Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 10-07-2026
Numero provvedimento: 1727
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 13-07-2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1727 della Commissione, del 10 luglio 2026, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda alcune disposizioni introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/996.

(Regolamento (UE) 10/07/2026, n. 2026/1727, pubblicato in G.U.U.E. 13 luglio 2026, n. L)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 187,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione ha introdotto modifiche ai regolamenti (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 derivanti dall’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra (di seguito denominato «ITA») per quanto riguarda i contingenti tariffari.

(4) L’ITA è applicato a titolo provvisorio dal 1° maggio 2026. Anche il regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 si applica pertanto dal 1° maggio 2026.

(5) Nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4920 e 09.4925 dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, la prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta se il requisito del quantitativo di riferimento è sospeso. È pertanto opportuno stabilire il quantitativo minimo per la prova dello svolgimento di un’attività commerciale nei casi in cui essa è richiesta.

(6) L’ITA prevede che l’Unione apra un contingente tariffario per le carni suine originarie del Paraguay. Tale contingente tariffario è stato aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/996. Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4945 che figura nell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 riguarda unicamente le carni suine originarie del Paraguay. Pertanto, nella tabella relativa a tale contingente tariffario, nella riga relativa all’origine è indicata correttamente l’origine «Paraguay». Tuttavia il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» risulta contraddittorio: nella seconda e nella quarta frase, i riferimenti all’origine «Mercosur» erano errati, in quanto l’origine delle carni suine avrebbe dovuto essere soltanto il Paraguay e non tutti gli Stati del Mercosur.

(7) Ai fini della corretta applicazione dell’ITA, è pertanto opportuno chiarire le diciture specifiche da indicare sul titolo.

(8) È opportuno rettificare retroattivamente gli errori descritti al considerando 6, in quanto potrebbero creare confusione per quanto riguarda l’ambito del titolo rilasciato per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4945. Infatti, per tale contingente tariffario, non sono pervenute domande di titoli nel periodo di presentazione delle domande nel maggio 2026, di conseguenza non sono stati rilasciati titoli di importazione per tale contingente tariffario per il primo sottoperiodo del 2026. Tale modifica dell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a decorrere dalla stessa data del regolamento di esecuzione (UE) 2026/996, ossia il 1° maggio 2026.

(9) All’articolo 4, paragrafo 4 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, è necessario specificare che si fa riferimento agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(10) Per diversi contingenti tariffari relativi a prodotti originari degli Stati del Mercosur, il quantitativo è espresso in equivalente peso nell’ITA. Tuttavia alcuni fattori di conversione necessari per la gestione di tali contingenti tariffari non sono inclusi nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/996, in quanto non sono inclusi nell’ITA. È opportuno introdurre nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 i fattori di conversione mancanti per i prodotti a base di carne al fine di convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa.

(11) Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0881 di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 riguarda il miele e il periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi. Il quantitativo importato nell’ambito di tale contingente tariffario nel primo sottoperiodo del 2026 ha superato di 152 040 kg il quantitativo disponibile per tale sottoperiodo. Per garantire che il quantitativo proporzionale per il 2026 concesso nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0881 non sia superato, il quantitativo importato in eccesso durante il primo sottoperiodo dovrebbe essere detratto dal quantitativo per l’ultimo sottoperiodo del 2026.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati VIII, X e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

1) all’articolo 4, paragrafo 4 bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicano gli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.»;

2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 2 dell’allegato I si applica dal 1° maggio 2026.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO I

Gli allegati VIII, X e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:

1)

l’allegato VIII è così modificato:

(a)

nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4920, la riga «Prova dello svolgimento di un’attività commerciale» è sostituita dalla seguente:

«Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate»

(b)

nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4925, la riga «Prova dello svolgimento di un’attività commerciale» è sostituita dalla seguente:

«Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate»

2)

all’allegato X, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4945, la riga «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituita dalla seguente:

«Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata.

Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 31166-1 alpha-2 del Paraguay.

Nella sezione 24 o, in ELAN, "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" figura l’indicazione "documento di prova dell’origine: Mercosur; documento di cui all’articolo 3.30: Paraguay"»

3)

l’allegato XVI, parte D, è così modificato:

(a)

al punto 1, lettera a), nella tabella relativa ai contingenti tariffari 09.4920 e 09.4925, sono aggiunte le righe seguenti:

«0201 10 00

Carni di animali della specie bovina, fresche, in carcasse o mezzene

100 %

0202 10 00

Carni di animali della specie bovina, congelate, in carcasse o mezzene

100 %

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie della specie bovina

100 %

1602 50 10

Non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

135 %

1602 90 61

Non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

100 %»

(b)

al punto 1, lettera b), nella tabella relativa ai contingenti tariffari 09.4940 e 09.4945, sono aggiunte le righe seguenti:

«0203 11 10

Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate

100 %

0203 12 19

Spalle e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

100 %

0203 19 11

Parti anteriori e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

100 %

0203 19 13

Lombate e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

100 %

0203 19 15

Pancette "ventresche" e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

100 %

0203 19 59

Altre carni fresche o refrigerate di animali della specie suina domestica

100 %

0203 21 10

Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate

100 %

0203 22 19

Spalle e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, congelati

100 %

0203 29 11

Parti anteriori e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, congelati

100 %

0203 29 13

Lombate e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, congelati

100 %

0203 29 15

Pancette "ventresche" e loro pezzi, della specie suina domestica, congelati

100 %

0203 29 59

Altre carni congelate di animali della specie suina domestica

100 %

0210 11 11

Prosciutti e loro pezzi, salati o in salamoia, della specie suina

100 %

0210 11 19

Spalle e loro pezzi, salati o in salamoia, della specie suina

100 %

0210 11 31

Prosciutti e loro pezzi, secchi o affumicati, della specie suina

120 %

0210 11 39

Spalle e loro pezzi, secchi o affumicati, della specie suina

120 %

0210 12 11

Pancette "ventresche", salate o in salamoia, della specie suina

100 %

0210 12 19

Pancette "ventresche", secche o affumicate, della specie suina

120 %

0210 19 10

Mezzene bacon o 3/4 anteriori, salati o in salamoia, della specie suina

100 %

0210 19 20

3/4 posteriori o parti centrali, salati o in salamoia, della specie suina

100 %

0210 19 30

Parti anteriori e loro pezzi, salati o in salamoia, della specie suina

100 %

0210 19 40

Lombate e loro pezzi, salati o in salamoia, della specie suina

100 %

0210 19 50

Altre carni, salate o in salamoia, della specie suina

120 %

0210 19 60

Parti anteriori e loro pezzi, secchi o affumicati, della specie suina

120 %

0210 19 70

Lombate e loro pezzi, secchi o affumicati, della specie suina

120 %

0210 19 81

Carni disossate, secche o affumicate, della specie suina

130 %

0210 19 89

Altre carni, secche o affumicate, della specie suina

120 %

0210 99 41

Fegati di animali della specie suina domestica

100 %

0210 99 49

Altre frattaglie di animali della specie suina domestica

100 %

1602 41 10

Prosciutti e loro pezzi, in preparazioni e conserve

120 %

1602 42 10

Spalle e loro pezzi, in preparazioni e conserve

120 %

1602 49 11

Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti, in preparazioni e conserve

120 %

1602 49 13

Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle, in preparazioni e conserve

120 %

1602 49 15

Altri miscugli contenenti prosciutti (zampe), spalle, lombate o collari, e loro pezzi, in preparazioni e conserve

120 %

1602 49 19

Altre preparazioni o conserve di miscugli

120 %

1602 49 30

Miscugli contenenti, in peso, almeno il 40 % ma meno dell’80 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine, in preparazioni e conserve

60 %

1602 49 50

Miscugli contenenti, in peso, meno del 40 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine, in preparazioni e conserve

30 %

1602 90 51

Altre preparazioni o conserve di carni

100 %»

(c)

al punto 1, lettera c), nella tabella relativa ai contingenti tariffari 09.4960 e 09.4965, sono aggiunte le righe seguenti:

«0207 11 10

Presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %", freschi o refrigerati

100 %

0207 11 30

Presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti "polli 70 %", freschi o refrigerati

100 %

0207 11 90

Presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati, freschi o refrigerati

100 %

0207 12 10

Presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti "polli 70 %", congelati

100 %

0207 12 90

Presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati, congelati

100 %

0207 13 30

Ali intere, anche senza punta, di galli e di galline della specie Gallus domesticus, fresche o refrigerate

100 %

0207 13 40

Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, di galli e di galline della specie Gallus domesticus, freschi o refrigerati

100 %

0207 13 99

Altre frattaglie di galli e di galline della specie Gallus domesticus, fresche o refrigerate

100 %

0207 14 30

Ali intere, anche senza punta, non disossate, di galli e di galline della specie Gallus domesticus, congelate

100 %

0207 14 40

Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, di galli e di galline della specie Gallus domesticus, congelati

100 %

0207 14 99

Altre frattaglie di galli e di galline della specie Gallus domesticus, congelate

100 %

0207 24 10

Presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %", freschi o refrigerati

100 %

0207 24 90

Presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati, freschi o refrigerati

100 %

0207 25 10

Presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %", congelati

100 %

0207 25 90

Presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati, congelati

100 %

0207 26 10

Pezzi disossati di tacchine e di tacchini, freschi o refrigerati

140 %

0207 26 20

Metà o quarti, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0207 26 30

Ali intere, anche senza punta, non disossate, fresche o refrigerate

100 %

0207 26 40

Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0207 26 50

Petti e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati

125 %

0207 26 60

Fusi (coscette) e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0207 26 70

Altre cosce e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0207 26 80

Altri pezzi, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0207 26 99

Altre frattaglie, fresche o refrigerate

100 %

0207 27 20

Metà o quarti, non disossati, congelati

100 %

0207 27 30

Ali intere, anche senza punta, non disossate, congelate

100 %

0207 27 40

Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, congelati

100 %

0207 27 50

Petti e loro pezzi, non disossati, congelati

125 %

0207 27 60

Fusi (coscette) e loro pezzi, non disossati, congelati

100 %

0207 27 70

Altre cosce e loro pezzi, non disossati, congelati

100 %

0207 27 80

Altri pezzi, non disossati, congelati

100 %

0207 27 99

Altre frattaglie, congelate

100 %

0207 41 20

Presentate spennate, dissanguate, senza intestini ma non svuotate, con la testa e le zampe, dette "anatre 85 %", fresche o refrigerate

100 %

0207 41 30

Presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %", fresche o refrigerate

100 %

0207 41 80

Presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate, fresche o refrigerate

100 %

0207 42 30

Presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %", congelate

100 %

0207 42 80

Presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate, congelate

100 %

0207 44 10

Pezzi disossati di anatre, freschi o refrigerati

140 %

0207 44 21

Metà o quarti, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0207 44 31

Ali intere, anche senza punta, non disossate, fresche o refrigerate

100 %

0207 44 41

Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0207 44 51

Petti e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati

120 %

0207 44 61

Cosce e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0207 44 71

Parti dette "paltò di anatra", non disossate, fresche o refrigerate

100 %

0207 44 81

Altri pezzi, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0207 44 99

Altre frattaglie, fresche o refrigerate

100 %

0207 45 10

Pezzi disossati, congelati

140 %

0207 45 21

Metà o quarti, non disossati, congelati

100 %

0207 45 31

Ali intere, anche senza punta, non disossate, congelate

100 %

0207 45 41

Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, congelati

100 %

0207 45 51

Petti e loro pezzi, non disossati, congelati

120 %

0207 45 61

Cosce e loro pezzi, non disossati, congelati

100 %

0207 45 71

Parti dette "paltò di anatra", non disossate, congelate

100 %

0207 45 81

Altri pezzi, non disossati, congelati

100 %

0207 45 99

Altre frattaglie, congelate

100 %

0207 51 10

Presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %", fresche o refrigerate

100 %

0207 51 90

Presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate, fresche o refrigerate

100 %

0207 52 10

Presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %", congelate

100 %

0207 52 90

Presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate, congelate

100 %

0207 54 10

Pezzi disossati, freschi o refrigerati

140 %

0207 54 21

Metà o quarti, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0207 54 31

Ali intere, anche senza punta, non disossate, fresche o refrigerate

100 %

0207 54 41

Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0207 54 51

Petti e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati

120 %

0207 54 61

Cosce e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0207 54 71

Parti dette "paltò di anatra", non disossate, fresche o refrigerate

100 %

0207 54 81

Altri pezzi, non disossati, freschi o refrigerati

100 %

0207 54 99

Altre frattaglie, fresche o refrigerate

100 %

0207 55 10

Pezzi disossati, congelati

140 %

0207 55 21

Metà o quarti, non disossati, congelati

100 %

0207 55 31

Ali intere, anche senza punta, non disossate, congelate

100 %

0207 55 41

Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, congelati

100 %

0207 55 51

Petti e loro pezzi, non disossati, congelati

120 %

0207 55 61

Cosce e loro pezzi, non disossati, congelati

100 %

0207 55 71

Parti dette "paltò di anatra", non disossate, congelate

100 %

0207 55 81

Altri pezzi, non disossati, congelati

100 %

0207 55 99

Altre frattaglie, congelate

100 %

0207 60 05

Faraone intere, fresche, refrigerate o congelate

100 %

0207 60 10

Pezzi disossati di faraone, freschi, refrigerati o congelati

140 %

0207 60 21

Metà o quarti, non disossati, freschi, refrigerati o congelati

100 %

0207 60 31

Ali intere, anche senza punta, non disossate, fresche, refrigerate o congelate

100 %

0207 60 41

Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, freschi, refrigerati o congelati

100 %

0207 60 51

Petti e loro pezzi, non disossati, freschi, refrigerati o congelati

120 %

0207 60 61

Cosce e loro pezzi, non disossati, freschi, refrigerati o congelati

100 %

0207 60 81

Altri pezzi, non disossati, freschi, refrigerati o congelati

100 %

0207 60 99

Altre frattaglie, fresche, refrigerate o congelate

100 %

0209 90 00

Grasso di pollame

100 %

0210 99 39

Carni salate o in salamoia o secche

145 %

1602 31 11

Preparazioni e conserve di carni, contenenti, in peso, almeno il 57 % di carne di tacchino non cotta

80 %

1602 31 19

Altre preparazioni e conserve di carni, contenenti, in peso, almeno il 57 % di carne di volatili o di frattaglie di tacchino

80 %

1602 31 80

Altre preparazioni e conserve di carni di tacchino

40 %

1602 39 21

Preparazioni e conserve di carni non cotte, contenenti, in peso, almeno il 57 % di carne o di frattaglie di volatili

80 %

1602 39 29

Altre preparazioni e conserve di carni, contenenti, in peso, almeno il 57 % di carne o di frattaglie di volatili

80 %

1602 39 85

Altre preparazioni e conserve di carni

40 %»

 

ALLEGATO II

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, nella tabella relativa al contingente tariffario recante numero d’ordine 09.0881, la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

2026:

quantitativo proporzionale di 7 500 000  kg

2027:

15 000 000  kg

2028:

22 500 000  kg

2029:

30 000 000  kg

2030:

37 500 000  kg

2031 e anni successivi: 45 000 000  kg

Il quantitativo proporzionale per l’anno 2026 è ripartito come segue: 1 402 040  kg per il sottoperiodo dal 1° maggio al 30 giugno, 1 875 000  kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre e 1 722 960  kg per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Per il 2027 e gli anni successivi, il quantitativo annuo è ripartito come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo.»