Vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli in applicazione delle norme di cui agli art. 12 e 17 del reg. n. 2238/93 (ora reg. 436/09).
Articolo 1.
1. I registri di cui ai reg. n. 2238/93, costituiti con le modalità di cui all’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 768/1994, devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell’uso alla vidimazione.
Articolo 2.
1. La vidimazione di cui all’art. 1 è effettuata dall’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio nei seguenti casi:
1) alla ditta richiedente deve essere attribuito il numero di codice di cui all’art. 1, comma 5, lettera b), del decreto interministeriale n. 768/1994;
2) sia richiesta la vidimazione dei registri da tenersi negli stabilimenti o nei depositi autorizzati ovvero riconosciuti per:
a) la produzione e l’imbottigliamento dell’aceto;
b) la raccolta dei sottoprodotti della vinificazione;
c) la trasformazione delle uve appartenenti a varietà diverse da quelle che figurano in via esclusiva come varietà di uve da vino nonché dei prodotti ottenuti dalle uve medesime;
d) la produzione di mosto concentrato rettificato;
e) la preparazione del vinello;
3) la ditta richiedente sia stata sottoposta alle misure prese dagli uffici periferici dell’Ispettorato centrale repressione frodi in applicazione dell’art. 17, paragrafo 2, del reg. n. 2238/93;
4) la richiesta di vidimazione riguardi un tabulato meccanografico relativo a diverse tipologie di registrazione da parte di più operatori e sia presentata da un’impresa specializzata nella tenuta della contabilità per conto degli operatori facenti capo all’impresa stessa.
2. Limitatamente alle ditte cui è già stato attribuito il numero di codice di cui all’art. 1, comma 5, lettera b), del citato decreto interministeriale, la vidimazione può essere effettuata presso il comune ove ha sede lo stabilimento od il deposito nel quale sono detenuti i prodotti vitivinicoli.
Articolo 3.
1. Il comune cura l’annotazione su apposito registro:
a) dei dati relativi alle ditte per le quali ha proceduto alla vidimazione di cui all’art. 1, elencati nel modello A allegato al presente decreto;
b) degli estremi del documento d’identità del rappresentante legale della ditta richiedente la vidimazione o della persona eventualmente incaricata dallo stesso al ritiro dei registri nonché della firma del rappresentante legale o della persona eventualmente incaricata, all’atto della consegna dei registri vidimati; c) della data della consegna dei registri vidimati.
2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono effettuate contestualmente alla vidimazione ed alla consegna dei registri vidimati.
3. Il comune invia, ogni mese, all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, i dati relativi alle ditte per le quali ha proceduto alla vidimazione di cui all’art. 1, compilando il modello A allegato al presente decreto.
4. Il comune compila il modello A e lo invia, con il mezzo più rapido, entro il giorno lavorativo successivo alla data di vidimazione del registro, qualora abbia proceduto alla vidimazione dei seguenti registri:
a) di entrata ed uscita dello zucchero negli stabilimenti ove sono detenuti prodotti vitivinicoli, ai sensi dell’art. 15 del reg. n. 2238/93 e dell’art. 74 del Dpr n. 162/1965;
b) di impiego del ferrocianuro di potassio, ai sensi dell’art. 14 del reg. n. 2238/93 e del D.m. del 5 settembre 1967;
c) di entrata e di uscita delle uve dai centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione, ai sensi del D.m. 30 giugno 1995.
Articolo 4.
1. Il presente decreto non si applica ai registri dei prodotti vitvinicoli da vidimare ai sensi della normativa fiscale. Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO
(omissis)