Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Registri
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 17-04-2000
Numero provvedimento: 1
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli in applicazione delle norme di cui agli articoli 12 e 17 del regolamento n. 2238/93 (ora regolamento 436/09).

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 66 del 20 marzo 2000 il decreto dirigenziale 22 novembre 1999 concernente l’oggetto.

Al riguardo, in coincidenza con l’entrata in vigore, si ritiene opportuno far presente quanto segue, al fine di assicurare la più conforme applicazione in rapporto agli obiettivi di tutela della produzione vitivinicola nazionale e di semplificazione amministrativa.

Si evidenzia preliminarmente che, ai sensi dell’art. 20, comma 1 del reg. n. 2238/93 e dell’art. 1, paragrafo 1, del decreto interministeriale n. 768/94, questo Ispettorato centrale è l’organismo competente per l’attuazione del citato regolamento. Pertanto, l’affidamento ai Comuni dell’adempimento relativo alla vidimazione dei registri obbligatori ai sensi delle richiamate disposizioni, deve essere inteso unicamente quale introduzione di una ulteriore facoltà atta a semplificare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, permanendo a carico dello Stato il potere-dovere di adottare tutte le misure necessarie per assicurare – nella specifica materia – la regolare tenuta dei registri da parte degli operatori professionali che detengono un prodotto vitivinicolo e quindi la prevenzione e la repressione delle frodi.

In tal senso, codesti Uffici periferici, pur in prospettiva sempre meno gravati dell’onere di procedere direttamente alla vidimazione dei registri in causa, permangono comunque titolari dei procedimenti amministrativi di controllo (ivi compresi quelli relativi alla formazione ed all’aggiornamento del patrimonio informativo costituito dai predetti operatori) e dovranno quindi mantenere la necessaria vigilanza e predisporre le conseguenti misure d’intervento, anche presso i Comuni interessati, affinché non siano commessi abusi.

In una fase di prima applicazione si raccomandano, in particolare, gli interventi presso i Comuni atti ad individuare linee di comportamento uniformi affinché le procedure di vidimazione già in essere presso codesti uffici siano sostanzialmente mantenute e siano, inoltre, rispettate le previsioni e le limitazioni imposte dal decreto ministeriale: in particolare, codesti uffici potranno valutare l’opportunità di disporre che, anche se limitatamente ad una iniziale fase transitoria, tutti o parte dei Comuni della circoscrizione di competenza differiscano la vidimazione dei registri presentati dalle ditte interessate fino al momento in cui, inviato preventivamente alle SS.LL. il riepilogo delle ditte stesse (cioè dei principali dati atti ad identificarle), abbiano ricevuto una comunicazione di nulla osta a procedere da parte delle SS.LL. medesime.

In proposito, si ritiene di dover sottolineare che, coerentemente a quanto dianzi rappresentato circa i compiti di questo Ispettorato centrale, nel decreto in commento ai Comuni è esclusivamente affidata, su richiesta dell’operatore interessato, la vidimazione dei registri che devono essere tenuti dagli operatori già censiti nel sistema informativo di questo Ispettorato centrale medesimo.

Codesti uffici dovranno comunque continuare a vidimare i registri nei casi indicati all’art. 2, punti nn. 1), 2), 3) e 4) del decreto in esame: in proposito, codesti uffici dovranno comunicare ai Comuni l’elenco delle ditte la cui istanza di vidimazione dei registri di cui ai citati punti nn. 2), 3) e 4) è irricevibile da parte dei Comuni medesimi.

Per quanto concerne la comunicazione dei dati da parte dei Comuni a codesti uffici, così come previsto all’art. 3 del decreto in esame, si raccomanda l’osservanza della sistematicità e della tempestività della stessa, specie nei casi a), b) e c) previsti dal comma 4.

In ordine dalla compilazione del modello A allegato al decreto, si precisa che alla voce «a) codice attribuito dall’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio» – presente nel quadro 1. – può essere indicato lo stesso codice da riportare nel quadro 4. alla voce «d) numero posizione (solo registri imbottigliamento codice IMBV)», essendo quest’ultimo codice già conosciuto dalla ditta richiedente nonché già riportato su tutti i registri in uso dalla ditta stessa. I Prefetti destinatari della presente circolare sono pregati di voler dare la massima diffusione alla stessa presso i Comuni delle rispettive province.