Regolamento delegato (UE) della Commissione, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno.
(Regolamento (UE) 27/04/2026, n. 2026/912, pubblicato in G.U.U.E. 6 luglio 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2026/687 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicherà a decorrere dal 1° maggio 2026. L’articolo 4 di tale regolamento impone alla Commissione di monitorare alcuni prodotti sensibili sul mercato dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’andamento delle importazioni e delle esportazioni, la produzione e l’evoluzione dei prezzi.
(2) L’allegato del regolamento (UE) 2026/687 elenca l’aglio tra i prodotti sensibili. Per poter monitorare l’evoluzione dei prezzi sul mercato dell’Unione, la Commissione deve disporre con cadenza regolare dei prezzi registrati per l’aglio.
(3) Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i prezzi alla produzione registrati sul mercato interno per gli ortofrutticoli elencati nell’allegato VI, tra i quali non è compreso l’aglio.
(4) Per ottemperare alle prescrizioni in materia di monitoraggio di cui al regolamento (UE) 2026/687, è pertanto opportuno aggiungere l’aglio all’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.
(5) Considerando che le clausole di salvaguardia bilaterali dell’accordo di partenariato UE-Mercosur e dell’accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli si applicheranno a decorrere dal 1° maggio 2026, è opportuno che il presente regolamento delegato entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
Ha adottato
il presente regolamento:
Art. 1.
Nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891, in fondo alla tabella, è aggiunta la riga seguente:
|
«Aglio |
Tutte le varietà |
Calibro 45-60 mm, imballaggi da 2-5 kg ca. |
Spagna Francia Italia Romania Portogallo Polonia». |
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN