Dpr 403/98 — Istanza di vidimazione preventiva dei registri di carico e scarico di prodotti agroalimentari.
1) Sono stati chiesti, a questo Ispettorato centrale, da parte dell’Ufficio periferico di Perugia, chiarimenti in merito alla procedura per la vidimazione dei registri di carico e scarico previsti dalla normativa vigente per alcuni settori merceologici.
2) In particolare, è stato chiesto se alla luce dell’entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e del relativo regolamento di attuazione Dpr 20 ottobre 1998, n. 403 debba ritenersi ancora necessaria l’autentica della sottoscrizione dell’istanza di vidimazione dei registri in argomento allorché la suddetta istanza sia presentata da persona diversa dal rappresentante legale della ditta interessata.
3) Pertanto, questa Amministrazione centrale, al fine di fornire le indicazioni necessarie a garantire una condotta uniforme da parte di codesti Uffici periferici, ha formulato uno specifico quesito all’Osservatorio permanente sull’applicazione della legge sopra citata operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
4) Al riguardo, l’Ufficio legislativo del citato Dipartimento «sentito anche il parere dell’Osservatorio permanente» per l’applicazione della legge 127/97 è dell’avviso che debba in questo caso applicarsi l’art. 3, comma 11, della legge 191/98, secondo cui l’istanza può essere presentata anche per posta o via fax, e dunque anche da un terzo, purché ad essa sia allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
5) Nell’ipotesi in oggetto, infatti, l’istanza promana comunque dal rappresentante legale della ditta interessata, anche se non presentata personalmente da quest’ultimo al pubblico ufficiale addetto a riceverla.
6) Diverso è invece il caso in cui l’istanza sia sottoscritta da soggetto diverso dal rappresentante legale. Solo in questa diversa ipotesi è necessario un atto di delega e si configura, conseguentemente, il problema della necessità di procedere o meno all’autentica della sottoscrizione dell’atto con cui il rappresentante legale ha delegato ad altri il potere di spendere il nome della ditta cui il registro si riferisce.