Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 09-07-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 09-07-2026

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Vinsobres].

(Comunicazione 09/07/2026, pubblicata in G.U.U.E. 9 luglio 2026, n. C)



COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Vinsobres»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0690-AM03 - 21.4.2026

1.   Nome del prodotto

«Vinsobres»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

3.   Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Direction Générale de la performance économique et environnementale des entreprises, Bureau vin et autres boissons

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.

Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

Tali modifiche non sono infatti considerate modifiche dell’Unione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.

Più precisamente:

a)

non comprendono un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;

b)

non rischiano di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico;

c)

non comportano ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Etichettatura

Descrizione

Nel capitolo I del disciplinare della denominazione «Vinsobres», la sezione XII («Norme in materia di presentazione ed etichettatura»), punto 2 («Disposizioni specifiche»), è completata con l’inclusione delle norme di etichettatura relative al riferimento all’unità geografica più ampia «Vignobles de la Vallée du Rhône» in base alle condizioni precisate nella convenzione sottoscritta tra i vari organismi di tutela e di gestione interessati. Il riferimento deve figurare nello stesso campo visivo di tutte le menzioni obbligatorie e con caratteri dello stesso aspetto grafico e colore di quelli che compongono il nome della denominazione, senza che le dimensioni del nome dell’unità geografica più ampia superino i due terzi di quelle della denominazione.

Tale modifica è riportata al punto «Ulteriori requisiti applicabili – Etichettatura» del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Obblighi di dichiarazione

Descrizione

Il capitolo II del disciplinare della denominazione «Vinsobres» viene aggiornato per rendere conformi al piano di controllo della denominazione gli obblighi di dichiarazione degli operatori all’organismo di tutela e di gestione.

Questo aggiornamento non interessa il documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Riferimento alla struttura di controllo

Descrizione

Il capitolo III del disciplinare, sezione II («Riferimenti relativi alla struttura di controllo»), viene aggiornato onde precisare che il controllo del rispetto del disciplinare è effettuato sulla base di un piano di controllo approvato e da parte di un organismo terzo delegato dall’INAO che offre garanzie di competenza, imparzialità e indipendenza.

Questo aggiornamento non interessa il documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Vinsobres»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0690-AM03 — 21.4.2026

1.   Nome

«Vinsobres»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Francia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini rossi fermi DOP «Vinsobres»

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

I vini hanno un colore rosso intenso.

Odore

I vini sono concentrati e presentano una buona intensità olfattiva. Al naso i vini giovani rivelano note fruttate (frutta fresca) che nel tempo evolvono verso sentori aromatici di frutta in confettura, acquavite, spezie (pepe) ed erbe aromatiche.

Sapore

Particolarmente equilibrati al palato, sono strutturati e corposi, con tannini setosi ed eleganti. Gli aromi fruttati offrono una prolungata e intensa persistenza aromatica.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

La denominazione di origine protetta «Vinsobres» è riservata ai vini rossi fermi. I vini sono ottenuti principalmente da uve di varietà Grenache N, Mourvèdre N e Syrah N.

Le caratteristiche di questi vini concentrati sono rafforzate e stabilizzate da un affinamento che dura almeno fino al 15 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia. L’affinamento apporta note vanigliate, tostate e affumicate.

Di colore rosso intenso, questi vini si presentano al naso ricchi e complessi; sono equilibrati, armoniosi e idonei all’invecchiamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

14,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

14,28

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5 %.

I vini devono avere le seguenti caratteristiche analitiche:

un’intensità colorante modificata (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm) superiore o uguale a 8;

un indice dei polifenoli totali (DO 280 nm) superiore o uguale a 52;

un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 3 grammi per litro per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 % e a 4 grammi per litro per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 %;

un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro nella fase di confezionamento.

Gli altri criteri analitici sono conformi ai limiti fissati dalla legislazione europea.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Pratiche enologiche

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

Sono vietati i trattamenti termici delle uve vendemmiate con ricorso a temperature superiori a 40 °C.

È vietato l’uso di scaglie di legno.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare le norme dell’Unione relative alle pratiche enologiche.

Pratica di vinificazione

Pratiche colturali

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

Distanza tra i ceppi

La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri.

Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2. Questa superficie è ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi.

La distanza tra i ceppi di uno stesso filare è compresa tra 0,80 e 1,20 metri.

Potatura delle viti

Le viti sono sottoposte a potatura corta (ad alberello o cordone di Royat) con un massimo di sei speroni.

Ogni sperone reca al massimo due gemme franche.

Il periodo di costituzione del cordone di Royat per tutti i vitigni allevati in questa modalità è limitato a due anni. Durante questo periodo è ammessa la potatura a Guyot: sia Guyot semplice con un massimo di otto gemme franche sul capo a frutto e uno o due speroni recanti un massimo di due gemme franche, sia Guyot doppio con un massimo di sei gemme franche su ogni capo a frutto e uno o due speroni recanti un massimo di due gemme franche.

È consentita l’irrigazione.

Il limite del peso delle uve vendemmiate trasportate è fissato a 4 000 chilogrammi per rimorchio.

La cernita delle uve vendemmiate è obbligatoria o nella parcella o nel luogo dove è effettuata la vinificazione.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini DOP «Vinsobres»

Resa massima

Resa massima

42

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Bourboulenc B - Doucillon blanc

Brun argenté N - Vaccarèse

Carignan N

Cinsaut N - Cinsault

Clairette B

Clairette rose Rs

Counoise N

Grenache N

Grenache blanc B

Grenache gris G

Marsanne B

Mourvèdre N - Monastrell

Muscardin N

Piquepoul blanc B

Piquepoul noir N

Roussanne B

Syrah N - Shiraz

Terret noir N

Ugni blanc B

Viognier B

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio del comune di Vinsobres, nel dipartimento della Drôme, sulla base del codice geografico ufficiale al 1o gennaio 2019.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

Sintesi del legame

La zona geografica della denominazione di origine controllata «Vinsobres» si trova nel dipartimento della Drôme, nel cuore del bacino sedimentario miocenico di Valréas e del bacino colluvio-alluvionale dell’Aygues: torrente di montagna a regime mediterraneo che da milioni di anni deposita materiali detritici grossolani strappati ai rilievi alpini.

Ne è scaturito un rilievo collinare con punto culminante a oltre 500 metri di altitudine, orientato a nord-est/sud-ovest, ai cui piedi si trovano zone pianeggianti o pendii moderati esposti a sud.

Il clima locale di tipo mediterraneo è caratterizzato da due stagioni piovose, la prima in autunno e la seconda da marzo a maggio, e da due periodi secchi, da gennaio a febbraio e soprattutto a luglio. La temperatura media annua è di 12,7 °C. Il Mistral (vento da nord) svolge un ruolo preponderante nell’ambiente di questa regione; pur essendo un vento disseccante, esso limita in modo naturale lo sviluppo delle malattie crittogamiche. In estate il clima secco è favorevole a una buona maturazione delle uve, oltre al fatto che l’effetto disseccante del Mistral contribuisce alla concentrazione dei diversi elementi costitutivi degli acini.

I terreni presentano generalmente un’elevata pietrosità con un colore da rosso a marrone che, unita alla topografia, conferisce loro un potere calorifico determinante, che può determinare nel vegetale un’interessante precocità.

Il clima e il regime idrico garantito dalla tipologia dei suoli favoriscono una produzione regolare di vini rossi di alta espressione. Il buon equilibrio di questi fattori determina una bassa produzione della pianta, con una concentrazione di tutti gli elementi costitutivi della materia prima (qualità dell’uva).

L’omogeneità dei vini prodotti e l’identità condivisa sono espressione di una tipicità legata al terroir che è stata coronata dal riconoscimento di una denominazione di origine controllata «comunale». Tale denominazione è il risultato della particolare interazione tra i fattori naturali e le competenze sviluppate nel tempo dalla comunità dei produttori di questo comune.

Le competenze dei viticoltori, che si esprimono attraverso una rigorosa selezione delle parcelle destinate alla raccolta delle uve ottimizzando l’esposizione delle viti, permettono di limitare gli effetti dell’altitudine.

Nonostante le variazioni annuali del clima, i suddetti elementi combinati tra loro permettono di ottenere una buona maturazione delle uve e l’elaborazione di vini potenti e concentrati a medio e lungo invecchiamento. Le caratteristiche di questi vini concentrati sono rafforzate e stabilizzate da un affinamento che dura almeno fino al 15 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia.

Il buon equilibrio di tutti questi fattori porta a ottenere vini rossi di colore intenso, dal naso ricco e complesso, equilibrati, armoniosi e idonei all’invecchiamento.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

che si tratti di una località accatastata;

che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine protetta può precisare l’unità geografica più ampia «Cru des Côtes du Rhône» o «Vignobles de la Vallée du Rhône».

Titolo del requisito / della deroga

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio di 36 comuni del dipartimento della Drôme e di 48 comuni del dipartimento del Vaucluse:

dipartimento della Drôme: Aubres, La Baume-de-Transit, Bouchet, Chamaret, Chantemerle-lès-Grignan, Châteauneuf-de-Bordette, Clansayes, Colonzelle, Condorcet, Donzère, La Garde-Adhémar, Les Granges-Gontardes, Grignan, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montaulieu, Montbrison-sur-Lez, Montségur-sur-Lauzon, Nyons, Le Pègue, Piégon, Les Pilles, Rochegude, Roche-Saint-Secret-Béconne, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Solérieux, Suze-la-Rousse, Taulignan, Tulette, Valaurie, Venterol;

dipartimento del Vaucluse: Avignon, Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Faucon, Gigondas, Grillon, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-eb7b5549-cd9e-4fa4-93ed-c652200c98c1