Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Disciplina della viticoltura
Tipo documento: Deliberazione
Data provvedimento: 30-04-1999
Numero provvedimento: 607
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 21-05-1999
Numero gazzetta: 117
Data aggiornamento: 01-01-1970

Adozione del nuovo modello di dichiarazione delle superfici vitate.

 

Articolo 1.

Il modello di dichiarazione delle superfici vitate finalizzato a dettagliarne le caratteristiche strutturali ed eventualmente per richiederne l’inserimento negli albi dei vigneti a Do e/o negli elenchi delle vigne a Igt è presentato da persone fisiche o giuridiche, in appresso denominate «conduttori», che coltivano un vigneto.

Il modello della dichiarazione delle superfici vitate in appresso denominata «dichiarazione» e le relative istruzioni di compilazione, ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 1995, sono contenute in allegato alla presente delibera.

Ai sensi dell’articolo 1, punto 2, regolamento Cee n. 1294/96, sono dispensati dall’obbligo di dichiarazione i conduttori le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma.

 

Articolo 2.

La dichiarazione deve essere compilata su modulo tipografico fornito dall’Aima e deve pervenire entro il 30 novembre 1999 ai seguenti organi competenti: Aima (il modello originale); regione o provincia autonoma (la prima copia) all’interno della quale sono ubicati i vigneti in conduzione; la seconda copia della dichiarazione resta al conduttore dell’azienda.

Qualora i dichiaranti intendano avvalersi dell’ausilio delle organizzazioni professionali agricole ovvero delle organizzazioni associative di appartenenza ai fini della compilazione e degli eventuali adempimenti successivi dovranno conferire alle stesse apposito mandato con rappresentanza in nome e per conto del produttore al fine di consentire la gestione dei dati personali dell’interessato.

La trasmissione della documentazione dovrà essere effettuata direttamente all’Aima utilizzando l’apposita busta preintestata o per il tramite delle organizzazioni professionali agricole o delle organizzazioni associative di appartenenza. La dichiarazione dovrà rispecchiare nei dati la situazione aziendale al 1° settembre 1997 (ai sensi dell’articolo 1, punto 6 del regolamento n. 822/87 - ora reg. 1493/99) e dovrà avere ambito provinciale; quindi, per aziende viticole i cui vigneti ricadono nel territorio di due o più province dovranno essere compilate più dichiarazioni separate.

Qualora la superficie coltivata a vite sia variata nel periodo intercorrente tra il 2 settembre 1997 e il 31 agosto 1998, il conduttore dovrà indicare le variazioni intervenute, compilando l’apposito allegato di variazione.

I conduttori che hanno avviato la propria attività successivamente al 1° settembre 1997 dovranno riportare in dichiarazione la superficie vitata condotta al 1° settembre 1998.

 

Articolo 3.

Le informazioni richieste

I conduttori dei vigneti nel compilare la dichiarazione:

a) indicano le proprie informazioni anagrafiche complete di codice fiscale o partita Iva, il domicilio di residenza o sede legale per le persone giuridiche, l’ubicazione dell’azienda agricola, i dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale e la superficie vitata complessiva dell’azienda;

b) suddividono le superfici da loro condotte in unità vitate ovvero porzioni di coltivazione omogenee per riferimenti catastali, caratteristiche agronomiche e vitigno (la codifica dei vitigni è allegata alla presente delibera); per ogni unità vitata devono indicare l’effettiva superficie viticola calcolata secondo quanto di seguito esposto:

per superficie vitata si intende quella all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto e in particolare:

superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l’intera superficie catastale della particella; superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite), aumentata su entrambe le fasce laterali in misura del 50% del sesto di impianto fino a un massimo di metri 3 e su entrambe le testate in misura non superiore a metri tre per le capezzagne (qualora effettivamente esistenti); superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino a un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le capezzagne (qualora effettivamente esistenti); se le capezzagne, di testata o laterali ai filari, sono iscritte catastalmente come tali non potranno essere considerate superficie vitata;

c) richiedono l’eventuale iscrizione agli albi dei vigneti per i vini a Do e agli elenchi delle vigne per i vini a Igt tenuti dalle Camere di commercio facendo puntuale riferimento alle unità vitate della propria azienda condotte esclusivamente alla data del 1° settembre 1998 (situazione attuale).

La codifica per i vini a Do e per i vini a Igt è riportata in allegato alla presente delibera.

Per ogni richiesta di iscrizione si dovrà indicare se si tratta di una nuova iscrizione ovvero della conferma di una iscrizione precedente.

 

Articolo 4.

Supporto alla compilazione del modello

L’Aima, al fine di dare supporto alla compilazione della dichiarazione dei soggetti interessati, mette a disposizione presso proprie sedi periferiche, appositamente attrezzate, di cui almeno una per provincia, le informazioni grafiche e alfanumeriche presenti nello schedario viticolo nonché adeguati strumenti software di ausilio alla compilazione della dichiarazione. Entro la data del 15 giugno 1999 l’Aima renderà noto mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il luogo e la data di apertura delle sedi periferiche.

 

Articolo 5.

Verifica dei dati

I dati contenuti nella dichiarazione verranno confrontati con i dati dell’anagrafe tributaria, del catasto terreni, dello schedario viticolo nazionale e delle dichiarazioni vitivinicole annuali.

 

Articolo 6.

Diffusione dei dati alle regioni

I dati anagrafici e alfanumerici dello schedario viticolo e le informazioni relative alle dichiarazioni di superficie vitata vengono trasmessi alle amministrazioni regionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali in materia.

 

Articolo 7.

La verifica delle dichiarazioni vitivinicole e degli aiuti

I dati di struttura delle superfici vitate confluiranno nello Schedario viticolo nazionale per il completamento del fascicolo aziendale previsto dal regolamento Cee n. 2392/86.

Sulla base della superficie vitata dedotta dal fascicolo aziendale, l’Aima procede a una verifica sistematica delle superfici di origine delle uve e dei prodotti a monte del vino indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali delle aziende interessate agli aiuti previsti dagli articoli 32, 38, 41, 45 e 46 del regolamento Cee n. 822/87 e della totalità dei loro fornitori.

Qualora si riscontrino incongruenze di compilazione della dichiarazione vitivinicola tali da condurre a una sottovalutazione della resa per ettaro nell’ambito della dichiarazione vitivinicola del richiedente l’aiuto o in quelle dei suoi fornitori, verranno applicate le disposizioni di cui all’articolo 13 del regolamento Cee n. 1294/96 nei confronti del richiedente l’aiuto.

 

Articolo 8.

Le sanzioni

La mancata o incompleta presentazione della dichiarazione di cui alla presente disciplina, comporta l’impossibilità di mantenere aggiornato il fascicolo aziendale e quindi, in base all’articolo precedente, l’impossibilità di verificare le superfici di produzioni e le rese; pertanto, saranno applicate le disposizioni di cui all’articolo 13 del regolamento n. 1294/96. L’Aima all’atto della ricezione di una domanda di aiuto comunitario, di cui al regolamento Cee n. 822/87, verificherà l’avvenuta presentazione della dichiarazione delle superfici vitate del richiedente l’aiuto e dei suoi fornitori. In caso venga riscontrata l’omessa dichiarazione delle superfici vitate, l’Aima provvede alla relativa comunicazione agli uffici della repressione frodi per gli adempimenti di propria competenza.