Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1727 della Commissione, del 10 luglio 2026, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda alcune disposizioni introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/996.
(Regolamento (UE) 10/07/2026, n. 2026/1727, pubblicato in G.U.U.E. 13 luglio 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 187,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione ha introdotto modifiche ai regolamenti (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 derivanti dall’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra (di seguito denominato «ITA») per quanto riguarda i contingenti tariffari.
(4) L’ITA è applicato a titolo provvisorio dal 1° maggio 2026. Anche il regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 si applica pertanto dal 1° maggio 2026.
(5) Nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4920 e 09.4925 dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, la prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta se il requisito del quantitativo di riferimento è sospeso. È pertanto opportuno stabilire il quantitativo minimo per la prova dello svolgimento di un’attività commerciale nei casi in cui essa è richiesta.
(6) L’ITA prevede che l’Unione apra un contingente tariffario per le carni suine originarie del Paraguay. Tale contingente tariffario è stato aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/996. Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4945 che figura nell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 riguarda unicamente le carni suine originarie del Paraguay. Pertanto, nella tabella relativa a tale contingente tariffario, nella riga relativa all’origine è indicata correttamente l’origine «Paraguay». Tuttavia il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» risulta contraddittorio: nella seconda e nella quarta frase, i riferimenti all’origine «Mercosur» erano errati, in quanto l’origine delle carni suine avrebbe dovuto essere soltanto il Paraguay e non tutti gli Stati del Mercosur.
(7) Ai fini della corretta applicazione dell’ITA, è pertanto opportuno chiarire le diciture specifiche da indicare sul titolo.
(8) È opportuno rettificare retroattivamente gli errori descritti al considerando 6, in quanto potrebbero creare confusione per quanto riguarda l’ambito del titolo rilasciato per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4945. Infatti, per tale contingente tariffario, non sono pervenute domande di titoli nel periodo di presentazione delle domande nel maggio 2026, di conseguenza non sono stati rilasciati titoli di importazione per tale contingente tariffario per il primo sottoperiodo del 2026. Tale modifica dell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a decorrere dalla stessa data del regolamento di esecuzione (UE) 2026/996, ossia il 1° maggio 2026.
(9) All’articolo 4, paragrafo 4 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, è necessario specificare che si fa riferimento agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(10) Per diversi contingenti tariffari relativi a prodotti originari degli Stati del Mercosur, il quantitativo è espresso in equivalente peso nell’ITA. Tuttavia alcuni fattori di conversione necessari per la gestione di tali contingenti tariffari non sono inclusi nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/996, in quanto non sono inclusi nell’ITA. È opportuno introdurre nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 i fattori di conversione mancanti per i prodotti a base di carne al fine di convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa.
(11) Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0881 di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 riguarda il miele e il periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi. Il quantitativo importato nell’ambito di tale contingente tariffario nel primo sottoperiodo del 2026 ha superato di 152 040 kg il quantitativo disponibile per tale sottoperiodo. Per garantire che il quantitativo proporzionale per il 2026 concesso nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0881 non sia superato, il quantitativo importato in eccesso durante il primo sottoperiodo dovrebbe essere detratto dal quantitativo per l’ultimo sottoperiodo del 2026.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati VIII, X e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
1) all’articolo 4, paragrafo 4 bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicano gli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.»;
2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 2 dell’allegato I si applica dal 1° maggio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Gli allegati VIII, X e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:
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1) |
l’allegato VIII è così modificato:
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2) |
all’allegato X, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4945, la riga «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituita dalla seguente:
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3) |
l’allegato XVI, parte D, è così modificato:
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ALLEGATO II
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, nella tabella relativa al contingente tariffario recante numero d’ordine 09.0881, la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:
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«Quantitativo |
2026: |
quantitativo proporzionale di 7 500 000 kg |
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2027: |
15 000 000 kg |
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2028: |
22 500 000 kg |
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2029: |
30 000 000 kg |
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2030: |
37 500 000 kg |
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2031 e anni successivi: 45 000 000 kg |
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Il quantitativo proporzionale per l’anno 2026 è ripartito come segue: 1 402 040 kg per il sottoperiodo dal 1° maggio al 30 giugno, 1 875 000 kg per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre e 1 722 960 kg per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre. |
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Per il 2027 e gli anni successivi, il quantitativo annuo è ripartito come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo.» |
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