Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1752 della Commissione, del 20 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sugli interventi nel settore vitivinicolo ai fini del monitoraggio e della valutazione della PAC.
(Regolamento (UE) 20/07/2026, n. 2026/1752, pubblicato in G.U.U.E. 21 luglio 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, in particolare l’articolo 133,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consigli ha modificato il regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda, tra l’altro, alcuni tipi di intervento nel settore vitivinicolo. Il regolamento (UE) 2026/471 ha aggiunto due nuovi tipi di intervento: «estirpazione permanente di vigneti produttivi» e «monitoraggio, diagnostica, formazione, comunicazione e ricerca per prevenire la diffusione dei pertinenti organismi nocivi di cui all’allegato II, parte B, e all’allegato IV, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione».
(2) L’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 prevede l’istituzione di un quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione per consentire la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani strategici della PAC. Gli Stati membri devono fornire alla Commissione le informazioni disponibili necessarie per consentirle di effettuare il monitoraggio e la valutazione della politica agricola comune (PAC), in particolare i dati sugli interventi nel settore vitivinicolo. È pertanto opportuno imporre agli Stati membri di comunicare i dati relativi ai due nuovi tipi di intervento. L’allegato V, parte 10, modulo B.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione dovrebbe essere modificato per includervi i nuovi tipi di intervento.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Art. 1.
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475
Nell’allegato V, parte 10, modulo B.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 sono aggiunte le seguenti lettere i) e j):
«i) per l’estirpazione permanente di vigneti produttivi:
i) aiuto finanziario dell’Unione (in euro o valuta nazionale);
ii) totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) dei beneficiari;
iii) numero di beneficiari;
iv) numero di ettari estirpati;
v) numero di operazioni;
j) per il monitoraggio, la diagnostica, la formazione, la comunicazione e la ricerca per prevenire la diffusione dei pertinenti organismi nocivi di cui all’allegato II, parte B, e all’allegato IV, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione:
i) aiuto finanziario dell’Unione (in euro o valuta nazionale);
ii) totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) dei beneficiari;
iii) numero di beneficiari;
iv) numero di operazioni.»;
Art. 2.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN