Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Almansa].
(Comunicazione 17/07/2026, pubblicata in G.U.U.E. 17 luglio 2026, n. C)
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Almansa»
Numero di riferimento UE: PDO-ES-A0044-AM07 — 27.4.2026
1. Nome del prodotto
«Almansa»
2. Tipo di indicazione geografica
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☑ |
DOP |
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☐ |
IGP |
3. Settore
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☐ |
Prodotti agricoli |
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☑ |
Vini |
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☐ |
Bevande spiritose |
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Spagna
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Alimentación. Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios
6. Qualifica come modifica ordinaria
L’autorità competente ritiene che tutti i cambiamenti apportati con la modifica del disciplinare della DOP «Almansa» costituiscano una modifica ordinaria dello stesso; infatti non può trattarsi di una modifica dell’Unione in quanto non corrisponde a nessuno dei casi contemplati all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche, ossia: non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica; non rischia di annullare il legame con la zona geografica; non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
AGGIUNTA DI UNA NUOVA VARIETÀ
Descrizione
È aggiunta una nuova varietà, la Garnacha Blanca.
La modifica interessa il punto 6 del disciplinare e il punto 8 del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini
«Almansa»
Numero di riferimento UE: PDO-ES-A0044-AM07 — 27.4.2026
1. Nome
«Almansa»
2. Tipo di indicazione geografica
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☑ |
DOP |
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☐ |
IGP |
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Spagna
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
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1. |
Vino |
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5. |
Vino spumante di qualità |
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
Vini secchi bianchi e rosati
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
VINI BIANCHI
Senza invecchiamento in legno: predominano le tonalità del giallo, che vanno dai gialli più pallidi a quelli medi, passando per i gialli paglierini e con eventuali riflessi verdolini.
Invecchiati in legno per non più di sei mesi: dai gialli più pallidi a quelli dorati più intensi, passando per i gialli paglierini e con eventuali riflessi verdolini.
Invecchiati in legno per più di sei mesi: predominano le tonalità gialle, che vanno dai gialli più pallidi a quelli dorati, passando per le tonalità di giallo paglierino. Sono ammesse anche tonalità più dorate e intense tipiche dell’invecchiamento in botte.
VINI ROSATI
Presentano tonalità rosa con eventuali riflessi rosa pallido, lampone, fragola o salmone.
Odore
VINI BIANCHI
Senza invecchiamento in legno: aromi puliti e di buona intensità, in cui prevalgono le note fruttate.
Invecchiati in legno per non più di sei mesi: aromi puliti e di buona intensità, in cui prevalgono le note fruttate, ma possono essere presenti anche aromi legnosi e tostati tipici dell’invecchiamento in botte.
Invecchiati in legno per più di sei mesi: aromi puliti e di buona intensità, in cui prevalgono note complesse tra l’aroma fruttato e il legnoso tipici dell’invecchiamento in botte. Sono ammessi anche aromi legati all’evoluzione ossidativa caratteristici di un corretto invecchiamento in legno.
VINI ROSATI
Puliti, mediamente o molto intensi, con predominanza di aromi fruttati.
Sapore
VINI BIANCHI
Senza invecchiamento in legno: buona acidità, freschi e fruttati in bocca.
Invecchiati in legno per non più di sei mesi: buona acidità, freschi e fruttati in bocca. Possono comparire sfumature legnose e tostate tipiche dell’invecchiamento in botte.
Invecchiati in legno per più di sei mesi: buona acidità, con un sapore pulito e complesso in cui si combinano note di frutta e legno. Possono comparire sfumature tostate tipiche dell’invecchiamento in botte.
VINI ROSATI
Buona acidità, franchi ed equilibrati. Fruttati e dolci.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
|
Acidità totale minima |
4 |
|
Unità di acidità totale minima |
in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,7 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
180 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
—
|
☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Vini semisecchi, semidolci e dolci, bianchi, rosati e rossi
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Come descritto in precedenza per i vini secchi, a seconda che siano bianchi, rosati o rossi e sulla base dell’invecchiamento.
Odore
Come descritto in precedenza per i vini secchi, a seconda che siano bianchi, rosati o rossi e sulla base dell’invecchiamento.
Sapore
Come descritto in precedenza per i vini secchi, a seconda che siano bianchi, rosati o rossi e sulla base dell’invecchiamento.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
|
Acidità totale minima |
3 |
|
Unità di acidità totale minima |
in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
16,7 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Anidride solforosa totale massima: 180 mg/l, se il tenore totale di zuccheri è superiore a 5 g/l espresso in fruttosio e glucosio.
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Vini rossi secchi
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Senza invecchiamento in legno: possono presentare una veste intensa o di media intensità e tonalità che variano dal rosso al violaceo, porpora, granata, ciliegia o rubino.
Invecchiati in legno per non più di sei mesi: possono presentare una veste intensa o di media intensità e tonalità che variano dal rosso al violaceo, porpora, granata, ciliegia o rubino, con eventuali tonalità rosso mattone.
Invecchiati in legno per più di sei mesi: possono presentare una veste intensa o di media intensità e tonalità che variano dal rosso al violaceo, porpora, granata, ciliegia o rubino, con eventuali tonalità rosso mattone o arancioni.
Odore
Senza invecchiamento in legno: sono vini dall’intensità medio-alta, con aromi puliti e fruttati.
Invecchiati in legno per non più di sei mesi: sono vini dall’intensità medio-alta, con aromi puliti e fruttati; sono ammesse anche note tostate.
Invecchiati in legno per più di sei mesi: sono vini dall’intensità medio-alta, con aromi puliti e complessi; sono ammessi anche aromi legnosi e tostati.
Sapore
Senza invecchiamento in legno: sono vini dall’intensità medio-alta, ben strutturati ed equilibrati.
Invecchiati in legno per non più di sei mesi: sono vini dall’intensità medio-alta, ben strutturati ed equilibrati, con possibili note caratteristiche del legno e sfumature tostate.
Invecchiati in legno per più di sei mesi: sono vini dall’intensità medio-alta, ben strutturati ed equilibrati, con possibili note caratteristiche del legno, sfumature tostate e legate all’evoluzione ossidativa caratteristica di un corretto invecchiamento in botte.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
|
Acidità totale minima |
4 |
|
Unità di acidità totale minima |
in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
16,7 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
—
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Vini spumanti di qualità (rossi, bianchi e rosati)
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Bollicine fini e persistenti, con toni da pallidi a dorati e brillanti per i vini bianchi e da rosati a mattone per i rosati.
Odore
Presentano aromi puliti e fruttati; nei vini di riserva, gli aromi sono intensi.
Sapore
In bocca sono equilibrati e leggeri.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10 |
|
Acidità totale minima |
3,5 |
|
Unità di acidità totale minima |
in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
185 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
—
|
☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
Pratica di vinificazione
—
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
Per l’ottenimento del mosto e la separazione dalle vinacce deve essere applicata una pressione adeguata, in modo che la resa non sia in alcun caso superiore a 74 litri di vino per 100 chilogrammi di uve rosse e a 70 litri di vino per 100 chilogrammi di uve bianche.
Per la produzione di vini rossi, il periodo minimo di macerazione deve essere di 48 ore.
Non è consentita la miscelazione di varietà bianche e rosse.
I recipienti in legno utilizzati nei processi di invecchiamento devono essere di rovere e avere una capacità conforme ai limiti di volume previsti dalla normativa in vigore per l’uso di talune menzioni tradizionali. Invecchiamento in botti.
7.2. Rese massime
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà bianche allevate ad alberello
Resa massima
|
Resa massima |
7 860 |
|
Unità di resa massima |
kg di uva per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà bianche allevate ad alberello
Resa massima
|
Resa massima |
55 |
|
Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà rosse allevate ad alberello
Resa massima
|
Resa massima |
6 430 |
|
Unità di resa massima |
kg di uva per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà rosse allevate ad alberello
Resa massima
|
Resa massima |
47,58 |
|
Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà bianche allevate a spalliera
Resa massima
|
Resa massima |
11 430 |
|
Unità di resa massima |
kg di uva per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà bianche allevate a spalliera
Resa massima
|
Resa massima |
80 |
|
Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà rosse allevate a spalliera
Resa massima
|
Resa massima |
10 000 |
|
Unità di resa massima |
kg di uva per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà rosse allevate a spalliera
Resa massima
|
Resa massima |
74 |
|
Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
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— |
CABERNET FRANC |
|
— |
CABERNET SAUVIGNON |
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— |
CHARDONNAY |
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— |
GARNACHA BLANCA |
|
— |
GARNACHA TINTA |
|
— |
GARNACHA TINTORERA |
|
— |
MACABEO – VIURA |
|
— |
MERLOT |
|
— |
MONASTRELL |
|
— |
MOSCATEL DE GRANO MENUDO |
|
— |
PETIT VERDOT |
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— |
PINOT NOIR |
|
— |
SAUVIGNON BLANC |
|
— |
SYRAH |
|
— |
TEMPRANILLO |
|
— |
VERDEJO |
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
Comprende i seguenti comuni:
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— |
Almansa; |
|
— |
Alpera; |
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— |
Bonete; |
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— |
Corral Rubio; |
|
— |
Higueruela; |
|
— |
Hoya Gonzalo; |
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— |
Pétrola; |
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— |
Chinchilla: zona delimitata dalla strada di servizio AB-402 (fra Horna e Venta de Alhama), confinante da una parte con i comuni di Pétrola e di Corral Rubio e dall’altra con i comuni di Bonete, Higueruela e Hoya Gonzalo. |
10. Legame con la zona geografica
Categoria di prodotto vitivinicolo
|
1. |
Vino |
Sintesi del legame
La zona di produzione della denominazione di origine «Almansa» si trova in una regione di transizione. I vigneti sono ubicati su terre pianeggianti caratterizzate da suoli permeabili, ricchi di calcare e poveri di nutrienti. La pluviometria è scarsa e non supera i 250 mm l’anno. La scarsa pluviometria, unita alla permeabilità del suolo e alle basse rese, consente di ottenere vini dall’aroma e dall’intensità di colore molto elevati.
Categoria di prodotto vitivinicolo
|
5. |
Vino spumante di qualità |
Sintesi del legame
Le temperature estreme e la ricchezza di calcare del suolo permettono di coltivare le varietà autorizzate che conferiscono ai vini ampiezza ed equilibrio, mentre la siccità e le ore di sole assicurano un titolo alcolometrico naturale che consente di produrre vini dalla gradazione alcolica stabilita. I vini di cui al paragrafo precedente sono utilizzati come vini di base per la vinificazione dei vini spumanti. Di conseguenza, quanto indicato per il loro legame si applica anche ai vini spumanti.
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito o della deroga
ETICHETTATURA
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di requisito o deroga ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito o della deroga
Per usufruire dell’indicazione di una varietà di vitigno determinata e unica, è necessario che almeno l’85 % delle uve provenga da detta varietà e che sia indicato nei registri dei vini.
Titolo del requisito o della deroga
DIVIETO DI CONDIZIONAMENTO AL DI FUORI DELLA ZONA DELIMITATA
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di requisito o deroga ulteriore
Condizionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione del requisito o della deroga
Per garantire un uso appropriato della DOP, tutti i vini protetti devono essere spediti in contenitori. La produzione dei vini con denominazione di origine non si conclude con il processo di trasformazione del mosto in vino attraverso la fermentazione alcolica e altri processi correlati, ma con il condizionamento che, includendo altre pratiche enologiche in grado di influenzare le caratteristiche specifiche, vale a dire il filtraggio, la stabilizzazione e vari tipi di misure correttive, deve essere considerato la fase finale della produzione.
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://apliagri.castillalamancha.es/sites/default/files/2025-11/PC_DOP_ALMANSA_20250709.pdf