Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 08-07-2026
Numero provvedimento: 1546
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 09-07-2026

Regolamento (UE) 2026/1546 della Commissione, dell’8 luglio 2026, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benomil, carbendazim e tiofanato-metile in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 08/07/2026, n. 2026/1546, pubblicato in G.U.U.E. 9 luglio 2026, n. L)



LA COMMISSIONE EUROPEA,


 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze attive carbendazim e tiofanato metile sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) L’approvazione della sostanza attiva carbendazim è scaduta il 30 novembre 2014 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo.

(3) L’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1498 della Commissione. Una domanda di rinnovo dell’approvazione era stata presentata conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione entro il termine stabilito, ed era stata valutata conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il richiedente aveva tuttavia deciso di ritirare la domanda. Sulla base della valutazione di tale domanda, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha tuttavia pubblicato le sue conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva tiofanato metile come antiparassitario, che hanno individuato vari aspetti critici che destano preoccupazioni e lacune nei dati. In particolare, l’Autorità ha concluso che, considerato il potenziale clastogeno del tiofanato metile, non fosse possibile ricavare i valori tossicologici di riferimento per la valutazione dei rischi per i consumatori e gli operatori. Sulla base del fascicolo disponibile sul tiofanato metile, l’Autorità ha indicato che anche il carbendazim potrebbe avere un potenziale clastogeno.

(4) Nel suo precedente parere motivato sulla revisione di tutti gli LMR esistenti per il carbendazim e il tiofanato metile a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, l’Autorità ha osservato che le due sostanze hanno un meccanismo d’azione comune e pattern metabolici simili. Alla luce delle preoccupazioni riguardo alla potenziale clastogenicità del carbendazim e del tiofanato metile sollevate nelle conclusioni della revisione inter pares, la Commissione ha chiesto all’Autorità di formulare un parere motivato a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005 che valutasse le proprietà tossicologiche delle due sostanze. Nel suo parere motivato, l’Autorità ha concluso che vi sono elementi indicativi del fatto che il carbendazim e il tiofanato metile sono aneugenici e ha proposto valori tossicologici di riferimento per entrambe le sostanze. I valori tossicologici di riferimento sono stati confermati dall’Autorità in due pareri motivati successivi, che hanno tenuto conto delle proprietà tossicologiche delle sostanze.

(5) Il carbendazim è classificato in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio come mutageno di categoria 1B e tossico per la riproduzione di categoria 1B, e l’Autorità ha concluso che il tiofanato metile soddisfa i criteri per essere identificato come interferente endocrino per la funzione tiroidea.

(6) Nel 2021 l’Unione ha segnalato preoccupazioni per la salute pubblica in relazione alle sostanze attive carbendazim e tiofanato metile al Comitato Codex sui residui di antiparassitari. Di conseguenza, la revisione periodica del carbendazim era stata calendarizzata in sede di riunione congiunta FAO/OMS sui residui di antiparassitari (JMPR) nel 2023. Il 14 novembre 2025 la commissione del Codex Alimentarius ha revocato tutti i limiti massimi di residui del Codex («CXL») per la somma di carbendazim, benomil e tiofanato metile (espressa in carbendazim), in quanto erano stati presentati dati insufficienti per consentire una nuova valutazione delle proprietà tossicologiche del carbendazim, compresi i valori tossicologici di riferimento stabiliti nel 1995 e nel 2005. Non sono pertanto più disponibili CXL per il carbendazim né per il benomil. Per il tiofanato metile singolarmente esiste un solo CXL, per le mandorle, ma l’Unione ha espresso una riserva basata sull’incompatibilità della definizione del residuo di tiofanato metile nelle mandorle nell’Unione con la definizione del residuo stabilita dal JMPR, e detto CXL non è mai stato applicato nell’Unione.

(7) L’utilizzo del carbendazim e del tiofanato metile non è più approvato nell’Unione e tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti carbendazim o tiofanato metile sono state revocate. Esistono attualmente LMR basati su tolleranze all’importazione per tali due sostanze negli agrumi, nei manghi, nelle papaie e nei gombi. Tali tolleranze all’importazione erano già state valutate dall’Autorità nel quadro della revisione di tutti gli LMR per il carbendazim e il tiofanato metile conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8) Tuttavia, le buone pratiche agricole («BPA») a sostegno di tali tolleranze all’importazione per il carbendazim e il tiofanato metile sugli agrumi non sono più autorizzate. A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005, un LMR può essere fissato tenendo conto di una BPA applicata in un paese terzo per l’utilizzo autorizzato di una sostanza attiva in tale paese. Dato che le BPA precedentemente presentate per la fissazione di tali LMR sulla base delle tolleranze all’importazione non sono più autorizzate, non vi è più alcuna base per mantenere gli LMR basati sulle tolleranze all’importazione negli agrumi. È pertanto opportuno abbassare gli LMR per il carbendazim e il tiofanato metile negli agrumi portandoli al limite di determinazione («LD»).

(9) Inoltre, nella sua valutazione dei rischi del 2024, l’Autorità ha condotto una valutazione combinata dei rischi per i residui di carbendazim e tiofanato metile, considerato che tali sostanze presentano pattern metabolici simili, condividono la stessa modalità d’azione e possono essere utilizzate sulla stessa coltura. In tale valutazione combinata dei rischi l’Autorità ha individuato rischi inaccettabili per quanto riguarda gli attuali LMR per il carbendazim nei pompelmi, nelle arance dolci, nei manghi e nelle papaie e per il tiofanato metile nei pompelmi, nelle arance dolci, nei mandarini, nei manghi e nelle papaie. Poiché non si può escludere che entrambe le sostanze siano utilizzate sulla stessa coltura, gli LMR basati sulle tolleranze all’importazione per il carbendazim nei pompelmi, nelle arance dolci, nei manghi e nelle papaie e per il tiofanato metile nei pompelmi, nelle arance dolci, nei mandarini, nei manghi e nelle papaie dovrebbero pertanto essere ridotti all’LD.

(10) Per quanto riguarda i gombi, l’Autorità non ha potuto effettuare una valutazione combinata dell’esposizione in quanto all’Unione era stata presentata una sola BPA per il tiofanato metile. A tale riguardo, rimane incerto se entrambe le sostanze possano essere applicate nella pratica sulla stessa coltura o se possano essere presenti insieme in un prodotto fitosanitario utilizzato in un paese terzo. In alcuni paesi terzi sono registrate BPA sia per i prodotti fitosanitari contenenti carbendazim sia per i prodotti fitosanitari contenenti tiofanato metile per i gombi, oltre a BPA per i prodotti fitosanitari contenenti una miscela di tali sostanze. Non è possibile sapere come tali prodotti fitosanitari sono applicati nella pratica nei paesi terzi. Di conseguenza, per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori la Commissione ritiene opportuno abbassare anche gli LMR per entrambe le sostanze sui gombi all’LD.

(11) Considerato quanto precede, tutti gli LMR per il carbendazim e il tiofanato metile dovrebbero essere abbassati al livello dei pertinenti LD specifici per prodotto ed elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005.

(12) Nei suoi pareri motivati l’Autorità ha inoltre proposto di modificare la definizione dei residui per il carbendazim, che attualmente comprende il benomil, e di fissare LMR distinti per le due sostanze. Essa ha altresì proposto di modificare, a fini di applicazione, le definizioni dei residui per il carbendazim in tutti i prodotti di origine animale da «carbendazim e tiofanato metile, espressi in carbendazim» a «somma di carbendazim e 5-idrossi-carbendazim, espressa in carbendazim», e per il tiofanato metile in tutti i prodotti di origine animale da «carbendazim e tiofanato metile, espressa in carbendazim» a «tiofanato metile». La Commissione ritiene pertanto opportuno stabilire tali nuove definizioni dei residui.

(13) Il benomil non è approvato come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non è mai stato valutato nell’Unione. Esso è classificato come mutageno e tossico per la riproduzione di categoria B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(14) Per il benomil non sono disponibili valori tossicologici di riferimento dell’UE e non è stato possibile valutare la sicurezza degli LMR per tale sostanza. Poiché gli utilizzi del benomil non sono autorizzati nell’Unione, e per tale sostanza non esistono tolleranze all’importazione o CXL, è opportuno fissare LMR di base nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, come previsto all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(15) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(17) Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. Sulla base del parere dell’Autorità, ciò si applica a tutti i prodotti, fatta eccezione per il carbendazim nei pompelmi, nelle arance dolci, nelle papaie e nei manghi e per il tiofanato metile nei pompelmi, nelle arance dolci, nei mandarini, nelle papaie e nei manghi.

(18) Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche.

(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,




HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima del 29 gennaio 2027, fatta eccezione per il carbendazim nei pompelmi, nelle arance dolci, nelle papaie e nei manghi e per il tiofanato metile nei pompelmi, nelle arance dolci, nei mandarini, nelle papaie e nei manghi.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 gennaio 2027.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell’allegato II, le colonne relative a carbendazim e tiofanato metile sono soppresse;

2)

nell’allegato III, parte B, le colonne relative a carbendazim e tiofanato metile sono soppresse;

3)

nell’allegato V, sono aggiunte le colonne seguenti relative a benomil, carbendazim e tiofanato metile:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Benomil

Carbendazim (R)

Tiofanato metile

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0110000

Agrumi

0110010

Pompelmi

0110020

Arance dolci

0110030

Limoni

0110040

Limette/lime

0110050

Mandarini

0110990

Altri (2)

0120000

Frutta a guscio

0120010

Mandorle dolci

0120020

Noci del Brasile

0120030

Noci di anacardi

0120040

Castagne e marroni

0120050

Noci di cocco

0120060

Nocciole

0120070

Noci del Queensland

0120080

Noci di pecàn

0120090

Pinoli

0120100

Pistacchi

0120110

Noci comuni

0120990

Altri (2)

0130000

Pomacee

0130010

Mele

0130020

Pere

0130030

Cotogne

0130040

Nespole

0130050

Nespole del Giappone

0130990

Altri (2)

0140000

Drupacee

0140010

Albicocche

0140020

Ciliegie (dolci)

0140030

Pesche

0140040

Prugne

0140990

Altri (2)

0150000

Bacche e piccola frutta

0151000

a)

Uve

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

0152000

b)

Fragole

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0153010

More di rovo

0153020

More selvatiche

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

0153990

Altri (2)

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0154010

Mirtilli

0154020

Mirtilli giganti americani

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0154070

Azzeruoli

0154080

Bacche di sambuco

0154990

Altri (2)

0160000

Frutta varia

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

0161010

Datteri

0161020

Fichi

0161030

Olive da tavola

0161040

Kumquat

0161050

Carambole

0161060

Cachi

0161070

Jambul/jambolan

0161990

Altri (2)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

0162020

Litci

0162030

Frutti della passione/maracuja

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

0162050

Melastelle/cainette

0162060

Cachi di Virginia

0162990

Altri (2)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

0163010

Avocado

0163020

Banane

0163030

Manghi

0163040

Papaie

0163050

Melograni

0163060

Cerimolia/cherimolia

0163070

Guaiave/guave

0163080

Ananas

0163090

Frutti dell'albero del pane

0163100

Durian

0163110

Anona/graviola/guanabana

0163990

Altri (2)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0211000

a)

Patate

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0212010

Radici di cassava/manioca

0212020

Patate dolci

0212030

Ignami

0212040

Maranta/arrowroot

0212990

Altri (2)

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

0213010

Bietole

0213020

Carote

0213030

Sedano rapa

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0213050

Topinambur

0213060

Pastinaca

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213080

Ravanelli

0213090

Salsefrica

0213100

Rutabaga

0213110

Rape

0213990

Altri (2)

0220000

Ortaggi a bulbo

0220010

Aglio

0220020

Cipolle

0220030

Scalogni

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

0220990

Altri (2)

0230000

Ortaggi a frutto

0231000

a)

Solanacee e malvacee

0231010

Pomodori

0231020

Peperoni

0231030

Melanzane

0231040

Gombi

0231990

Altri (2)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine

0232990

Altri (2)

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0233010

Meloni

0233020

Zucche

0233030

Cocomeri/angurie

0233990

Altri (2)

0234000

d)

Mais dolce

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

0241010

Cavoli broccoli

0241020

Cavolfiori

0241990

Altri (2)

0242000

b)

Cavoli a testa

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0242020

Cavoli cappucci

0242990

Altri (2)

0243000

c)

Cavoli a foglia

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

0243020

Cavoli ricci

0243990

Altri (2)

0244000

d)

Cavoli rapa

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

0251000

a)

Lattughe e insalate

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0251020

Lattughe

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0251050

Barbarea

0251060

Rucola

0251070

Senape juncea

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0251990

Altri (2)

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0252010

Spinaci

0252020

Portulaca/porcellana

0252030

Bietole da foglia e da costa

0252990

Altri (2)

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0254000

d)

Crescione acquatico

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano

0256040

Prezzemolo

0256050

Salvia

0256060

Rosmarino

0256070

Timo

0256080

Basilico e fiori commestibili

0256090

Foglie di alloro/lauro

0256100

Dragoncello

0256990

Altri (2)

0260000

Legumi

0260010

Fagioli (con baccello)

0260020

Fagioli (senza baccello)

0260030

Piselli (con baccello)

0260040

Piselli (senza baccello)

0260050

Lenticchie

0260990

Altri (2)

