Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 23-07-2026
Numero provvedimento: 1789
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 24-07-2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1789 della Commissione, del 23 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi, di talune autorità competenti e organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione.

(Regolamento (UE) 23/07/2026, n. 2026/1789, pubblicato in G.U.U.E. 24 luglio 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,
 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 48, paragrafo 3, e l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione reca l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. Alla luce delle nuove informazioni pervenute alla Commissione dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, è opportuno apportare determinate modifiche alle informazioni relative ad alcuni paesi terzi, agli organismi di controllo da essi riconosciuti e ad alcune autorità competenti.

(2) L’Argentina ha comunicato alla Commissione che la sua autorità competente ha riconosciuto l’organismo di controllo «Control Union Argentina SA» (AR-BIO-005).

(3) L’Australia ha comunicato alla Commissione che la sua autorità competente ha revocato il riconoscimento dell’organismo di controllo «NASAA Certified Organic» (AU-BIO-004).

(4) L’India ha comunicato alla Commissione che la sua autorità competente ha sospeso il riconoscimento degli organismi di controllo «Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd» (IN-ORG-011), «Global Certification Society» (IN-ORG-029) e «Krushi Certification Private Limited» (IN-ORG-038). L’India ha inoltre comunicato alla Commissione che la sua autorità competente ha riconosciuto gli organismi di controllo «TQ Cert Services Private Limited» (IN-ORG-006), «Baltic Testing India Pvt.» (IN-ORG-045), «Zenith Certifications Private Limited» (IN-ORG-046) e «Trace Assure Global Certifications Private Limited» (IN-ORG-047). L’India ha altresì comunicato alla Commissione che gli organismi di controllo «Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)» (IN-ORG-016), «Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)» (IN-ORG-021), «Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)» (IN-ORG-024), «Karnataka State Organic Certification Agency» (IN-ORG-027), «Telangana State Organic Certification Authority» (IN-ORG-031), «Bihar State Seed and Organic Certification Agency (BSSOCA)» (IN-ORG-032), «MS Agroland Services Private Limited» (IN-ORG-037), «Andhra Pradesh State Organic Products Certification Authority (APSOPCA)» (IN-ORG-040), «Getcert Private Limited» (IN-ORG-041), «Shivalik Natural Resources Management Society (SNRMS)» (IN-ORG-043) e «Meghalaya State Organic Certification Body» (IN-ORG-044) hanno cambiato indirizzo Internet. L’India ha infine comunicato alla Commissione che gli organismi di controllo «ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)» (IN-ORG-009), «Chhattisgarh State Organic Certification Agency (CGOCERT)» (IN-ORG-035) e «CERT ID India Private Limited» (IN-ORG-039) hanno cambiato nome e indirizzo Internet.

(5) Il Giappone ha comunicato alla Commissione che l’organismo di controllo «Ecocert Japan Limited» (JP-BIO-006) ha cambiato nome e indirizzo Internet.

(6) La Corea del Sud ha comunicato alla Commissione che gli organismi di controllo «The Centre for Environment Friendly Agricultural Products Certification (Institute of Hadong Green Tea)» (KR-ORG-014), «Jeonnam bioindustry Foundation» (KR-ORG-017) e «University Industry Liaison Office of CNU» (KR-ORG-027) hanno cambiato nome, che gli organismi di controllo «Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Centre» (KR-ORG-013) e «Korea Organic Certification Co., LTD» (KR-ORG-031) hanno cambiato indirizzo Internet e che gli organismi di controllo «KAgrifood Certification Center CO., LTD» (KR-ORG-006), «Institute of friendly environment-agriculture, Inc.» (KR-ORG-029) e «Ctforum.Inc» (KR-ORG-037) hanno cambiato nome e indirizzo Internet. La Corea del Sud ha inoltre comunicato alla Commissione che la sua autorità competente ha revocato il riconoscimento dell’organismo di controllo «DODAM Eco-Friendly» (KR-ORG-044).

(7) La Tunisia ha comunicato alla Commissione che è cambiato il nome della sua autorità competente. Ha inoltre comunicato che la sua autorità competente ha revocato il riconoscimento degli organismi di controllo «Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)» (TN-BIO-007) e «CERES GmbH» (TN-BIO-009), che l’organismo di controllo «Ecocert SA» (TN-BIO-001) ha cambiato nome e che l’organismo di controllo «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» (TN-BIO-010) ha cambiato indirizzo Internet.

(8) Gli Stati Uniti hanno comunicato alla Commissione che la loro autorità competente ha revocato il riconoscimento dell’organismo di controllo «Yolo County Department of Agriculture» (US-ORG-059), che gli organismi di controllo «Control Union Certification» (US-ORG-008) e «Kiwa BCS Costa Rica Limitada» (US-ORG-070) hanno cambiato indirizzo Internet e che l’organismo di controllo «IBD Certifications» (US-ORG-065) ha cambiato nome e indirizzo Internet.

(9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 della Commissione ha soppresso l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. Di conseguenza, è opportuno sopprimere nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 i riferimenti a tale allegato e all’oggetto da esso contemplato.

(10) Poiché la data di scadenza del riconoscimento di un paese terzo ai fini dell’equivalenza a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 è stabilita nel regolamento (UE) 2018/848, l’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 dovrebbe coincidere con tale data di scadenza. Di conseguenza, i riferimenti a tale data dovrebbero essere rimossi dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2325

Il regolamento (UE) 2021/2325 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’elenco dei paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione»;

2) l’articolo 2 è soppresso;

3) l’articolo 3 è così modificato:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’articolo 1 si applica fino alla data di scadenza del riconoscimento di cui all’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/848.»;

b) il quarto comma è soppresso;

4) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO