Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 21-07-2026
Numero provvedimento: 1593
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Filiera del vino - Finanziamenti e contributi europei (PSR) - Prodotti ammissibili - Uva quale prodotto agricolo primario - Vino quale prodotto già trasformato - Imbottigliamento, stoccaggio e commercializzazione di vino acquistato da terzi - Assenza di trasformazione di materia prima agricola di base - Esclusione dai benefici - Legittimità - Misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) destinate alla filiera agroalimentare - Lex specialis che subordina l'accesso ai contributi alla condizione che i processi d'impresa prendano avvio da un prodotto agricolo primario o di base (non trasformato) - Uva costituente l'unico prodotto agricolo primario rilevante per la filiera vitivinicola, rappresentando la materia prima non ancora sottoposta a processi modificativi della sua natura, mentre il vino, pur rientrando tra i prodotti agricoli dell'Allegato I al TFUE, si colloca a valle di un processo produttivo già compiuto e non costituisce prodotto agricolo primario.

 



SENTENZA

 



sul ricorso numero di registro generale 88 del 2025, proposto dalla
Sa.vino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Cassigoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Artea - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 

sul ricorso numero di registro generale 89 del 2025, proposto dalla
Bottle-Up S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Cassigoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Artea - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;


per l'annullamento

quanto al ricorso n. 88 del 2025:

- del decreto dirigenziale n. 22932 del 10/10/2024 di esclusione dal finanziamento della domanda presentata dalla ditta beneficiaria - CUP Artea n. 1076271, sottoscritto dal Dirigente della Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Dott. Daniele Visconti e notificato a mezzo PEC il 16 ottobre 2024, avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 Misura 4.2.1. “Investimenti nella trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli - annualità 2022 - Domanda di adesione n. 2016PSRINVD00000011176605200520350201- Ditta: SA.vino s.n.c. di Farnetani R. e Migliorini M. snc- CUP Artea n. 1076271”;

- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi

- nonché per l’accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi inclusa

nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili;


quanto al ricorso n. 89 del 2025:

- del decreto dirigenziale n. 23071 del 14/10/2024 di esclusione dal finanziamento della domanda presentata dalla ditta beneficiaria - CUP Artea n. 1076255 sottoscritto dal Dirigente della Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Dott. Daniele Visconti e notificato a mezzo PEC il 17 ottobre 2024, avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 Misura 4.2.1. “Investimenti nella trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli - annualità 2022- Domanda di adesione n. 2016PSRINVD00000011176605200520350201- Ditta: Bottle-up srl - CUP Artea n. 1076255”;

- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi;

- nonché per l’accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2026 il dott. Marcello Faviere e udita la difesa delle ricorrenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO


1. La Sa.vino s.r.l. e la Bottle‑up s.r.l., ciascuna operante nel settore della commercializzazione di prodotti agroalimentari, hanno partecipato al bando approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 2290 del 14 febbraio 2022, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014‑2020, misura 4.2.1, volto al finanziamento di investimenti relativi alla trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli.

In particolare, entrambe le società, in data 27 giugno 2022, presentavano domanda di contributo per la realizzazione di progetti imprenditoriali consistenti, tra l’altro, nella manutenzione straordinaria di immobili aziendali e nell’acquisto di attrezzature destinate allo stoccaggio, confezionamento, imbottigliamento ed alla commercializzazione, anche mediante piattaforme e‑commerce, di prodotti agroalimentari, con prevalente riferimento al vino. I progetti erano finalizzati alla realizzazione di strutture logistiche e operative per l’esposizione, la lavorazione e la vendita dei suddetti prodotti.

All’esito della fase di valutazione, le domande delle ricorrenti venivano dapprima inserite nelle graduatorie relative alle istanze presentate, senza immediato accesso al finanziamento per insufficienza delle risorse disponibili. Successivamente, per effetto di plurimi provvedimenti regionali di scorrimento delle graduatorie, adottati anche in considerazione delle risorse resesi disponibili, entrambe le società venivano incluse tra le domande ritenute potenzialmente finanziabili.

Nell’ambito della successiva fase istruttoria, gli uffici competenti avviavano, nei confronti di entrambe le società, procedimenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. In particolare, venivano trasmesse comunicazioni di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10‑bis della legge n. 241 del 1990, nelle quali si evidenziava la possibile non ammissibilità dei progetti presentati, con riferimento alla natura dell’attività svolta ed ai prodotti interessati. Le società presentavano quindi osservazioni procedimentali, che tuttavia non venivano ritenute idonee a superare le criticità rilevate in sede istruttoria.

All’esito dei procedimenti così instaurati, la Regione Toscana adottava i provvedimenti conclusivi di segno negativo, costituiti, rispettivamente, dal decreto dirigenziale n. 22932 del 10 ottobre 2024, relativo alla posizione della Sa.vino s.r.l., e dal decreto dirigenziale n. 23071 del 14 ottobre 2024, relativo alla posizione della Bottle‑up s.r.l., con i quali veniva disposto l’esito istruttorio negativo delle domande e la conseguente esclusione delle stesse dalla graduatoria delle istanze finanziabili.

2. Avverso i citati provvedimenti le società hanno notificato due distinti ricorsi (il 13.12.2024) iscritti ai NN.RR.GG. 88/2025 e 89/2025, ritualmente depositati presso questo Tribunale, con i quali lamentano in due motivi sovrapponibili, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

Per resistere ai gravami si è costituita la Regione Toscana (in entrambi i ricorsi il 15.01.2025), che ha depositato memorie (il 17.01.2025) e memorie di replica (il 3.06.2026).

Con ordinanza n. 47/2025 questo Tribunale ha respinto, previa riunione dei gravami, l’istanza cautelare recata incidentalmente nei due ricorsi.

All’udienza pubblica del 7 luglio 2026 le cause sono state trattenute in decisione.

3. Il Collegio ritiene di poter confermare la riunione dei due ricorsi in ragione della loro connessione oggettiva.

4. I due ricorsi sono infondati.

5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione del PSR 2014‑2020; eccesso di potere per difetto ed erroneità del presupposto, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

Le società ricorrenti articolano una complessa censura, sostanzialmente coincidente nei due giudizi, volta a contestare l’interpretazione del bando accolta dall’amministrazione procedente. In particolare, le ricorrenti assumono che la disciplina di gara richiederebbe esclusivamente che i prodotti oggetto delle attività di trasformazione e commercializzazione rientrino tra quelli indicati nell’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, senza introdurre ulteriori distinzioni in ordine alla loro natura di prodotti “primari” o “di base”.

In tale prospettiva, il vino, essendo espressamente ricompreso nel suddetto Allegato, dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti prodotto agricolo rilevante ai fini dell’ammissione al finanziamento.

Le ricorrenti sostengono, conseguentemente, che l’amministrazione regionale avrebbe illegittimamente introdotto, in via interpretativa, un requisito non previsto dalla lex specialis, consistente nella necessaria qualificazione del prodotto come agricolo primario, così operando una restrizione dell’ambito applicativo del bando ritenuta priva di adeguato fondamento normativo e in contrasto con il quadro eurounitario di riferimento.

In tale ottica, si deduce altresì che l’interpretazione seguita dall’amministrazione si porrebbe in conflitto con la ratio della misura di finanziamento, che sarebbe volta a sostenere le imprese operanti nell’intera filiera agroalimentare, comprese le attività inerenti prodotti derivati quali il vino.

Le doglianze non persuadono.

5.1. Dall’esame dei provvedimenti impugnati e dei relativi allegati istruttori, emerge che l’esclusione delle domande di finanziamento presentate dalle società ricorrenti risulta motivata in via sostanzialmente coincidente, sulla base delle risultanze istruttorie riportate negli atti denominati “Esclusione dal finanziamento” (cfr. doc. nn. 2 e 3, allegati ai ricorsi).

In particolare, l’amministrazione regionale ha preliminarmente richiamato le disposizioni del bando relative ai paragrafi 1.1, 3.2.3 e 3.2.4, ritenute determinanti ai fini della verifica di ammissibilità dei progetti, soffermandosi sulle definizioni di “prodotto agricolo” e di “prodotto agricolo primario o di base” di cui al paragrafo 1.1, nonché sulle condizioni poste dal paragrafo 3.2.3, secondo cui il sostegno è riconosciuto soltanto ai progetti nei quali i prodotti in entrata nel processo produttivo siano prodotti agricoli primari inseriti nell’Allegato I del TFUE, e sulle limitazioni dettate dal paragrafo 3.2.4 in materia di attività di commercializzazione.

Muovendo da tali premesse, l’istruttoria ha accertato che i progetti presentati dalle società erano incentrati sulla lavorazione, sul confezionamento, sullo stoccaggio e sulla commercializzazione del vino, individuato quale prodotto principale dell’attività proposta. In relazione a tale dato, l’amministrazione ha rilevato che il vino, pur rientrando tra i prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato, non sarebbe qualificabile come prodotto agricolo primario o di base ai sensi della definizione recata dal bando, la quale presuppone un prodotto privo di trasformazioni idonee a modificarne la natura. Ne è stata fatta conseguire la mancanza del requisito essenziale richiesto dal paragrafo 3.2.3, in quanto i processi prospettati nei progetti non risultavano avviati a partire da un prodotto agricolo primario (quale, nel settore vitivinicolo, l’uva), bensì da un prodotto già oggetto di trasformazione.

Sulla medesima base, l’amministrazione ha escluso che le attività descritte potessero essere ricondotte alle ipotesi di intervento finanziabile previste dal paragrafo 3.2.4 del bando, rilevando che le operazioni di imbottigliamento, confezionamento, stoccaggio e commercializzazione del vino non integrerebbero una trasformazione di prodotto agricolo primario, né risponderebbero alle condizioni previste per l’ammissibilità delle attività di commercializzazione.

In particolare, è stato evidenziato che il trattamento del vino non costituisce trasformazione di una materia prima agricola di base, non comportando il passaggio da un prodotto primario ad uno trasformato, e che, conseguentemente, difetta la necessaria connessione tra l’attività proposta e la produzione agricola primaria richiesta dal bando.

Alla luce di tali rilievi, e ritenute non condivisibili le osservazioni procedimentali presentate dalle società, l’amministrazione ha concluso nel senso che i progetti non rientrassero tra quelli finanziabili ai sensi delle disposizioni del bando, in quanto privi del requisito relativo all’impiego di un prodotto agricolo primario in ingresso e non riconducibili alle fattispecie di trasformazione e commercializzazione delineate dai paragrafi 3.2.3 e 3.2.4, disponendo conseguentemente l’esito istruttorio negativo delle domande e la loro esclusione dal finanziamento.

5.2. Dall’esame coordinato delle disposizioni del bando attuativo della misura 4.2.1 (cfr. doc. nn. 10 allegati ai due ricorsi) e dei richiami operati nei provvedimenti impugnati emerge che l’amministrazione ha fondato il giudizio di non ammissibilità delle domande sulla combinazione di tre nuclei normativi interni alla lex specialis, rappresentati, rispettivamente, dal paragrafo 1.1 (“Definizioni”), dal paragrafo 3.2.3 (“Ambiti e settori di intervento”) e dal paragrafo 3.2.4 (“Limitazioni collegate agli investimenti”), letti in relazione al rinvio all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In particolare, il paragrafo 1.1 distingue tra “prodotto agricolo”, inteso come prodotto del suolo o dell’allevamento anche sottoposto a ulteriori interventi di trasformazione e ricompreso nell’Allegato I del Trattato, e “prodotto agricolo primario o di base”, definito invece come prodotto privo di interventi modificativi della sua natura, destinato alla prima vendita o alla prima trasformazione. Tale distinzione viene assunta dall’amministrazione quale criterio dirimente per delimitare l’ambito oggettivo degli interventi finanziabili.

Su tale base, il paragrafo 3.2.3 del bando condiziona espressamente la concessione del sostegno alla circostanza che i prodotti “in entrata” nel processo produttivo siano non solo inclusi nell’Allegato I del TFUE, ma anche qualificabili come prodotti agricoli primari, oltre che appartenenti ai settori di intervento espressamente individuati (tra cui, per la filiera vitivinicola, quello delle uve).

La disposizione, così strutturata, introduce dunque un duplice requisito cumulativo, richiedendo sia l’appartenenza del prodotto alla categoria dei prodotti agricoli riconosciuti in ambito eurounitario, sia la sua qualificazione come materia prima non ancora trasformata. Il rinvio all’Allegato I del Trattato, che contiene un elenco di prodotti agricoli eleggibili nell’ambito della politica agricola comune, viene pertanto inteso dall’amministrazione non in termini autonomi e autosufficienti, bensì quale elemento da coordinare con la nozione più restrittiva di “prodotto agricolo primario” delineata dalla disciplina del bando.

In tale prospettiva, il paragrafo 3.2.4 interviene a disciplinare ulteriormente le condizioni di ammissibilità con riferimento alle attività di commercializzazione, prevedendo che il sostegno possa essere concesso solo in presenza di determinate situazioni tipizzate, accomunate dall’esistenza di un nesso diretto tra l’attività di commercializzazione e la produzione agricola primaria. Anche tale previsione presuppone, infatti, che i prodotti oggetto dell’attività siano riconducibili alla produzione di base, ovvero derivino direttamente da essa, rafforzando l’impostazione del bando volta a privilegiare interventi che si inseriscono nella filiera primaria agricola.

Ne risulta, complessivamente, un assetto normativo nel quale il riferimento all’Allegato I del TFUE non esaurisce il requisito oggettivo dei prodotti ammissibili, ma opera congiuntamente alla distinzione interna tra prodotto agricolo e prodotto agricolo primario, con la conseguenza che l’inclusione di un prodotto nell’elenco eurounitario non è ritenuta di per sé sufficiente ai fini dell’accesso al finanziamento, se non accompagnata dalla verifica della sua natura di prodotto di base non ancora trasformato, secondo le definizioni e le condizioni poste dal bando.

5.3. Le censure delle ricorrenti muovono dall’assunto secondo cui, ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, sarebbe sufficiente che il prodotto oggetto dell’attività d’impresa rientri nell’Allegato I del TFUE, con la conseguenza che il vino, essendo ivi espressamente contemplato, dovrebbe senz’altro considerarsi prodotto idoneo ai fini dell’accesso al beneficio.

Tale impostazione, tuttavia, non trova riscontro nel tenore complessivo della lex specialis, la quale, come già evidenziato, non si limita a richiamare l’Allegato I del Trattato, ma introduce una più puntuale e selettiva disciplina interna, fondata sulla distinzione tra “prodotto agricolo” e “prodotto agricolo primario o di base”, distinzione espressamente consacrata nel paragrafo 1.1 del bando e poi assunta come parametro applicativo ai successivi paragrafi 3.2.3 e 3.2.4.

Sotto tale profilo, merita adesione la condivisibile ricostruzione svolta dalla Regione nelle proprie memorie difensive, laddove essa evidenzia che il richiamo all’Allegato I del TFUE non vale, di per sé solo, a qualificare ogni prodotto ivi menzionato anche come “prodotto agricolo primario”, giacché detto Allegato assolve alla diversa funzione di elencare i prodotti agricoli rilevanti nell’ambito della disciplina eurounitaria, senza tuttavia operare alcuna autonoma distinzione tra prodotto primario e prodotto già trasformato.

Ne consegue che dall’inclusione del vino nell’Allegato I non può inferirsi automaticamente la sua equiparazione al prodotto agricolo primario o di base richiesto dal bando, occorrendo invece coordinare detto rinvio con le definizioni specificamente dettate dalla lex specialis, che costituiscono il parametro immediato di ammissibilità delle domande.

In tale quadro, il paragrafo 3.2.3 del bando è formulato in termini inequivoci, poiché subordina il sostegno ai progetti presentati da imprese operanti nella trasformazione agroalimentare alla condizione che i prodotti “in entrata nel processo produttivo” siano, cumulativamente, prodotti agricoli primari, inseriti nell’Allegato I del Trattato ed appartenenti ai settori di intervento individuati dal bando.

La disposizione, quindi, non consente di isolare il solo requisito dell’inclusione nell’Allegato I, come pretendono le ricorrenti, ma richiede un quid pluris, rappresentato appunto dalla natura primaria del prodotto impiegato quale input del processo. Da ciò consegue che, nel settore vitivinicolo, il prodotto agricolo primario rilevante è l’uva, mentre il vino si colloca, secondo l’impostazione recepita dal bando, a valle di un processo di trasformazione già compiuto. L’amministrazione, pertanto, non ha introdotto un requisito ulteriore e non previsto dalla lex specialis, ma ha fatto applicazione della stessa nella sua interezza, valorizzandone il dato testuale e sistematico.

Né può condividersi l’ulteriore assunto delle ricorrenti secondo cui l’interpretazione seguita dall’amministrazione si porrebbe in contrasto con la normativa eurounitaria o con la ratio del bando. Al contrario, proprio il riferimento operato dal paragrafo 1.1 alle definizioni mutuate dalla disciplina unionale consente di ritenere coerente la distinzione tra prodotto agricolo in senso ampio e prodotto agricolo primario o di base, distinzione che il bando assume quale criterio selettivo ai fini dell’ammissibilità degli investimenti.

La circostanza che il vino costituisca certamente un prodotto agricolo ai sensi dell’Allegato I del TFUE non esclude, infatti, che la misura regionale, nell’esercizio della propria discrezionalità attuativa e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, abbia circoscritto il finanziamento agli interventi che prendono avvio da prodotti agricoli primari. In questa prospettiva, la scelta dell’amministrazione di esigere, quale presupposto dell’agevolazione, la presenza di un prodotto di base in ingresso al processo produttivo non appare né irragionevole né eccentrica rispetto alla finalità della misura, che è quella di sostenere investimenti strettamente inseriti nella filiera della produzione agricola primaria e della sua immediata trasformazione.

Non sussistono, pertanto, neppure i dedotti vizi di difetto di istruttoria, erroneità del presupposto e illogicità manifesta. Dalla motivazione degli atti impugnati emerge, infatti, che l’amministrazione ha esaminato il contenuto dei progetti presentati, ha individuato nel vino il prodotto concretamente trattato dalle ricorrenti, ha confrontato tale dato con le definizioni recate dal bando e ne ha tratto, in modo lineare e coerente, la conclusione circa la carenza del requisito richiesto dal paragrafo 3.2.3. La circostanza che le ricorrenti svolgano attività economiche aventi ad oggetto un prodotto agricolo compreso nell’Allegato I non vale, dunque, a infirmare la correttezza del percorso motivazionale seguito dall’amministrazione, una volta accertato che l’oggetto dell’intervento non è costituito da un prodotto agricolo primario o di base, come espressamente richiesto dalla disciplina di gara.

Per tutte tali ragioni, il primo motivo deve essere respinto, avendo l’amministrazione fatto corretta applicazione delle disposizioni del bando richiamate nei provvedimenti impugnati, senza che possa ravvisarsi la denunciata violazione del quadro normativo eurounitario o della lex specialis, né i dedotti profili di eccesso di potere.

6. Con il secondo motivo dei ricorsi riuniti si lamenta eccesso di potere per mancata considerazione dei fatti e dei presupposti, inesatta valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta.

Le società ricorrenti deducono che l’amministrazione regionale avrebbe erroneamente ritenuto non riconducibili le attività prospettate nei progetti alle ipotesi di intervento ammissibili previste dal paragrafo 3.2.4 del bando. In particolare, le ricorrenti assumono che l’attività svolta, consistente nell’acquisto di vino presso produttori agricoli, nel successivo svolgimento di operazioni di imbottigliamento, confezionamento, stoccaggio e nella sua commercializzazione, dovrebbe qualificarsi come attività di trasformazione e/o commercializzazione di un prodotto agricolo, tale da rientrare nelle fattispecie contemplate dalla normativa di gara. In tale prospettiva, le imprese sostengono che il concetto di “trasformazione”, così come desumibile dal bando e dalla normativa eurounitaria, dovrebbe ricomprendere ogni trattamento del prodotto agricolo che non ne alteri la natura sostanziale, quale sarebbe, appunto, l’attività di imbottigliamento e confezionamento del vino.

Le ricorrenti prospettano, pertanto, che la propria attività dovrebbe essere ricondotta quantomeno ad una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del paragrafo 3.2.4, ed in particolare a quella concernente i soggetti che commercializzano prodotti trasformati nell’impianto oggetto di finanziamento, assumendo che il vino acquistato da produttori primari, e successivamente lavorato e immesso sul mercato, manterrebbe la natura di prodotto agricolo rilevante e sarebbe idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dal bando. Da ciò conseguirebbe, secondo la prospettazione attorea, che l’amministrazione avrebbe travisato la reale consistenza dell’attività svolta, non considerando adeguatamente le fasi di lavorazione effettuate dalle società, e che avrebbe, quindi, reso una valutazione inesatta dei presupposti di fatto, omettendo di riconoscere la riconducibilità del progetto nell’ambito degli interventi finanziabili.

Le doglianze non possono essere condivise.

Dalla documentazione progettuale richiamata nei provvedimenti impugnati emerge che le società ricorrenti hanno proposto interventi volti alla realizzazione e all’allestimento di strutture aziendali destinate allo svolgimento di attività consistenti, in particolare, nell’acquisto di vino presso produttori, nel suo stoccaggio, confezionamento, imbottigliamento, conservazione e successiva commercializzazione, anche mediante canali diretti o piattaforme di vendita a distanza, configurando, dunque, un modello operativo centrato sulla gestione logistica e commerciale del prodotto, accompagnata da attività di trattamento e condizionamento dello stesso.

Tali attività vengono in rilievo ai fini della verifica di ammissibilità alla luce delle disposizioni di cui al paragrafo 3.2.4 del bando, che disciplina in maniera puntuale le “Limitazioni collegate agli investimenti” con specifico riguardo alle operazioni di commercializzazione, individuando tassativamente le ipotesi nelle quali tali attività possono essere oggetto di sostegno.

In particolare, la norma prevede che il contributo sia concedibile esclusivamente nei casi in cui i progetti siano presentati: a) da soggetti che associano, con obbligo statutario di conferimento, imprese operanti nella produzione o trasformazione di prodotti agricoli primari; b) da soggetti che commercializzano, nell’impianto oggetto di finanziamento, prodotti ottenuti dalla propria produzione di base; c) da soggetti che commercializzano prodotti da essi stessi trasformati, purché derivanti direttamente dalla produzione agricola di base e nel rispetto delle condizioni previste in tema di vantaggi per i produttori agricoli.

La struttura della disposizione evidenzia, pertanto, come l’attività di commercializzazione, per poter essere finanziata, debba risultare strettamente connessa, secondo modalità tipizzate, alla produzione agricola primaria, sia sotto il profilo soggettivo - mediante l’appartenenza a forme associative o l’esercizio diretto dell’attività agricola - sia sotto il profilo oggettivo, attraverso il diretto collegamento tra il prodotto commercializzato e la produzione di base o la sua immediata trasformazione. In tale contesto normativo si inseriscono le attività prospettate dalle ricorrenti, che vengono dunque valutate dall’amministrazione alla luce delle suddette condizioni, al fine di verificarne la riconducibilità alle fattispecie espressamente previste dal bando.

6.1. Le doglianze delle ricorrenti si fondano sull’assunto secondo cui le attività descritte nei progetti - consistenti nell’acquisto di vino da terzi, nel suo imbottigliamento, confezionamento, stoccaggio e successiva immissione sul mercato - dovrebbero essere ricondotte, in quanto tali, alle fattispecie di commercializzazione e trasformazione ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2.4 del bando.

Sennonché, tale prospettazione non tiene adeguatamente conto del dato testuale della disposizione, la quale non contempla in via generale qualunque attività di commercializzazione di prodotti agricoli o di loro trattamento materiale, ma individua in modo tassativo tre sole ipotesi di accesso al sostegno, tutte accomunate dalla necessaria e diretta connessione tra il prodotto commercializzato e la produzione agricola primaria o di base. Ne consegue che l’ammissibilità dell’intervento non può essere desunta dalla mera circostanza che l’impresa operi nel commercio di un prodotto agricolo, né dal fatto che essa svolga su tale prodotto operazioni di condizionamento o confezionamento, dovendo invece ricorrere una delle specifiche condizioni tipizzate dal bando.

Sotto questo profilo, merita adesione la condivisibile ricostruzione svolta dalla Regione nelle proprie memorie difensive, laddove essa evidenzia che nessuna delle tre ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.2.4 risulta integrata nel caso di specie.

In primo luogo, non ricorre la fattispecie di cui alla lettera a), che concerne i soggetti associativi con obbligo statutario di conferimento da parte di imprese operanti nella produzione o trasformazione di prodotti agricoli primari, giacché le società ricorrenti non presentano tale conformazione soggettiva né risultano organizzate secondo un modello associativo riconducibile alla previsione in esame.

Parimenti, non è configurabile l’ipotesi di cui alla lettera b), che richiede la commercializzazione, nell’impianto oggetto di finanziamento, di prodotti ottenuti dalla propria produzione di base, posto che le ricorrenti non risultano commercializzare prodotti provenienti da una produzione agricola propria, ma vino acquistato da terzi.

Né, infine, può ritenersi sussistente la fattispecie di cui alla lettera c), la quale presuppone che il soggetto richiedente commercializzi prodotti da esso trasformati e derivanti direttamente dalla produzione di base; nel caso in esame, infatti, l’attività progettata non prende avvio da un prodotto agricolo primario, ma da vino già formato, sicché difetta quel rapporto diretto con la produzione di base che la disposizione esige.

Non giova, in contrario, la deduzione secondo cui le operazioni di imbottigliamento, confezionamento, stoccaggio e conservazione del vino varrebbero, di per sé sole, a integrare un’attività di “trasformazione” rilevante ai sensi del bando.

Anche sotto tale aspetto, infatti, la prospettazione attorea trascura che la nozione di trasformazione rilevante nella disciplina di gara è costruita in stretta correlazione con il prodotto agricolo primario posto in ingresso al processo produttivo. Ne consegue che operazioni materiali o commerciali eseguite su un prodotto già trasformato non valgono, per ciò solo, a soddisfare il requisito richiesto dalla lex specialis, la quale, come si è già osservato, subordina l’ammissibilità degli interventi alla diretta derivazione dalla produzione agricola di base. In tale prospettiva, l’imbottigliamento e il confezionamento del vino non possono essere equiparati, ai fini che qui rilevano, alla trasformazione di un prodotto agricolo primario, ma si collocano in una fase successiva rispetto al momento cui il bando ricollega l’accesso al sostegno.

Né appare persuasivo l’ulteriore argomento secondo cui il vino acquistato presso produttori agricoli primari dovrebbe, per ciò stesso, essere considerato idoneo a soddisfare le condizioni poste dal paragrafo 3.2.4. Tale impostazione confonde, invero, la provenienza soggettiva del bene con la sua qualificazione oggettiva. La natura di prodotto agricolo primario o di base non dipende dal soggetto da cui il bene proviene, ma dalle caratteristiche del prodotto e dalla fase della filiera in cui esso si colloca. Di talché, il fatto che il vino sia acquistato da imprenditori agricoli non vale a mutarne la natura, né a trasformarlo in prodotto agricolo di base ai fini dell’applicazione della disciplina di gara.

Non sussistono, infine, i dedotti vizi di difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità. Dalla motivazione dei provvedimenti impugnati emerge, infatti, che l’amministrazione ha puntualmente esaminato il contenuto delle domande, ha valutato le attività concretamente prospettate dalle società, ha preso in considerazione le osservazioni formulate in sede procedimentale e ha spiegato, con argomentazione coerente e non contraddittoria, le ragioni per le quali dette attività non fossero riconducibili ad alcuna delle ipotesi previste dal paragrafo 3.2.4 del bando. Il dissenso delle ricorrenti rispetto all’esito di tale valutazione non vale, pertanto, a dimostrare l’inadeguatezza dell’istruttoria o l’irragionevolezza del percorso motivazionale seguito dall’amministrazione.

Per tali ragioni, anche il secondo motivo dei ricorsi riuniti deve essere respinto, non risultando dimostrata la dedotta erroneità dell’esclusione sotto il profilo della riconducibilità delle attività progettate alle ipotesi di commercializzazione e trasformazione finanziabili previste dalla lex specialis.

7. I ricorsi riuniti, in conclusione, sono infondati e pertanto devono essere respinti.

8. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità dei fatti di causa.



PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Andrea Vitucci, Consigliere

Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marcello Faviere

IL PRESIDENTE

Alessandro Cacciari