Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 08-07-2026
Numero provvedimento: 332408
Tipo gazzetta: Nessuna

Autorizzazione all’organismo denominato “Valoritalia s.r.l.” a svolgere le attività di controllo per la denominazione di origine controllata e garantita del vino “Canelli”, ai sensi dell’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.

(Decreto 08/07/2026, pubblicato nel sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI


IL DIRETTORE GENERALE




Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l’articolo 116bis della sottosezione “Controlli relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette” introdotto dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 

Visto il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari; 

Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 2017/625 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali; 

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”; 

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza; 

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2015, n. 293 recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 

Visto il decreto ministeriale del 13 agosto 2012 – Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del Regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del Decreto Legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, che abroga il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare l’articolo 90, comma 3; 

Visto il decreto ministeriale del 2 agosto 2018, n. 7552 che disciplina il sistema di controllo e vigilanza sui vini a Denominazione di Origine (DO) e a Indicazione Geografica (IG) e definisce le procedure per i controlli ispettivi e analitici svolti dagli Organismi di Controllo (OdC.); 

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 2022 che ha modificato gli allegati del succitato decreto n. 7552; 

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2025 attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1327 della Commissione del 23 giugno 2023 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 al nome “Canelli” DOP: 

Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74”;

Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali nongenerali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288; 

Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; 

Considerato che l’organismo denominato “Valoritalia s.r.l.” è iscritto nell’elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo di cui al comma 4 dell’art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Visto il decreto n. 323159 del 18 luglio 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Valoritalia s.r.l.” è stato autorizzato, fino al 31 luglio 2027, a svolgere le attività di controllo nei confronti dei soggetti che operano all’interno della filiera delle indicazioni geografiche riportate nell’allegato n. 1 del medesimo decreto; 

Visto il decreto n. 401446 del 31 luglio 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura,della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Valoritalia s.r.l.” è stato autorizzato, fino al 31 luglio 2026, a svolgere le attività di controllo nei confronti dei soggetti che operano all’interno della filiera della denominazione di origine controllata e garantita del vino “Canelli”; 

Vista la scelta, effettuata ai sensi del comma 12 dell’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, di “Valoritalia s.r.l.” quale organismo di controllo della denominazione di origine controllata e garantita del 
vino “Canelli”; 

Considerato che il Piano dei controlli e il tariffario predisposti da “Valoritalia s.r.l.” per la denominazione di origine controllata e garantita del vino “Canelli”, approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili; 

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 39 del Regolamento (UE) n. 2024/1143 e dall’articolo 116 bisdel Regolamento (UE) n. 1308/2013, per la denominazione di origine controllata e garantita del vino “Canelli”; 

Ritenuto di dover uniformare la data di scadenza del decreto di autorizzazione della DOCG “Canelli” con la data di scadenza (31 luglio 2027) del decreto di autorizzazione n. 323159 del 18 luglio 2024 per tutte le IG in carico a “Valoritalia s.r.l”; 




DECRETA


Articolo 1 

(Autorizzazione) 

Ai sensi dell’art. 64, commi 5 e 6, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, l’organismo di controllo denominato “Valoritalia s.r.l.”, con sede a Roma, Via XX Settembre n. 98/G, è autorizzato ad effettuare i controlli previsti per la denominazione di origine controllata e garantita del vino “Canelli”. 


Articolo 2 

(Attività dell’organismo di controllo) 

1.L’organismo di controllo di cui all’articolo 1 svolge la propria attività, sulla base del piano di controllo e del relativo tariffario approvati per la denominazione di origine controllata e garantita del vino “Canelli”, ed assicura che i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.

2. L’organismo di controllo di cui all’art. 1 acquisisce dagli Enti detentori e gestori competenti i dati delle dichiarazioni vitivinicole di vendemmia, produzione e giacenza ed ogni altra utile documentazione pertinenti gli operatori della filiera della denominazione di origine controllata e garantita del vino“Canelli”. 

3. Gli Enti detentori dei dati di cui al comma precedente mettono a disposizione dell’organismo di controllo i medesimi dati a titolo gratuito. 

4. Nell’espletamento dell’attività autorizzata, l’organismo di controllo si avvale del registro telematico di cui al Decreto ministeriale 20 marzo 2015 citato in premessa. 


Articolo 3 

(Durata dell’autorizzazione) 

L’autorizzazione rilasciata con il presente decreto decorre dal 1° agosto 2026 fino al 31 luglio 2027, data di scadenza del decreto di autorizzazione n. 323159 del 18 luglio 2024 di cui in premessa. 


Articolo 4 

(Obblighi per l’organismo di controllo) 

L’organismo di controllo di cui all’art. 1 ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal piano dei controlli e dal tariffario nonché le disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire ed è tenuto a adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271. 


Articolo 5 

(Sospensione e revoca) 

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata, ai sensi dell’art. 64, commi 7 e 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. 


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. 



Il Direttore Generale 

 

Stefano Vaccari 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)