Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 14-07-2026
Numero provvedimento: 1696
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 15-07-2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1696 della Commissione, del 14 luglio 2026, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva acido pelargonico conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

(Regolamento (UE) 14/07/2026, n. 2026/1696, pubblicato in G.U.U.E. 15 luglio 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva acido pelargonico nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio.

(2) Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

(3) L’approvazione della sostanza attiva acido pelargonico indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 1° dicembre 2026.

(4) Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva acido pelargonico è stata presentata alla Grecia, lo Stato membro relatore, e all’Austria, lo Stato membro correlatore, conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione entro i termini previsti in tale articolo.

(5) I richiedenti hanno presentato i fascicoli supplementari allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). Lo Stato membro relatore ha ritenuto ammissibile la domanda.

(6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 5 maggio 2020 lo ha presentato all’Autorità e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, lo Stato membro relatore ha proposto di rinnovare l’approvazione dell’acido pelargonico.

(7) L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.

(8) Il 29 luglio 2021 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni, e il 16 aprile 2025 le sue conclusioni aggiornate secondo le quali, tenuto conto dei criteri di approvazione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, è prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti acido pelargonico soddisfino i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità ha individuato rischi per quanto riguarda le acque sotterranee, gli organismi acquatici, gli artropodi non bersaglio, comprese le api, e gli organismi del suolo per alcuni, ma non per tutti, gli impieghi rappresentativi valutati, ma non ha individuato alcun aspetto critico che desti preoccupazione.

(9) La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo e un progetto del presente regolamento rispettivamente il 13 ottobre 2022 e il 25 gennaio 2023.

(10) La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in merito alla relazione sul rinnovo. I richiedenti hanno presentato le loro osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame e prese in considerazione.

(11) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acido pelargonico è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(12) Sebbene la valutazione dei rischi per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva acido pelargonico si basi su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ciò non limita gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti acido pelargonico possono essere autorizzati.

(13) È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione dell’acido pelargonico.

(14) Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, nonché dei risultati della valutazione dei rischi, è necessario esigere che gli Stati membri, nell’autorizzare i prodotti fitosanitari contenenti acido pelargonico, prestino particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, degli organismi acquatici, degli artropodi non bersaglio, comprese le api, e degli organismi del suolo, anche imponendo misure di mitigazione, se del caso, tenendo conto delle condizioni agroecologiche locali e delle modalità d’uso dei prodotti fitosanitari.

(15) L’acido pelargonico è stato inserito nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 nella stessa voce di diversi altri acidi grassi. A seguito del rinnovo dell’approvazione dell’acido pelargonico, è opportuno modificare tale voce per rimuovere l’acido pelargonico, che dovrebbe essere inserito in una voce specifica.

(16) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(17) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2221 della Commissione ha prorogato la data di scadenza dell’approvazione dell’acido pelargonico fino al 1° dicembre 2026, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anteriormente a tale data.

(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione della sostanza attiva acido pelargonico, di cui all’allegato I del presente regolamento, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

 

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

 

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2026.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO I

Nome comune,

numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Acido pelargonico

N. CAS: 112-05-0

N. CIPAC: 888

Acido nonanoico

≥ 889 g/kg

Qualità alimentare conformemente alla specifica E 570 Acidi grassi di cui al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2):

Residuo alla combustione Non più dello 0,1 %

Sostanze insaponificabili Non più dell’1,5 %

Acqua Non più dello 0,2 % (metodo di Karl Fischer)

Arsenico Non più di 3 mg/kg

Piombo Non più di 1 mg/kg

Mercurio Non più di 1 mg/kg

Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i seguenti tenori nel materiale tecnico:

Acido esanoico

Acido eptanoico

Acido ottanoico

Limite: somma di tre impurità < 50 g/kg

1° ottobre 2026

30 settembre 2041

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo sull’acido pelargonico, in particolare delle appendici I e II.

Nell’ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni in cui sono presenti falde acquifere vulnerabili sotto suoli prevalentemente alcalini;

alla protezione degli organismi acquatici, degli artropodi non bersaglio, comprese le api, e degli organismi del suolo.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

 

ALLEGATO II

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

(1)

nella parte A, la voce 230 relativa agli acidi grassi da C7 a C20 è sostituita dalla voce seguente:

Numero

Nome comune,

numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«230

Acidi grassi da C7 a C20

N. CAS 67701-09-1 (acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18)

124-07-2 (acido caprileico)

334-48-5 (acido caprico)

N. CIPAC non attribuito

Acido caprileico, acido caprico (ISO in tutti i casi)

Acido ottanoico, acido decanoico (IUPAC in tutti i casi)

≥ 838 g/kg acidi grassi

1° settembre 2009

1° dicembre 2026

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sugli acidi grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»

(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.

(2)

nella parte B, è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune,

numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (2)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«181

Acido pelargonico

N. CAS: 112-05-0

N. CIPAC: 888

Acido nonanoico

≥ 889 g/kg

Qualità alimentare conformemente alla specifica E 570 Acidi grassi di cui al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3)

Residuo alla combustione Non più dello 0,1 %

Sostanze insaponificabili Non più dell’1,5 %

Acqua Non più dello 0,2 % (metodo di Karl Fischer)

Arsenico Non più di 3 mg/kg

Piombo Non più di 1 mg/kg

Mercurio Non più di 1 mg/kg

Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i seguenti tenori nel materiale tecnico:

Acido esanoico

Acido eptanoico

Acido ottanoico

Limite: somma di tre impurità < 50 g/kg

1° ottobre 2026

30 settembre 2041

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo sull’acido pelargonico, in particolare delle appendici I e II.

Nell’ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni in cui sono presenti falde acquifere vulnerabili sotto suoli prevalentemente alcalini;

alla protezione degli organismi acquatici, degli artropodi non bersaglio, comprese le api, e degli organismi del suolo.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»

(2)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).