Decisione di esecuzione (UE) 2026/1420 della Commissione, del 30 giugno 2026, concernente la non approvazione della terbutrina, dell’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) e del tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) come principi attivi esistenti ai fini del loro uso nei biocidi rispettivamente dei tipi di prodotto 9, 9 e 12 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Decisione (UE) 30/06/2026, n. 2026/1420, pubblicata in G.U.U.E. 3 luglio 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi , in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione stabilisce, nell’allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi.
(2) Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto.
(3) Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica all’Agenzia entro il termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Conformemente all’articolo 20, primo comma, lettera b), di tale regolamento delegato, dette combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero pertanto essere approvate ai fini del loro uso nei biocidi. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione sono le seguenti:
(a) terbutrina (tipo di prodotto 9);
(b) 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) (tipo di prodotto 9);
(c) tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) (tipo di prodotto 12).
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I principi attivi di cui all’allegato non sono approvati come principi attivi esistenti ai fini del loro uso nei biocidi dei tipi di prodotto ivi indicati.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate:
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Numero della voce nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014 |
Denominazione della sostanza |
Stato membro relatore |
Numero CE |
Numero CAS |
Tipo (tipi) di prodotto |
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283 |
Terbutrina |
SK |
212-950-5 |
886-50-0 |
9 |
|
339 |
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) |
ES |
220-120-9 |
2634-33-5 |
9 |
|
382 |
Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) |
ES |
226-408-0 |
5395-50-6 |
12 |