0270000

Ortaggi a stelo

0270010

Asparagi

0270020

Cardi

0270030

Sedani

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

0270050

Carciofi

0270060

Porri

0270070

Rabarbaro

0270080

Germogli di bambù

0270090

Cuori di palma

0270990

Altri (2)

0280000

Funghi, muschi e licheni

0280010

Funghi coltivati

0280020

Funghi selvatici

0280990

Muschi e licheni

0290000

Alghe e organismi procarioti

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fagioli

0300020

Lenticchie

0300030

Piselli

0300040

Lupini/semi di lupini

0300990

Altri (2)

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401000

Semi oleaginosi

0401010

Semi di lino

0401020

Semi di arachide

0401030

Semi di papavero

0401040

Semi di sesamo

0401050

Semi di girasole

0401060

Semi di colza

0401070

Semi di soia

0401080

Semi di senape

0401090

Semi di cotone

0401100

Semi di zucca

0401110

Semi di cartamo

0401120

Semi di borragine

0401130

Semi di camelina/dorella

0401140

Semi di canapa

0401150

Semi di ricino

0401990

Altri (2)

0402000

Frutti oleaginosi

0402010

Olive da olio

0402020

Semi di palma

0402030

Frutti di palma

0402040

Capoc

0402990

Altri (2)

0500000

CEREALI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Orzo

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0500030

Mais/granturco

0500040

Miglio

0500050

Avena

0500060

Riso

0500070

Segale

0500080

Sorgo

0500090

Frumento

0500990

Altri (2)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

0620000

Chicchi di caffè

0630000

Infusioni di erbe da

0631000

a)

Fiori

0631010

Camomilla

0631020

Ibisco/rosella

0631030

Rosa

0631040

Gelsomino

0631050

Tiglio

0631990

Altri (2)

0632000

b)

Foglie ed erbe

0632010

Fragola

0632020

Rooibos

0632030

Mate

0632990

Altri (2)

0633000

c)

Radici

0633010

Valeriana

0633020

Ginseng

0633990

Altri (2)

0639000

d)

Altre parti della pianta

0640000

Semi di cacao

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0700000

LUPPOLO

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

SPEZIE

0810000

Semi

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anice verde

0810020

Grano nero/cumino nero

0810030

Sedano

0810040

Coriandolo

0810050

Cumino

0810060

Aneto

0810070

Finocchio

0810080

Fieno greco

0810090

Noce moscata

0810990

Altri (2)

0820000

Frutta

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

0820020

Pepe di Sichuan

0820030

Carvi

0820040

Cardamomo

0820050

Bacche di ginepro

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

0820070

Vaniglia

0820080

Tamarindo

0820990

Altri (2)

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cannella

0830990

Altri (2)

0840000

Spezie da radici e rizomi

0840010

Liquirizia

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Zenzero (10)

0840030

Curcuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

0840990

Altri (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

0850020

Capperi

0850990

Altri (2)

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Zafferano

0860990

Altri (2)

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Macis

0870990

Altri (2)

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

0900020

Canne da zucchero

0900030

Radici di cicoria

0900990

Altri (2)

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

1010000

Prodotti ottenuti da

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011000

a)

Suini

1011010

Muscolo

1011020

Grasso

1011030

Fegato

1011040

Rene

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990

Altri (2)

1012000

b)

Bovini

1012010

Muscolo

1012020

Grasso

1012030

Fegato

1012040

Rene

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1012990

Altri (2)

1013000

c)

Ovini

1013010

Muscolo

1013020

Grasso

1013030

Fegato

1013040

Rene

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1013990

Altri (2)

1014000

d)

Caprini

1014010

Muscolo

1014020

Grasso

1014030

Fegato

1014040

Rene

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1014990

Altri (2)

1015000

e)

Equidi

1015010

Muscolo

1015020

Grasso

1015030

Fegato

1015040

Rene

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1015990

Altri (2)

1016000

f)

Pollame

1016010

Muscolo

1016020

Grasso

1016030

Fegato

1016040

Rene

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1016990

Altri (2)

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

1017010

Muscolo

1017020

Grasso

1017030

Fegato

1017040

Rene

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1017990

Altri (2)

1020000

Latte

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Bovino

1020020

Ovino

1020030

Caprino

1020040

Equino

1020990

Altri (2)

1030000

Uova di volatili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri (2)

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(+)

Combinazione di antiparassitario e prodotto per la quale esiste una nota a piè di pagina. L'elenco delle note a piè di pagina è riportato di seguito.

Carbendazim (R)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Carbendazim - codice 1000000 : somma di carbendazim e 5-idrossi-carbendazim, espressa in carbendazim.»