Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 27-04-2026
Numero provvedimento: 912
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 06-07-2026

Regolamento delegato (UE) della Commissione, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno.

(Regolamento (UE) 27/04/2026, n. 2026/912, pubblicato in G.U.U.E. 6 luglio 2026, n. L)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2026/687 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicherà a decorrere dal 1° maggio 2026. L’articolo 4 di tale regolamento impone alla Commissione di monitorare alcuni prodotti sensibili sul mercato dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’andamento delle importazioni e delle esportazioni, la produzione e l’evoluzione dei prezzi.

(2) L’allegato del regolamento (UE) 2026/687 elenca l’aglio tra i prodotti sensibili. Per poter monitorare l’evoluzione dei prezzi sul mercato dell’Unione, la Commissione deve disporre con cadenza regolare dei prezzi registrati per l’aglio.

(3) Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i prezzi alla produzione registrati sul mercato interno per gli ortofrutticoli elencati nell’allegato VI, tra i quali non è compreso l’aglio.

(4) Per ottemperare alle prescrizioni in materia di monitoraggio di cui al regolamento (UE) 2026/687, è pertanto opportuno aggiungere l’aglio all’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.

(5) Considerando che le clausole di salvaguardia bilaterali dell’accordo di partenariato UE-Mercosur e dell’accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli si applicheranno a decorrere dal 1° maggio 2026, è opportuno che il presente regolamento delegato entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,



Ha adottato

il presente regolamento:



Art. 1.

Nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891, in fondo alla tabella, è aggiunta la riga seguente:

«Aglio

Tutte le varietà

Calibro 45-60 mm, imballaggi da 2-5 kg ca.

Spagna

Francia

Italia

Romania

Portogallo

Polonia».

 

 

Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN