Settore vinicolo - Contratti e obbligazioni - Compravendita - Fornitura di uva fresca da vino - Contestazione del quantum - Riconoscimento implicito del debito - Procedimento ingiuntivo - Opposizione a decreto ingiuntivo - Valore probatorio della fattura commerciale - Onere della prova in capo al creditore opposto - Trasformazione di uva in mosto muto - Corrispettivo fisso e compenso proporzionale per eccedenza dei quintali lavorati - Costi accessori e di logistica (noleggio sollevatore telescopico, stoccaggio e premio consegna vinacce) - Compensazione bilaterale - Compensazione impropria - Unicità del rapporto negoziale complessivo.
SENTENZA
n. 1293/2026 pubbl. 05/06/2026
(Giudice: dott.ssa Ermelinda Inchingolo)
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 83026/2018 R.G. promossa da:
Parte_1 (...), rappresentata e difesa dall'avv. Primiano Lombardi, giusta procura incalce all'atto di citazione in opposizione
- OPPONENTE -
contro
Controparte_1 (...), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Emilio Pettinicchio, giusta procura in atti;
- OPPOSTA -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11.11.2025 da intendersi integralmente richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2018 – RG. 233/2018, emesso dal Tribunale di Foggia in data 11/02/2018, su istanza della Controparte_1[...] per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 47.001,77, a titolo di fornitura di uva fresca da vino, oltre interessi moratori di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2022 a decorrere dalla scadenza delle singole fatture, e spese di procedura.
A fondamento dell'opposizione la Parte_1 oltre a contestare l'esistenza del credito ingiunto sotto il profilo dell'an - perchè fondato esclusivamente su fatture - e del quantum, ha dedotto:
a) la sussistenza di un accordo tra le parti risalente al 2015 secondo cui la Controparte_1forniva i quantitativi di uva da vino alla Parte_1 che veniva da quest’ultima lavorata in mosto ed il ricavato della successiva vendita e le eventualiperdite, al netto dei costi sostenuti, sarebbe stato diviso tra le due società; b) di aver venduto nell'anno 2015, a seguito dell'accordo, alle [...]Controparte_2 una quantità di mosto per il valore complessivo di euro 327.279,80, ripartito tra le parti; c) che altra quantità del mosto di vino bianco prodotto nel 2015 è stato venduto alla Controparte_3 maturando un credito inevaso di euro 112.053,37; d) che in conseguenza dell’intervenuto fallimento della [...]Controparte_3 il credito vantato dalla Parte_1 in forza degli accordi intercorsi con la opposta, avrebbe dovuto gravare pro quota anche sulla Controparte_1 per l'importo di euro 47.000,00; e) che i rapporti commerciali tra le due società proseguivano anche nell’anno 2016 con la sottoscrizione di un contratto di lavorazione conto terzi in forza del quale la Parte_1 si obbligava a trasformare l’uva da vino fornita da controparte occupandosi anche dello stoccaggio del mosto ottenuto, a frontedel pagamento da parte della Controparte_1[...] del corrispettivo di euro 80.000,00 per la lavorazione fino a 50.000 quintali, oltre a euro 0,50 per ogni ulteriore quintale; f) che, oltre al contratto di lavorazione conto terzi, la Parte_1forniva alla Controparte_1 mosto di uve da vino bianco per un corrispettivo di euro 714.906,36 e di uva nera per euro 8.475,84, documentato dalle fatture in atti; g) che, operati i conteggi conclusivi, la Parte_1 emetteva le fatture n. 1 del 10/01/2017 di euro 58.970,96, n. 3 del 1/04/2017 di euro 20.864,01 e n. 4 del 1/04/2017 di euro 5.246,00 che venivano parzialmente pagate dalla Controparte_1 lasciando un insoluto di euro 57.380,97, per il cui saldo veniva proposta dall'opponente domanda riconvenzionale.
La Parte_1 dunque, concludeva come di seguito :“a) accogliere l’opposizione proposta dalla società Parte_1 e, per l’effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 333/2018 del 11/02/2018 - R.G. 234/2018 emesso dal Tribunale di Foggia il 10/02/2018, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto; - in via riconvenzionale: b) - accertare e riconoscere l’importo del credito vantato dalla società Parte_1 nei confronti della società CP_1[...] pari a euro 57.380,97, come portato dalle fatture nn. 1 del 10/01/2017 di euro 58.970,96, n. 3 del 1/04/2017 di euro 20.864,01, 4 del 1/04/2017 di euro 5.246,00, già detratta la somma di euro 27.700,00 già versata da controparte e, per l’effetto, condannare la società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare in favore della società Parte_1[...] la somma di euro 57.380,97, ovvero di quell’altra somma, maggiore o minore, che risulterà dall’espletanda istruttoria; c) condannare la società Controparte_1 al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base alle risultanze probatorie che saranno acquisite nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla società Parte_1 per le causali sopra spiegate, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo; d) in via estremamente gradata, porre in compensazione le eventuali somme che l’opponente dovesse essere condannata a corrispondere in favore della società Controparte_1 con il controcredito di cui al punto b) e c) in favore della Parte_1 e) emettere ogni altra conseguenziale pronuncia; f) spese secondo soccombenza con distrazione.”
Con comparsa di risposta, depositata in data 30.10.2018, si è costituita in giudizio l' Controparte_1[...] insistendo nel rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, allegando l'inesistenza del credito vantato in via riconvenzionale dalla opponente tenuto conto della fattura n. 1/2017 corretta in euro 36.600,00, dei proventi derivanti dalle vinacce nonché dell'importo già corrisposto dalla opposta di euro 27.700,00. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda azionata dall'opponente con conferma del provvedimento monitorio e vittoria di spese di giudizio.
La causa, istruita mediante interrogatorio formale di Controparte_4 , legale rappresentante della società intimante, e prove testimoniali, è stata riservata per la decisione da questo giudice (nelle more divenuto nuovo assegnatario del procedimento) con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudizio di opposizione non è fondato.
Sul punto, infatti, va innanzitutto osservato che costituisce in giurisprudenza jus receptum il principio secondo cui la prova scritta, ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, che abbia intrinseca legalità, purchè il giudice, nella sua valutazione discrezionale, ne riconosca l'idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se il documento prodotto è privo di efficacia probatoria assoluta dato che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto.
Nel caso precipuo del credito fondato su fattura - nella presente fattispecie parte ricorrente ha allegato in sede monitoria anche l'estratto autentico notarile - la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio per cui "La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (ex multis, Cass. 11/03/2011 n. 5915; Cass. 03/03/2009, n.5071; Cass. n. 6879/1994).
Ciò detto, non va trascurato che con l'opposizione si introduce un giudizio ordinario di cognizione piena, attraverso il quale si realizza il cd. contraddittorio differito, in cui il magistrato è chiamato a valutare la sussistenza o meno del credito azionato in via monitoria indipendentemente dall'esistenza del decreto. In altri termini, in questa sede il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente limitandosi al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. 17.11.1994 n. 9708}, ma è tenuto a verificare nel merito il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso, esaminando il rapporto giuridico controverso nel suo complesso (Cass. 16.1.1992 n. 12278).
Ne consegue pertanto la legittimità del decreto ingiuntivo emesso.
Ciò posto, giova osservare che, sebbene venga introdotto con le modalità proprie di un giudizio di impugnazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha la natura di fase (eventuale) del giudizio di primo grado, che si svolge con le comuni regole del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito (art.645, secondo comma, c.p.c.) e si conclude con una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Ne deriva che in tale giudizio l’opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto; in tal senso l’onere di provare l’esistenza del credito incombe sull’opposto, convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Ord. n. 13240/2019; in conformità e sul punto Cass. Civ. sent. n. 21101/2015; Cass. Civ. sent. n. 5915/ 2011; Cass. Civ. sent. n. 5071/2009; Cass. Civ. sent. n.
25516/2010; Cass. n. 17371/2003).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento"(cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07).
Tanto chiarito in via di inquadramento generale, nel presente giudizio l'opposta -attrice in senso sostanziale- ha dedotto di essere creditrice della somma di euro 47.001,77, oltre interessi, in forza di n. 3 fatture (nn. 6/2015, 113/2015 e 1/2016) allegate in fase monitoria, quale saldo della fornitura di uva da vino effettuata alla Parte_1 nell’anno 2015.
Ebbene, in merito alla fondatezza del credito azionato dalla Parte_2 va osservato che la sussistenza, sin dal 2015, dei rapporti commerciali tra le società costituite in giudizio è circostanza pacificamente documentata in atti, oltre che concordemente dedotta dai testi escussi in corso di causa; riguardo invece al quantum della pretesa, le contestazioni mosse sul punto dall'opponente, oltre che generiche, non sembrano tener affatto conto della copiosa corrispondenza mail intercorsa tra le parti (alleg. memoria parte opponente del 29.11.2018), in cui viene menzionata più volte la fattura n. 1 del 5.02.2016 (oggetto di richiesta monitoria), avente contenuto riepilogativo dell’intera fornitura effettuata dalla Controparte_1 alla opponente nell’anno 2015. Il ricorrente riferimento alla fattura n. 1/2015, presente nelle mail versate in atti da parte opponente, al fine di pareggiare le contrapposte partite contabili tra le due società, fa intendere la piena consapevolezza da parte della stessa Parte_1[...] sia in ordine al quantitativo complessivo della fornitura di uva ricevuta che al residuo debito rimasto impagato; oltre al fatto che la fattura n. 1 /2016, nel riepilogare i quantitativi di uva venduta dalla Controparte_1 alla opponente, riporta anche i riferimenti contabili delle fatture nn. 6/2015 e 113/2015 – sempre oggetto di azione monitoria - regolarmente emesse nei confronti della Parte_1P e mai contestate nel quantum dalla società destinataria prima dell’attuale giudizio di opposizione.
Per quanto innanzi, deve ritenersi che la creditrice opposta ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, avendo fornito - a fronte della specifica contestazione sollevata sul punto dalla debitrice ingiunta - la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata in sede monitoria.
Al contrario parte opponente non ha allegato e provato adeguatamente il fondamento della domanda di opposizione né in sede di costituzione in giudizio, né in fase istruttoria, essendosi limitata a contestare il quantum della fornitura attraverso il disconoscimento generico delle fatture, allegate dall'opposta a corredo dell'azione monitoria, oltre che a dedurre, quale causa estintiva del credito, l'esistenza di un accordo tra le parti secondo cui l'opposta avrebbe rinunciato al credito di euro 47.001,00 vantato nei confronti della Parte_1 per essersi accollata la perdita pro quota del mancato incasso della fornitura alla CP_3 di eguale importo.
A tal riguardo va evidenziato, prima di tutto, che l'opponente in realtà riconosce, seppur indirettamente, di aver ricevuto la fornitura in contestazione, tant’è che, sia nell'atto di citazione (pag. 7 ultimo capoverso) che nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. (pag. 2 ultimo capoverso), viene dedotta l'esistenza di un accordo tra le parti in base al quale la Controparte_1 avrebbe rinunciato al credito residuo da fornitura pari a euro 47.001,00, confermando quindi implicitamente sia l'ammontare complessivo della fornitura di uva ricevuta che il saldo del corrispettivo rimasto inevaso.
Non soltanto ma pur a fronte della sussistenza di un patto commerciale che avrebbe caratterizzato nell’anno 2015 i rapporti tra le due società distribuendo in parti uguali il ricavato della vendita del mosto lavorato, al netto dei costi e delle perdite, su cui i testi riferiscono in senso conforme, va evidenziato che l'opponente non ha fornito tuttavia alcuna prova della rinuncia da parte della CP_1[...] al credito residuo di euro 47.001,00 nei confronti della Parte_1 per essersi accollata la perdita pro quota del mancato incasso della fornitura alla CP_3 di eguale importo.
Anzi, emerge piuttosto dalla copiosa corrispondenza elettronica intercorsa tra le parti in causa e versata in atti dalla stessa opponente - monca tuttavia degli allegati contabili alle stesse mail - che tra le due società esistevano nell'anno 2017 reciproche partite di debito e credito aperte da definirsi attraverso lo scomputo dal credito complessivamente vantato dalla Parte_1 per lavorazioni effettuate da contratto siglato nel 2016 dei rispettivi crediti in capo alla CP_1 tra cui quello azionato in via monitoria di euro 47.001,00.
Esaustivo in tal senso è il contenuto della mail del 26.1.2017, ore 13:14 ( all.13 prod. oppon.) in cui il rappresentante legale della Controparte_1 suggerisce alla Parte_1 quale soluzione contabile quella di “(…) emettere la fattura di saldo conto lavorazioni per tutti i q.li lavorati, poi detraiamo l'assegno che ho emesso ieri più la fattura di euro 47.000,00 e per differenza si fa una nota di credito”.
Nessun riferimento è comunque riscontrabile, nell’ambito della copiosa corrispondenza allegata in atti dalla opponente, alla volontà dell’ opposta di rinunciare al credito di euro 47.001,00, successivamente azionato in via monitoria in danno della Parte_1 , né tanto più ad una presunta corrispondenza tra la quota parte di perdita derivante dal mancato incasso della fornitura effettuata in favore della CP_3 e l'ammontare del residuo debito di fornitura per euro 47.001,00.
Pertanto, l’opposizione proposta dalla Parte_1 non è meritevole di accoglimento.
La domanda riconvenzionale azionata dall'opponente è invece parzialmente fondata per quanto di seguito rappresentato.
Prima di tutto risulta pacificamente in atti che le parti hanno siglato e registrato in data 27.6.2016 un “contratto di lavorazione conto terzi” con cui la Pt_1 Parte_1 si è obbligata, per il periodo decorrente dal 20.8.2016 al 10.11.2016, a trasformare, per conto della società opposta, uva bianca da vino - fornita dalla stessa Controparte_1 in mosto muto al prezzo di euro 80.000,00, oltre Iva, per un quantitativo pari o inferiore a 50.000 quintali di uva da vino lavorata, oltre euro 0,50, oltre Iva, per ogni quintale in più di uva da vino lavorata superiore al tetto dei cinquantamila quintali fino ad un corrispettivo massimo di euro 100.000,00 oltre Iva.
In base al ridetto accordo ricadeva sulla Controparte_1 il costo di acquisto e di trasporto delle materie prime e delle vinacce, quello di acquisto del S02 e quello relativo all'assistenza tecnica e alla tenuta dei registri. Le parti pattuivano altresì che i proventi delle vinacce sarebbero spettati alla Controparte_5 che ne avrebbe curato il ritiro con oneri e spese a suo carico.
Tanto precisato, deve ritenersi adeguatamente provato che le parti abbiano dato esecuzione al patto contrattuale come si evince dai documenti di accompagnamento dei prodotti vinicoli versati in atti da parte opponente (all. 26 memoria exart. 183, 6° co. n. 2 c.p.c.) e dalle risultanze delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio che hanno confermato lo svolgimento del rapporto commerciale nell’anno 2016 a termini di contratto.
Circa il quantum della pretesa azionata in via riconvenzionale, essa si basa fondamentalmente su tre fatture contabilizzate dalla società opponente (all. 25 prod. di parte) - di cui la n. 1/2017 di euro 58.970,96 e la n. 3/2017 di euro 20.864,01, emesse dalla Parte_1 a titolo di saldo lavorazione della uva da vino, e la n. 4/2017 di euro 5.246,00 emessa per il noleggio di un sollevatore telescopico - per il complessivo importo di euro 85.080,97, ridotto a euro 57.380,97 a seguito del versamento di un acconto da parte della Controparte_1 di euro 27.000,00 avvenuto con assegno bancario n. 0911036361258-01 tratto sulla MPS.
Ciò posto, deve ritenersi circostanza pacificamente ammessa anche da parte opposta quella del versamento dell'importo di euro 27.000,00 in conto al maggior credito vantato dalla Parte_1 per saldo lavorazioni ( cfr. pag 4 comparsa di risposta).
Quanto invece all’ammontare del saldo di euro 57.380,97, va osservato quanto segue.
Fondato è da ritenersi il credito documentato dalla fattura n. 4/2017, emessa dalla società opponente per il noleggio e manodopera del sollevatore telescopico Merlo nei confronti della Controparte_1 su cui ricadeva, a termini di contratto, il relativo costo.
La legittimità della pretesa trova fondamento anche nella comunicazione mail dell'11.1.2017 in cui il legale rapp.te della CP_1 riconosce di dover saldare il relativo debito unitamente al saldo lavorazioni (“...Per il noleggio del muletto quando saldiamo il conto lavorazione, ti saldo anche il muletto” all. 3 prod. parte opposta). Anche le dichiarazioni del teste Testimone_1 ex dipendente della società opponente, della cui attendibilità questo giudice non ha motivo di dubitare, confermano “che la Parte_1 noleggiava un muletto alla CP_1 per il quale è stata emessa fattura che mi viene mostrata” (cf. verb. ud. 25.5.2021).
Parzialmente fondato è invece il credito documentato dalla fattura n. 1/2017 di euro 58.970,96, che va riconosciuto in favore della società opponente per il ridotto importo di euro 36.600,00 (euro 30.000,00 oltre Iva), come correttamente contabilizzato con la fattura n. 1/2017 sostitutiva di quella precedentemente emessa del valore superiore di euro 58.970,96 (comprensiva anche del corrispettivo pei i quintali di uva lavorati oltre il tetto dei 50.000) e trasmessa alla società opposta con comunicazione mail del 13.1.2017 (all. 2 prod. parte opposta) del seguente tenore :“ciao CP_4 , Ti giro in allegato fatt. n. 1 che annulla e sostituisce quella precedente inviata con scadenza 15.1.2017 come da contratto,. Ti giro inoltre la fattura n. 2 per premio consegna vinaccia a Per_1 , del quale dobbiamo ancora riscuotere oltre a questa fattura che ti sto inviando in allegato, anche quella di Ottobre. A fronte di questi due bonifici ti faremo pervenire a breve la fattura di saldo del conto lavorazione per i ql di uva da noi lavorati oltre i 50.000 ql come da contratto”. Detta comunicazione del 13.1.2017 è stata prodotta in giudizio anche dalla opponente (v. all.20 della memoria del 29.11.2018) seppur priva dei relativi allegati che vengono invece esibiti dalla opposta in assenza di contestazioni puntuali da parte dell'opponente.
Infine, circa il credito vantato dalla Parte_1 anche a titolo di corrispettivo per il quantitativo di mosto lavorato superiore al tetto dei 50.000 quintali fissati in contratto, va riconosciuto in favore della opponente il compenso contabilizzato nella fattura n. 3/2017 per l'importo di euro 20.864,01 (comprensivo di Iva), ossia per la produzione di 34.203,30 quintali al prezzo di 0,50 per singolo quintale, come da accordi intercorsi tra le parti; credito comprovato dai documenti di accompagnamento dei prodotti vinicoli versati in atti e non specificamente contestato dalla opposta che nulla ha provato circa l'ulteriore scorporo da effettuare a titolo di conguaglio - vinacce.
In definitiva il credito azionato in via riconvenzionale dalla opponente deve ritenersi pari a euro 62.710,01 (36.600,00 + 20.864,01+5.246,00), cui va detratto l'acconto già versato da parte opponente di euro 27.000,00, residuando un saldo a favore della Parte_1 di euro 35.710,01.
Conclusivamente, la società opposta è creditrice nei confronti della opponente della somma pari a euro 47.001,00 per saldo fornitura di uva da vino, oltre interessi moratori di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2022 fino alla data di deposito della sentenza per euro 82.889,60.
La ricorrente è al contempo debitrice verso la società resistente della somma di € 35.710,01, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dell'accordo commerciale del 26.7.2016, oltre interessi moratori di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2022 fino alla data di deposito della sentenza, ossia per euro 62.977,15.
Posto che i crediti trovano la propria fonte nel medesimo rapporto negoziale, può procedersi alla cd. compensazione impropria, che secondo l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale implica un mero accertamento contabile di dare e avere, al quale il giudice può procedere anche d’ufficio (Cassazione civile sez. I,23/03/2017, n. 7474.
Poiché i crediti contrapposti vanno compensati per le quantità corrispondenti, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale articolata dalla parte opponente, la Parte_1 deve essere condannata a pagare alla [...] CP_1 la somma di euro 19.912,45 pari alla differenza, oltre agli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo.
Va infine rigettata l'azione di risarcimento danni proposta da parte opponente in assenza dei presupposti di accoglimento, oltre che non provata in corso di causa.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto della prevalente soccombenza dell’opponente, vanno compensate per due terzi con condanna della Parte_1 al pagamento della residua quota di un terzo liquidata come da dispositivo in base al regolamento dettato dal D.M. 55/2014 e succ. mod., considerando, ai fini del valore della causa, il valore del decisum e non del disputatum, e tenuto conto delle quattro fasi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
- accerta e dichiara il credito di Controparte_1 verso la Parte_1 pari alla somma di € 47.001,00 per sorte capitale, oltre interessi moratori per la somma complessiva di euro 82.889,60;
- accerta e dichiara il credito di Parte_1 verso l' Controparte_1 pari alla somma di € 35.710,01, oltre interessi moratori per la complessiva somma di 62.977,15;
- per l’effetto, in forza di compensazione impropria, compensa i crediti contrapposti per le quantità corrispondenti, revoca il decreto ingiuntivo opposto ed, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale articolata dalla parte opponente, condanna la Parte_1 a pagare alla Controparte_1 la somma di euro 19.912,45 pari alla differenza tra le somme di cui ai capi 1) e 2), oltre agli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la Parte_1 al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite, liquidate a seguito di compensazione, in complessivi € 1.692,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Foggia, 4.6.2026
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo