale ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115 alle organizzazioni di produttori situate in determinate regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori è notevolmente inferiore alla media dell’Unione. Al fine di accrescere la competitività, rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena del valore e creare nuove organizzazioni di produttori, è opportuno concedere un incentivo finanziario corrispondente a un aumento del 10 % dell’aiuto finanziario dell’Unione alle organizzazioni di produttori negli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è inferiore al 10 % per i tre anni consecutivi precedenti l’attuazione del programma operativo pertinente.

(35) Al fine di agevolare il ricambio generazionale nel settore agricolo e incoraggiare nuovi produttori ad aderire alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo e in altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno concedere un incentivo ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che aderiscono a un’organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. In particolare, dovrebbe essere possibile aumentare di 20 punti percentuali l’aiuto finanziario dell’Unione per la spesa relativa agli investimenti effettuati presso i locali di giovani agricoltori o di nuovi agricoltori che aderiscano per la prima volta a un’organizzazione di produttori riconosciuta.

(36) Dato il ripetersi negli ultimi anni di condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie e infestazioni di organismi nocivi, per le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori si è rivelata utile la possibilità di riorientare i fondi, compreso l’aiuto finanziario dell’Unione nell’ambito del fondo di esercizio, verso gli interventi necessari per far fronte alle conseguenze di tali eventi. È pertanto necessario prevedere la possibilità di aumentare, a determinate condizioni, l’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 62, all’articolo 65, paragrafo 1, e all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2115 dal 50 % al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.

(37) Al fine di sostenere l’istituzione di tipi di intervento negli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, dal 1o gennaio 2025 agli Stati membri dovrebbe essere concessa un’ulteriore flessibilità nell’adeguamento dell’assegnazione di fondi a tali settori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni per i pagamenti diretti, previa valutazione delle conseguenze sul livello del sostegno al reddito.

(38) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2115.

(39) Al fine di garantire che le risorse dell’Unione provenienti dalla riserva agricola possano essere messe a disposizione degli Stati membri per sostenere azioni collettive di operatori privati in periodi di grave squilibrio del mercato, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare la riserva agricola al sostegno delle azioni collettive ove la Commissione decida che le norme in materia di concorrenza non si applicano a tali azioni.

(40) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(41) Al fine di concedere agli operatori del mercato il tempo necessario per adeguarsi e consentire alla Commissione di valutare i regimi e le prassi nazionali esistenti, l’applicazione delle norme relative alla riserva delle indicazioni facoltative «giusto» ed «equo» e delle indicazioni aventi un significato equivalente, nonché dell’indicazione «filiera corta», dovrebbe essere differita a due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, l’applicazione delle nuove norme sui contratti scritti dovrebbe essere differita a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per consentire agli operatori di adeguare le loro relazioni contrattuali a tali norme e alle organizzazioni di produttori del settore del latte di adeguare i loro statuti. Inoltre, al fine di consentire agli operatori del mercato di adeguare e affinare le loro strategie di commercializzazione, l’applicazione delle definizioni e delle designazioni riservate per le carni e i prodotti a base di carne dovrebbe essere differita a tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. I prodotti che sono stati realizzati o importati conformemente alle norme applicabili prima della data di applicazione delle nuove norme dovrebbero tuttavia poter continuare a essere commercializzati per un periodo massimo di sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o fino alla data di esaurimento delle scorte, se precedente,


HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

1) all’articolo 75, paragrafo 3, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) il luogo di produzione e/o l’origine;»

2) l’articolo 78 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) tutti i settori in cui sono prodotte parti commestibili di animali, in particolare i settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine e del pollame;»

ii) la lettera d) è soppressa;

b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda l’allegato VII, parte I bis, punto 3, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 che integrino il presente regolamento concedendo deroghe che consentono l’utilizzo di designazioni riservate a prodotti derivati dalla carne per altri prodotti la cui natura esatta è chiara in ragione di un uso consolidato di lunga data e non genera alcuna possibile confusione per il consumatore.»;

3) nella parte II, titolo II, capo I, sezione 1, è inserita la sottosezione seguente:

«Sottosezione 3 bis

Uso di indicazioni facoltative per i prodotti di tutti i settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Articolo 88 bis

