Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 26-05-2026
Numero provvedimento: 251972
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 13-07-2026
Numero gazzetta: 160

Decreto ministeriale recante le condizioni e le modalità di attribuzione del Marchio Biologico Italiano ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23. 

(D.M. 26/05/2026, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e nella G.U. 13 luglio 2026, n. 160)




IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE




VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, c.d. “regolamento sui controlli ufficiali”;  

VISTO il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;  

VISTO il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; 

VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione); 

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione”; 

VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico” e in particolare l’articolo 6, comma 3, che dispone: “Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in  sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio”; 

VISTO il decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771, recante “Disposizioni per l’attuazione del Regolamento (UE) 2018/848”, che integra le norme europee definendo obblighi operativi per gli operatori biologici e i gruppi di operatori in Italia, sostituendo e aggiornando precedenti disposizioni nazionali in materia, come modificato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2024, n. 43901; 

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”; 

VISTO il decreto ministeriale del 20 dicembre 2023 n. 696735 di adozione del Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologi 2024-2026 che prevede il marchio come uno strumento per aumentare la quota di biologico nel mercato al consumo e acquisire la fiducia del consumatore; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l’On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il Sig. Luigi D’Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;  

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 3, che dispone che il “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” assuma la denominazione di “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; 

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 novembre 2022 n. 603905 recante “Delega di attribuzioni del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 
taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato, Sig. Luigi D’Eramo” e, in particolare sono delegate al Sottosegretario di Stato, Sig. Luigi D’Eramo, le funzioni relative all’agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ammesso al visto e alla registrazione della Corte dei conti al n. 1536 in data 24 novembre 2023;  

VISTA la Direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2026; 

VISTO il decreto ministeriale n. 456915 del 17 settembre 2024, che ha indetto un concorso di idee per l’individuazione del marchio “Biologico italiano”, in attuazione della Legge n. 23 del 9 marzo 2022, articolo 6, comma 2; 

VISTO il decreto ministeriale del 24 dicembre 2024, n. 678101, di individuazione del logo vincitore; 

CONSIDERATA l’esigenza di promuovere e valorizzare i prodotti biologici nazionali attraverso un marchio identificativo specifico e riconoscibile, che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia; 

TENUTO CONTO delle interlocuzioni avute con le organizzazioni del settore, da ultimo nella riunione del 30 ottobre 2025; 

VISTA la notifica alla Commissione europea n. 2026/0067/IT, effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, recante la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche (TRIS), del progetto di regola tecnica di cui al presente decreto, concernente “Condizioni e le modalità di attribuzione del Marchio Biologico Italiano”, e il conseguente decorso del termine di cui all’articolo 6, par. 1, della citata direttiva; 

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, nella seduta del 5 febbraio 2026;  




DECRETA 



Articolo 1 

Oggetto 

1. Con il presente decreto è adottato il regolamento d’uso che definisce le condizioni e le modalità di attribuzione e di utilizzo del marchio biologico italiano (di seguito anche “Marchio”), istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23. 

2. Il Marchio è il segno distintivo grafico conforme al modello e alle specifiche tecniche allegate al presente decreto (Allegato). 

3. Il Marchio può essere utilizzato da tutti gli operatori, come definiti dall’ articolo 3, n. 13 del Regolamento (UE) 2018/848, se il prodotto biologico è contrassegnato con la dicitura “Agricoltura Italia” o “Acquacoltura Italia”, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2018/848 che abbiano sede legale e produttiva nel territorio dell’Unione Europea.  

4. L’Allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 

Articolo 2 

Obblighi di comunicazione 

1. Gli operatori, che intendono utilizzare il marchio biologico italiano, ne danno comunicazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste tramite applicativo informatico dedicato, disponibile gratuitamente nel Sistema Informativo Biologico – SIB, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, inserito nell’ambito dell’infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN. 

2. La comunicazione, di cui al precedente comma, contiene: 
a) le generalità dell’operatore biologico, comprensive del Codice unico di identificazione aziende 
agricole - CUAA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, o altro codice univoco identificativo dell’operatore;  

b) l’elenco dei prodotti sui quali l’operatore intende utilizzare il marchio biologico italiano, completo di eventuali altre informazioni ritenute di interesse da parte dell’operatore; 

c) un’ autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l’operatore dichiara, con riferimento ai prodotti di cui alla lettera b), che è stato comunicato all’autorità competente, ovvero all’autorità o all’organismo di controllo a cui è assoggettata la propria attività, ai sensi dell’art. 34, paragrafo 1, del reg. (UE) 2018/848, e che accerta il rispetto dei requisiti previsti dal reg. (UE) 2018/848, art. 32, paragrafo 2, la volontà di utilizzare il marchio biologico italiano nei prodotti di cui alla lettera b);  

d) un atto con cui l’operatore si impegna: 

• al rispetto delle norme contenute nel presente decreto;  

• a comunicare, nel più breve tempo possibile, qualunque variazione dell’elenco dei prodotti cui alla lettera b);   

3. Decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione senza che sia stato notificato il diniego da parte del Ministero, l’operatore biologico è autorizzato all’uso del marchio biologico italiano ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

4. Le regole tecniche per l’accesso al servizio di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo sono definite nelle relative istruzioni operative pubblicate sul portale internet «MASAF-SIAN-Sezione utilità».  

 

Articolo 3 

Etichettatura 

1. L’apposizione del Marchio in etichetta è consentita esclusivamente in aggiunta al logo di produzione biologica dell’Unione Europea, di cui all’articolo 33 del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.  

2. Il Marchio non può in alcun caso sostituire, sovrapporsi o limitare la visibilità del logo biologico dell’UE, che deve essere sempre chiaramente identificabile e conforme alle disposizioni grafiche e dimensionali stabilite dalla normativa unionale vigente. Può essere posizionato nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell’Unione Europea. 

3. Il Marchio non può avere dimensioni maggiori del logo di produzione biologica dell’Unione Europea. 

4. I loghi europeo e nazionale devono essere presentati e disposti entro lo stesso campo visivo dell’etichetta, garantendo la distinzione e riconoscibilità di ciascun elemento in conformità con quanto riportato nell’allegato. 

5. Il logo del Marchio è inalterabile. È vietata l’aggiunta di testo nel logo, l’alterazione della forma e degli elementi visivi, l’aggiunta di effetti grafici o il suo utilizzo in trasparenza. 

6. Il logo del Marchio Biologico Italiano non è coperto, neanche parzialmente, da altri loghi, marchi, scritte o elementi grafici. 

 

Articolo 4 

Controlli e sanzioni 

1. Al momento della comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, il Sistema Informativo biologico effettua un controllo di coerenza sulla sussistenza dei requisiti dell’operatore circa l’iscrizione nell’elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo del 6 ottobre 2023, n. 148, ed il possesso di un certificato, di cui all’articolo 35 del Regolamento UE 2018/848, in corso di validità. 

2. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, si applicano gli articoli 26 e 27 del medesimo decreto legislativo. 



Articolo 5 

Clausola di invarianza finanziaria 

1. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 



Articolo 6 

Disposizioni finali 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.  

2. L’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto è consentito e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di avviso concernente l’entrata in funzione dell’applicativo informatico di cui al primo comma del medesimo articolo 2 


Il presente decreto è trasmesso all’Organo di Controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  



Per delega 

Il Sottosegretario di Stato 

Luigi D’Eramo 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 


ALLEGATO 

Modello grafico e specifiche tecniche del Marchio Biologico Italiano