Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 30-06-2026
Numero provvedimento: 1421
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 01-07-2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1421 della Commissione, del 30 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bensulfuron, benzovindiflupyr, clorotoluron, cletodim, ciclossidim, cimoxanil, dazomet, deltametrina, diclofop, fenazaquin, fluopicolide, imexazol, lambda-cialotrina, MCPA, MCPB, metaldeide, metsulfuron-metile, paclobutrazol e tebuconazolo.

(Regolamento (UE) 30/06/2026, n. 2026/1421, pubblicato in G.U.U.E. 1° luglio 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Le sostanze attive bensulfuron, benzovindiflupyr, clorotoluron, cletodim, ciclossidim, cimoxanil, dazomet, deltametrina, diclofop, fenazaquin, fluopicolide, imexazol, lambda-cialotrina, MCPA, MCPB, metaldeide, metsulfuron-metile, paclobutrazol e tebuconazolo sono state approvate come sostanze attive ai fini del loro uso nei prodotti fitosanitari per un periodo di tempo limitato, e le domande di rinnovo delle relative approvazioni sono attualmente in fase di valutazione a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) La direttiva 2000/49/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva metsulfuron-metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio fino al 30 giugno 2011. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione ha rinnovato l’approvazione di tale sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione fino al 31 marzo 2023 e l’ha inserita nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. L’approvazione del metsulfuron-metile è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/324 della Commissione, fino al 31 agosto 2026.

(3) La direttiva 2000/80/CE della Commissione ha incluso la sostanza attiva lambda-cialotrina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 dicembre 2011. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione ha rinnovato l’approvazione di tale sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione fino al 31 marzo 2023 e l’ha inserita nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione della lambda-cialotrina è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/324, fino al 31 agosto 2026.

(4) La direttiva 2003/5/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva deltametrina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 ottobre 2013, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione della deltametrina è stata prorogata nove volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757 della Commissione, fino al 15 agosto 2026.

(5) La direttiva 2005/53/CE della Commissione ha incluso il clorotoluron come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 28 febbraio 2016, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del clorotoluron è stata prorogata otto volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757, fino al 15 agosto 2026.

(6) La direttiva 2005/57/CE della Commissione ha incluso le sostanze attive MCPA e MCPB nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 aprile 2016, e tali sostanze sono state successivamente inserite nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le approvazioni dell’MCPA e dell’MCPB sono state prorogate otto volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757, fino al 15 agosto 2026.

(7) La direttiva 2008/125/CE della Commissione ha iscritto il cimoxanil e il tebuconazolo quali sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 agosto 2019, e tali sostanze sono state successivamente inserite nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le approvazioni del cimoxanil e del tebuconazolo sono state prorogate rispettivamente quattro e cinque volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione, fino al 15 agosto 2026.

(8) La direttiva 2009/11/CE della Commissione ha incluso la sostanza attiva bensulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 ottobre 2019, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del bensulfuron è stata prorogata tre volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757, fino al 15 agosto 2026.

(9) La direttiva 2010/15/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva fluopicolide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2020, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del fluopicolide è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione (17), fino al 31 agosto 2026.

(10) La direttiva 2011/4/UE della Commissione ha incluso il ciclossidim come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio fino al 31 maggio 2021, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del ciclossidim è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, fino al 31 agosto 2026.

(11) La direttiva 2011/5/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva imexazol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio fino al 31 maggio 2021, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione dell’imexazol è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, fino al 31 agosto 2026.

(12) La direttiva 2011/21/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva cletodim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio fino al 31 maggio 2021, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del cletodim è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, fino al 31 agosto 2026.

(13) La direttiva di esecuzione 2011/39/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva fenazaquin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio fino al 31 maggio 2021, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del fenazaquin è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, fino al 31 agosto 2026.

(14) La direttiva di esecuzione 2011/45/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva diclofop nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio fino al 31 maggio 2021, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del diclofop è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, fino al 31 agosto 2026.

(15) La direttiva di esecuzione 2011/53/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva dazomet nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio fino al 31 maggio 2021, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del dazomet è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, fino al 31 agosto 2026.

(16) La direttiva di esecuzione 2011/54/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva metaldeide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio fino al 31 maggio 2021, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione della metaldeide è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, fino al 31 agosto 2026.

(17) La direttiva di esecuzione 2011/55/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva paclobutrazol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio fino al 31 maggio 2021, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del paclobutrazol è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, fino al 31 agosto 2026.

(18) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione ha approvato la sostanza attiva benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione fino al 2 marzo 2023 e l’ha inserita nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del benzovindiflupyr è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/324 della Commissione, fino al 2 agosto 2026.

(19) Poiché è probabile che le approvazioni di tali sostanze attive scadano prima che siano prese decisioni in merito al rinnovo nell’ambito delle procedure di rinnovo in corso, la Commissione ha chiesto agli Stati membri relatori interessati e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») informazioni sui motivi dei ritardi nelle procedure di rinnovo di tali sostanze attive. La Commissione ha inoltre chiesto entro quando è previsto il completamento dei progetti di rapporto di valutazione per il rinnovo degli Stati membri relatori o delle conclusioni dell’Autorità.

(20) Sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’adozione del presente regolamento, comprese quelle fornite dagli Stati membri relatori e dall’Autorità, la Commissione ritiene che i motivi dei ritardi in ciascuna di tali procedure di rinnovo sfuggano al controllo dei richiedenti.

(21) Tenendo conto della natura temporanea ed eccezionale del meccanismo di proroga delle approvazioni, i periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbero pertanto essere prorogati per il periodo ritenuto necessario, in ciascun caso specifico e sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’adozione del presente regolamento, per completare le rispettive procedure di rinnovo delle approvazioni. Dato che la valutazione caso per caso del tempo necessario per completare ciascuna procedura di rinnovo si basa su stime effettuate in un determinato momento, si dovrebbe tenere conto di tale grado di incertezza.

(22) Le domande di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive bensulfuron, benzovindiflupyr, clorotoluron, cletodim, ciclossidim, cimoxanil, dazomet, deltametrina, diclofop, fenazaquin, fluopicolide, imexazol, lambda-cialotrina, MCPA, MCPB, metaldeide, metsulfuron-metile, paclobutrazol e tebuconazolo sono state presentate e sono in fase di valutazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione.

(23) La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva bensulfuron è stata presentata il 27 ottobre 2016, e il 28 novembre 2017 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 30 agosto 2022 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che ha condotto una consultazione pubblica in merito tra il 27 settembre e il 26 novembre 2022. Il 21 marzo 2023 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 21 aprile 2023, entro il termine stabilito. Il 28 agosto 2024 l’Autorità ha adottato le sue conclusioni e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione ha avviato discussioni in merito al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva bensulfuron in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi presentando le conclusioni dell’EFSA. Per agevolare il processo decisionale normativo e chiarire alcune delle incertezze rimanenti, il 30 marzo 2026 la Commissione ha presentato allo Stato membro relatore una richiesta di riesaminare alcune delle informazioni disponibili nel fascicolo per il rinnovo e di presentare il rapporto di valutazione per il rinnovo aggiornato alla Commissione, all’Autorità e agli Stati membri entro il 10 giugno 2026. In seguito l’Autorità sarà incaricata di riesaminare il rapporto di valutazione per il rinnovo aggiornato e, se del caso, di aggiornare le sue conclusioni. Poiché sarà necessario un periodo di tempo supplementare per consentire al comitato permanente di formulare un parere e alla Commissione di adottare la conseguente decisione di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 15 mesi, fino al 15 novembre 2027.

(24) La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva benzovindiflupyr è stata presentata il 17 febbraio 2020, e il 31 luglio 2020 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Lo Stato membro relatore non ha completato la valutazione del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e prevede di poter presentare all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo nel secondo trimestre del 2026. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi, fino al 2 gennaio 2029.

(25) La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorotoluron è stata presentata il 26 febbraio 2013, e il 9 aprile 2013 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 6 giugno 2019 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che ha condotto una consultazione pubblica in merito tra il 12 ottobre e l’11 dicembre 2021. L’8 agosto 2022 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni l’8 settembre 2022, entro il termine stabilito. Il 17 giugno 2024 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il richiedente non ha ancora presentato tali informazioni ed è tenuto a farlo entro il 18 dicembre 2026. Poiché l’Autorità prevede che, dal ricevimento del progetto riveduto di rapporto di valutazione per il rinnovo, saranno necessari 120 giorni per completare la valutazione e ultimare le conclusioni relative al clorotoluron e poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 22 mesi e 15 giorni, fino al 30 giugno 2028.

(26) La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva cletodim è stata presentata il 25 maggio 2018, e il 20 giugno 2018 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 28 marzo 2023 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che ha condotto una consultazione pubblica in merito tra l’11 dicembre 2023 e il 9 febbraio 2024. Il 7 maggio 2024 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 7 giugno 2024, entro il termine stabilito. L’Autorità prevede di completare la valutazione e ultimare le conclusioni relative al cletodim entro il 30 giugno 2026 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 15 mesi e 15 giorni, fino al 15 dicembre 2027.

(27) La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva ciclossidim è stata presentata il 24 maggio 2018, e il 15 giugno 2018 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Lo Stato membro relatore non ha completato la valutazione del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e prevede di presentare all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo nel giugno 2026. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi, fino al 31 gennaio 2029.

(28) Sono state presentate tre domande di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva cimoxanil, di cui due il 26 agosto 2016 e una il 30 agosto 2016, e il 3 ottobre 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità delle domande a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall’Autorità. Il 28 febbraio 2020 lo Stato membro relatore ha presentato all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo. Il 6 aprile 2021 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni il 4 e il 5 maggio 2021, entro il termine stabilito. Il 14 dicembre 2021 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni il 12 giugno 2024, entro il termine stabilito. Il 10 settembre 2024 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto riveduto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che ha condotto una consultazione pubblica in merito tra il 20 dicembre 2024 e il 18 febbraio 2025. L’Autorità prevede di completare la valutazione e ultimare le conclusioni relative al cimoxanil entro il 31 maggio 2026 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 15 mesi e 15 giorni, fino al 30 novembre 2027.

(29) La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dazomet è stata presentata il 28 maggio 2018, e il 5 novembre 2020 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Lo Stato membro relatore non ha completato la valutazione del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e prevede di poter presentare all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo nel giugno 2027. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 39 mesi, fino al 30 novembre 2029.

(30) Sono state presentate cinque domande di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva deltametrina, di cui una il 18 ottobre 2013, una il 24 ottobre 2013, una il 26 ottobre 2013 e due il 28 ottobre 2013, e il 25 novembre 2013 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità delle domande a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall’Autorità. Il 19 febbraio 2018 lo Stato membro relatore ha presentato all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo. Il 21 dicembre 2018 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni tra il 19 e il 21 gennaio 2019, entro il termine stabilito. Il 28 agosto 2023 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 4 marzo 2026, entro il termine stabilito. Poiché l’Autorità prevede che, dal ricevimento del progetto riveduto di rapporto di valutazione per il rinnovo, saranno necessari 120 giorni per completare la valutazione e ultimare le conclusioni relative alla deltametrina e poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 22 mesi e 15 giorni, fino al 30 giugno 2028.

(31) Il 21 maggio 2018 sono state presentate due domande di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva diclofop, e il 17 luglio 2018 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità delle domande a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall’Autorità. Il 6 maggio 2025 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che ha chiesto l’introduzione di modifiche. Lo Stato membro relatore non ha ancora presentato all’Autorità il progetto riveduto di rapporto di valutazione per il rinnovo. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi, fino al 31 gennaio 2029.

(32) La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fenazaquin è stata presentata il 30 maggio 2018, e il 13 luglio 2018 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 19 settembre 2024 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che ha condotto una consultazione pubblica in merito tra il 14 luglio e il 13 settembre 2025. Lo Stato membro relatore prevede di poter presentare all’Autorità la tabella completa delle osservazioni raccolte nell’ambito della consultazione pubblica entro la fine di maggio 2026. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 23 mesi e 15 giorni, fino al 15 agosto 2028.

(33) La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fluopicolide è stata presentata il 24 maggio 2017, e il 15 giugno 2017 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 27 maggio 2025 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che ha chiesto l’introduzione di modifiche. Il 22 aprile 2026 lo Stato membro relatore ha presentato all’Autorità il progetto riveduto di rapporto di valutazione per il rinnovo. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi, fino al 31 gennaio 2029.

(34) La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva imexazol è stata presentata il 23 maggio 2018, e il 21 giugno 2018 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 29 aprile 2026 lo Stato membro relatore ha presentato all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi, fino al 31 gennaio 2029.

(35) La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina è stata presentata il 31 marzo 2020, e il 29 aprile 2020 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 31 luglio 2025 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che il 24 novembre 2025 ha chiesto l’introduzione di modifiche. Lo Stato membro relatore non ha ancora presentato il progetto riveduto di rapporto di valutazione per il rinnovo. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi, fino al 31 gennaio 2029.

(36) Sono state presentate due domande di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva MCPA, di cui una il 21 e una il 24 aprile 2013, e il 29 maggio 2013 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità delle domande a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall’Autorità. Il 24 marzo 2022 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che ha condotto una consultazione pubblica in merito tra il 24 maggio e il 23 luglio 2022. Il 16 gennaio 2023 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni nel febbraio 2023, entro il termine stabilito. Lo Stato membro relatore non ha ancora presentato il progetto riveduto di rapporto di valutazione per il rinnovo a seguito delle riunioni di esperti tenutesi tra novembre e dicembre 2025. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 23 mesi e 15 giorni, fino al 31 luglio 2028.

(37) La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva MCPB è stata presentata il 27 marzo 2013, e il 5 agosto 2013 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 17 marzo 2022 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che ha condotto una consultazione pubblica in merito tra il 5 maggio e il 4 luglio 2022. Il 16 gennaio 2023 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni nel febbraio 2023, entro il termine stabilito. Lo Stato membro relatore non ha ancora presentato il progetto riveduto di rapporto di valutazione per il rinnovo a seguito delle riunioni di esperti tenutesi tra novembre e dicembre 2025. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 23 mesi e 15 giorni, fino al 31 luglio 2028.

(38) Il 29 maggio 2018 sono state presentate tre domande di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva metaldeide, e il 5 settembre 2018 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità delle domande a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall’Autorità. Il 4 luglio 2024 lo Stato membro relatore ha presentato all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo. Lo Stato membro relatore e l’Autorità prevedono che la consultazione pubblica in merito al progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo sarà avviata nel maggio 2026. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 25 mesi e 15 giorni, fino al 15 ottobre 2028.

(39) La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile è stata presentata il 25 marzo 2020, e il 16 ottobre 2023 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Lo Stato membro relatore non ha completato la valutazione del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e prevede di poter presentare all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo nel febbraio 2027. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 35 mesi, fino al 31 luglio 2029.

(40) Il 29 maggio 2018 sono state presentate due domande di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva paclobutrazol, e il 26 giugno 2018 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità delle domande a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall’Autorità. Il 21 maggio 2025 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che ha chiesto l’introduzione di modifiche. Il 12 febbraio 2026 lo Stato membro relatore ha presentato all’Autorità il progetto riveduto di rapporto di valutazione per il rinnovo. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi, fino al 31 gennaio 2029.

(41) Sono state presentate due domande di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva tebuconazolo, di cui una il 24 e una il 29 agosto 2016, e il 27 settembre 2016 lo Stato membro relatore ha informato la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità delle domande a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall’Autorità. L’8 aprile 2019 lo Stato membro relatore iniziale ha presentato all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo. Il 3 aprile 2020 il nuovo relatore ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605, che sono state presentate dai richiedenti nel maggio 2020, entro il termine stabilito. Il 19 novembre 2021 lo Stato membro relatore ha ripresentato all’Autorità il progetto riveduto di rapporto di valutazione per il rinnovo. L’Autorità ha condotto una consultazione pubblica in merito tra il 27 febbraio e il 28 aprile 2025. Lo Stato membro relatore non ha ancora presentato la tabella completa delle osservazioni raccolte nell’ambito della consultazione pubblica. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 23 mesi e 15 giorni, fino al 31 luglio 2028.

(42) Per le sostanze attive benzovindiflupyr, ciclossidim, dazomet, diclofop, fenazaquin, fluopicolide, imexazol, lambda-cialotrina, MCPA, MCPB, metaldeide, metsulfuron-metile, paclobutrazol e tebuconazolo l’Autorità, in consultazione con gli Stati membri, può ancora chiedere ai richiedenti informazioni supplementari a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. I periodi di proroga proposti per tali sostanze attive non comprendono il periodo di tempo supplementare che potrebbe essere necessario per la presentazione e la valutazione di tali informazioni.

(43) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(44) Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca che l’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento non è rinnovata, la Commissione dovrebbe fissare la data di scadenza per l’approvazione della sostanza attiva in questione alla data di entrata in vigore di tale regolamento oppure alla stessa data prevista prima dell’adozione del presente regolamento, se posteriore. Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento, la Commissione dovrebbe fissare la data di applicazione più prossima possibile, opportunamente in base alle circostanze.

(45) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1. la parte A è così modificata:

(1) alla riga 40 (Deltametrina), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2028»;

(2) alla riga 102 (Clorotoluron), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2028»;

(3) alla riga 107 (MCPA), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2028»;

(4) alla riga 108 (MCPB), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2028»;

(5) alla riga 263 (Cimoxanil), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2027»;

(6) alla riga 268 (Tebuconazolo), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2028»;

(7) alla riga 271 (Bensulfuron), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 novembre 2027»;

(8) alla riga 297 (Fluopicolide), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2029»;

(9) alla riga 316 (Ciclossidim), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2029»;

(10) alla riga 322 (Imexazol), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2029»;

(11) alla riga 329 (Cletodim), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 dicembre 2027»;

(12) alla riga 339 (Dazomet), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2029»;

(13) alla riga 340 (Metaldeide), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 ottobre 2028»;

(14) alla riga 342 (Fenazaquin), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 agosto 2028»;

(15) alla riga 344 (Diclofop), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2029»;

(16) alla riga 348 (Paclobutrazol), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2029»;

2. la parte E è così modificata:

(1) alla riga 3 (Metsulfuron-metile), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2029»;

(2) alla riga 4 (Benzovindiflupyr), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «2 gennaio 2029»;

(3) alla riga 5 (Lambda-cialotrina), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2029».