Indicazioni facoltative per le modalità commerciali

1. L’indicazione “giusto” o “equo” o le indicazioni aventi un significato a esse equivalente possono essere utilizzate, da sole o in combinazione con altre indicazioni, nell’etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto dei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, che è immesso sul mercato, purché tali indicazioni siano utilizzate per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o immissione sul mercato, che mirano a garantire almeno:

a) la stabilità, anche grazie a contratti tra i produttori e gli acquirenti, la trasparenza nelle relazioni tra gli agricoltori e gli acquirenti lungo la filiera e la trasparenza nelle informazioni sugli agricoltori partecipanti;

b) un prezzo, per i loro prodotti, considerato equo e remunerativo dagli agricoltori partecipanti; e

c) le iniziative collettive che perseguono uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare contribuendo allo sviluppo delle comunità rurali, soprattutto attraverso la promozione di organizzazioni collettive di agricoltori gestite democraticamente.

Ai fini della lettera b) del primo comma, il prezzo può tenere conto dei pertinenti dati disponibili sui costi di produzione.

2. L’indicazione “filiera corta” può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, nell’etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto dei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, che è immesso sul mercato, a condizione che i consumatori possano facilmente individuare le aziende degli agricoltori partecipanti in cui sono state prodotte le materie prime e l’indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti per l’organizzazione della produzione, distribuzione o immissione sul mercato che garantiscono:

a) un legame diretto tra l’agricoltore e il consumatore finale del prodotto che preveda un intermediario, se opportuno; o

b) uno stretto legame tra l’agricoltore e il consumatore finale del prodotto che preveda un numero limitato di intermediari e tale per cui l’agricoltore, gli intermediari e il consumatore finale del prodotto si trovino in vicinanza geografica tra loro.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 per modificare il presente regolamento aggiungendo al paragrafo 1 del presente articolo indicazioni equivalenti all’indicazione “giusto” o “equo”, qualora tali indicazioni equivalenti siano utilizzate sul mercato per informare gli acquirenti in merito alle modalità commerciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per integrare il presente regolamento stabilendo norme supplementari o specificando le condizioni relative all’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, tenendo conto di eventuali norme internazionali in materia e dei relativi regimi certificati di qualità.

4. Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che stabiliscano condizioni supplementari rispetto a quelle di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), per l’uso delle indicazioni di cui a tali paragrafi. Tali norme non vietano, limitano od ostacolano l’uso delle indicazioni di cui a tali paragrafi per i prodotti legalmente realizzati o commercializzati in un altro Stato membro alle condizioni di cui a tali paragrafi.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.»;

4) l’articolo 148 è sostituito dal seguente:

«Articolo 148

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Le consegne di latte e prodotti lattiero-caseari effettuate nell’Unione dagli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, o da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori verso trasformatori, collettori, distributori o rivenditori al minuto è oggetto di un contratto scritto tra tali parti.

L’obbligo di cui al primo comma si applica unicamente:

a) agli agricoltori che producono latte crudo nelle loro aziende o trasformano il latte crudo prodotto nelle loro aziende in latte e prodotti lattiero-caseari;

b) alle associazioni di agricoltori, alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori che trasformano o commercializzano i prodotti di cui alla lettera a).

Tale contratto scritto deve soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8.

Previa consultazione dei pertinenti rappresentanti degli agricoltori o delle organizzazioni interprofessionali riconosciute conformemente all’articolo 163, paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che l’inclusione degli indicatori, degli indici o dei metodi di calcolo del prezzo finale di cui al paragrafo 4, lettera c), punto i), secondo trattino, del presente articolo non è obbligatoria e che la consegna non è soggetta ai requisiti di cui al paragrafo 4, lettera c), punto iii), relativi a una clausola di revisione qualora gli effetti di prevedibilità, trasparenza e trasmissione dei prezzi possano essere ottenuti altrimenti per il latte o i prodotti lattiero-caseari interessati ovvero che l’obbligo di includere gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), punto i), secondo trattino, del presente articolo, e al paragrafo 4, lettera c), punto iii), del presente articolo relativi a una clausola di revisione non sarebbe appropriato o proporzionato per tali prodotti per altri motivi giustificati.

Ai fini del presente articolo si intende per “collettore” un’impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore a un trasformatore di latte crudo o a un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2. Gli Stati membri possono inoltre decidere che:

a) la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari effettuata da o verso operatori che non sono disciplinati dal paragrafo 1 debba essere oggetto di un contratto scritto;

b) per un contratto per la consegna di latte e prodotti lattiero-caseari sia obbligatoria un’offerta scritta.

