Settore vinicolo - Affitto di fondo rustico - Risoluzione per inadempimento - Coltivazione di fondi rustici, vigneti e oliveti - Mancato reimpianto dei vigneti - Cura e manutenzione delle colture - Rischio di perdita della denominazione DOCG "Chianti Rufina" - Plurimi e gravi inadempimenti dell'affittuario, quali l'omesso reimpianto integrale dei vigneti, la carente manutenzione delle colture esistenti con il correlato e imminente rischio di perdita della denominazione DOCG "Chianti Rufina" - Condizioni di proponibilità - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Esperimento presso un'associazione di categoria anziché presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura - Inidoneità - Improponibilità della domanda.
SENTENZA
n. 3256/2026 pubbl. 09/06/2026
(Presidente: dott. Alessandro Ghelardini - Relatore: dott.ssa Maria Filomena De Cecco)
nelle cause civili di I^ grado iscritte al n.r.g. di cui in epigrafe, promosse da:
Parte_1
[...] (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Tevere n. 16, rappresentata e difesa dall’Avv. Pier Lorenzo Parenti (...) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Firenze;
- ricorrente -
Parte_2 (...), rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Giraldi (...) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze;
- resistente -
CONCLUSIONI
per entrambe: come da verbale dell’udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 11 D.lgs. 150/2011 depositato in data 12.11.2025, l [...]Parte_1 (di seguito per brevità “ Parte_1 Parte_1 ) ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il sig. Parte_2 chiedendo:
- la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ovvero, in via subordinata, ai sensi dell’art. 1453 c.c., del contratto di affitto di fondo rustico stipulato con il sig. Parte_2 in data 28.02.2014, avente ad oggetto fondi rustici ed un immobile siti nel Comune di Pontassieve, località San Piero a Strada, con scadenza al 10.11.2028 e canone annuo di € 7.000,00, ridotto per i primi tre anni ad € 1.000 annuali;
- la condanna del resistente al rilascio dei beni oggetto del contratto;
- la condanna al pagamento dei canoni di affitto scaduti e non corrisposti relativi alle annualità agrarie 2024 e 2025, quantificati in € 13.152,37, oltre accessori, nonché al pagamento dell’indennità di occupazione fino alla data dell’effettivo rilascio pari all’ultimo canone dovuto o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
- la condanna al risarcimento dei danni, pari ad € 347.897,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto la sussistenza di plurimi inadempimenti agli obblighi contrattuali gravanti sull’affittuario, consistenti, in particolare, nel mancato integrale reimpianto dei vigneti previsto dal contratto, nella carente manutenzione e coltivazione dei vigneti e degli oliveti, nonché nell’omessa esecuzione di ulteriori attività manutentive concernenti il fondo, tra cui la pulizia dei fossi destinati alla regimazione delle acque e la cura delle colture esistenti. Ha allegato che tali condotte avevano determinato un progressivo degrado dei terreni e delle coltivazioni, come descritto nella relazione tecnica redatta dal dott. Persona_1 nel mese di ottobre 2024.
La ricorrente ha inoltre esposto che i predetti inadempimenti erano stati contestati all’affittuario sin dall’anno 2021 e che, all’esito delle interlocuzioni intercorse tra le parti, era stato raggiunto un accordo transattivo con il quale il sig. Parte_2 si era impegnato ad eseguire specifici interventi di cura, manutenzione e ripristino dei fondi. Tali obbligazioni, tuttavia, non erano state adempiute, sicché la ricorrente ha dapprima attivato un tentativo di mediazione dinanzi alla Controparte_1 , conclusosi con esito negativo, e ha poi adìto l’autorità giudiziaria.
2. Con separato ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in data 16.01.2026 l’ Parte_1[...] ha altresì chiesto l’immediato rilascio dei fondi, nonché l’applicazione di una penale di € 500,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nel rilascio, esponendo, quanto al fumus boni iuris, la fondatezza delle domande proposte nel giudizio di merito e, quanto al periculum in mora, il rischio imminente di perdere la denominazione DOCG “Chianti Rufina”, con conseguente grave pregiudizio economico per l’azienda; il rischio idrogeologico derivante dalla mancata manutenzione delle opere di regimazione delle acque e dei terreni; la sussistenza di possibili violazioni della normativa ambientale conseguenti all’abbandono di materiali sui fondi rustici; nonché il progressivo aggravamento del danno economico asseritamente già subito e dei costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.08.2025, si è costituito in giudizio il sig. Parte_2 contestando integralmente le domande avversarie. In via preliminare, il resistente ha eccepito l’improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 11 D.lgs 150/2011, deducendo che la ricorrente si era limitata ad attivare una procedura conciliativa innanzi alla Controparte_1 , non corrispondente al procedimento previsto dalla legge.
Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, assumendo che i beni oggetto del contratto erano stati sottoposti a pignoramento nell’ambito della procedura esecutiva n. 71/2024 e che, nell’ambito della medesima procedura, era stato nominato custode giudiziario l’Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze
Nel merito, il Parte_2 ha contestato la sussistenza degli inadempimenti dedotti dalla ricorrente, sostenendo di avere correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di affitto. In particolare, ha dedotto che lo stato manutentivo dei vigneti e degli oliveti risultava adeguato e compatibile con le caratteristiche e l’epoca degli impianti -richiamando a sostegno la relazione tecnica del dott. Per_2 redatta nel marzo 2026, dalla quale non emergerebbe alcuno stato di abbandono o degrado dei fondi- nonché la mancanza di prova sia del credito per canoni asseritamente insoluti sia del danno richiesto a titolo risarcitorio.
Con riguardo al procedimento cautelare, il resistente ha contestato la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, richiamando le difese svolte nel merito.
4. All’udienza del 23 marzo 2026 parte ricorrente ha chiesto un termine per esaminare le difese avversarie. All’odierna udienza, le parti hanno preliminarmente rilevato l’improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede agraria e hanno altresì dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del subprocedimento cautelare. Il Collegio si è, quindi, ritirato in camera di consiglio e ha poi pronunciato la presente sentenza.
5. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla resistente, che risulta fondata.
L’art. 11, comma 3, del D.l.gs 150/2011 prevede, infatti, che “chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 [n.d.r. controversie in materia di contratti agrari] è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio”, subordinando, in tal modo, la proponibilità della domanda giudiziale al previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il tentativo di conciliazione in materia agraria “configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2046 del 29-01.2010; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 28320 del 22/12/2011 in motivazione).
6. Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di aver promosso un tentativo di mediazione dinanzi alla Controparte_1 , conclusosi con esito negativo.
Tale iniziativa, tuttavia, non può ritenersi equipollente né idonea a soddisfare la condizione di proponibilità prevista dalla legge per il successivo esercizio dell'azione giudiziaria, atteso che la CP_1 costituisce un’associazione di categoria e non già un organo terzo come l’ CP_2 provinciale dell’agricoltura competente per territorio.
7. Pertanto, non risultando validamente esperita la procedura conciliativa prescritta dalla legge prima dell'introduzione del presente giudizio, la domanda deve essere dichiarata improponibile, come del resto chiesto concordemente da entrambe le parti all’odierna udienza.
L'accoglimento dell'eccezione assorbe ogni ulteriore questione dedotta dalle parti, sia in rito sia nel merito.
8. Quanto al sub-procedimento cautelare introdotto dall’azienda agricole Parte_1 con ricorso ex art. 700 c.p.c., deve darsi atto che le parti hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, da intendersi quale rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c., ritualmente accettata dal sig. Parte_2 per cui il relativo procedimento deve essere dichiarato estinto.
9. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
DICHIARA l’improponibilità delle domande proposte dall [...]Parte_1 nei confronti di Parte_2 ;
DICHIARA l’estinzione del giudizio cautelare ai sensi dell’art. 306 c.p.c.;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
§Firenze, 8 giugno 2026
Il Giudice Relatore
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Il Presidente
dott. Alessandro Ghelardini