Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Tribunale
Data provvedimento: 02-07-2026
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Composizione negoziata della crisi di impresa - Impresa agricola - Misure protettive del patrimonio - Conferma delle misure - Presupposti - Fumus boni iuris - Ragionevole perseguibilità del risanamento - Elementi estrinseci ed intrinseci - Calamità atmosferiche straordinarie (siccità e peronospora) - Continuità aziendale e filiera produttiva (vinificazione e imbottigliamento) - Criterio di proporzionalità - Impresa agricola operante secondo il metodo biologico certificato - Risanamento aziendale - Ai fini del giudizio sulla fattibilità del risanamento determinante la presenza di una struttura produttiva agricola pienamente funzionante e caratterizzata da una filiera integrata (dalla coltivazione alla vinificazione, sino all'imbottigliamento e alla commercializzazione diretta) - Salvaguardia della continuità operativa e biologica dell'azienda vitivinicola.

 



ORDINANZA

pubbl. 02/07/2026

(Giudice: dott. Italo Mirko De Pasquale)


 

Il Giudice delegato alla trattazione, dott. Italo Mirko De Pasquale,

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 02.07.2026;

considerato che in data 13.05.2026 l'impresa individuale Parte 1, con sede Legale in (...), in nome dell'omonimo titolare, ha depositato, presso la piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio di Lecce, istanza di accesso alla Composizione negoziata della crisi domandando altresì la nomina di un Esperto negoziatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e ss. C.C.I.I. che supportasse l'azienda nelle trattative finalizzate al risanamento della stessa;

considerato che unitamente all'istanza di nomina dell'esperto la ricorrente ha formulato richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio;

vista l'accettazione dell'esperto comunicata in data 21.05.2026;

esaminato il ricorso depositato in data 22.05.2026, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 14/2019, dalla CPI individuale Parte 1, ricorso con cui l'anzidetta impresa ha chiesto al Tribunale di "confermare ex art. 7, comma 4, DL 118/2021 le misure protettive già richieste ex art. 6 comma 4 DL 118/2021, stabilendo con ordinanza la durata delle predette misure protettive in 120 giorni, salvo ulteriori giustificate proroghe, senza alcuna limitazione, adottando le ulteriori misure e/o i provvedimenti cautelari che l'esperto dovesse ritenere necessari e/o opportuni per assicurare il buon esito delle trattative con i creditori";

rilevato che la situazione di crisi dell'impresa trae origine principalmente da due ordini di fattori. In primo luogo, l'azienda agricola ha subito, nel corso degli ultimi tre anni, eccezionali eventi atmosferici avversi, consistiti dapprima in persistenti precipitazioni che hanno favorito l'insorgenza della peronospora, non efficacemente contrastabile in ragione della conduzione dell'attività secondo il metodo biologico certificato, e successivamente in prolungati periodi di siccità. Tali eventi hanno determinato perdite produttive estremamente rilevanti, sino alla pressoché totale compromissione del raccolto, con conseguente drastica riduzione dei ricavi aziendali e impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, in particolare ai mutui bancari, successivamente revocati o ceduti a società di cartolarizzazione. A ciò si è aggiunta la vicenda relativa all'accertamento fiscale eseguito dall'Agenzia CP 2, sfociato nell'iscrizione di rilevanti debiti tributari e nell'avvio di procedure esecutive che hanno comportato il pignoramento dei conti correnti personali e aziendali, privando l'impresa della liquidità necessaria per sostenere il ciclo produttivo. Il concorso di tali circostanze ha determinato uno squilibrio patrimoniale, economico e finanziario tale da rendere probabile la crisi dell'impresa;

considerato, quanto al percorso di risanamento, che l'imprenditore prospetta il superamento della situazione di crisi mediante la prosecuzione dell'attività agricola, accompagnata da una complessiva ristrutturazione dell'esposizione debitoria. In particolare, il piano prevede l'apertura di trattative con i creditori per conseguire lo stralcio di interessi, sanzioni e di parte dei debiti, nonché la rateizzazione del residuo su un orizzonte temporale di quindici anni. Le risorse destinate al soddisfacimento dei creditori dovrebbero provenire dalla liquidazione di alcuni immobili personali, dai proventi dell'impianto fotovoltaico incentivato dal GSE, dalla ripresa della produzione vitivinicola, dall'avvio dell'attività di trasformazione e commercializzazione del vino imbottigliato e, in via eventuale, dall'esito favorevole del ricorso pendente innanzi alla Corte di Cassazione avverso l'accertamento tributario, suscettibile di ridurre significativamente l'indebitamento fiscale. L'impresa evidenzia, inoltre, la disponibilità di un patrimonio immobiliare di valore largamente superiore all'esposizione debitoria, ritenuto idoneo a supportare il percorso di riequilibrio e a favorire il buon esito delle trattative con il ceto creditorio;

considerato che, in tale contesto, la società ha rappresentato la necessità dell'applicazione delle misure protettive al fine di impedire che, durante lo svolgimento della composizione negoziata, i creditori potessero acquisire diritti di prelazione ovvero iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio aziendale, pregiudicando il buon esito delle trattative finalizzate al risanamento. La richiesta trova fondamento, in particolare, nella pendenza di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto beni strumentali all'attività d'impresa e nelle iniziative esecutive intraprese dall' Controparte 3 che avevano comportato il pignoramento dei conti correnti, determinando una grave carenza di liquidità e compromettendo la possibilità di proseguire l'attività produttiva. Secondo la prospettazione della ricorrente, solo la temporanea sospensione delle iniziative individuali dei creditori avrebbe consentito all'esperto di instaurare e condurre efficacemente le trattative necessarie alla ristrutturazione dell'indebitamento e al perseguimento del risanamento aziendale;

richiamato il decreto di fissazione di udienza, preso atto della sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la relativa fissazione e ritenuto che la complessiva documentazione prodotta sia completa in conformità del dato normativo;

ritenuta la propria competenza ex art. 27, comma 2, CCII poiché la società istante ha il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Lecce;

ritenuto che sono state osservate le formalità previste dalla legge e quelle disposte con proprio decreto del 25.05.2026;

osservato che si sono costituiti i seguenti creditori: 1) Controparte 4 (INPS) (INPS);

rilevato che con comparsa di costituzione depositata il 24 giugno 2026, l' INPS ha rappresentato che l'impresa individuale Parte 1 risulta iscritta sia alla gestione per i datori di lavoro agricoli sia alla gestione dei coltivatori diretti e che, per entrambe le posizioni contributive, sussiste una situazione di irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L' INPS ha precisato che l'esposizione debitoria è in parte già affidata all' Controparte 3 e in parte ancora in fase amministrativa, come risulta dalla certificazione dei crediti prodotta in giudizio. Ha inoltre evidenziato che, sebbene l'imprenditore abbia presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, non è stata trasmessa all' INPS alcuna proposta di risanamento né la relativa documentazione, essendosi il debitore limitato a richiedere il rilascio della certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell'art. 363 CCII. L'Istituto ha infine osservato che parte dei propri crediti è già stata affidata all' Controparte 3 per il recupero e ha concluso chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente nella parte in cui possano arrecare pregiudizio alla tutela del proprio credito, con vittoria delle spese di lite;

sentite le parti costituite all'udienza del 02.07.2026;

letta la relazione dell'esperto designato dott.ssa Persona 1;

ritenuto che il parere richiesto all'esperto per la conferma delle misure protettive è chiaramente strumentale alle stesse. Ed invero, l'art. 19 comma 4, c.c.i.i., richiede che questi esprima "il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio";

rilevato che, con parere depositato il 25 giugno 2026, l'esperta indipendente, dott.ssa Persona 1, dopo avere esaminato la documentazione prodotta dall'imprenditore e la bozza del piano di risanamento, ha evidenziato come l'impresa disponga di un rilevante patrimonio immobiliare e di una struttura produttiva ancora pienamente funzionante, articolata nei comparti vitivinicolo, floricolo e orticolo, dotata di impianti per la vinificazione, l'imbottigliamento e la produzione di energia da fonte fotovoltaica. L'esperta ha ricondotto la situazione di crisi esclusivamente a fattori esterni e straordinari, individuati nelle eccezionali calamità atmosferiche che hanno compromesso la produzione agricola negli ultimi tre anni e nel contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate, sfociato nel pignoramento dei conti correnti aziendali e personali e nella conseguente carenza di liquidità. Con riferimento al progetto di risanamento, l'esperta ha ritenuto che le linee essenziali del piano delineino una concreta prospettiva di superamento della crisi, fondata sulla prosecuzione dell'attività vitivinicola, sulla valorizzazione della filiera mediante la trasformazione e commercializzazione del vino imbottigliato, sui proventi dell'impianto fotovoltaico, sulla dismissione di alcuni beni immobili personali e sulla ristrutturazione dell'indebitamento attraverso la riduzione di parte delle esposizioni e la loro rateizzazione nel medio-lungo periodo. Pur evidenziando la necessità di correggere taluni profili della proposta, in particolare con riguardo al trattamento del debito erariale, l'esperta ha ritenuto sussistente il requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento. Quanto alle misure protettive, l'esperta ha osservato che esse risultano strettamente funzionali al buon esito delle trattative, in quanto impediscono la dispersione del patrimonio produttivo, evitano la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare e delle ulteriori iniziative esecutive sui flussi di cassa aziendali, consentendo all'impresa di mantenere la continuità operativa e di instaurare un confronto effettivo con i creditori. Ha inoltre illustrato l'attività che intende svolgere nel corso della composizione negoziata, consistente nella verifica della consistenza patrimoniale del debitore mediante acquisizione di visure e perizie estimative, nella revisione della proposta di ristrutturazione del debito pubblico, nell'eventuale ampliamento delle garanzie patrimoniali offerte ai creditori, nel monitoraggio della gestione aziendale e nella costante valutazione della concreta praticabilità del percorso di risanamento;

considerato, pertanto, che sulla base di tali considerazioni, l'esperta ha espresso parere favorevole alla conferma delle misure protettive richieste dall'impresa, ritenendole necessarie e strumentali alla prosecuzione delle trattative e alla salvaguardia della continuità aziendale;

considerato che per l'accoglimento dell'istanza di conferma delle misure protettive debbono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al fumus boni iuris, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio (v. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d.lgs. 14/2019), e, quanto al periculum in mora, dal pregiudizio che l'instaurazione o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità;

ritenuto altresì che i presupposti per la conferma delle misure protettive e cautelari devono essere congruenti ai criteri di proporzionalità e idoneità. Questo implica che le misure devono essere bilanciate rispetto al danno arrecato ai creditori e strutturalmente adeguate a supportare trattative effettivamente in corso per un risanamento non manifestamente implausibile sulla base di elementi sintomatici, estrinseci (ad esempio la dichiarata disponibilità alle trattative pervenuta da una parte di creditori ampiamente rappresentativa o l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere da parte di creditori) e intrinseci (chiarezza, ragionevolezza e solidità delle assunzioni alla base della strategia di risanamento ed equilibrio economico-finanziario della continuità aziendale prospettata), assumendo, a tal fine, un ruolo centrale il parere dell'esperto nominato, il quale deve essere sorretto da un'adeguata, completa e logica motivazione, con particolare riferimento all'effetto dell'eventuale mancata conferma o revoca delle misure protettive di turbamento del regolare corso delle trattative;

ritenuto ad ogni modo che, in ordine alla solidità della strategia di risanamento proposta, non è questa la sede perché il Tribunale possa assoggettare a scrutinio profondo il piano di risanamento proposto (esso stesso peraltro in realtà in fieri), essendo il provvedimento deputato unicamente alla decisione sulla conferma o meno della misure protettive, sulla base del parere dell'esperto in punto di ragionevole probabilità di perseguibilità del risanamento proposto: la misura protettiva non è infatti una definitiva ablazione del potere di esecuzione individuale, ma una temporanea sospensione dello stesso in attesa di verificare la possibilità di una composizione negoziale con l'integrale ceto creditorio, per un periodo di tempo non superiore a 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza, termine prorogabile "per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative" fino al massimo di 240 giorni, e solo con il parere dell'esperto; parimenti, in ogni momento può intervenire la revoca, o l'abbreviazione della durata delle misure, qualora "esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti" (art. 19, comma 6 CCII);

rilevato che in definitiva l'Esperta ha ritenuto necessario assicurare alla società un minimo spazio-temporale protetto, idoneo a consentire la prosecuzione delle trattative e il completamento dell'attività istruttoria funzionale alla definizione del piano;

ritenuto, pertanto, che le misure protettive devono essere confermate;

ritenuto, altresì, quanto al bilanciamento delle posizioni creditori/debitore, che la conferma delle misure non pregiudica in modo significativo gli interessi dei primi;

considerato difatti che il sacrificio imposto ai creditori appare contenuto, temporaneo e proporzionato, alla luce della durata massima delle misure prevista dalla legge e della possibilità di revoca o modifica ai sensi dell'art. 19, comma 6, CCII;

considerato, quanto alla durata delle misure, che appare opportuna fissarla nella misura di 120 giorni (decorrenti dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto) avuto riguardo alle attività negoziali ma anche materiali ancora da compiersi, apparendo opportuno evidenziare sin d'ora che la richiesta di eventuale proroga delle misure protettive dovrà dare atto del grado di attuazione del piano di risanamento e dello stato delle trattative con i creditori;

ritenuto che le spese della presente fase debbano essere compensate tra le parti non emergendo profili di soccombenza in senso proprio. Oltretutto, par d'uopo rammentare che il procedimento ex artt. 18 e 19 CCII è funzionale alla gestione ordinata della crisi e alla tutela dell'interesse comune alla migliore soddisfazione della massa creditoria, sicché l'assenza di contrapposizione processuale e la natura para-concorsuale della procedura giustificano un equo bilanciamento degli oneri processuali;


Il Giudice delegato,

letti gli artt. 18 e 19 C.C.I.I.,

così provvede:

 

 

P.Q.M.

CONFERMA, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, le misure protettive richieste dalla impresa individuale Parte 1 per la durata di 120 giorni (decorrenti dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto), e per l'effetto:

– dispone il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione o garanzie sul patrimonio della società, se non previo consenso dell'imprenditore e nell'ambito delle trattative in corso;

– dispone il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, individuali o collettive, sul patrimonio della società e sui beni e diritti funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa;

– dispone il divieto per le controparti contrattuali in bonis, comprese le banche, di sospendere l'adempimento dei contratti pendenti, di risolverli per fatti anteriori alla pubblicazione dell'istanza, di anticiparne la scadenza o modificarli in senso pregiudizievole per la società istante, ove tali rapporti risultino funzionali alla continuità aziendale e al percorso di risanamento;

– dichiara, quale effetto ex lege, che dalla data di pubblicazione dell'istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione della procedura non trovano applicazione gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale ex art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.;

– dispone che, per la durata delle misure protettive, non possa essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società istante, salvo i casi espressamente previsti dalla legge;

spese compensate

Invita l'esperto a depositare relazioni periodiche sull'andamento delle trattative e sulla permanenza dei presupposti delle misure concesse.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito.

Si comunichi.



Lecce, 2 luglio 2026

Il Giudice designato
Italo Mirko De Pasquale