Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Dichiarazioni (vendemmia, produzione, giacenza), Disciplina della viticoltura
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 26-07-2000
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 20-09-2000
Numero gazzetta: 220
Data aggiornamento: 01-01-1970

Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate.

Articolo 1.

1. Le persone fisiche o giuridiche che coltivano vigneti sono obbligate a presentare, entro il 31 marzo 2001, la dichiarazione delle superfici vitate.

2. La dichiarazione delle superfici vitate è presentata all’AIMA su modulistica predisposta e messa a disposizione dalla stessa azienda. Copia della dichiarazione è inviata contemporaneamente alle Regioni o alle Province autonome competenti per territorio. Tale dichiarazione può essere presentata anche in base a modulistiche e procedure stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome ed approvate dalle convenzioni con l’AIMA medesima precedentemente all’ema nazione del presente decreto.

3. L’AIMA provvede all’emanazione delle modalità necessarie per dare applicazione al presente decreto.

4. La presentazione della dichiarazione di cui al comma uno costituisce il presupposto per l’accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui ai regolamenti n. 822/87 e n. 1493/99. I dati desunti dalle dichiarazioni delle superfici vitate costituiscono l’elemento da utilizzare per ogni adempimento previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa al settore vitivinicolo ivi compresi i relativi aiuti.

5. Le modalità per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo e per l’iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT sono definiti con successivo provvedimento ministeriale, d’intesa con la conferenza Stato-regioni.

6. Per «superficie vitata» si intende quella all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

a) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l’intera superficie catastale della particella;

b) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all’interno del sesto d’impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto d’impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

 

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.