Settore vinicolo - Trasporto internazionale di merci su strada - Convenzione CMR - Sottrazione del carico di partite di vino - Presunzione di responsabilità ex recepto del vettore - Prova liberatoria - Caso fortuito o forza maggiore - Criteri di valutazione della diligenza professionale qualificata - Responsabilità del vettore e sub-vettore - Trasporto transfrontaliero di bottiglie di vino - Responsabilità del danno nel settore vinicolo - Accise - Valore commerciale delle partite di vino perdute - Accise sulle bevande alcoliche - Rimborsabilità ex art. 23, comma 4, CMR quale "altra spesa sostenuta in occasione del trasporto" - Interruzione del regime fiscale sospensivo.
SENTENZA
n. 1539/2026 pubbl. 10/07/2026
(Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni)
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 2150/2025 promossa da
Parte_1 (...) con gli avv.ti Alessandro Pesce e Barbara De Rosa, attrice
contro
Controparte_1 (...) con gli avv.ti Alfred Gschnitzer e Manuel D'Allura, convenuta
e contro
Controparte_2 (...) con gli avv.ti Stefano Taccioli e Serena Silvestrino, convenuta
Conclusioni delle parti
PER PARTE ATTRICE: 1) respingere la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_3 essendo senza titolo di legittimazione (attiva) per l'azione e, comunque, per carenza di responsabilità della Parte_1 per le vicende nel trasporto di cui è causa; 2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale della Controparte_3: 2.1) accertare e dichiarare che l'unico danno risarcibile dal vettore è quello del limite indennitario stabilito nell'art. 23.3 CMR ovvero, al massimo, della somma di € 47.514,84 corrispondente al valore commerciale delle merci; 2.2) condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno direttamente agli aventi diritto; 2.3) in via gradatamente subordinata: in ogni caso, condannare la CP_1 a manlevare e garantire la Parte_1 da ogni conseguenza pregiudizievole per l'attore derivante della perdita della merce; 3) spese, anche generali, e compensi di causa rifusi.
PER PARTE CONVENUTA Controparte_1: Voglia l'adito Tribunale di Verona, contrariis reiectis, preliminarmente, accertare e dichiarare che la Controparte_4, dichiarata avente causa per surroga del destinatario nel trasporto, è senza titolo di legittimazione per l'azione contro il vettore, per i motivi esposti in atti; in ogni caso dichiarare inammissibili e/o rigettare, perché infondate in fatto e in diritto, le domande ed eccezioni tutte spiegate dalla società Parte_1 e dalla Controparte_2 nei confronti della Controparte_1 per i motivi sopra illustrati; in subordine, accertare l'ammontare dell'eventuale risarcimento del danno nei limits di cui all'art. 23, comma 1 e 3, della Convenzione C.M.R., per quanto sopra illustrato, con esclusione, in ogni caso, dell'operatività dell'art. 23, comma 6, della Convenzione C.M.R. e della sussistenza della colpa grave ex art. 29 della Convenzione C.M.R. in capo al vettore, per i motivi sopra esposti. In ogni caso, condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite (compenso, anticipazioni, rimborso forfetario delle spese generali), oltre CPA ed IVA.
PER PARTE CONVENUTA Controparte_2 Ltd: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRINCIPALE, rigettare le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta Controparte_2; IN VIA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice Parte_1 e/o della convenuta CP_1 sedenti come in atti ed in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni derivanti dalla perdita per cui è causa e per l'effetto e comunque condannare -solidalmente, alternativamente, pro quota o come meglio- la Parte_1 e la CP_1 sedenti come in atti ed in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Controparte_2 sedente ed in persona come in atti, la somma di GBP 74.352,93 o altra somma -maggiore o minore- ritenuta di giustizia come meglio vista. Con gli interessi da computarsi al saggio del 5% annuo ex art. 27 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., questi ultimi nella misura di cui al quarto comma di detta norma a decorrere dalla data della domanda giudiziale. Vinti compensi e spese del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA si richiamano e reiterano le istanze formulate nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. datata Genova 24 ottobre 2025, qui di seguito ritrascritte: 1. «Vero che, come risulta dalla "credit note" (nota di credito) emessa da Controparte_5 in favore di CP_6 [doc. n. 13 CP_2 da rammostrarsi al teste], dalla dichiarazione resa da CP_6 [doc. n. 24 CP_2 da rammostrarsi al teste] e dall'estratto del conto corrente da quest'ultima intrattenuto presso Lloyds Bank Plc. [doc. n. 24.1 CP_2 da rammostrarsi al teste], essa Controparte_6 in data 28 febbraio 2025 ha ricevuto dalla Controparte_5 il pagamento dell'importo di GBP 44.138,93 a titolo di risarcimento dei danni dipendenti dalla perdita delle partite di vino di cui alla fattura di vendita The Wine People S.r.l. / Controparte_6 n. 2024/1133 del 9.9.2024 [doc. n. 1 da rammostrarsi al teste] e alla fattura di vendita Controparte_7 / Controparte_6 n. 00369 del 16.9.2024 [doc. n. 2 da rammostrarsi al teste], andate totalmente perdute a seguito di un furto occorso nella notte tra il 19 e il 20 settembre 2024 presso una piazzola di sosta ubicata lungo la A458 Road nei pressi di Shrewsbury (Regno Unito), nel corso del trasporto da Oppeano (VR) e Bardolino (VR) a Welshpool (Regno Unito)»; 2. «Vero che, come risulta dalla "credit note" (nota di credito) emessa da Controparte_5 in favore di Controparte_6 [doc. n. 13 CP_2 da rammostrarsi al teste], dalla dichiarazione resa da Controparte_6 [doc. n. 24 CP_2 da rammostrarsi al teste] e dall'estratto del conto corrente da quest'ultima intrattenuto presso Lloyds Bank Plc. [doc. n. 24.1 CP_2 da rammostrarsi al teste], la Controparte_5 ha corrisposto ad essa Controparte_6 l'importo di GBP 44.138,93 a titolo di risarcimento dei danni dipendenti dalla perdita delle partite di vino di cui alla fattura di vendita The Wine People S.r.l. / Controparte_6 n. 2024/1133 del 9.9.2024 [doc. n. 1 da rammostrarsi al teste] e alla fattura di vendita Controparte_7 / Controparte_6 n. 00369 del 16.9.2024 [doc. n. 2 da rammostrarsi al teste], andate totalmente perdute a seguito di un furto occorso nella notte tra il 19 e il 20 settembre 2024 presso una piazzola di sosta ubicata lungo la A458 Road nei pressi di Shrewsbury (Regno Unito), nel corso del trasporto da Oppeano (VR) e Bardolino (VR) a Welshpool (Regno Unito)»; 3. «Vero che, come risulta dalla "credit note" (nota di credito) emessa dalla Controparte_5 [doc. n. 12 CP_2 da rammostrarsi al teste], dalla dichiarazione resa da Controparte_5 [doc. n. 25 CP_2 da rammostrarsi al teste] e dall'estratto dal sistema di CP_2 [doc. n. 27 CP_2 da rammostrarsi al teste], a seguito della richiesta di pagamento ricevuta dal dipartimento governativo del Regno Unito responsabile per la riscossione delle imposte, "His Majesty's Revenue and Customs" [doc. n. 11 CP_2 da rammostrarsi al teste], la Controparte_5 corrispondeva a tale Autorità l'importo di GBP 44.200,00 a titolo di accise conseguenti all'immissione in commercio nel Regno Unito delle partite di vino di cui alla fattura di vendita The Wine People S.r.l. / CP_6 n. 2024/1133 del 9.9.2024 [doc. n. 1 da rammostrarsi al teste] e alla fattura di vendita Controparte_7 / Controparte_6 n. 00369 del 16.9.2024 [doc. n. 2 da rammostrarsi al teste], andate totalmente perdute a seguito di un furto occorso nella notte tra il 19 e il 20 settembre 2024 presso una piazzola di sosta ubicata lungo la A458 Road nei pressi di Shrewsbury (Regno Unito), nel corso del trasporto da Oppeano (VR) e Bardolino (VR) a Welshpool (Regno Unito)»; 4. «Vero che, come risulta dalla dichiarazione resa da Controparte_5 [doc. n. 26 CP_2 che si rammostra al teste], dalla dichiarazione Controparte_2 [doc. n. 28 CP_2 che si rammostra al teste], e dall'estratto del sistema di Controparte_2 [doc. n. 27 CP_2 che si rammostra al teste], in data 3 febbraio 2025 la Controparte_5 ha corrisposto alla Controparte_2 la somma di GBP 74.352,93 a titolo d'indennizzo per i danni dipendenti dalla perdita delle partite di vino di cui alla fattura di vendita The Wine People S.r.l. / Controparte_6 n. 2024/1133 del 9.9.2024 [doc. n. 1 da rammostrarsi al teste] e alla fattura di vendita Controparte_7 / Controparte_6 n. 00369 del 16.9.2024 [doc. n. 2 da rammostrarsi al teste], occorsa a seguito di un furto verificatosi nella notte tra il 19 e il 20 settembre 2024 presso una piazzola di sosta ubicata lungo la A458 Road nei pressi di Shrewsbury (Regno Unito), nel corso del trasporto da Oppeano (VR) e Bardolino (VR) a Welshpool (Regno Unito)»; 5. «Vero che, come risulta dalla dichiarazione resa da Controparte_5 [doc. n. 26 CP_2 che si rammostra al teste], dalla dichiarazione Controparte_2 [doc. n. 28 CP_2 che si rammostra al teste], e dall'estratto dal sistema di Controparte_2 [doc. n. 27 CP_2 che si rammostra al teste], in data 3 febbraio 2025 la Controparte_2 ha ricevuto dalla Controparte_5 il pagamento dell'importo di GBP 74.352,93 a titolo d'indennizzo per i danni dipendenti dalla perdita delle partite di vino di cui alla fattura di vendita The Wine People S.r.l. / Controparte_6 n. 2024/1133 del 9.9.2024 [doc. n. 1 da rammostrarsi al teste] e alla fattura di vendita Controparte_7 / Controparte_6 n. 00369 del 16.9.2024 [doc. n. 2 da rammostrarsi al teste], occorsa a seguito di un furto verificatosi nella notte tra il 19 e il 20 settembre 2024 presso una piazzola di sosta ubicata lungo la A458 Road nei pressi di Shrewsbury (Regno Unito), nel corso del trasporto da Oppeano (VR) e Bardolino (VR) a Welshpool (Regno Unito)». Si insta per l'ammissione dei precedenti capitoli di prova e si indicano a testi: - sul capitolo n. 1, Mr. Testimone_1, con domicilio in Shrewsbury, Shropshire (Regno Unito), presso i locali uffici della Controparte_6; - sui capitoli n. 2, 3 e 5, Mr. Testimone_2 domiciliato in Dover, Kent (Regno Unito), presso i locali uffici della Controparte_5; - sul capitolo n. 4, Testimone_4 domiciliata in Londra (Regno Unito), presso i locali uffici della Controparte_2 e si insta affinché l'assunzione dei predetti testi avvenga mediante rogatoria ex art. 204 c.p.c.».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 10.03.2025, Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Verona la società rumena Controparte_1 e la compagnia di assicurazione inglese Controparte_5 di Dover (UK), esponendo: che nel settembre 2024, aveva chiesto all'attrice di organizzarle la spedizione di 26 bancali di bottiglie vino da Oppeano e Bardolino (mittenti le società The Wine People S.r.l. e la CP_7 / Controparte_8 per il Regno Unito; che, in data 12.9.2024, Parte_1, in esecuzione del mandato ricevuto, aveva stipulato un contratto di trasporto con la Controparte_1 sedente in Radauti - Suceava (RO); che le due partite di vini avevano un valore complessivo di € 47.514,84 ed erano state prese in consegna dal vettore in data 16.9.2024; che, in data 20.9.2024, la società Controparte_5 aveva comunicato alla Parte_1 che la merce era stata sottratta da ignoti; che, alcuni giorni dopo, una tal CP_9 di Manchester (UK), per conto della Controparte_5 e della Controparte_8, aveva responsabilizzato la