Per quanto riguarda le offerte di contratto scritte di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), lo Stato membro interessato può decidere che tale offerta sia presentata dai primi acquirenti di latte e prodotti lattiero-caseari oppure dall’agricoltore, compresa un’associazione di agricoltori, o da un’organizzazione di produttori o da un’associazione di organizzazioni di produttori.

I contratti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), o le offerte di contratto di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8.

3. Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili per le parti contraenti meccanismi di mediazione o meccanismi comparabili, compresi i meccanismi già esistenti. Tali meccanismi devono essere facoltativi per le parti contraenti e imparziali per coprire i casi in cui non vi è un contratto reciprocamente accettabile di cui ai paragrafi 1 e 2 o, laddove vi sia un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2, per la revisione di tale contratto. Possono comprendere rappresentanti delle organizzazioni di agricoltori.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai meccanismi di cui al primo comma del presente paragrafo che sono disponibili nel proprio territorio.

4. Il contratto o l’offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) è stipulato/a prima della consegna;

b) è stipulato/a per iscritto, anche in formato elettronico; e

c) comprende, fra l’altro, gli elementi seguenti:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

— è fisso ed è stabilito nel contratto; o

— è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, comprendenti indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e cambiamenti in elementi rilevanti dei costi di produzione che hanno un impatto sulla remunerazione degli agricoltori, le quantità consegnate e la qualità o la composizione del latte o dei prodotti lattiero-caseari consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono determinare indicatori che possono essere pubblicati online da utilizzare nei contratti, in conformità di criteri oggettivi basati su studi sulla produzione e sulla filiera alimentare, o che tengono conto di dati oggettivi provenienti da fonti quali le organizzazioni interprofessionali, l’Osservatorio della filiera agroalimentare dell’UE (Agri-food chain Observatory – AFCO) o di altri pertinenti dati oggettivi disponibili; le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore;

ii) il volume di latte crudo o la qualità e la quantità di latte o di prodotti lattiero-caseari da consegnare e il calendario di tali consegne;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione e, in caso di contratto di durata minima superiore a sei mesi, una clausola di revisione che può essere attivata dall’agricoltore, compresa un’associazione di agricoltori, o da un’organizzazione di produttori o da un’associazione di organizzazioni di produttori;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento, compresa l’applicazione di qualsiasi riduzione concordata fra le parti;

v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte o dei prodotti lattiero-caseari; e

vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, non è necessario redigere un contratto scritto o un’offerta di contratto scritta nei casi seguenti:

a) il latte o i prodotti lattiero-caseari in questione sono consegnati da un socio di un’organizzazione di produttori o di una cooperativa all’organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tale statuto prevedano norme trasparenti e definite in modo democratico, rese note in anticipo, relative ai metodi per la determinazione del prezzo del latte o dei prodotti lattiero-caseari consegnati da tali soci, tenendo conto dell’impatto sulla remunerazione degli agricoltori, nonché i periodi e le procedure per il pagamento;

b) la consegna è effettuata gratuitamente o nell’ambito dello smaltimento di latte o di prodotti lattiero-caseari non più idonei alla vendita.

6. Gli Stati membri possono decidere che un contratto scritto o un’offerta di contratto scritta non siano richiesti in uno o più dei casi seguenti:

a) il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

b) il valore totale della consegna o delle consegne concordate dalle parti non supera un limite massimo stabilito dallo Stato membro interessato, che non deve essere superiore a 10 000 EUR;

c) la conclusione del contratto e il pagamento del latte o dei prodotti lattiero-caseari avvengono al momento della consegna;

d) la consegna riguarda latte e prodotti lattiero-caseari soggetti a fluttuazioni stagionali dell’offerta o della domanda o a deperibilità; o

e) la consegna riguarda latte o prodotti lattiero-caseari soggetti a pratiche di vendita tradizionali o abituali.

7. Se, a norma del paragrafo 5, lettera b), o del paragrafo 6, non occorre un contratto scritto o un’offerta di contratto scritta, un agricoltore, compresa un’associazione di agricoltori, o un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori può esigere che qualsiasi consegna a un trasformatore, distributore, rivenditore al minuto o collettore di latte o di prodotti lattiero-caseari sia oggetto di un contratto scritto tra le parti o di un’offerta di contratto scritta. Tale contratto o offerta di contratto deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.

8. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari conclusi tra agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, o organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e collettori, trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

Gli Stati membri possono stabilire uno o più degli elementi seguenti:

a) per i contratti scritti di cui al paragrafo 1:

i) un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo di latte o di prodotti lattiero-caseari consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;

ii) una durata minima, che deve essere di almeno sei mesi e non deve compromettere il corretto funzionamento del mercato interno;

b) per le offerte di contratto scritte di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), l’obbligo che l’offerta di contratto scritta comprenda una durata minima del contratto quale prevista dal diritto nazionale ma che sia di almeno sei mesi e non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno.

Gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, o le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono rifiutare per iscritto la durata minima stabilita dagli Stati membri in conformità del secondo comma.

9. Gli Stati membri possono imporre all’acquirente di latte o di prodotti lattiero-caseari di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 per la consegna del latte o dei prodotti lattiero-caseari in questione da parte dell’agricoltore, compresa un’associazione di agricoltori, o di un’organizzazione di produttori o di un’associazione di organizzazioni di produttori a un collettore, trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.

10. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ai paragrafi 1, 2, 6, 8 e 9 notificano alla Commissione il modo in cui tali opzioni sono applicate.

11. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all’uniforme applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del paragrafo 10 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.»;

5) all’articolo 149, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) purché, per una determinata organizzazione di produttori, siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non è superiore al 7 % della produzione totale dell’Unione;

ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un determinato Stato membro non è superiore al 36 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro; e

iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un determinato Stato membro non è superiore al 36 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;»;

6) l’articolo 152 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sono costituite da produttori di un settore specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e sono controllate da agricoltori aderenti che realizzano prodotti agricoli del suolo o prodotti dell’allevamento, conformemente all’articolo 153, paragrafo 2, lettera c); il riconoscimento può essere concesso per uno o più settori specifici di cui all’articolo 1, paragrafo 2, purché l’organizzazione di produttori soddisfi le condizioni per il riconoscimento per tutti i settori.

Gli Stati membri possono decidere che il controllo da parte degli agricoltori aderenti di cui alla presente lettera possa essere esercitato da associazioni di agricoltori che realizzano prodotti agricoli del suolo o prodotti dell’allevamento, a condizione che tali associazioni siano controllate da tali agricoltori;»;

ii) alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«b) sono costituite su iniziativa di agricoltori che realizzano prodotti agricoli del suolo o dell’allevamento e svolgono almeno una delle attività seguenti:»;

iii) alla lettera c), il punto vi) è sostituito dal seguente:

«vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a norme di produzione, il miglioramento della qualità dei prodotti, lo sviluppo di prodotti a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un’etichetta di qualità nazionale, e realizzare iniziative volte a promuovere filiere corte o l’uso delle indicazioni facoltative di cui all’articolo 88 bis;»;

b) al paragrafo 1 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1 bis. In deroga all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un’organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o un’organizzazione di produttori, compresa una cooperativa o qualsiasi altra forma giuridica equivalente riconosciuta dal diritto nazionale, che abbia chiesto il riconoscimento e non sia stata ancora riconosciuta come organizzazione di produttori da uno Stato membro, qualora soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 154 del presente regolamento, può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti per la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva. Tale organizzazione di produttori può avvalersi della deroga entro il termine di cui all’articolo 154, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento ovvero, qualora lo Stato membro non abbia preso alcuna decisione sulla richiesta di riconoscimento entro la scadenza di tale termine, entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, a meno che lo Stato membro interessato non abbia deciso di rifiutare il riconoscimento.»;

c) al paragrafo 1 ter, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Laddove un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell’articolo 156, paragrafo 1, non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1 bis, secondo comma, lettere a) e b), del presente articolo ma i suoi aderenti rispettino tali condizioni, essa può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, del presente articolo, a condizione che:

a) i suoi aderenti siano stati riconosciuti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo;

b) i suoi aderenti non aderiscano anche a un’altra associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, del presente articolo; e

c) il volume del prodotto oggetto delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, del presente articolo non superi il 36 % della produzione nazionale totale di tale prodotto nello Stato membro interessato.»;

7) l’articolo 153 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) aderire, per quanto riguarda un determinato prodotto dell’azienda, a una sola organizzazione di produttori, laddove per prodotto determinato si intende prodotti sufficientemente distinti, in particolare in base alle loro caratteristiche o agli usi finali previsti;

tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.»;

b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le regole atte a consentire agli agricoltori aderenti che realizzano prodotti agricoli del suolo o dell’allevamento il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio;»;

c) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Lo statuto di un’organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per gli aderenti di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dall’organizzazione di produttori, compresa la concentrazione dell’offerta e l’immissione dei prodotti sul mercato da parte dell’organizzazione di produttori. La concentrazione dell’offerta e l’immissione dei prodotti sul mercato si considerano garantite a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall’organizzazione di produttori. Lo statuto di un’organizzazione di produttori che consenta il contatto diretto tra aderenti e acquirenti può prevedere meccanismi interni di controllo e prevenzione al fine di garantire che tale contatto non pregiudichi gli obiettivi dell’organizzazione di produttori, compresa la concentrazione dell’offerta.»;

d) il paragrafo 3 è soppresso;

8) all’articolo 157, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

«xvii) promuovere l’uso delle indicazioni facoltative di cui all’articolo 88 bis.»;

9) l’articolo 168 è sostituito dal seguente:

«Articolo 168

Relazioni contrattuali

1. Le consegne di prodotti agricoli facenti parte di un settore di cui all’articolo 1, paragrafo 2, diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari e dallo zucchero, effettuate nell’Unione da agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, o da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori verso trasformatori, distributori o rivenditori al minuto è oggetto di un contratto scritto tra le parti interessate.

L’obbligo di cui al primo comma si applica unicamente:

a) agli agricoltori che realizzano prodotti agricoli del suolo o dell’allevamento o che trasformano tali prodotti realizzati nella loro azienda; o

b) alle associazioni di agricoltori, alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori che trasformano o commercializzano i prodotti di cui alla lettera a).

Tale contratto scritto deve soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8.

2. Gli Stati membri possono inoltre decidere che:

a) la consegna di prodotti agricoli effettuata da o verso operatori che non sono disciplinati dal paragrafo 1 sia oggetto di un contratto scritto;

b) per un contratto per la consegna di prodotti agricoli sia obbligatoria un’offerta scritta.

Per le offerte di contratto scritte di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), lo Stato membro interessato può decidere che tale offerta sia presentata dai primi acquirenti di prodotti agricoli oppure dall’agricoltore, compresa un’associazione di agricoltori, o da un’organizzazione di produttori o da un’associazione di organizzazioni di produttori.

I contratti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), o le offerte di contratto di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 8.

3. Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili per le parti contraenti meccanismi di mediazione o meccanismi comparabili, compresi i meccanismi esistenti. Tali meccanismi devono essere facoltativi per le parti contraenti e imparziali per coprire i casi in cui non vi è un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2 o, laddove vi sia un contratto di cui ai paragrafi 1 e 2, per la revisione di tale contratto. Possono comprendere rappresentanti delle organizzazioni di agricoltori.

Gli Stati membri informano la Commissione dei meccanismi di cui al presente paragrafo, primo comma, che sono disponibili nel proprio territorio.

4. Il contratto o l’offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) è stipulato/a prima della consegna;

b) è stipulato/a per iscritto, anche in formato elettronico; e

c) comprende, fra l’altro, gli elementi seguenti:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

— è fisso ed è stabilito nel contratto; o

— è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, comprendenti indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e cambiamenti in elementi rilevanti dei costi di produzione che hanno un impatto sulla remunerazione degli agricoltori, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; a tal fine, gli Stati membri possono determinare indicatori che possono essere pubblicati online da utilizzare nei contratti in conformità di criteri oggettivi basati su studi sulla produzione e sulla filiera alimentare, o che tengono conto di dati oggettivi provenienti da fonti quali le organizzazioni interprofessionali, l’Osservatorio della filiera agroalimentare dell’UE (AFCO) o di altri pertinenti dati oggettivi disponibili; le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore che ritengano pertinente;

ii) la quantità e la qualità dei prodotti agricoli interessati che possono o devono essere consegnati e il calendario di tali consegne;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausola di risoluzione e, in caso di contratto di durata minima superiore a dodici mesi, una clausola di revisione che può essere attivata dall’agricoltore, compresa un’associazione di agricoltori, o da un’organizzazione di produttori o da un’associazione di organizzazioni di produttori;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento, compresa l’applicazione di qualsiasi riduzione concordata fra le parti;

v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli; e

vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, non è necessario redigere un contratto scritto o un’offerta di contratto scritta nei casi seguenti:

a) i prodotti agricoli in questione sono consegnati da un socio di un’organizzazione di produttori o di una cooperativa all’organizzazione di produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tale statuto prevedano norme trasparenti e definite in modo democratico, rese note in anticipo, relative ai metodi per la determinazione del prezzo dei prodotti consegnati da tali soci, tenendo conto dell’impatto sulla remunerazione degli agricoltori, nonché ai periodi e alle procedure per il pagamento;

b) la consegna è effettuata gratuitamente o nell’ambito dello smaltimento di prodotti non più idonei alla vendita.

6. Gli Stati membri possono decidere che un contratto scritto o un’offerta di contratto scritta non siano richiesti in uno o più dei casi seguenti:

a) il primo acquirente dei prodotti agricoli è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

b) il valore totale della consegna o delle consegne concordate dalle parti non supera un limite massimo stabilito dallo Stato membro interessato che non deve essere superiore a 10 000 EUR;

c) la consegna e il pagamento dei prodotti agricoli in questione avvengono simultaneamente o, per motivi giustificati, al più tardi entro tre giorni lavorativi;

d) la consegna riguarda prodotti agricoli soggetti a fluttuazioni stagionali dell’offerta o della domanda o a deperibilità;

e) la consegna riguarda prodotti agricoli soggetti a pratiche di vendita tradizionali o abituali;

f) la consegna riguarda prodotti agricoli per i quali lo Stato membro ritiene, previa consultazione dei pertinenti rappresentanti degli agricoltori o delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per i settori pertinenti a norma dell’articolo 158, paragrafo 1, che gli effetti di prevedibilità, trasparenza e trasmissione dei prezzi perseguiti dai paragrafi 1 e 4 del presente articolo siano stati ottenuti per tali prodotti ovvero che l’obbligo di disporre di contratti scritti o di offerte di contratto scritte non sarebbe appropriato o proporzionato per tali prodotti per altri motivi giustificati.

7. Se, a norma del paragrafo 5, lettera b), o del paragrafo 6, non sono richiesti un contratto scritto o un’offerta di contratto scritta, un agricoltore, compresa un’associazione di agricoltori, o un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di prodotti agricoli a un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto tra le parti o di un’offerta di contratto scritta. Tale contratto o offerta di contratto deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 8, primo comma.

8. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi tra agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, o organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori e trasformatori, distributori o rivenditori al minuto, compresi gli elementi e le componenti di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

Gli Stati membri possono stabilire uno o più degli elementi seguenti:

a) per i contratti scritti di cui al paragrafo 1:

i) un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo di prodotti agricoli consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;

ii) una durata minima, che deve essere di almeno sei mesi e non deve compromettere il corretto funzionamento del mercato interno;

b) per le offerte di contratto scritte di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), l’obbligo che l’offerta di contratto scritta comprenda una durata minima del contratto quale prevista dal diritto nazionale ma che sia di almeno sei mesi e non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno.

Gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, o le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono rifiutare per iscritto la durata minima stabilita dagli Stati membri in conformità del secondo comma.

9. Gli Stati membri possono imporre all’acquirente di prodotti agricoli di registrare i contratti scritti di cui al paragrafo 1 per la consegna di tali prodotti da parte dell’agricoltore, compresa un’associazione di agricoltori, o di un’organizzazione di produttori o di un’associazione di organizzazioni di produttori a un trasformatore, distributore o rivenditore al minuto nel proprio territorio.

10. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste ai paragrafi 2, 6, 8 e 9 notificano alla Commissione il modo in cui tali opzioni sono applicate.

11. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all’uniforme applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del paragrafo 10 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.»;

10) l’articolo 210 bis è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) obiettivi ambientali, compresi: mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli, anche mediante sistemi di irrigazione; transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari e il riciclaggio dei nutrienti provenienti dagli effluenti di allevamento in concimi organici o nella produzione di energia; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;»;

ii) sono aggiunte le lettere seguenti:

«d) sostegno alla vitalità economica delle piccole aziende agricole che dipendono prevalentemente da manodopera familiare con una produzione standard, quale definita all’articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio (*1), che non deve essere superiore a 100 000 EUR;

e) attrazione e sostegno dei giovani produttori di prodotti agricoli; o

f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole o di trasformazione.

    (*1)  Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione della rete d’informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj).»;"

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. A decorrere dall’8 dicembre 2023 i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l’attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c).

A decorrere dal 19 agosto 2028, i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda l’attuazione delle norme di sostenibilità volte a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere d), e) e f).

La Commissione trasmette il suo parere al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

La Commissione, in qualsiasi momento dopo aver espresso un parere, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 7 del presente articolo, dichiara che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve applicarsi in futuro all’accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e ne informa i produttori.

La Commissione può modificare il contenuto di un parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, in particolare se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.»;

11) all’articolo 222, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, a condizione che tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirati esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle categorie seguenti:

a) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;

b) trasformazione e trattamento;

c) ammasso da parte di operatori privati;

d) misure di promozione comuni;

e) accordi sui requisiti di qualità;

f) acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di organismi nocivi e malattie degli animali e delle piante nell’Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze delle calamità naturali nell’Unione;

g) pianificazione temporanea della produzione, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.

Qualora adotti atti di esecuzione conformemente al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può decidere di mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell’Unione a titolo della riserva agricola di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l’attuazione senza ritardo di tali accordi e decisioni da parte degli operatori interessati.

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano l’ambito di applicazione della deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale si applica la deroga nonché, se del caso, l’importo della riserva agricola assegnato allo Stato membro interessato a norma del presente paragrafo, secondo comma.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.»;

12) all’articolo 222 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione può decidere per quali settori agricoli tra quelli elencati all’articolo 1, paragrafo 2, istituire osservatori del mercato dell’Unione. La Commissione può fare una specifica distinzione tra produzione biologica e non biologica nell’ambito di tali osservatori.»;

13) nell’allegato VII è inserita la parte seguente:

«PARTE I bis

Designazioni di carni e prodotti a base di carne

1. Ai fini della presente parte, per “carne” si intendono le parti commestibili di un animale rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

2. Ai fini della presente parte, per “prodotti a base di carne” si intendono i prodotti derivati dalla carne, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti della carne. Ciò non pregiudica l’uso dell’indicazione “carne” per i prodotti disciplinati dal diritto dell’Unione relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

3. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE e i prodotti alimentari non elencati in tale allegato, ad eccezione dei prodotti disciplinati dal diritto dell’Unione relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di altri prodotti elencati in un atto delegato adottato a norma dell’articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, l’indicazione “carne” e le indicazioni seguenti sono riservate ai prodotti a base di carne e ai prodotti nella cui denominazione le indicazioni seguenti sono utilizzate congiuntamente a uno o più termini per designare la specie animale da cui proviene un prodotto agricolo, in tutte le fasi della commercializzazione:

a) manzo;

b) vitello;

c) maiale;

d) pollame;

e) pollo;

f) tacchino;

g) anatra;

h) oca;

i) agnello;

j) montone;

k) ovino;

l) capra;

m) fuso;

n) filetto;

o) controfiletto;

p) pancia;

q) lombata;

r) costole;

s) spalla;

t) geretto;

u) braciola;

v) ala;

w) petto;

x) sovraccoscia;

y) punta di petto;

z) costata;

aa) fiorentina;

ab) scamone;

ac) bacon;

ad) bistecca;

ae) fegato.

4. In particolare, l’indicazione “carne” e le indicazioni elencate al punto 3 della presente parte non sono utilizzate per designare alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

5. L’indicazione “carne” e le indicazioni elencate al punto 3 possono essere utilizzate congiuntamente per designare prodotti a base di carne. Possono essere utilizzate, anche congiuntamente a uno o più termini, per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi della carne e di cui la carne costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.

    (*2)  Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj).»;"

14) l’allegato X è così modificato:

a) al punto I, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole, prima della fornitura.

2. La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale. Se la durata minima è superiore a dodici mesi, il contratto contiene una clausola di revisione che può essere attivata dall’agricoltore, compresa un’associazione di agricoltori, o da un’organizzazione di produttori o da un’associazione di organizzazioni di produttori.»;

b) al punto II, punto 2, è aggiunto il paragrafo seguente:

«Il prezzo è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, comprendenti indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e cambiamenti in elementi rilevanti dei costi di produzione che hanno un impatto sulla remunerazione degli agricoltori, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati. A tal fine gli Stati membri possono stabilire indicatori, in conformità di criteri oggettivi basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare o che tengono conto di dati oggettivi provenienti da fonti quali le organizzazioni interprofessionali e l’Osservatorio della filiera agroalimentare dell’UE (Agri food-chain observatory – AFCO) o di pertinenti dati oggettivi disponibili. Tali indicatori possono essere pubblicati online da utilizzare nei contratti. Le parti contraenti sono libere di fare riferimento a tali indicatori o a qualsiasi altro indicatore.»;

c) al punto III è aggiunto il paragrafo seguente:

«I contratti di fornitura contengono le norme applicabili in caso di forza maggiore.»;

d) è inserito il punto seguente:

«PUNTO IX bis

Gli Stati membri possono imporre all’impresa produttrice di zucchero di registrare i contratti di fornitura scritti prima della fornitura della barbabietola da zucchero.».

 

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115

Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:

1) l’articolo 52 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola in uno Stato membro. Tale tasso di commercializzazione è calcolato, per ogni anno di durata di un programma operativo, come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nello Stato membro interessato e commercializzata dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante un periodo corrispondente al periodo di riferimento stabilito negli atti delegati adottati sulla base dell’articolo 45, lettera c) (valore della produzione commercializzata), diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale Stato membro nello stesso periodo;»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«i) l’organizzazione di produttori o l’associazione di organizzazioni di produttori attua un programma operativo in uno Stato membro in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è stato inferiore al 10 % per i tre anni consecutivi precedenti l’attuazione del programma operativo; il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nello Stato membro interessato e commercializzata dalle organizzazioni di produttori o dalle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nei tre anni consecutivi precedenti l’attuazione del programma operativo, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale Stato membro nello stesso periodo.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 del presente articolo è portato al 70 % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettera a), b) o c), se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) la spesa è connessa a investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), effettuati da giovani agricoltori o da nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a un’organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) gli investimenti di cui alla lettera a) sono effettuati presso i locali di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori, nell’ambito del loro primo programma operativo o durante i tre anni successivi alla data di adesione di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori all’organizzazione di produttori.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 70 % della spesa effettivamente sostenuta in un dato anno per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori e colpiti in tale anno da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi che devono essere individuate dagli Stati membri, a condizione che tale aumento sia concesso solo se le perdite superano una soglia minima del 30 % della produzione media annua dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori nei tre anni precedenti o su una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.»;

2) all’articolo 62 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 2 è portato al 70 % della spesa effettivamente sostenuta in un dato anno per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori e colpiti in tale anno da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi che devono essere individuate dagli Stati membri, a condizione che tale aumento sia concesso solo se le perdite superano una soglia minima del 30 % della produzione media annua dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori nei tre anni precedenti o su una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.»;

3) all’articolo 65, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e) il 70 % della spesa effettivamente sostenuta in un dato anno per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori e colpiti in tale anno da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi che devono essere individuate dagli Stati membri, a condizione che tale aumento sia concesso solo se le perdite superano una soglia minima del 30 % della produzione media annua dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori nei tre anni precedenti o su una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.»;

4) all’articolo 68 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. L’articolo 52, paragrafo 3, lettere da a) a d), e lettere f), g) e h), e l’articolo 52, paragrafi 5 bis e 7, si applicano mutatis mutandis.»;

5) all’articolo 88, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Dal 1o gennaio 2025 gli Stati membri possono riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo nell’ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell’articolo 119, e possono decidere di utilizzare fino al 6 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all’allegato V, se pertinente, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all’allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.

L’importo corrispondente alla percentuale delle dotazioni degli Stati membri riservate ai pagamenti diretti di cui al primo comma del presente paragrafo e utilizzato per i tipi di intervento in altri settori per un dato esercizio è considerato dotazione degli Stati membri per esercizio finanziario per i tipi di interventi in altri settori.».

 

Articolo 3

Modifica del regolamento (UE) 2021/2116

All’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2116, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) misure eccezionali di cui agli articoli 219, 220, 221 e 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013.».

 

Articolo 4

Misure transitorie

I prodotti che non sono conformi alle designazioni di cui all’allegato VII, parte I bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati realizzati o importati nell’Unione prima della data di applicazione di tali norme di designazione possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle relative scorte o fino al 19 agosto 2032, se precedente.

 

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punti 3) e 4), punto 7), lettera d), e punti 9) e 14), si applica dal 19 agosto 2028.

L’articolo 1, punto 13, si applica dal 19 agosto 2029.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l’8 luglio 2026


Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE