Legge 21 aprile 2026, n. 75 recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani".
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 110 del 14 maggio u.s. è stato pubblicato il provvedimento legislativo indicato in epigrafe, che introduce, tra l’altro, diverse modifiche alla disciplina sanzionatoria amministrativa per la quale l’ICQRF è Autorità sanzionatoria.
In considerazione della recente entrata in vigore del suddetto provvedimento (29 maggio 2026), si reputa opportuno effettuare una prima disamina delle principali novità in materia di sanzioni amministrative, precisando che la nuova normativa si applica alle condotte poste in essere a decorrere dalla suddetta data.
Alle condotte illecite accertate successivamente all’entrata in vigore della legge, ma realizzate in data antecedente al 29 maggio 2026, si applicherà, invece, la normativa previgente.
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L’art. 7 della legge n. 75/2026 ha modificato, in particolare, quelle disposizioni del decreto legislativo 297/2004 recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”, nelle parti in cui erano previste sanzioni pecuniarie fisse, in ottemperanza al dispositivo della Sentenza della Corte costituzionale 11 gennaio – 10 marzo 2023, n. 40, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 del predetto provvedimento legislativo nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria «di euro cinquantamila», anziché «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro».
Le disposizioni in questione vengono sostituite con la previsione di sanzioni graduate tra un minimo ed un massimo per le violazioni di seguito riportate:
• uso di espressioni, da parte di soggetti non autorizzati dal MASAF, nella pubblicità e nell’informazione ai consumatori dirette a garantire o affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta;
• inadempienze della struttura di controllo delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi impartiti dall’Autorità competente in materia, incluse le disposizioni contenute nei piani di controllo e nei relativi tariffari;
• attività discriminatorie poste in essere da parte delle strutture di controllo delle denominazioni protette nell’espletamento dell’attività di controllo autorizzata dall’ICQRF nei confronti di operatori immessi nel sistema di controllo o tra i soggetti da immettere nel medesimo;
• uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale da parte di un’organizzazione diversa dal Consorzio di tutela riconosciuto;
• svolgimento, da parte di soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, di attività riservate ai consorzi di tutela riconosciuti senza il consenso preventivo del Consorzio medesimo;
• inadempienze dei Consorzi di tutela delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi contenuti nel decreto di riconoscimento oppure svolgimento, da parte degli stessi, di attività incompatibili con il medesimo decreto;
• condotte discriminatorie poste in essere dai Consorzi di tutela tra i soggetti associati;
• mancato rispetto da parte degli operatori destinatari di sanzioni amministrative da parte dell’ICQRF delle inibizioni all’uso della denominazione protetta e della condotta sanzionata, comminate unitamente alla sanzione pecuniaria.
Inoltre, l’art. 10 del decreto legislativo n. 297/2004 viene sostituito da una disposizione che specifica i criteri di cui l’Autorità sanzionatoria dovrà tener conto nella graduazione delle sanzioni pecuniarie da irrogare (gravità del fatto, durata della violazione, opera svolta
dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, condizioni economiche del trasgressore).
Di notevole rilevanza, inoltre, la modifica dell’art. 3, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo, e l’introduzione dei commi 4-bis e 4-ter.
In particolare, in tema di inadempimento, da parte dei soggetti immessi nel sistema di controllo di una DOP/IGP, degli obblighi pecuniari nei confronti delle relative strutture di controllo, la nuova disciplina introduce, quale presupposto di fatto della contestazione della
relativa violazione, l’omesso pagamento entro 30 gg. dalla ricezione della diffida (rectius intimazione di pagamento) da parte della struttura di controllo medesima e conferisce alla struttura medesima il potere di inibire all’operatore inadempiente, alla scadenza del suddetto termine, l’utilizzo della denominazione di origine/indicazione geografica protetta in via cautelare e sino all’irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell’ICQRF.
Disposizione analoga è stata prevista in caso di inadempimento degli obblighi pecuniari nei confronti dei Consorzi di tutela riconosciuti, ai quali viene, altresì, conferito il potere di inibire in via cautelare e sino all’irrogazione della sanzione amministrativa l’uso della rispettiva DOP/IGP.
Al riguardo, si precisa che il termine “diffida” indicato nei commi in questione è da intendersi come sinonimo di intimazione ad adempiere all’obbligazione pecuniaria, formulata dall’organismo di controllo o dal Consorzio di tutela riconosciuto, nei confronti degli operatori immessi nel sistema di controllo della denominazione protetta e non deve essere confusa con l’istituto previsto dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014.
Si evidenzia che è rimasta, invece, invariata la norma contenuta nell’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 297/2004, che prevede, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta da adottarsi da parte dell’Amministrazione.
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Con l’articolo 9 della legge in oggetto si modificano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 231/2017 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»”.
In particolare, per le violazioni commesse in materia di:
• pratiche leali di informazione (art. 3, comma 1),
• denominazione dell’alimento (art. 8, commi 1, 2, 3 e 4);
• elenco degli ingredienti (art. 9, commi 1 e 3);
• indicazione del paese di origine o luogo di provenienza (art. 13, comma 1);
- si inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto dal testo precedentemente in vigore;
- si inserisce la previsione dell’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del 3 per cento del fatturato globale annuo realizzato dal trasgressore nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo eccede i 32.000 euro.
Per tutte le summenzionate fattispecie la nuova norma indica, comunque, il limite massimo della sanzione pecuniaria irrogabile, come di seguito specificato:
a) 100.000,00 € per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione ex art. 3, comma 1;
b) 100.000,00 € per le violazioni in materia di denominazione dell’alimento ex art. 8, comma 1;
c) 25.000,00 € per le violazioni in materia di denominazione dell’alimento ex art. 8, comma 3;
d) 50.000,00 € per le violazioni in materia di denominazione dell’alimento ex art. 8, comma 4;
e) 100.000,00 € per le violazioni in materia di elenco degli ingredienti ex art. 9, comma 1;
f) 50.000,00 € per le violazioni in materia di elenco degli ingredienti ex art. 9, comma 3;
g) 100.000,00 € per le violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza ex art. 13, comma 1.
L’applicazione, nei confronti di imprese con i parametri di media e grande impresa, della disposizione di cui al comma 1 bis dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 231/2017 è, comunque, da ritenersi soggetta al limite massimo della sanzione irrogabile previsto dall’ultimo periodo del comma 1.
Infine, all’art. 27 del decreto, dopo il comma 5, viene introdotto un ulteriore comma 5-bis, che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo (gravità del fatto, durata della violazione, opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, condizioni economiche del trasgressore).
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L’articolo 10 del provvedimento in esame introduce un nuovo articolo 7 bis nel corpus del Decreto legislativo n. 231/2017. Tale norma introduce nell’ordinamento giuridico una nuova fattispecie sanzionatoria, che punisce l’impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero caseari di cui all’Allegato VII del Reg. (UE) n. 1308/2013.
Il novero delle condotte delineate come illecite dalla norma è estremamente ampio, in quanto si prevede che sia assoggettabile a sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualsiasi mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell’allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità, quali definite all’articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario.
Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a 32.000 euro, e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione.
In ogni caso la sanzione massima non può eccedere 100.000 euro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora la denominazione “latte” o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della parte III dell’allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l’origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative.
Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
La norma in questione introduce, inoltre:
- una fattispecie di sequestro obbligatorio della merce e dei materiali finalizzato alla confisca e distruzione degli stessi;
- l’esclusione del beneficio del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 delle legge n. 689/1981.
La competenza ad irrogare le relative sanzioni ai sensi del predetto articolo, tenuto conto delle disposizioni di cui al Decreto Dipartimentale n. 103601 dell’1 marzo 2024, spetta agli Uffici territoriali.
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L’art. 13 modifica alcune disposizioni sanzionatorie contenute nell’art. 4 del Decreto legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 116/2014, in materia di tracciabilità della filiera bufalina.
In particolare, vengono apportate le modifiche di seguito descritte:
- è sostituita la rubrica dell’articolo dalla seguente: “Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina”;
- al comma 1 si premette un comma 01 che prevede l’istituzione nell’ambito del SIAN di una piattaforma informatizzata denominata “Registro unico delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati”, nella quale gli operatori della filiera bufalina dovranno inserire quotidianamente una serie di dati specificamente indicati nella disposizione in argomento;
- nel predetto comma 1, viene, altresì, specificato che alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, che individuano nel Prefetto l’autorità sanzionatoria competente (art. 7);
- al comma 2, si dispone che con decreto del Ministro, da adottare entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge, saranno definiti gli adempimenti degli operatori della filiera bufalina e, in particolare, tempi e modalità dell’inserimento dei dati nella nuova piattaforma;
- al comma 4 del succitato articolo, per la violazione delle disposizioni che prescrivono che la produzione della "Mozzarella di Bufala campana" DOP debba avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana e che la produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana debba essere effettuata in uno spazio differente:
a) si inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto dal testo precedentemente in vigore, con la fissazione di un minimo edittale di euro 6.000 ed un massimo di euro 48.000;
b) si prescrive l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del 3 per cento del fatturato globale realizzato dal trasgressore nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo eccede i 48.000 euro;
c) si prevede che, comunque, la sanzione pecuniaria massima non possa eccedere 150.000 euro;
d) si prevede, altresì, la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da 10 a 30 giorni e della pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione, a cura e spese del trasgressore, su due quotidiani a diffusione nazionale;
- dopo il comma 4 si aggiunge un comma 4 bis, che prevede l’aumento dell’importo delle sanzioni di cui al comma 4 fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da imprese aventi i parametri di media e di grande impresa, nonché la riduzione fino ad un terzo, se commesse da microimprese;
- si sostituisce il testo del comma 5, prevedendo, in caso di inadempimento degli obblighi di registrazione sulla piattaforma di cui al comma 01, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 8.000 euro, ridotta del 50% in caso di ritardo della registrazione non superiore a 3 giorni lavorativi;
- si sostituisce il testo del comma 5-bis, prevedendo per le violazioni dei commi 01, 1 e 2 dell’articolo, l’inapplicabilità della diffida prevista dall’art. 1, comma 3, del medesimo provvedimento legislativo e del beneficio del pagamento in misura ridotto di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981;
- si introduce un comma 5-ter, che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate in materia (gravità del fatto, durata della violazione, opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, condizioni economiche del trasgressore).
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L’articolo 19 della legge in argomento modifica i commi 3 e 5 dell’art. 79 della legge n. 238/2016, nei termini di seguito indicati.
In caso di inadempimento, da parte dei soggetti immessi nel sistema di controllo di vini a DOC, DOCG e IGT degli obblighi pecuniari nei confronti dei rispettivi organismi di controllo, si introduce, quale presupposto di fatto della contestazione della relativa violazione, l’omesso pagamento entro 30 gg. dalla ricezione della diffida (rectius intimazione ad adempiere) da parte della struttura di controllo medesima e si conferisce alla stessa il potere di inibire all’operatore inadempiente, alla scadenza del suddetto termine, l’utilizzo della denominazione di origine e dell’indicazione geografica protetta in via cautelare e sino all’irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell’ICQRF.
Anche per tale fattispecie di “diffida” valgono le considerazioni sopra espresse con riferimento ad analogo termine previsto dall’art. 7 della legge in oggetto.
Infine, il nuovo comma 5 previsto dall’articolo in questione modifica la fattispecie prevista in precedenza come segue:
“Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l’effettuazione dell’attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l’attività di verifica da parte del personale dell’organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro”.
Pertanto, presupposto per la relativa contestazione amministrativa da parte dell’Amministrazione sarà l’inottemperanza all’intimazione formulata dall’organismo di controllo del settore vitivinicolo, e non più dall’Ufficio territoriale, a non ostacolare l’attività di controllo finalizzata alla verifica del rispetto delle norme del relativo disciplinare.
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Tra le modifiche apportate dalla legge all’apparato sanzionatorio in materia agroalimentare, si reputa opportuno evidenziare anche quella riguardante l’art. 2 del Dlgs. 5 aprile 2006 190 del 2006, per il quale regioni e province autonome costituiscono l’Autorità sanzionatoria competente ai sensi dell’art. 7, comma 4, del predetto decreto.
Il nuovo testo aggrava il trattamento sanzionatorio previsto per le violazioni degli obblighi di rintracciabilità ex art. 18 Reg. (CE) n. 178/2002 e commisura l’importo della sanzione al 3% del fatturato globale realizzato dal trasgressore nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo eccede i 48.000 euro.
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In conseguenza delle modifiche previste dalle norme sanzionatorie introdotte dagli articoli 8, 9, 10 e 13 della legge in esame i funzionari accertatori dovranno esaminare attentamente i fatturati complessivi realizzati dai trasgressori nell’ultimo esercizio anteriormente all’accertamento delle rispettive violazioni, in quanto dall’importo degli stessi, se superiore o meno alla soglia fissata dal legislatore nelle diverse fattispecie, dipende l’applicazione di una sanzione di importo pari al 3% del fatturato, oppure di una sanzione tra il minimo ed il massimo edittale delineato dalle diverse norme.
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Si fa riserva di formulare ulteriori chiarimenti relativi all’applicazione di altri istituti disciplinati dalla legge in parola e si richiede agli Uffici territoriali di divulgare i contenuti della presente nota agli organi di controllo ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali ed alla Direzione generale PREF di informare gli organismi di controllo e certificazione interessati dalla nuova disciplina.
Si raccomanda l’adempimento delle prescrizioni contenute nella presente nota.
L’Ispettore Generale Capo
Dr. Felice ASSENZA