società attrice per la perdita della merce e, successivamente, ai primi del febbraio 2025, l'aveva invitata a risarcire il danno nell'ammontare di GBP 88.339,65, asseritamente comprensivo del prezzo del trasporto e delle accise; che detta richiesta, svolta per conto del sedicente assicuratore inglese della Controparte_5, era stata accompagnata da due dichiarazioni tra loro contraddittorie: la prima, sottoscritta in data 29.01.2025 dal destinatario Tanner / CP_10 il quale, avendo ottenuto l'indennizzo nell'ammontare di GBP 44.138,93 corrispondente al valore commerciale delle merci, affermava di surrogare sia la Controparte_8 sia la Controparte_5 nei loro diritti; la seconda dichiarazione, firmata in data 30.01.2025 per conto della Controparte_5 medesima, riportante la circostanza che essa avrebbe ottenuto un ristoro nell'ammontare di GBP 74.352,93 (somma calcolata al netto della franchigia), surrogando la CP_3 / CP_8 nei suoi (imprecisati) diritti secondo il contratto di assicurazione; che, in data 5.3.2025, la Parte_1 aveva responsabilizzato la Controparte_1 chiedendole di risarcire il danno nell'ammontare preteso dall'agente per conto dell'assicuratore (Cox Claims) di GBP 88.339,65; che la società attrice aveva dunque interesse affinché venisse accertato e dichiarato: che la Parte_1 aveva agito quale mero spedizioniere il quale, come tale, non aveva alcuna responsabilità per i danni lamentati dalla Controparte_8 (art. 1715 c.c.), non avendo assunto alcuna obbligazione per il trasporto e la custodia delle merci; che il destinatario inglese della merce, la Tanners Wine Ltd, alla quale la Controparte_8 avrebbe versato l'indennizzo, non aveva ottenuto la riconsegna della merce, né essa, per quanto noto alla Parte_1, l'aveva richiesta al trasportatore; che, pertanto, legittimati alla pretesa erano soltanto i mittenti The Wine People S.r.l. e Controparte_11; che il danno risarcibile non poteva in ogni caso superare l'ammontare corrispondente al valore delle merci ex art. 23, comma 1, della Convenzione C.M.R.). Parte attrice concludeva nei seguenti termini: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, previo rigetto di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così 1) accertare e dichiarare che la Controparte_3, dichiarata avente causa per surroga del destinatario nel trasporto, è senza titolo di legittimazione per l'azione contro il vettore, appartenente unicamente ai mittenti quali disponenti delle merci trasportate; 2) accertare e dichiarare che la Parte_1, nella sua qualità di mero spedizioniere, non ha alcuna responsabilità per la perdita della merce; 3) in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande principali sub 1) e 2): 3.1) accertare e dichiarare che l'unico danno risarcibile dal vettore è quello del limite indennitario stabilito nell'art. 23.3 CMR ovvero, al massimo, della somma di € 47.514,84 corrispondente al valore commerciale delle merci; 3.2) condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno direttamente agli aventi diritto; 3.3) in ulteriore subordine: ogni caso, condannare la CP_1 a manlevare e garantire la Parte_1, per ogni conseguenza pregiudizievole per l'attore derivante della perdita della merce; 4) spese, anche generali, e compensi di causa rifusi".
Si costituiva Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che, con ordine di trasporto del 12.9.2024, la convenuta era stata incaricata dalla società Parte_1 per il trasporto di 26 bancali di bottiglie di vino da Oppeano (VR) e Bardolino (VR) - mittenti le società The Wine People S.r.l. (24 pallets) e Controparte_7 con destinazione la società Tanners Wine Ltd a Shrewsbury (UK) ove la merce doveva pervenire entro il 17.9.2024; che la merce era stata caricata in data 13.9.2024 in un magazzino a Vigasio (VR) e presso la sede della Cantina F.lli Zeno S.r.l. a Bardolino (VR) e il camion della Controparte_1 era quindi partito per il Regno Unito; che, in data 19.9.2024, poco prima di mezzanotte, l'autista sig. Controparte_12, nel frattempo giunto in Inghilterra, sulla strada A458, aveva sostato in un'apposita area di sosta situata a ca. 20 km prima di Shrewsbury (UK); che il parcheggio - anche formalmente segnalato come tale, oltre che illuminato - si trovava nelle immediate vicinanze dell'abitazione di un suo amico ove l'autista aveva pernottato la notte per poi ripartire la mattina del giorno successivo onde raggiungere la sede della società Tanners Wine Ltd, destinataria della merce; che, quando la mattina successiva, attorno alle ore 6.00, il conducente stava per recarsi dal mezzo per ripartire, egli aveva scoperto con stupore che ignoti avevano forzatamente aperto il telone, scassinato il portone del semirimorchio e sottratto l'intero carico ivi contenuto; che, quindi, l'autista si era immediatamente recato nella più vicina stazione di polizia per denunciare l'accaduto. La convenuta eccepiva il difetto di legittimazione in capo alla Controparte_8 (dichiaratasi avente causa per surroga del destinatario del trasporto, la società inglese Tanners Wine Ltd), la quale era senza titolo di legittimazione per l'azione contro il vettore; che, nel caso concreto, la legittimazione attiva apparteneva unicamente ai mittenti, le società The Wine People S.r.l. e Controparte_7, essendo la merce stata sottratta durante il trasporto e, pertanto, mai giunta a destinazione. Nel merito e in relazione al furto della merce occorso durante il trasporto dall'Italia al Regno Unito, la convenuta respingeva ogni responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 2, della Convenzione C.M.R., avendo il vettore preso le massime precauzioni possibili ed esigibili, ovvero: aveva rispettato tutte le istruzioni imposte dalla sua committente, sia in ordine alle caratteristiche tecniche del mezzo di trasporto per il tipo di merce da trasportare, sia per quanto riguarda il rispetto delle date e orari di caricamento e scaricamento della merce; anziché sostare su un piazzale pubblico e incustodito lungo la strada, l'autista aveva scelto di sostare il mezzo su un parcheggio nelle immediate vicinanze di un quartiere residenziale (situato precisamente davanti all'abitazione del suo conoscente), oltre che illuminato; durante tutto il periodo di sosta del mezzo (dotato di sistema antifurto, evidentemente disattivato dai criminali, e di sistema satellitare GPS di tracciamento), l'autista si era sistemato nell'abitazione di suo conoscente da dove il mezzo era visibile; la cabina del trattore e il semirimorchio erano stati chiusi dal conducente. In via subordinata, la convenuta invocava l'applicabilità della limitazione di responsabilità ex art. 23, comma 3, della Convenzione C.M.R.; infine, eccepiva che non potevano essere indennizzati il prezzo del trasporto e delle accise ed eventuali dazi pretesi dall'assicuratore inglese ai sensi dell'art. 23, comma 6, della Convenzione C.M.R; concludeva, quindi, nei seguenti termini: "Voglia l'adito Tribunale di Verona, contrariis reiectis, preliminarmente, accertare e dichiarare che la Controparte_8, dichiarata avente causa per surroga del destinatario nel trasporto, è senza titolo di legittimazione per l'azione contro il vettore, appartenente unicamente ai mittenti quali disponenti delle merci trasportate; in ogni caso dichiarare inammissibili e/o rigettare, perché infondate in fatto e in diritto, le domande ed eccezioni tutte spiegate dalla società Parte_1 e dalla Controparte_8 nei confronti della Controparte_1 per i motivi sopra illustrati; in subordine, accertare l'ammontare dell'eventuale risarcimento del danno nei limiti di cui all'art. 23, comma 1 e 3, della Convenzione C.M.R., per quanto sopra illustrato, con esclusione, in ogni caso, dell'operatività dell'art. 23, comma 6, della Convenzione C.M.R. e della sussistenza della colpa grave ex art. 29 della Convenzione C.M.R. in capo al vettore, per i motivi sopra esposti. In ogni caso, condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite (compenso, anticipazioni, rimborso forfetario delle spese generali), oltre CPA ed IVA.
Con comparsa di costituzione del 4.9.2025 contenente domanda riconvenzionale e domanda trasversale, si costituiva la Controparte_2 contestando le deduzioni e richieste di parte attrice ed esponendo: che l'acquirente dei vini Tanners Wine Ltd aveva affidato l'organizzazione del trasporto delle merci di cui trattasi dall'Italia (rispettivamente da Oppeano (VR), per quanto riguarda la partita e da Bardolino, per quanto riguarda la partita Controparte_7) alla Controparte_5 di Lichfield (Regno Unito); che la CP_5 aveva incaricato di tale trasporto la Parte_1 di Ebbs (Austria); che, a propria volta, la Pt_1 aveva demandato l'esecuzione di detto trasporto alla Controparte_1 di Radauti - Suceava (Romania); che le partite di vino di cui trattasi erano state prese in consegna presso gli stabilimenti della Controparte_7, quanto alla partita presso i magazzini della Controparte_14 il 16.9.2024 dall'autista della Controparte_1 e caricate a bordo dell'autoarticolato telonato targato SV04RMB/SV79XDT; che le partite di merci non erano giunte a destinazione a causa di un (asserito) furto occorso nella notte tra il 19 e il 20 settembre 2024; che, in merito alla circostanze del sinistro, stando a quanto riferito dalla CP_1 alla Pt_1 e, quindi, da quest'ultima alla CP_5, l'autista, intorno alle ore 23.45 del 19.9.2024, aveva parcheggiato il mezzo presso una piazzola di sosta ubicata lungo la A458 Road nei pressi di Shrewsbury (Regno Unito) e, quindi, si era allontanato lasciando il mezzo, telonato, ed il carico in esso contenuto incustoditi per l'intera notte, in luogo accessibile a chiunque, fino alle 5.25 del giorno successivo, quando, fatto ritorno al mezzo, si era accorto del furto dell'intero carico, agevolmente perpetrato aprendo il telone del semirimorchio, come risultava dalle fotografie scattate dall'autista stesso sul luogo dell'evento; che, a seguito di tale evento, la CP_5, aveva risarcito la CP_6 per i danni dipendenti dall'evento di cui trattasi, pari ad € 47.515,44, corrispondente al valore delle merci acquistate, trasportate e trafugate nel suo controvalore in GBP, ossia GBP 44.138,93 e, a seguito di tale pagamento, la CP_5 era subentrata nei diritti della CP_6 relativi all'evento per cui è causa; che avendo ricevuto, nella sua qualità di vettore, dalla HM Revenue and Customs ("His Majesty's Revenue and Customs", letteralmente "Entrate e Dogane di Sua Maestà"), dipartimento governativo del Regno Unito responsabile per la riscossione delle imposte, la relativa richiesta, la CP_5 aveva provveduto al pagamento delle accise conseguenti all'immissione in commercio nel Regno Unito delle merci di cui trattasi, nell'importo di GBP 44.200,00; che successivamente, la CP_2, nella sua qualità di assicuratore della responsabilità civile della CP_5 aveva corrisposto a quest'ultima, a titolo di indennizzo, l'importo di GBP 74.352,93 (GBP 44.138,93, controvalore delle merci in sterline inglesi + GBP 44.200,00, accise, per un totale di GBP 88.338,93, detratto lo scoperto previsto dalla polizza), surrogandosi alla stessa CP_5 -già subentrata nei diritti della CP_6 verso i responsabili della perdita delle merci fino a concorrenza dell'ammontare corrisposto; che la CP_2, quindi, aveva agito in rivalsa nei confronti dei vettori responsabili Pt_1 e CP_1 nel vano tentativo di vedersi rifuso l'erogato indennizzo; che, dunque, con atto di citazione del 10.3.2025, la Pt_1 aveva convenuto in giudizio la CP_2 e la CP_1 chiedendo in via principale l'accertamento dell'assenza di qualsivoglia propria responsabilità per la perdita di cui trattasi e, in subordine, la condanna della CP_1 a tenerla indenne di quanto fosse tenuta a pagare alla CP_2; che, nel frattempo, la CP_2 si era resa cessionaria anche dei diritti eventualmente spettanti alla e alla CP_7 nonché alla CP_14 mittenti dei contratti di trasporto documentati dalle lettere di vettura CMR in atti in relazione al trasporto e all'evento per cui è causa. Rilevava la CP_2: che la Parte_1 aveva agito nella vicenda non come spedizioniere ma in qualità di vettore, incaricando poi per il trasporto de quo il sub-vettore Controparte_1; che, in relazione al furto della merce, ricorreva la colpa grave in capo al trasportatore, con conseguente perdita del beneficio della limitazione della responsabilità vettoriale (art. 29 della Convenzione C.M.R.); che, nello specifico, le merci, di ingente valore, erano state trafugate mentre si trovavano a bordo di un mezzo telonato, privo di protezione antifurto, parcheggiato sulla pubblica via e lasciate del tutto incustodite dall'autista l'intera notte; che il danno da ciò conseguito ammontava a GBP 74.352,93, di cui GBP 44.138,93 (corrispondenti ad € 47.514,84) quale controvalore della merce e GBP 44.200,00 quale importo corrisposto a titolo di accise, detratta la franchigia ai sensi di polizza; che, su tali somme, erano dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 27 della Convenzione C.M.R.. La convenuta concludeva quindi nei seguenti termini: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - IN VIA PRINCIPALE, rigettare le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta Controparte_2; IN VIA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice Parte_1 e della convenuta Controparte_1 sedenti come in atti ed in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni derivanti dalla perdita per cui è causa e per l'effetto e comunque condannare -solidalmente, alternativamente, pro quota o come meglio- la Parte_1 e la Controparte_1 sedenti come in atti ed in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Controparte_2 sedente ed in persona come in atti, la somma di GBP 74.352,93 o altra somma-maggiore o minore ritenuta di giustizia come meglio vista. Con gli interessi da computarsi al saggio del 5% annuo ex art. 27 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., questi ultimi nella misura di cui al quarto comma di detta norma a decorrere dalla data della domanda giudiziale. Vinti compensi e spese del giudizio."
All'esito della prima udienza tenutasi il 13.11.2025, il giudice fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 29.4.2026, assegnando termini per il deposito di note e memorie ex art. 189 c.p.c.. All'udienza del 29.4.2026, sulle note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
E' fondata la domanda proposta da Controparte_2 volta far accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice Parte_1 e/o della convenuta Controparte_1.
Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni di difetto di legittimazione di Controparte_2 sollevate dall'attrice CP_1 e dalla convenuta Controparte_2.
CP_2 è infatti titolare dei diritti nascenti dai contratti di trasporto nei confronti di Parte_1 e Controparte_15.
E' la circostanza della titolarità in capo alle mittenti Parte_1 e CP_14 nei contratti con CP_1 (doc. n. 5 di parte CP_2) e CP_7 documentati dalle lettere di vettura dei diritti nascenti dai contratti di trasporto, ai sensi dell'art. 13 CMR e/o dell'art. 1689 cod. civ., CP_2 non solo risulta essere subentrata in via di surrogazione a CP_5 a seguito del pagamento dell'indennizzo eseguito dall'Assicurazione (come risulta dalla documentazione versata in atti docc. n.ri 12, 16, 26, 27 e 28 di parte CP_2), ma documentata è altresì la circostanza che le mittenti CP_7 e CP_14 hanno ceduto i propri diritti all'Assicurazione stessa (doc.ti n.ri 17, 17.1, 18, 18.1, 19 e 19.1 di parte CP_2). Sono provati documentalmente, inoltre: il pagamento dell'importo di GBP 44.138,93 (ossia il controvalore di Euro 47.515,44; docc. n.ri 1, 2, 29, 30 e 31 CP_2) da parte di CP_5 in favore di CP_6 (docc. n.ri 13, 15, 24 e 24.1 CP_2); il pagamento dell'importo di GBP 74.352,93 da parte di CP_2 in favore di CP_5 (docc. n.ri 16, 26, 27 e 28 CP_2) e, dunque, il conseguente subentro di CP_5 nei diritti di CP_6 e, successivamente, di CP_2 nei diritti di CP_5.
Ciò premesso, la Pt_1 ha assunto, ex art. 17 della Convenzione CMR e/o ex artt. 1678 e segg. cod. civ., dalla CP_5 l'obbligo de «l'esecuzione del trasporto», agendo, quindi, in veste di vettore. Nello specifico, l'assunzione di tale obbligo è provata dalla corrispondenza intercorsa tra la CP_5 e la Pt_1 in sede di conferimento dell'incarico da cui emerge che: la Pt_1 ha ricevuto l'incarico di prendere in consegna le merci per cui è causa ("collection from" / "ritiro da") rispettivamente presso gli stabilimenti della Contr. in Oppeano (VR) e della CP_7 in Bardolino (VR) e, quindi, trasferirle ("delivery to" / "consegna a") a Welshpool (Regno Unito), presso gli stabilimenti della CP_6 e ciò a fronte di un corrispettivo unitario per l'esecuzione dell'intero trasporto ("rate agreed 4050 euro" / "tariffa concordata 4050 euro") (doc. n. 5 di parte CP_2).
Della perdita delle merci per cui è causa, occorsa durante il trasporto, la Pt_1, nella sua qualità di vettore, è tenuta a rispondere ex artt. 3 e 17 della Convenzione CMR e/o ex artt. 1693 e 1228 cod. civ.
Nell'agire in giudizio, Parte_1 sostiene di aver promosso l'azione in qualità di spedizioniere, affermandosi così esente da ogni responsabilità in relazione agli eventi per cui è causa. L'eccezione è infondata. Come detto, il contratto prodotto si palesa come contratto di trasporto dal momento che contiene precise e testuali indicazioni in tal senso (doc. n. 5 di parte CP_2, citato). A fronte delle produzioni documentali e del chiaro dato scritto, l'attrice non ha indicato circostanze concrete che possano smentire la sua qualifica di trasportatore. In definitiva, alla luce del palesato contenuto del contratto di trasporto in atti, Parte_1 non può che essere qualificata come soggetto dei cui servizi Controparte_5 si è avvalsa per l'esecuzione del trasporto, con la conseguenza che la stessa risponde in via contrattuale per la perdita della merce, rientrante nella responsabilità del vettore ai sensi degli artt. 1693 c.c. e 17 CMR. Va altresì precisato che non vi è incompatibilità tra figura negoziale del trasporto e quella del contratto di spedizione di cui all'art. 1737 c.c., tale essendo "il mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome o per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie"; l'art. 1741 c.c. disciplina, infatti, la figura del c.d. spedizioniere vettore, descritto come "lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte" e che pertanto "ha gli obblighi e i diritti del vettore", assumendo su di sé anche la responsabilità per la perdita o l'avaria della merce. (cfr. Cass., sez. III, 20 giugno 2014, n. 14089).
Ciò posto, pacifica è l'applicazione alla fattispecie della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata in Italia con la Legge 6 dicembre 1960 n. 1621, successivamente modificata con Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982 n. 242, in tema di contratto per il trasporto a titolo oneroso di merce su strada per mezzo di veicoli.
L'evento che ha cagionato il danno è quello verificatosi in area di sosta sita a circa 20 km prima di Shrewsbury (UK) dove l'autista sig. Controparte_12 ha parcheggiato il mezzo la sera del 19.9.2024. La convenuta Controparte_1 rileva che il parcheggio "si trovava nelle immediate vicinanze dell'abitazione di un suo amico" ove l'autista pernottava la notte, per ripartire la mattina del giorno successivo: "Quando la mattina successiva, attorno alle ore 6.00, il conducente stava per recarsi dal mezzo per ripartire, scoprì con stupore che soggetti ignoti avevano forzatamente aperto il telone e scassinato il portone del semirimorchio e sottratto l'intero carico ivi contenuto". Tale la descrizione dei fatti fornita dal vettore effettivo, dai documenti versati in atti, risulta che: l'autista ha parcheggiato il mezzo, telonato, presso una piazzola di sosta ubicata lungo la A458 Road, accessibile da parte di chiunque e non illuminata (doc. n. 8 di parte CP_2), circondata da campi e lontano dal centro abitato o da abitazione (doc. n. 22 di parte CP_2); si era allontanato dal mezzo che, conseguentemente rimaneva incustodito tutta la notte (dalle 23.45 alle 5.25) e non si era avveduto di nulla mentre ignoti trafugavano l'intero carico approfittando dell'assenza di sorveglianza.
Ciò premesso, la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (c.d. Convenzione CMR), all'art. 17, prevede una presunzione di responsabilità del vettore per perdita od avaria c.d. ex recepto, presunzione che può essere superata solo se il vettore fornisce la prova specifica che la perdita o l'avaria sono derivate da un fatto positivamente identificato, ad esso estraneo e non imputabile, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore, della cui prova è onerato il vettore. L'art. 17 CMR dispone infatti che "1. Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna. 2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare". L'art. 18 CMR dispone che "1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 17 paragrafo 2 incombe al vettore". Tale normativa, analogamente a quella codicistica di cui all'art. 1693 c.c., prevede una presunzione di responsabilità del vettore per perdita od avaria c.d. ex recepto, presunzione che può essere superata solo se il vettore fornisce la prova specifica che la perdita o l'avaria sono derivate da un fatto positivamente identificato, a lui estraneo e non imputabile, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore, ossia ad eventi che dipendono da causa assolutamente inevitabile ed imprevedibile.
Orbene, nel caso in esame, non è stata fornita la prova liberatoria necessaria a vincere la suindicata presunzione di responsabilità e, segnatamente, non è stato in alcun modo dimostrato che il furto della merce, alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto, fosse del tutto imprevedibile e inevitabile.
Va precisato che, ai sensi dell'art. 17.3 della CMR, "Per liberarsi dalla sua responsabilità, il vettore non può eccepire né l'imperfezione del veicolo di cui si serve per effettuare il trasporto, né la colpa della persona dalla quale ebbe a nolo il veicolo o dei dipendenti di quest'ultima". Il che significa che il rischio di utilizzazione del veicolo stradale (e della diligenza, o addirittura buona fede, del suo proprietario o di chi lo guida) ricade unicamente sul vettore responsabile della scelta del mezzo, scelta che rientra nella sua diligenza professionale. Anzi, l'art. 3 della CMR, quando dispone che "il vettore risponde – come se fossero propri – degli atti o delle omissioni dei suoi dipendenti e di tutte le altre persone dei servizi delle quali egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni", imputa espressamente al vettore medesimo i comportamenti delle persone dipendenti dal vettore o dei cui servizi lo stesso si avvale per l'esecuzione del trasporto (applicazione del più generale principio in base al quale il debitore della prestazione è responsabile dei fatti delle persone dell'operato delle quali si serve per l'esecuzione dell'obbligazione contratta). Ai fini della responsabilità del vettore, quindi, la CMR non discrimina l'ipotesi in cui all'esecuzione della prestazione provvede direttamente il vettore da quella in cui egli si avvale, in tutto o in parte, dell'opera di altri soggetti, a nulla rilevando la natura del contratto mediante il quale chi si assume il trasporto si assicura la collaborazione di altri soggetti. Per prassi, risulta infatti perfettamente normale che il vettore si avvalga dell'opera di altre persone per l'adempimento della prestazione di trasporto.
Secondo la normativa convenzionale, poi, è indifferente che tale opera venga prestata nel quadro di un contratto di lavoro subordinato (quando il vettore sia titolare di un'impresa organizzata di trasporti e si avvalga, pertanto, di prestatori d'opera subordinata nell'organizzazione d'impresa), ovvero nel quadro di un altro contratto di trasporto (quando il vettore, non essendo titolare di tale impresa oppure non avendo, per qualsiasi causa, la possibilità o la convenienza di avvalersi della propria organizzazione d'impresa, impegni un altro soggetto a fornirgli il servizio di trasporto promesso all'originario mittente, anche eventualmente mediante conclusione di un ulteriore contratto di trasporto con un altro soggetto). Nel caso in cui il vettore si avvalga, per l'adempimento della propria obbligazione di trasportare, dell'opera di un altro soggetto sulla base di un ulteriore contratto di trasporto, si verifica l'ipotesi del "sub-trasporto" e si è posti in presenza di due contratti di trasporto operanti su piani distinti. Chi nel primo di tali contratti si pone come vettore, assume la veste di mittente. L'originario mittente non entra affatto in rapporto con il soggetto che funge da vettore nel secondo contratto, ma l'attività di esecuzione di tale secondo contratto vale come esecuzione del primo contratto. Nella prospettiva del primo contratto di trasporto, il secondo vettore (sub-vettore) ed i suoi ausiliari si configurano come ausiliari del primo vettore, dei quali questo si avvale per l'adempimento della propria obbligazione e del cui operato egli risponde direttamente nei confronti del proprio originario mittente.
Ciò posto, in base alle norme della Convenzione, il vettore è tenuto a rispondere nei confronti del mittente anche nel caso di furto e, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, persino in caso di rapina, non potendosi in quest'ultimo caso invocare sic et simpliciter l'esimente del caso fortuito (cfr. Cass. n. 10262/1992). A ciò si aggiunga che quando il danno dipende da dolo – "o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo" - dei suoi dipendenti o delle persone dei cui servizi si avvale per l'esecuzione del trasporto, il vettore non può neppure avvalersi delle limitazioni di responsabilità o delle ipotesi di inversione dell'onere probatorio, nei casi previsti dalla Convenzione (art. 29 CMR). Deve essere al riguardo richiamato il disposto dell'art. 23 CMR che prevede: "1. Quando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a pagare un'indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta. 2. Il valore della merce è stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità. 3. Tuttavia l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante". Nel caso di specie, la limitazione di responsabilità del vettore di cui al terzo comma dell'art. 23 CMR va esclusa, dal momento che ricorrono i presupposti dell'art. 29 CMR, a mente del quale "il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni che escludono o limitano la sua responsabilità o che inverton l'onere della prova, se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo". In punto di responsabilità si osserva, invero, che il furto della merce, in quanto tale, non è causa di esonero di responsabilità vettoriale, non essendo né imprevedibile, né inevitabile, occorrendo all'uopo che il furto si sia verificato per cause imprevedibili. L'art. 1693 c.c. pone, infatti, a carico del vettore la presunzione di responsabilità per perdita o avaria delle cose trasportate dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna che può essere superata soltanto mediante la prova, che incombe sul vettore medesimo, che tali eventi siano derivati o da caso fortuito, comprensivo della forza maggiore o del fatto del terzo, i quali sono configurabili come eventi escludenti la responsabilità solo quando, secondo il criterio della ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell'evento, risultano imprevedibili o ai quali il vettore sia nell'impossibilità di opporsi. Quindi, per escludere la responsabilità, deve trattarsi di fatto assolutamente inevitabile e del tutto estraneo al vettore stesso, commesso in circostanze di tempo e di luogo imprevedibili. In sostanza, non basta al vettore proclamarsi vittima di un furto per liberarsi della responsabilità "ex recepto", dato che la sottrazione della cosa trasportata può rivestire gli estremi del caso fortuito solo in quanto le circostanze di tempo e di luogo in cui fu consumata siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile, così che spetta al vettore, per invocare come esimente il furto, di provare sia l'evento denunciato, sia l'assoluta imprevedibilità ed inevitabilità. Non può, pertanto, accogliersi la domanda svolta di accertamento del danno nei limiti di cui all'art. 23 CMR.
Nella specie, risulta che Controparte_1 ha emesso due lettere di vettura CMR, una relativa alla partita Contr. CP_7 e l'altra relativa alla partita CP_14 (doc.ti n. 6 e 7 di parte CP_2) che documentano altrettanti contratti di trasporto e indicano quali mittenti, rispettivamente, la CP_7 e la CP_14 per conto della CP_1 tutte danti causa di CP_2 (in forza delle documentate cessioni) e, quale vettore la Controparte_1. Alla luce di quanto precede la convenuta Controparte_1, nella sua qualità di vettore effettivo, è responsabile in via contrattuale ex art. 17 CMR della perdita, avvenuta quando le merci si trovavano nella sua sfera di custodia e/o nella sfera di custodia dei soggetti di cui si è avvalsa per l'esecuzione del trasporto e del cui operato risponde ex artt. 3 e 29 CMR.
Nella specie, la Controparte_1 afferma che il furto sarebbe dovuto a caso fortuito e, come tale, fosse inevitabile dal vettore dal momento che l'autista aveva preso tutti gli accorgimenti del caso e non poteva, pertanto, ovviare all'accaduto. Di tali accorgimenti, tuttavia, la convenuta non offre prova alcuna, solo limitandosi ad allegare che l'autista avrebbe parcheggiato il mezzo, chiuso a chiave, dotato di sistema antifurto e satellitare, nelle immediate vicinanze di un quartiere residenziale, da dove sarebbe stato visibile dal medesimo autista dal luogo in cui questi si recava a trascorrere la notte. Tuttavia, l'onere della prova della sussistenza del caso fortuito, gravante sul vettore non è stato in alcun modo assolto nel corso del giudizio. Quanto al dispositivo antifurto, neppure è allegata la circostanza che lo stesso fosse attivato e dalla documentazione versata in atti, risulta che il camion è stato parcheggiato in area del tutto isolata. Va evidenziato, peraltro, che in detta area di sosta il mezzo, telonato, è rimasto parcheggiato, incustodito, per tutta la notte (dalle 23.45 alle 5.25 doc. n. 8 di parte CP_2). Emerge dunque che la perdita delle merci per cui è causa è stata cagionata da una condotta del vettore e/o dei suoi ausiliari integrante gli estremi della colpa grave.
Come noto, ai sensi dell'art. 23.1 CMR (e dell'art. 1696 cod. civ.), l'«indennità per perdita totale o parziale della merce ... è calcolata in base al valore della merce (...)», con la precisazione, contenuta nel secondo comma del medesimo articolo, secondo cui «Il valore della merce è stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità». Tale valore risulta essere pari ad € 47.514,84 (GBP 44.138,93) ed è provato dalle fatture di vendita in atti (docc. n.ri 1 e 2 di parte CP_2). Come affermato dalla costante giurisprudenza, infatti: «al fine di stabilire il danno conseguente alla perdita od all'avaria delle cose trasportate, il giudice di merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), dato che corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate» (C. Cass. 6 agosto 2015, n. 16554; ex multis anche C. Cass. 20 gennaio 2009, n. 1336; Cass. 27 ottobre 1998, n. 10692; Cass. 24 luglio 1986, n. 4732). "Ai sensi dell'art. 1696 cod. civ, per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate" (cfr. anche Cass. n. 4696 del 1976). Peraltro, sul valore della merce, non vi sono contestazioni da parte di Pt_1 e di CP_1.
Documentata è altresì la circostanza che, a seguito di intimazione di pagamento, la CP_5 ha corrisposto al dipartimento governativo del Regno Unito responsabile per la riscossione delle imposte l'ammontare di GBP 44.200,00 a titolo di accise (doc. n. 27 di parte CP_2) con specifico riferimento alle merci che successivamente risultano essere state sottratte (nota di credito emessa da CP_5 nei confronti di Pt_2 doc. n. 12 di parte CP_2; dichiarazione resa da CP_5 con riferimento al pagamento dell'importo di GBP 44.200,00 doc. n. 25 di parte CP_2) e su ingiunzione di pagamento della Pt_2 di pari importo (doc. n. 11 di parte CP_2).
Secondo il disposto dell'art. 23.4 della Convenzione CMR, «Sono inoltre rimborsati il prezzo del trasporto, i diritti di dogana e le altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce, interamente in caso di perdita totale e proporzionalmente in caso di perdita parziale; non è dovuto altro risarcimento di danni». Le accise sono imposte sulla fabbricazione e vendita di determinati beni (come alcolici, tabacchi, prodotti energetici), rientrano nelle "altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce". Si tratta di oneri fiscali direttamente connessi alla circolazione della merce, il cui pagamento diventa esigibile a causa del trasporto stesso e la cui perdita, in caso di smarrimento del carico, costituisce un danno patrimoniale per l'avente diritto che, in ossequio al principio secondo cui il risarcimento deve reintegrare il danneggiato nella condizione in cui si sarebbe trovato qualora il sinistro non fosse avvenuto, deve essere risarcito. La Convenzione CMR prevede chiaramente che tali oneri debbano essere rimborsati dal vettore responsabile in aggiunta all'indennità calcolata sul valore della merce. Conformemente all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza di merito (Corte di Appello Torino n. 359/2019), non si ritiene condivisibile l'interpretazione data da parte di certa giurisprudenza secondo cui il termine "altre spese" dovrebbe essere inteso in senso restrittivo, in quanto nella Convenzione è stato utilizzato un termine onnicomprensivo volto a ristorare tutte le spese connesse al trasporto, tra cui anche il costo delle accise. In caso contrario, non sarebbe spiegabile la diversa disciplina tra i diritti doganali per i quali è previsto il ristoro e le accise che costituiscono, al pari dei diritti doganali, un costo per il mittente. Le accise costituiscono una spesa per il mittente (cioè il produttore) che paga il tributo e ne gira il costo al consumatore: nel caso in cui la merce sia perduta in quanto rubata, il mittente (cioè il produttore), non può girare tale costo al consumatore, sebbene il bene venga poi messo in commercio, con la conseguenza che il pagamento delle accise costituisce per il mittente una spesa. Pertanto, costituendo le accise una spesa, non vi sono ragioni per non ritenerle comprese tra le somme risarcibili ai sensi dell'art. 23, comma 4 della CMR.
In conclusione, in accoglimento delle domande della convenuta Controparte_2 (U.K.), Parte_1 e Controparte_1 devono essere condannate a rifondere all'assicuratore CP_2, al netto dello scoperto di polizza, la somma di complessivi GBP 74.352,93 in ragione dell'indennità corrisposta dall'Assicurazione a seguito della totale perdita della merce e dell'importo dalla stessa versato a titolo di accise, con interessi nella misura del 5% annuo ex art. 27 CMR, dalla data del reclamo in data 4.2.2025 (doc. n. 10 di parte Pt_1) sino al saldo effettivo.
Avendo l'attrice Parte_1 incaricato del trasporto il sub-vettore Controparte_1, essa ha diritto di essere tenuta indenne e, pertanto, Controparte_1 deve essere condannata a manlevare Parte_1 di quanto questa deve corrispondere a Controparte_2 (U.K.) in esecuzione della presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione delle spese di lite viene effettuata in applicazione del D.M. n. 55/14 come aggiornato con D.M. n. 145/22 avuto riguardo ai valori medi dei parametri e tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
- in accoglimento delle domande di parte convenuta Controparte_2 condanna Parte_1 e Controparte_1 in solido tra loro, a pagare a Controparte_2 (CP_2) la somma di GBP 74.352,93, oltre interessi nella misura del 5% annuo ex art. 27 CMR, dalla data del 4.2.2025 sino al saldo effettivo;
- condanna Parte_1 e Controparte_1 in solido tra loro, a rifondere a Controparte_2 le spese di lite che liquida nella misura di € 11.268,00 per onorario, spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge;
- in accoglimento della domanda di manleva di Parte_1 condanna Controparte_1 a tenere indenne CP_1 di quanto l'attrice è tenuta a versare a Controparte_2 (U.K.) in esecuzione della presente sentenza.
Verona, 8.7.2026
Il giudice
dott. Nicolò Roberto Pavoni