Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri che circolano sul territorio nazionale.
Modificato dal D. m. 10 dicembre 1999.
Articolo 1.
(Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli contrassegnati)
1. Ai fini dell’osservanza degli obblighi comunitari, la circolazione sul territorio nazionale dei prodotti vitivinicoli elencati all’art. 1, paragrafo 2, del reg. n. 822/87; condizionati in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, avviene con la scorta di un documento di accompagnamento, di seguito denominato «documento».
2. Il «documento» è compilato nei modi stabiliti dal titolo I del reg. n. 2238/93 e dal presente decreto.
3. Il «documento», anche se previsto a diverse finalità, contiene almeno le seguenti indicazioni, redatte conformemente alle istruzioni dell’allegato II al reg. n. 2238/93:
a) il nome o indirizzo dello speditore;
b) nome e indirizzo del destinatario;
c) numero di riferimento destinato a individuare il documento;
d) data di redazione, nonché data di spedizione se diversa dalla data di redazione;
e) designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni comunitarie e nazionali;f) quantità di prodotto trasportato.
4. È fatto salvo l’obbligo di compilare il «documento» con ogni altra indicazione stabilita dal titolo I del reg. n. 2238/93 in relazione agli specifici casi previsti dal regolamento medesimo.
5. Il comma 2 dell’art. 2 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994 n. 768 non si applica alla circolazione sul territorio nazionale dei prodotti di cui al comma 1 del presente decreto.
6. I documenti previsti dal comma 2 dell’art. 2 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994 n. 768 possono essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte e comunque fino al 31 dicembre 2000.
Articolo 2.
(Composizione e modalità di emissione)
1. Il «documento» si compone di tre esemplari recanti lo stesso numero identificativo.
2. Per i trasporti di beni eseguiti con mezzi propri del mittente o del destinatario, il «documento» può essere emesso in duplice esemplare, di cui uno per il mittente e l’altro per il destinatario.