Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 30-06-2026
Numero provvedimento: 2996
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Prodotti vitivinicoli - Lavorazione per conto terzi - Rapporto tra azienda vitivinicola e cantina di imbottigliamento - Difetti del contenitore in vetro fornito dal terzo - Perdita totale della partita di vino (Fiano di Avellino DOCG) - Risarcimento del danno - Quantificazione sulla base del valore di mercato enologico della bottiglia finita - Esclusione del danno all'immagine per assenza sul mercato in mancanza di prova specifica - Garanzia per vizi - Vizi occulti nel settore alimentare - Rilevabilità della contaminazione enologica solo dopo il confezionamento - Decadenza e prescrizione - Decorrenza del termine - Conoscenza tecnica qualificata tramite perizia biologica in sede di ATP - Responsabilità del fornitore delle bottiglie per i vizi originari non esclusa dall'eventuale condotta concorrente e colposa della cantina di vinificazione/imbottigliatrice (estranea al giudizio) che, nell'ambito di un contratto di lavorazione enologica per conto terzi, non abbia eseguito o abbia eseguito in modo inefficiente il ciclo di lavaggio e sciacquatura pre-imbottigliamento - Contaminazione da insetti all'interno del prodotto finito costituente un vizio occulto rilevabile con certezza solo all'esito di analisi di laboratorio e peritali sul lotto imbottigliato.

 




SENTENZA

n. 2996/2026 pubbl. 30/06/2026

(Giudice: Dott.ssa Simona Esposito)


 

nella causa civile n. r.g. 6372/2021 promossa da:

Parte_1 (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Vetrano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Avellino (Av), (...);

- attrice

contro

Controparte_1 (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luisa Miranda, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Terzigno (Na) (...);

- convenuta

 

Conclusioni: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.


 

MOTIVI DELLA DECISIONE


Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introdotto all'esito di procedimento ex art. 696 bis, la Parte_1 ha convenuto in giudizio la Controparte_1 per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto stipulato tra le parti nell'anno 2018, avente ad oggetto la fornitura di bottiglie in vetro, per inadempimento della convenuta, nonché la condanna della stessa al risarcimento del danno, con vittoria di spese di lite.

La ricorrente, premettendo di essere una azienda agricola dedita alla produzione di vino Fiano di Avellino DOCG e di aver stipulato, in data 6 settembre 2017, un contratto di lavorazione per conto terzi con la Società Agricola Antico Castello (con il quale le parti prevedevano la consegna da parte della ricorrente alla cantina dell'uva, delle bottiglie e di ogni altro accessorio e lo svolgimento, da parte della cantina, di tutte le operazioni di trasformazione fino all'imbottigliamento del vino), e deducendo di aver pertanto acquistato dalla convenuta Controparte_1 le bottiglie necessarie, le quali venivano consegnate in data 15 maggio 2018 presso lo stabilimento della società Antico Castello, lamentava che, al termine della fase di imbottigliamento, veniva rilevata in numerose bottiglie di Fiano DOCG 2017 (e, segnatamente, quelle appartenenti al lotto n. 76/A, composto da 4.000 bottiglie da 750 ml ciascuna) la presenza di corpi estranei, consistenti in insetti ed organismi identificati come Balaustium murorum, Coleoptera, Forficula auricularia e Scutigera coleoptrata, circostanza che impediva la commercializzazione del prodotto.

Sulla scorta di tali premesse, richiamandosi alle conclusione della propria ctp la quale accertava che le cause della citata e diffusa contaminazione andavano ricercate in una infestazione delle bottiglie a monte del processo di imbottigliamento, segnatamente nelle "inadeguate condizioni di stoccaggio delle bottiglie prima del loro utilizzo", chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inadempimento della convenuta, con declaratoria di risoluzione del contratto e condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 47.428,86, quale somma delle seguenti voci: i) € 1.638,68 per restituzione del prezzo pagato per l'acquisito delle bottiglie (doc. 5); ii) € 2.196,00 per le inutile sopportazione del costo della vinificazione presso la citata cantina (doc. 6); iii) € 40.000,00 a titolo di mancato guadagno; iv) € 600,00 per la CTU depositata nel corso dell'A.T.P. (doc. 7); iv) € 2.994,86 per le spese di lite nell'A.T.P. (€ 1.896,86 per onorari di avvocato, doc. 8, ed € 1.098,00 per le indagini di laboratorio, doc. 9), oltre una somma equitativamente determinata a titolo di danno all'immagine sofferto dalla società ricorrente in conseguenza dell'assenza dal mercato per l'annata in oggetto.

Si è costituita in giudizio la Controparte_1 ed ha eccepito, in via preliminare, la decadenza della garanzia per vizi e la prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.; nel merito, ha contestato la avversa domanda rappresentando di aver consegnato le bottiglie regolarmente avvolte in adeguato imballaggio, riconducendo la contaminazione all'omissione, da parte della società agricola Antico Castello, della necessaria attività di lavaggio/sanificazione delle bottiglie prima dell'imbottigliamento; sulla scorta di tali difese, la resistente ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite del presente giudizio e di quelle sostenute nel giudizio instaurato - prima del presente - dinanzi al Tribunale di Avellino e definito con declaratoria di incompetenza territoriale, oltre al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Istruito il giudizio mediante prova testimoniale, all'udienza del 24 marzo 2026 la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.

Nel merito la domanda attorea è fondata e va accolta.

In via preliminare, ai fini dell'inquadramento della fattispecie, giova premettere che la dedotta contaminazione microbiologica delle bottiglie oggetto di fornitura è astrattamente riconducibile alla garanzia per vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., trattandosi di anomalia materiale idonea, ove accertata e preesistente alla consegna, a compromettere la normale utilizzabilità del bene rispetto alla sua destinazione contrattuale.

Nel caso in cui la cosa venduta sia affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso a cui è destinata il compratore può esercitare a sua scelta o l'azione redibitoria o l'azione estimatoria, ferma la esperibilità anche in via autonoma dell'azione risarcitoria.

Com'è noto, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c. il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (ex plurimis, Trib. Napoli, sent. n. 2925 del 2025).

Nella fattispecie, è da ritenere che parte attrice abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della propria domanda, mentre il convenuto non ha fornito la prova della sussistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi della avversa pretesa.

Quanto alla esistenza dei vizi, a fronte della specifica allegazione formulata dalla ricorrente e supportata dalla relazione peritale redatta dal laboratorio di analisi (relazione tecnica di perizia biologica redatta dal Laboratorio Ambientale Gamma S.r.l., effettuata nel periodo tra il 13 e il 15 maggio 2019 su campioni del lotto di imbottigliamento n. 76/A, la quale ha ricondotto l'origine dell'infestazione ad una "non adeguate condizioni di stoccaggio delle bottiglie prima del loro utilizzo, che abbiano permesso l'ingresso al loro interno di materiale pulverulento inorganico, spore fungine ed artropodi di varie specie": all. 2 al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) occorre dare atto delle risultanze dell'istruttoria espletata.

Se, invero, dalla prova testimoniale non si rinvengono elementi particolarmente significativi in merito, essendo emerse contraddizioni tra quanto riferito dai testi - atteso che i testi di parte attrice hanno riferito che gli imballaggi in cui erano contenute le bottiglie presentavano in più punti danneggiamenti e abrasioni, mentre i testi di parte convenuta hanno negato la circostanza - appaiono dirimenti le risultanze della ctu espletata nel procedimento di atp.

Quanto alle deposizioni testimoniali, deve darsi atti che i testi di parte attrice hanno riferito che le bottiglie, al momento della consegna presso la cantina Antico Castello, presentavano difetti dell'imballaggio.

In particolare, il teste Testimone_1, padre di Testimone_2 (titolare della Azienda Agricola Antico Castello), escusso all'udienza del 24 settembre 2024, ha riferito di aver assistito personalmente all'attività di imbottigliamento: "ricordo che sono state acquistate le bottiglie, e sono state scaricate in azienda verso la fine di maggio del 2018; quando sono state scaricate, queste bottiglie erano messe all'interno di una pedana ed incelophanate; il celophane presentava degli strappi; preciso che di solito accade spesso ci siano degli strappi nel celophane, dovuti al trasporto; in questo caso li ho notati; erano presenti in molti punti delle pedane; le bottiglie erano state scaricate sul piazzale, davanti alla azienda"; ha poi precisato che: "ad inizio giugno, queste bottiglie sono state utilizzate per imbottigliare il vino della azienda Parte_1; preciso che prima avevamo apposto dello scotch per coprire i tagli, l'ho fatto proprio io, è una cosa che faccio ordinariamente; le bottiglie seguono una procedura classica della sciacquatura, che è semiautomatica; si poggiano sulla sciacquatrice, che spruzza l'acqua per alcuni secondi, e poi si mettono sul nastro che porta all'imbottigliatrice; anche in questo caso è stata fatta questa procedura".

Il secondo teste Testimone_3, padre della attrice, escusso alla medesima udienza, ha confermato quanto riferito dal primo: "le bottiglie si presentavano impilate su delle pedane, ed avvolte dal cellophane; abbiamo verificato che c'erano dei tagli nel cellophane che avvolgeva le bottiglie, ma che questi erano stati completamente sigillati con dello scotch; questa attività era stata fatta dall'Ing. Tes_1 la mattina; il pomeriggio io ho verificato che fossero stati sigillati questi tagli; ho visto che le bottiglie sono state messe sulla sciacquatrice al momento dell'imbottigliamento, che è avvenuto successivamente, intorno agli inizi o metà di giugno".

Di contro, i testi di parte resistente hanno riferito circostanze opposte, confermando che le bottiglie sono state consegnate perfettamente imballate: il teste Testimone_4 escusso all'udienza del 24 settembre 2024, dipendente della società resistente addetto alle operazioni di carico/scarico, ha riferito che "le bottiglie che ho consegnato erano impilate su delle pedane, ed avvolte dalla plastica; preciso che fa parte dei miei compiti anche verificare che, al momento della consegna, la plastica sia integra; in quel caso ho verificato ed ho visto che era integra; non mi è stata fatta nessuna contestazione sulla presenza di forature nel cellophane; io mi sono occupato del carico e scarico, era tutto nella norma, successivamente non sono venuto a conoscenza di problemi; preciso che i prodotti in vetro sono avvolti da una plastica molto resistente, che è difficile da rompere, va rotta con un coltello; è infatti resistente alle intemperie ed ai raggi UV"; del pari il teste Testimone_5 magazziniere della società resistente, escusso all'udienza del 20 maggio 2025, ha riferito di aver curato lo scarico delle bottiglie, precisando che le stesse "erano imballate con cellophane, abbastanza resistente sia alle intemperie che ai raggi del sole, e tra uno strato di bottiglie ed un altro strato di bottiglie c'era uno strato di plastica, abbastanza resistente, che si taglia solo con un taglierino o un coltello; preciso che le bottiglie vengono conservate nel magazzino proprio così, imballate".

A fronte di tali divergenze tra le deposizioni rese dai testi in ordine allo stato in cui le bottiglie sono state consegnate (dovendosi dare atto che, in ogni caso, la stessa circostanza non è determinante al fine di individuare le cause della lamentata contaminazione, ben potendo la stessa essere preesistente al trasporto), deve darsi atto delle risultanze degli accertamenti peritali.

Il consulente tecnico nominato nel procedimento di a.t.p., dott. agr. Persona_1 (relazione di ctu del 30 marzo 2021 resa nell'ambito del procedimento rg. 6650/2019), mediante indagine a campione compiuta anche mediante l'ausilio di esami di laboratorio, ha accertato che "il 40% del campione esaminato ha presentato carcasse o parte di insetti, mentre nel 40% del campione si trovano frammenti non riconducibili ad insetti ed acari", evincendo da tali rilievi a campione la stima di "1600 bottiglie contenenti carcasse o parte di insetti, e di 1.600 bottiglie frammenti non riconducibili ad insetti".

Il ctu ha, peraltro, evidenziato che la presenza di tali insetti nelle bottiglie è tale da rendere il prodotto non commerciabile, risultando all'evidenza "impensabile separare le bottiglie esenti da contaminazioni in seguito a un controllo qualità di tipo visivo, anche perché alcuni insetti non sono visibili ad occhio nudo ma mediante lente di ingrandimento o microscopio".

Ciò premesso in ordine alla effettiva sussistenza dei vizi lamentati su una parte molto significativa della fornitura, nell'accertare le cause della contaminazione il ctu ha preliminarmente dato atto che "l'impianto della cantina Antico Castello è dotato di un sistema di microfiltrazione con cartucce filtranti (variabili fino a 0.45 μm), ed è dotato di un sistema di lavaggio, di imbottigliamento e di etichettatura perfettamente efficiente"; ciò premesso, il ctu ha escluso con elevata probabilità che "la contaminazione possa derivare da un malfunzionamento dell'impianto di imbottigliamento, in quanto il sistema microfiltrazione non avrebbe consentito il passaggio di insetti inoltre per natura e specie di insetti rinvenuti, con molta probabilità si tratta di specie presenti all'interno delle bottiglie prima dell'avvenuta consegna delle stesse"; il consulente ha, peraltro, precisato che la contaminazione risulta talmente diffusa e significativa da essere frutto di un processo lento, verificatosi prima dell'imbottigliamento, "escludendo che la contaminazione possa essere avvenuta nel periodo compreso tra lo scarico delle bottiglie (15 maggio 2018) e l'imbottigliamento (08 giugno 2018)".

Appare, pertanto, evidente dagli accertamenti peritali compiuti che la lamentata contaminazione sia ascrivibile alla presenza di microorganismi in epoca antecedente la consegna delle bottiglie, dovendosi, pertanto, affermare la responsabilità della resistente per la fornitura di merce viziata.

Va, sul punto, disattesa la difesa della resistente, che tende ad ascrivere le cause della contaminazione nel processo di imbottigliamento avvenuto presso la terza società Antico Castello.

Ed infatti, se è vero che il ctu ha avallato la sussistenza di una responsabilità concorrente della società imbottigliatrice Antico Castello per inadeguato/inefficiente utilizzo del sistema di lavaggio delle bottiglie (il quale, se ben attivato, avrebbe consentito la fuoriuscita dei microorganismi: pag. 9 e 10 della ctu), è da rilevare in ogni caso che tale eventuale concorrente condotta colposa di un terzo (estraneo al presente giudizio) non esclude la responsabilità della società convenuta, potendo al più rilevare in astratto ai sensi dell'art. 2055 c.c. (per il quale "Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate").

Va, del pari, disattesa la eccezione di prescrizione e decadenza sollevata dalla convenuta in comparsa.

Ai fini di un inquadramento generale della questione va rilevato che mentre il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. per l'azione di garanzia dei vizi della cosa venduta decorre dal ricevimento del bene soltanto per i vizi apparenti, mentre per i vizi non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa il termine decorre dal momento della loro effettiva scoperta, l'art. 1495 co. 3 c.c., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna, intende fare decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, pur non sottraendo il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli art. 2943 e segg. c.c.

Il termine di prescrizione si applica tanto all'azione proposta ai sensi dell'art. 1492 c.c. quanto all'azione di risarcimento proposta ai sensi dell'art. 1294 c.c.: anche la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, infatti, è subordinata alla ricorrenza di tutti i presupposti dell'azione di garanzia (dimostrazione della sussistenza e della rilevanza dei vizi ed osservanza dei termini di decadenza e di prescrizione: cfr. Cass. civ., Sez. II, 06/12/2001, n.15481).

Secondo autorevole orientamento giurisprudenziale, la prescrizione dell'azione può essere utilmente interrotta dal compratore soltanto con la proposizione di domanda giudiziale, o comunque con la manifestazione al venditore della volontà di volerla proporre, e non anche mediante atti di costituzione in mora (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27/09/2007, n.20332; Cass. civ., Sez. II, 10/09/1999, n.9630).

Nel caso di specie, poiché nel termine di un anno dalla consegna della merce contestata (maggio 2018) è stato instaurato procedimento innanzi al Tribunale di Avellino (conclusosi con ordinanza di incompetenza del 13.7.2019), può dirsi posto in essere un valido atto interruttivo da parte dell'odierna ricorrente, al quale hanno fatto seguito, poi, il deposito del ricorso per atp (nel 2019, con conclusione del procedimento mediante deposito della perizia nel 2021 e provvedimento giudiziale di estinzione del 29.6.2021) e la proposizione della presente domanda giudiziale mediante deposito del ricorso in data 15.10.2021, sicchè l'eccezione di prescrizione può essere respinta siccome infondata.

Del pari va rigettata la eccezione di decadenza, dovendosi ritenere che il termine di otto giorni ex art. 1495 c.c. (il quale decorre, per i vizi occulti, dal momento in cui il compratore acquisisca una certezza obiettiva e completa del vizio) decorra, per il ricorrente, solo dal deposito della relazione nell'ATP, avendo la azienda ricorrente acquisito solo in quel momento una conoscenza oggettiva, completa e tecnicamente qualificata del vizio, della sua natura e della sua riferibilità al bene venduto dalla resistente, nonché della effettiva incidenza della contaminazione sull'idoneità del prodotto.

Da tali rilievi consegue il rigetto della eccezione formulata dalla resistente, e l'accoglimento, per quanto fin qui espresso, della domanda di risoluzione.

Venendo alla quantificazione del danno, va senz'altro accolta la domanda di restituzione dell'importo di euro 1.638,68, a titolo di pagamento della fornitura di merce in oggetto (v. allegato 5, fattura e prova del pagamento), in quanto pagamento divenuto indebito ex art. 2033 c.c. a seguito della declaratoria di risoluzione.

Quanto alla domanda risarcitoria, il c.t.u. ha stimato in euro 10,00 il valore unitario di ogni bottiglia di Fiano di Avellino DOCG da 750 ml, sulla base dei listini della ricorrente e dei prezzi di mercato di prodotti analoghi (pag. 10 consulenza).

Pertanto, potendosi condividere le conclusioni alle quali perviene il c.t.u. in quanto adeguatamente motivate (dovendosi rilevare che l'ausiliare ha anche adeguatamente ed analiticamente risposto alle osservazioni tecniche formulate dalle parti, ricordandosi sul punto che "il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione": ex multis, Trib. Parma, sent. n. 35 del 2017), il risarcimento va quantificato in euro 40.000,00, tenuto conto della quantità di bottiglie componenti il lotto oggetto di contaminazione (4.000,00) e della impossibilità, della quale il ctu ha dato atto, di selezionare mediante semplice esame visivo le bottiglie immuni dalla presenza di insetti.

Non può, invece, riconoscersi la somma di euro 2.196,00 per le spese sostenute per la vinificazione presso la società Antico Castello, risultando prodotta la sola fattura del terzo e nessuna documentazione che comprovi l'avvenuto esborso della somma.

Né può essere riconosciuta la voce risarcitoria per danno all'immagine, non essendo stata fornita alcuna prova in merito alla ricorrenza delle circostanze concrete idonee a giustificarne la liquidazione; in merito neppure potrebbe soccorrere il criterio equitativo, tenuto conto che il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone pur sempre che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il suo preciso ammontare (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 15 ottobre 2013, n. 23346), condizioni nella specie insussistenti.

In definitiva, la resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 41.638,68, oltre interessi al tasso di mora legale dalla data della domanda (notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) e sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite del presente giudizio e dell'atp seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processale espletata, nei limiti di quanto richiesto da parte ricorrente nel ricorso ed in comparsa conclusionale con riferimento alle spese del giudizio di atp (1.896,86 per compensi, importo comprensivo di accessori) e, per il presente giudizio, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità e dell'attività difensiva concretamente svolta, con attribuzione.

Del pari le spese della ctu espletata nel corso del giudizio di atp vengono poste definitivamente a carico della parte resistente, nella misura liquidata con decreto dal giudice del procedimento di atp, con obbligo della resistente di rimborsare a parte ricorrente gli esborsi sostenuti a tale titolo.

Possono, infine, essere riconosciute altresì le spese sostenute da parte ricorrente per gli accertamenti tecnici di parte, nella misura documentata (1.098,00 euro, IVA compresa: all. 9), dovendosi ricordare che le spese sostenute per gli accertamenti tecnici di parte, che hanno natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, 1 comma c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (circostanza non ricorrente nella fattispecie).

Nulla va disposto in ordine alle spese di lite del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Avellino, e conclusosi con declaratoria di incompetenza per territorio, tenuto conto che dinanzi a questo Tribunale è stato introdotto, nelle forme del ricorso ex art. 702-bis, un nuovo e distinto giudizio, e non vi è stata riassunzione (dunque prosecuzione) del precedente procedimento incardinato innanzi al giudice incompetente.

La soccombenza della resistente conduce al rigetto della domanda, proposta da tale parte, ex art. 96 c.p.c..



P.Q.M.


Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di fornitura tra le parti e condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 41.638,68, oltre interessi nella misura indicata in parte motiva, nonché della somma di euro 1.098,00 per spese di ctp;

condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Giuseppe Vetrano, delle spese di lite del giudizio di atp, che liquida in euro 1.896,86 (comprensive di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA) e del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014, in euro 286,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge;

pone le spese della ctu espletata nel giudizio di atp definitivamente a carico della resistente nella misura liquidata dal giudice del procedimento di atp, con obbligo di parte resistente di rimborsare a parte ricorrente gli esborsi sostenuti a tale titolo.



Nola, 30 giugno 2026

Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito