Aceti - Domanda di registrazione - Segno "Cuore di Modena" - Opposizione - Segni anteriori "Aceto balsamico di Modena" - Rischio di confusione e associazione - Marchi forti - Notorietà - Rilevanza del toponimo - Ricorso per cassazione - Requisito di autosufficienza - Questione nuova - Natura collettiva dei marchi anteriori - Omessa deduzione nei gradi di merito - Inammissibilità - Opposizione presentata dal Consorzio per la tutela dell’aceto balsamico di Modena, titolare dei segni distintivi anteriori, avverso la domanda di registrazione del marchio nazionale composto dalla denominazione "Cuore di Modena" preceduta da un cuore nel quale è richiamato il rosone del battistero di Modena per prodotti della classe 30 dell’Accordo di Nizza.
ORDINANZA
(Presidete: dott. Enrico Scoditti - Relatore: dott. Guido Romano)
sul ricorso iscritto al n. 24787/2024 R.G. proposto da:
Acetaia C.G. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Enrico Sironi, Stefania Bergia, Anna Colmano e Nicola Sbrenna;
ricorrente
nei confronti di:
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Galimberti e Andrea Giussani;
controricorrente
nonché nei confronti di:
Ufficio italiano brevetti e marchi;
intimato
avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi - Prima Sezione n. 64/2024 depositata il 12 settembre 2024.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 giugno 2026 dal Consigliere Guido Romano.
FATTI DI CAUSA
1. - In data 21 dicembre 2018, la società Acetaia C.G. s.r.l. presentava domanda di registrazione del marchio nazionale n. OMISSIS composto dalla denominazione «Cuore di Modena» preceduta da un cuore nel quale è richiamato il rosone del battistero di Modena, per prodotti della classe 30 dell’Accordo di Nizza.
Avverso la suddetta domanda di registrazione ha presentato opposizione il Consorzio per la tutela dell’aceto balsamico di Modena, titolare dei seguenti segni distintivi anteriori:
- marchio comunitario n. OMISSIS registrato il 29 novembre 2017 costituito dalle parole «Aceto balsamico di Modena» per i prodotti della classe 30;
- marchio comunitario n. OMISSIS registrato il 13 novembre 2017 sempre per prodotti della classe 30;
- indicazione geografica protetta ai sensi del provvedimento PGI-0430 costituita dalla denominazione «Aceto balsamico di Modena» registrato per i prodotti della classe 1.8.
Esperito il tentativo di conciliazione, l’Ufficio accoglieva l’opposizione limitatamente ai prodotti della classe 30 oggetto della procedura (aceto balsamico, salse, condimenti ecc.), mentre autorizzava la registrazione per tutti gli altri prodotti non oggetto di opposizione. Ad avviso dell’Ufficio, la domanda di registrazione, da un lato, era idonea a creare un rischio di confusione con i marchi anteriori registrati dall’opponente, tenuto anche conto del carattere rinomato di questi ultimi; dall’altro, violava la riserva attribuita alla indicazione geografica dell’opponente, in quanto evocativa della medesima origine geografica dei prodotti.
Proposto ricorso la società Acetaia C.G. s.r.l., la Commissione dei ricorsi ha rigettato l’istanza all’uopo rilevando che: «dal punto di vista merceologico, non è contestabile che prodotti per quali è stata chiesta la registrazione siano in parte identici e in parte affini a quelli contrassegnati dai marchi anteriori azionati dall’opponente. Dalla documentazione versata in atti risulta inoltre che i marchi dell’opponente godono di ampia notorietà, sia a livello nazionale che internazionale, con specifico riferimento all’aceto balsamico di Modena. Ne consegue che la loro tutela dev’essere analoga a quella accordata ai marchi "forti", che come noto sono protetti dalle riproduzioni delle loro caratteristiche essenziali da parte di altri imprenditori. Orbene, nel caso che occupa, il provvedimento impugnato ha correttamente individuato nel riferimento alla città di Modena il cuore dei marchi anteriori registrati dall’opponente, riferimento che assume particolare valenza distintiva allorché posto in relazione allo specifico prodotto da essi contrassegnato, ovvero l’aceto balsamico, che proprio in quella città ha visto nascere e svilupparsi la sua produzione con le peculiari caratteristiche che lo hanno reso noto ed apprezzato in tutto il mondo. Ne discende che la presenza della stessa denominazione di origine (Modena) all’interno di un altro marchio destinato a contrassegnare aceti e prodotti simili richiama subito alla mente del consumatore la esistenza di un collegamento con il marchio anteriore dell’opponente, così generando un concreto rischio di confusione per il pubblico sotto forma di associazione tra due segni; rischio che la parola "cuore" e la sua rappresentazione stilizzata nel segno opposto non sembrano in grado di scongiurare. Il provvedimento impugnato ha inoltre correttamente argomentato anche in punto di violazione, da parte del segno opposto, della riserva attribuita all’opponente in qualità di titolare della indicazione geografica protetta (IGP) "Aceto balsamico di Modena". In particolare, l’Ufficio ricorda come l’ambito di tutela attribuito all’IGP sia esteso anche all’utilizzo evocativo della denominazione di origine o di parti significative di essa per contraddistinguere prodotti identici o affini, come avviene nel caso che occupa. Pertanto, la opposizione appare fondata non solo sotto il profilo del pericolo di confusione tra i segni, ma anche per quanto attiene alla lamentata violazione dell’art. 14, co. 1, lett. c bis, C.P.I. Alla luce di quanto precede, appare dunque condivisibile e corretta la decisione dell’Ufficio dì accogliere l’opposizione con riferimento ai prodotti della classe 30 descritti in narrativa».
2. - Avverso tale decisione, la Acetaia C.G. s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il Consorzio. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
3. - Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale del 23 giugno 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso, la Acetaia C.G. s.r.l. deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (come richiamato dall’art. 136-terdecies del D.Lgs. n. 30 del 2005), la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 30 del 2005 e dell’art. 74 del Regolamento UE n. 1001/2017.
Secondo parte ricorrente, la Commissione dei ricorsi ha ritenuto non registrabile il marchio di Acetaia a causa di un asserito rischio di confusione, sotto forma di rischio di associazione, con i marchi del Consorzio, ma, nell’effettuare il giudizio di confondibilità, non si è avveduta o comunque non ha considerato il fatto che i marchi anteriori sono marchi collettivi ed ha, di conseguenza, valutato il rischio di confusione/associazione come se i marchi anteriori a raffronto con il marchio opposto fossero dei marchi individuali. Senonché, secondo parte ricorrente, i marchi collettivi hanno una natura e una funzione profondamente diverse da quelle dei marchi individuali. Mentre questi ultimi svolgono primariamente una funzione di indicazione dell’origine imprenditoriale del prodotto contrassegnato da uno specifico imprenditore che li utilizza in esclusiva, i marchi collettivi - e soprattutto i marchi collettivi geografici - svolgono quale loro principale funzione quella di attestare e garantire un certo livello qualitativo e determinate caratteristiche del prodotto: funzione che si compie attraverso un loro uso plurimo da parte di tutti i produttori che con essi vogliano appunto assicurare al pubblico non già la provenienza da un singolo imprenditore, ma la natura e la qualità dei prodotti da essi contraddistinti, anche per quanto concerne l’indicazione di una provenienza geografica (non imprenditoriale) che conferisce ai prodotti della zona le loro caratteristiche tipiche.
Sempre secondo la ricorrente, proprio in ragione della loro diversa funzione, i marchi collettivi geografici, a differenza dei marchi individuali, possono contenere o consistere in segni di natura descrittiva, in particolare, in segni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi (art. 11, comma 4, cpi e art. 74.2 RMUE). Proprio per questo i marchi anteriori collettivi possono utilizzare il toponimo "Modena" che è un elemento meramente descrittivo della provenienza geografica.
Pertanto, non può essere impedito alla ricorrente di includere nel suo marchio un riferimento al luogo di provenienza geografica dei suoi prodotti.
2. - Il motivo risulta inammissibile, in quanto muove da un presupposto di fatto non accertato dalla Commissione e, precisamente, dalla natura collettiva dei marchi anteriori, con la conseguenza che lo scrutinio del motivo importerebbe, di necessità, una indagine di merito preclusa in sede di legittimità.
In altre parole, la questione sollevata risulta essere posta per la prima volta in questa sede, non facendone menzione la decisione impugnata (nella esposizione delle censure svolte dalla ricorrente ovvero nella trattazione dei medesimi) e non specificando, d’altro canto, i ricorrenti nel ricorso di averla fatta valere nei precedenti gradi di giudizio.
Ma, sul punto, questa Corte ha affermato che qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Cass. Sez. 5, 11/02/2025, n. 3473, Rv. 674087 - 01; Cass. Sez. 6, 13/12/2019, n. 32804, Rv. 656036 - 01).
Nella fattispecie in esame, dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, non risulta che la censura fosse stata svolta dalla ricorrente nel giudizio di merito.
Nella memoria depositata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la Acetaia C.G. s.r.l. ha specificato di avere sempre evidenziato, nei pregressi gradi di merito, la peculiare funzione dei marchi collettivi geografici, quali quelli del Consorzio, e, conseguentemente, la specificità dei criteri di valutazione dell’interferenza tra segni allorché i marchi anteriori siano marchi collettivi. Si legge, infatti, in detta memoria (pag. 3): emerge chiaramente dal costante richiamo, negli atti difensivi, alla giurisprudenza europea in materia di marchi collettivi. Si vedano, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti passaggi del ricorso di Acetaia del 21 gennaio 2023 davanti alia Commissione dei Ricorsi (doc. R.4): i) "come tutti i segni costituiti da elementi verbali e dal nome di una città o luogo, ciò che si imprimerà maggiormente nella mente del consumatore - e sarà pertanto percepito come marchio avente una funzione distintiva del prodotto o servizio contraddistinto - è la parola o il termine presente nel segno (peraltro in posizione anticipata) mentre il toponimo è percepito dal consumatore unicamente come indicazione del luogo in cui l’impresa che fornisce un determinato prodotto o servizio è ubicata (o come il luogo in cui il prodotto o servizio in questione viene realizzato). Questa prassi è stata di recente ribadita anche dalla Divisione di Opposizione E.U.I.P.O., nel caso avente a oggetto i marchi collettivi e la IGP "Coppa di Parma" del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP che si assumevano violati dai segno successivo "Nobile di Parma"..." (pp. 7 e 8; enfasi nostra); e ii) "In epoca più recente, si veda nuovamente la decisione resa nel caso "Coppa di Parma", "Nobile di Parma" (citata) ove si legge: ‘...’ e prove dell’opponente non sarebbero comunque idonee a dimostrare una distintività accresciuta con l’uso dei marchi in questione in quanto la maggior parte dei documenti presentati si riferiscono all’Indicazione geografica protetta "Coppa di Parma" e non ai marchi collettivi e individuali rivendicati dall’opponente come base della opposizione. A tal riguardo si precisa che la funzione essenziale delle IG è di designare la provenienza dei prodotti da una particolare regione o località e tale funzione è diversa dalla funzione principale di un marchio individuale, che ne indica l’origine commerciale o dalla funzione di un marchio collettivo che è quella di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell’associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese. La prova dell’uso come IG non può servire a dimostrare l’uso come marchio individuale o come marchio 19). La questione è pertanto tutt’altro che nuova».
Tuttavia, ad avviso del Collegio, il contenuto nella memoria illustrativa non può assumere una funzione «integrativa» del ricorso per cassazione, venendo così a «sanare» eventuali mancanze o vizi che affliggono quest’ultimo.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di rito camerale di legittimità di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., inserito dall’art. 1 comma 1, lett. f), del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016, la memoria di parte prevista dal secondo periodo dell’unico comma del predetto art. 380-bis.1 - la quale, in ragione del principio tempus regit actum, può essere depositata anche dall’intimato che si fosse costituito tardivamente al fine di partecipare alla discussione orale - ha funzione meramente illustrativa delle questioni già presenti in giudizio e non può introdurne di nuove, non essendo previste occasioni di replica a favore delle altre parti (Cass. Sez. 5, 19/05/2017, n. 12657, Rv. 644239 - 01).
Ciò posto, come accennato, al pari della possibilità di introdurre «questioni nuove», deve ritenersi precluso nelle memorie illustrative integrare il ricorso per cassazione mediante allegazione (per la prima volta) dei requisiti di ammissibilità del ricorso e ciò sia perché la proposizione del ricorso per cassazione è soggetta a termini decadenziali (dai quali discende il passaggio in giudicato della sentenza) con la conseguenza che esso deve essere «autosufficiente» e cioè indicare tutti gli elementi che possono fondare la singola censura sia perché, successivamente al deposito della memoria illustrativa, le controparti non hanno la possibilità di interloquire e di replicare.
Deve, dunque, essere enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di rito camerale di legittimità, la memoria prevista dall’art. 380-bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. ha funzione meramente illustrativa delle censure già proposte con il ricorso introduttivo e non può essere utilizzata per integrare, mediante allegazioni tardive, i requisiti di ammissibilità del ricorso stesso, il quale, soggetto a termini decadenziali e destinato a incidere sul passaggio in giudicato della decisione impugnata, deve sin dalla sua proposizione possedere i presupposti previsti a pena di inammissibilità e, in particolare, il requisito previsto dall’art. 366 comma 1 c.p.c., indicando tutti gli elementi necessari a fondare ciascuna censura, tanto più che, dopo il deposito della memoria, le controparti non dispongono di ulteriori occasioni per interloquire o replicare».
Alla luce delle precedenti considerazioni, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
3. - Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «nullità della sentenza per omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., come richiamato dall’art. 136-terdecies D.Lgs. 30/2005; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30/2005 e dell’art. 74 del Regolamento UE n. 1001/2017 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., come richiamato dall’art. 136-terdecies D.Lgs. 30/2005».
Secondo la ricorrente, a seguito del rigetto, da parte della Divisione di opposizione dell’UIBM, della domanda di registrazione anche sulla base delle norme in tema di tutela dei marchi che godono di rinomanza, la Acetaia C.G. s.r.l. aveva articolato una specifica impugnazione (pagg. 15-22 del ricorso). Anche questo motivo di gravame deve ritenersi respinto dalla sentenza impugnata, la quale esordisce, nella motivazione, con le parole "il ricorso avverso la decisione dell’Ufficio è infondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti": sennonché, come pure risulta chiaramente dalla sentenza impugnata (alle pp. 3-4), la Commissione dei Ricorsi ha motivato l’asserita interferenza del marchio Opposto con i marchi anteriori del Consorzio esclusivamente con riferimento al rischio di confusione/associazione. Ed infatti, la sentenza afferma bensì (a p. 3) una notorietà dei marchi anteriori, ma questa affermazione è fatta soltanto per farvi conseguire, ai soli fini della valutazione del rischio di confusione/associazione, una qualifica dei marchi medesimi quali marchi forti, vale a dire marchi dotati di elevata capacità distintiva. Non vi è invece traccia nella sentenza di frasi riferite alla tutela dei marchi che godono di rinomanza per ragioni differenti da un rischio di confusione/associazione e, in particolare, riferite ai presupposti specifici di questa tutela in termini di indebito vantaggio o pregiudizio.
In altre parole, secondo la ricorrente, non avendo la Commissione argomentato in alcun modo in ordine alle norme in tema di tutela dei marchi che godono di rinomanza, la motivazione della sentenza sarebbe assente.
4. - Il motivo non è fondato.
Come è noto e come da ultimo anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01), la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum. É stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., 03/11/2016, n. 22232, Rv. 641526 - 01), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. Sez. 6, 07/04/2017, n. 9105, Rv. 643793 - 01; Cass. Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248, Rv. 658088 - 01) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del decisum.
Nel caso di specie, come evidenziato dallo stesso ricorrente, la Commissione ricorsi ha espressamente valutato la notorietà dei marchi anteriori e, dunque, sussiste una ratio decidendi percepibile nel senso della notorietà quale premessa per una tutela analoga a quella accordata ai marchi forti. In altre parole, nella sentenza impugnata si legge espressamente che è documentata l’ampia notorietà dei marchi anteriori azionati dal Consorzio, correttamente individuata la valenza distintiva del riferimento alla città di Modena, concretizzato il rischio di confusione per associazione con un segno (il marchio Opposto) recante la medesima denominazione di origine e rivendicante prodotti identici e simili, senza che lo scongiurino la parola "cuore" e la sua rappresentazione stilizzata.
D’altra parte, il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (così, in motivazione, Cass., 17 settembre 2024, n. 24972; ma si veda, altresì, Cass. Sez. 5, 29/12/2020, n. 29730, Rv. 660157 - 01 secondo la quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto. Nello stesso senso, Cass. Sez. 5, 09/02/2021, n. 3104, Rv. 660644 - 02 che ha stabilito il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata).
Sotto altro profilo (articolato sempre nel medesimo motivo di ricorso), la sentenza impugnata sarebbe viziata dai medesimi errori di diritto censurati nel primo mezzo di ricorso, essendo mancata ogni considerazione in ordine alla natura di marchi collettivi dei segni anteriori del Consorzio, l’erronea applicazione di criteri di valutazione dell’interferenza tipici dei marchi individuali e la completa pretermissione dei criteri viceversa applicabili ai marchi collettivi.
Tuttavia, con riferimento a tale profilo di censura, è sufficiente rinviare a quanto già dedotto con riguardo al primo motivo di ricorso.
5. - Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. c bis, del D.Lgs. 30/2005 e dell’art. 13 del Reg. UE n. 1151/2012 (ora art. 26 del Reg. UE n. 2024/1143), ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., come richiamato dall’art. 136- D.Lgs. 30/2005; nullità della sentenza per omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., come richiamato dall’art. 136 -terdeciesD.Lgs. 30/2005».
Con tale motivo di ricorso, la ricorrente censura il capo della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il marchio opposto in violazione «della riserva attribuita all’opponente in qualità di titolare della IGP ‘Aceto Balsamico di Modena’». In particolare, pur a fronte di un ampio motivo di gravame della ricorrente, la Commissione dei Ricorsi ha liquidato la questione con un brevissimo rinvio alla decisione della divisione di opposizione dell’UIBM, cosicché la motivazione si esaurisce nella seguente frase: «l’Ufficio ricorda come l’ambito di tutela attribuito all’IGP sia esteso anche all’utilizzo evocativo della denominazione di origine o di parti significative di essa per contraddistinguere prodotti identici o affini, come avviene nel caso che occupa».
Tale motivazione sarebbe, a dire della ricorrente, meramente apparente e comunque sarebbe viziata da errori in diritto e, in particolare, dell’art. 13, par. 1, lett. b, del Reg. UE n.1151 del 2012 cui fa rinvio l’art. 14, comma 1, lett. c bis, del D.Lgs. 30/2005. In particolare, la Commissione dei ricorsi basa la sua affermazione sul concetto di "prodotti identici o affini", che tuttavia è estraneo alla disciplina delle DOP e IGP e non può avere cittadinanza nel valutare se vi sia una interferenza (non con marchi anteriori, ma) con segni di questo tipo. Ciò risulta testualmente dal citato art. 13 che non utilizza la nozione di affinità - del tutto logicamente, dato si tratta di nozione del diritto dei marchi che viene in rilievo per valutare la sussistenza di un rischio di confusione o associazione rispetto a una origine imprenditoriale - e impiega invece la pacificamente diversa nozione di comparabilità, che richiede valutazioni ben differenti, in particolare di fungibilità merceologica con il prodotto recante la DOP o IGP: valutazioni che non hanno nulla a che vedere con il concetto di affinità e che la sentenza impugnata ha del tutto pretermesso.
6. - Il motivo si presenta inammissibile.
Come è noto, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188 - 01; Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11493, Rv. 648023 - 01).
Nel caso di specie, la Commissione ricorsi ha fondato il rigetto del gravame proposto dalla Acetaia C.G. s.r.l. sulla base di due distinte ragioni: la prima si riferisce al rischio di confusione con i marchi anteriori registrati dall’opponente, anche tenuto conto del carattere rinomato di questi ultimi; la seconda si basa sulla violazione, da parte del segno opposto, della riserva attribuita all’opponente in qualità di titolare della indicazione geografica protetta (IGP) "Aceto balsamico di Modena".
Ciò posto, i primi due motivi di ricorso che aggredivano la prima ratio decidendi sono stati dichiarati rispettivamente inammissibile e infondato. Conseguentemente, l’eventuale accoglimento del terzo motivo non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione impugnata.
7. - Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso principale proposto dalla Acetaia C.G. s.r.l. va rigettato con condanna di parte ricorrente alla refusione, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso proposto dalla Acetaia C.G. s.r.l.;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro. 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro. 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2026.
Depositato in cancelleria il 26 giugno 2026