Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 09-06-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 24-06-2026
Numero gazzetta: 144

Modifica dell'allegato XI del decreto 23 dicembre 2022, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti».

(D.M. 09/06/2026, pubblicato in G.U. 24 giugno 2026, n. 144)

 

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023, che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in virtù della quale, per quanto riguarda l'eco schema 1, livello 1, «Riduzione dell'antimicrobico resistenza», è prevista, sulla base della valutazione dell'andamento del consumo di antibiotico e/o della adesione degli allevamenti all'intervento, una «clausola di revisione» allo scopo di adattare - a partire dall'anno di domanda 2024 - le percentuali di riduzione e/o il baseline dell'intervento, allo scopo di mantenere una ampia platea di beneficiari coinvolta nel processo di riduzione del consumo di antibiotico;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera h), e gli articoli 16, 17 e 19;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, recante modifiche dei decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e 9 marzo 2023 e, in particolare, l'art. 4 che modifica l'art. 17 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, recante «Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 15 dicembre 2023, recante «Modifica all'art. 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e all'art. 19 "pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico" del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che all'art. 17 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 introduce il comma 2-sexies che prevede, in coerenza con la disciplina dell'eco schema 1, livello 1, del Piano Strategico della PAC, a partire dall'anno di domanda 2024, sulla base della valutazione dell'andamento del consumo degli antimicrobici veterinari, l'adeguamento delle percentuali di riduzione e/o il baseline dell'intervento, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro della salute, sulla base di criteri oggettivi desumibili dalla citata attività di valutazione e previo parere del Comitato tecnico scientifico benessere animale (CTSBA) istituito dall'art. 10 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro della salute 2 agosto 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro della salute 2 agosto 2024 recante «Adeguamento delle percentuali di riduzione e/o della baseline dall'eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" ai sensi dell'art. 17, comma 2-sexies, del decreto ministeriale 23 dicembre 2022» che al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 sostituisce la lettera a) dell'art. 17 e aggiunge l'allegato XI;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 10 marzo 2025, recante «Modifica agli articoli 17 e 30 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, relativi rispettivamente all'eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e al "Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione" e modifica all'art. 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2024, recante "Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi"», come rettificato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 aprile 2025;

Considerato che sono emerse criticità per la filiera suinicola ai fini del pagamento del premio previsto dall'eco-schema 1, livello 1, per la mancanza di una soglia specifica per i suini dallo svezzamento fino a settanta giorni, nonchè in ragione del fatto che in alcune razze bovine della linea vacca-vitello l'utilizzo di trattamenti farmacologici e di antimicrobici è strettamente correlato alle problematiche durante il parto e non è equiparabile a quello utilizzato per le fattrici di altre razze da carne comunemente impiegate nella linea vacca-vitello;

Considerata l'analogia del ciclo di allevamento della categoria Carne misto con Carne altro, come riportato nello scambio di comunicazioni intervenuto tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il responsabile del sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio ClassyFarm di cui alla nota acquisita al protocollo MASAF n. 0114913 del 9 marzo 2026;

Ritenuto necessario, al fine di superare le criticità rilevate, determinare una soglia per i suini dallo svezzamento fino a settanta giorni, individuare una nuova soglia per i bovini della linea vacca vitello ed equiparare la soglia dei bovini Carne Altro con la soglia bovini Carne misto;

Acquisito il parere del Comitato tecnico scientifico benessere animale (CTSBA) espresso nella seduta del 15 dicembre 2025;

Considerato che le nuove soglie per ogni indirizzo produttivo consentono il coinvolgimento di un'ampia platea nel processo di riduzione del consumo di antibiotico e una maggiore riduzione dello stesso consumo a livello nazionale, come condiviso dal CTSBA;


Decreta:

 

Art. 1

1. La tabella dell'allegato XI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 è sostituita dalla seguente:

Specie

Orientamento produttivo

Soglia

Bovina

Latte

3

Bovina

Linea Vacca Vitello

3

Bovina

Carne Rossa

5

Bovina

Misto

3

Bovina

Carne (Altro)

3

Bovina

Carne Bianca

44

Suina

Ingrasso

9

Suina

Ciclo Aperto

20

Suina

Ciclo Chiuso

12

Suina

Svezzamento

70

Ovina

Latte

0,7

Ovina

Misto

0,4

Ovina

Carne

0,1

Bufalina

Latte

0,7

Bufalina

Misto

0,7

Bufalina

Carne

0,1

Caprina

Misto

0,1

Caprina

Latte

1

Caprina

Carne

0,1

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 9 giugno 2026


Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Lollobrigida


Il Ministro della salute

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