Regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012.
(Regolamento (UE) 17/06/2026, n. 2026/1395, pubblicato in G.U.U.E. 22 giugno 2026, n. L)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Dal 1971 l’Unione accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo applicando il sistema di preferenze tariffarie generalizzate («SPG»).
(2) La politica commerciale comune dell’Unione deve essere fondata sui principi e persegue gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione, quali fissati all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea.
(3) Poiché anche la politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo deve essere fondata sul quadro dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione, la politica commerciale comune dell’Unione deve essere coerente con gli obiettivi primari della politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e contribuire al consolidamento degli stessi, specie per quanto riguarda la riduzione e l’eliminazione della povertà, e dovrebbe inoltre promuovere lo sviluppo sostenibile in ambito economico, sociale e ambientale come pure il buon governo nei paesi in via di sviluppo. La politica commerciale comune dell’Unione deve altresì soddisfare i requisiti dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare la decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo («clausola di abilitazione»), adottata nell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nel 1979, in base alla quale i membri dell’OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.
(4) Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio, dispone l’applicazione dell’SPG fino al 31 dicembre 2027, con l’eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, al quale detta scadenza non si applica. Successivamente, è opportuno che il sistema di preferenze continui ad applicarsi per un periodo successivo di 10 anni a decorrere dalla data di applicazione delle preferenze tariffarie di cui al presente regolamento, con l’eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che dovrebbe continuare ad essere applicato senza scadenza.
(5) L’SPG ha come obiettivi generali il sostegno all’eliminazione della povertà in tutte le sue forme, coerentemente con la risoluzione A/RES/70/1 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» («Agenda 2030 delle Nazioni Unite»), in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 17, traguardo 12, relativo al commercio, e la promozione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, senza arrecare danno agli interessi dell’industria dell’Unione. La valutazione intermedia del sistema di preferenze tariffarie generalizzate del 2018 e lo studio del 2021 alla base della valutazione d’impatto per la preparazione del riesame del regolamento (UE) n. 978/2012 hanno concluso che il quadro SPG stabilito dal regolamento (UE) n. 978/2012 ha permesso di raggiungere tali obiettivi generali, che rappresentavano l’essenza della riforma dell’SPG effettuata nel 2012.
(6) Gli obiettivi generali dell’SPG conservano la loro rilevanza nell’attuale contesto globale e sono coerenti con l’analisi e la prospettiva della comunicazione della Commissione, del 18 febbraio 2021, dal titolo «Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva». Come affermato nella comunicazione, l’Unione ha «un interesse strategico a sostenere una maggiore integrazione nell’economia mondiale dei paesi in via di sviluppo vulnerabili» e «deve sfruttare appieno la forza di apertura e l’attrattiva del mercato unico» a sostegno del multilateralismo e per garantire il rispetto dei valori universali. Con specifico riguardo all’SPG, la comunicazione ne sottolinea il ruolo importante «nel promuovere il rispetto dei diritti fondamentali umani e del lavoro» e definisce quale obiettivo dell’SPG «aumentare ulteriormente le opportunità commerciali per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà e creare posti di lavoro basati su valori e principi internazionali». L’SPG dovrebbe inoltre aiutare i paesi beneficiari a rafforzare le loro economie in maniera sostenibile, anche in relazione alle norme internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, protezione del clima e dell’ambiente, e buon governo. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra gli obiettivi dell’SPG, da un lato, e l’assistenza fornita ai paesi beneficiari, dall’altro, in conformità all’articolo 208 TFUE e al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che costituisce un pilastro degli sforzi profusi dall’Unione per rafforzare gli effetti positivi e migliorare l’efficacia della cooperazione allo sviluppo. L’assistenza allo sviluppo dell’Unione disciplinata dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’SPG condividono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile. L’utilizzo da parte dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento come pure la ratifica e l’effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, protezione del clima e dell’ambiente e buona governance possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo. Di conseguenza, nell’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere garantite sinergie e complementarità con le azioni intraprese nel quadro del regolamento (UE) 2021/947.
(7) Accordando un accesso preferenziale al mercato dell’Unione, l’SPG dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e conseguire e promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile, aiutandoli a sfruttare il commercio internazionale per generare entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite a favore del loro sviluppo nonché per diversificare le rispettive economie. È opportuno che le preferenze tariffarie nell’ambito dell’SPG si concentrino sui paesi in via di sviluppo con maggiori necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze.
(8) La parità di genere in tutte le politiche dell’Unione è saldamente sancita dall’articolo 8 TFUE ed è anche al centro dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, come sancito dal suo obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5. Gli accordi commerciali e di investimento tendono tuttavia ad avere conseguenze diverse sulle donne e sugli uomini a causa delle disparità strutturali tra i generi. L’SPG può contribuire positivamente all’occupazione e all’emancipazione delle donne.
(9) L’SPG dovrebbe contemplare un regime di base («SPG ordinario») e due regimi speciali, vale a dire il «regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo — SPG+» e il «regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati — EBA» (Everything But Arms — tutto tranne le armi). Si conferma quindi la struttura del periodo precedente, in quanto incentrata sui paesi più bisognosi e sulle mutevoli necessità dei paesi beneficiari in termini di sviluppo. L’SPG dovrebbe promuovere l’integrazione regionale tra paesi in via di sviluppo e dovrebbe applicarsi all’intero territorio del paese beneficiario, comprese le zone economiche speciali e le zone di trasformazione per l’esportazione.
(10) È opportuno che l’SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni e che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico. Non esiste una definizione di «paesi in via di sviluppo» a livello dell’OMC e sono i paesi che concedono preferenze a definire l’elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all’SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un’economia centralizzata a un’economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell’SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall’elenco dei paesi ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie dell’SPG. Tali paesi si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e quindi non presentano le medesime necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili. Per evitare discriminazioni ingiustificate, essi non dovrebbero pertanto avvalersi dell’SPG ordinario. Inoltre, i paesi a reddito alto o medio-alto non dovrebbero avvalersi delle preferenze tariffarie previste dall’SPG poiché ciò aumenterebbe la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Nell’applicare l’SPG ordinario occorre tener conto della possibile evoluzione delle necessità di un paese sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze. È pertanto opportuno far sì che l’SPG ordinario possa essere soggetto ad adeguamenti.
(11) Ai fini della coerenza, le preferenze tariffarie concesse a titolo dell’SPG ordinario non dovrebbero essere estese ai paesi in via di sviluppo che beneficiano di un regime di accesso preferenziale al mercato dell’Unione che offre loro almeno lo stesso livello di preferenze tariffarie per la quasi totalità degli scambi. Tuttavia, per dare ai paesi beneficiari e agli operatori economici il tempo di adattarsi, l’SPG ordinario dovrebbe continuare ad essere concesso per due anni a decorrere dalla data di applicazione, per tale paese beneficiario, di un regime di accesso preferenziale al mercato.
(12) L’SPG+ si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), la dichiarazione del millennio dell’ONU (2000), la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002), la dichiarazione del centenario dell’ILO per il futuro del lavoro (2019), l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, i Principi guida dell’ONU su imprese e diritti umani (2011) e l’accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»). Di conseguenza, è opportuno accordare preferenze tariffarie supplementari a titolo dell’SPG+ ai paesi in via di sviluppo che sono economicamente vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione, hanno ratificato le convenzioni e gli accordi internazionali relativi ai diritti umani e del lavoro, alla protezione del clima e dell’ambiente e al buon governo e si impegnano ad assicurarne l’effettiva attuazione. L’SPG+ dovrebbe aiutare tali paesi ad assumersi le responsabilità aggiuntive derivanti dalla ratifica e dall’effettiva attuazione di tali convenzioni e accordi internazionali. L’Unione dovrebbe impegnarsi in missioni periodiche di monitoraggio e dialogo con i paesi beneficiari dell’SPG+ al fine di promuovere i valori universali dei diritti umani, compresi i progressi verso l’abolizione della pena di morte, verso l’assunzione di responsabilità per i crimini di guerra e altri reati gravi e verso l’applicabilità dei diritti umani esistenti. Inoltre, il dialogo con i paesi beneficiari dell’SPG+ dovrebbe promuovere i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, la protezione dell’ambiente e il buon governo.
(13) L’elenco delle convenzioni internazionali rilevanti per l’SPG di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012 dovrebbe essere aggiornato per tenere maggiormente conto dell’evoluzione degli strumenti e delle norme internazionali fondamentali e affrontare in modo proattivo lo sviluppo sostenibile in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile. A tale proposito dovrebbero essere aggiunte le convenzioni seguenti: l’accordo di Parigi, che sostituisce il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997; la convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006); il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000); la convenzione n. 81 dell’ILO sull’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio (1947); la convenzione n. 144 dell’ILO sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l’adozione di norme internazionali del lavoro (1976); e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000). La Commissione, se del caso insieme al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), dovrebbe, tramite il dialogo esistente con i paesi beneficiari dell’SPG ordinario o dell’EBA, esaminare i loro progressi volti alla ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, protezione del clima e dell’ambiente e buon governo pertinenti per l’SPG ed elencati nell’allegato VI del presente regolamento («convenzioni pertinenti») e incoraggiare ulteriormente tali progressi al fine di conseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile.
(14) I paesi che non rientrano più nella categoria dei paesi meno sviluppati designata dall’ONU dovrebbero essere incentivati a proseguire il percorso dello sviluppo sostenibile. A tal fine i criteri di vulnerabilità economica che permettono di accedere all’SPG+ dovrebbero essere resi meno severi rispetto a quelli previsti nel regolamento (UE) n. 978/2012, affinché possa avvalersene un maggior numero di paesi che non rientrano più nella categoria dei paesi meno sviluppati.
(15) Le preferenze tariffarie dovrebbero essere volte a promuovere l’ulteriore crescita economica sostenibile dei paesi beneficiari in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Nel quadro dell’SPG+ è quindi opportuno che i dazi ad valorem siano sospesi per i paesi beneficiari interessati. Anche i dazi specifici dovrebbero essere sospesi, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem.
(16) I paesi che soddisfano i criteri di ammissibilità all’SPG+ dovrebbero poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari qualora, dopo aver esaminato le loro domande la Commissione stabilisca che le relative condizioni sono soddisfatte.
(17) I paesi che alla data del 31 dicembre 2026 sono beneficiari dell’SPG+ a norma del regolamento (UE) n. 978/2012, come stabilito nell’allegato III di tale regolamento, e che desiderano continuare a beneficiare dell’SPG+, dovranno presentare una nuova domanda entro il 31 dicembre 2028, conformemente ai criteri di ammissibilità di cui al presente regolamento. Tuttavia, al fine di garantire la continuità e la certezza del diritto agli operatori economici, le preferenze tariffarie a titolo dell’SPG+ previste dal regolamento (UE) n. 978/2012 per tali paesi saranno mantenute durante il periodo di esame delle rispettive domande. Tale periodo transitorio è inteso a concedere a tali paesi beneficiari dell’SPG+ il tempo sufficiente a preparare la loro domanda al fine di soddisfare i requisiti di condizionalità riveduti a norma del presente regolamento e, nel frattempo, mantenere l’accesso preferenziale all’SPG+ di cui al regolamento (UE) n. 978/2012. Le domande di assistenza tecnica e finanziaria presentate da paesi richiedenti in relazione alla ratifica e all’attuazione delle convenzioni pertinenti possono essere considerate favorevolmente.
(18) La Commissione e, ove opportuno, il SEAE dovrebbero monitorare lo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti e la loro attuazione effettiva, esaminando le informazioni pertinenti, in particolare le conclusioni e raccomandazioni degli organi di controllo competenti istituiti a norma delle convenzioni pertinenti, ove disponibili, ed esaminando l’attuazione del proposto piano d’azione lungimirante e orientato alle priorità, e delle missioni periodiche sul campo, nonché i contributi dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani, nei paesi beneficiari. La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto da parte dei paesi beneficiari di eventuali obblighi di rendicontazione a titolo di tali convenzioni, nonché sullo stato di attuazione concreta delle convenzioni pertinenti. Tale relazione dovrebbe includere raccomandazioni e priorità in caso di preoccupazioni specifiche in merito all’effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti.
(19) La società civile e altri portatori di interessi pertinenti dovrebbero essere consultati durante tutto il ciclo di monitoraggio e le informazioni da loro presentate dovrebbero, se opportuno, essere tenute in debita considerazione.
(20) Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell’esecuzione degli accordi commerciali in materia di commercio, cui spetta garantire l’applicazione delle regole commerciali nell’UE e con i suoi partner commerciali. A riguardo di tale nomina, nel novembre 2020 la Commissione ha dato avvio a un nuovo meccanismo per le denunce, lo sportello unico, che rientra tra le iniziative volte a rafforzare l’attuazione e l’applicazione degli impegni commerciali. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, incluse le violazioni degli impegni connessi all’SPG. Lo sportello unico fornisce orientamenti adeguati per la presentazione delle denunce e ne garantisce la riservatezza. Tale nuovo sistema di presentazione delle denunce dovrebbe essere integrato nel quadro del presente regolamento.
(21) Le relazioni degli organi di controllo competenti sono essenziali per il monitoraggio dell’attuazione e, ove opportuno, per la revoca delle preferenze tariffarie. Dovrebbe tuttavia essere possibile integrare tali relazioni con altre informazioni a disposizione della Commissione, comprese le informazioni ottenute grazie a programmi bilaterali o multilaterali di assistenza tecnica e altre fonti di informazioni, purché siano accurate e affidabili. Potrebbero rientrare tra queste le informazioni provenienti da istituzioni, organi e organismi dell’Unione, da governi, organizzazioni internazionali, dalla società civile, dalle parti sociali, o denunce ricevute dallo sportello unico, purché rispondano alle condizioni pertinenti. Le lacune individuate durante il processo di monitoraggio possono orientare la Commissione nella sua futura programmazione dell’assistenza allo sviluppo.
(22) Tenendo conto dell’importanza dei contributi della società civile, la Commissione dovrebbe chiederne il parere, in particolare in sede di esame di una domanda di adesione all’SPG+, durante il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione dell’impegno vincolante assunto dai paesi beneficiari dell’SPG+, anche congiuntamente alle missioni di monitoraggio, nel corso di un impegno rafforzato e durante la preparazione della relazione sull’attuazione del presente regolamento.
(23) L’EBA dovrebbe continuare a garantire l’accesso in esenzione dai dazi al mercato dell’Unione europea per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, designati dalle Nazioni Unite, fatta eccezione per il commercio delle armi. Qualora un paese non sia più designato dall’ONU come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito dell’EBA. È opportuno che le preferenze tariffarie a titolo dell’EBA continuino a essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano di un altro regime di accesso preferenziale al mercato dell’Unione.
(24) Per quanto riguarda l’SPG ordinario, è opportuno continuare a differenziare le preferenze tariffarie a seconda della natura sensibile o non sensibile dei prodotti, in modo da tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all’interno dell’Unione.
(25) È opportuno mantenere la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie corrispondenti dell’Unione europea.
(26) Tale riduzione tariffaria dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dall’SPG. Per quanto riguarda i dazi ad valorem, la riduzione generale dovrebbe quindi essere operata secondo un tasso fisso pari al 3,5 % dell’aliquota del dazio della «nazione più favorita», mentre tali dazi per i tessili e i prodotti tessili dovrebbero essere ridotti del 20 %. I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Ove sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato.
(27) I dazi dovrebbero essere sospesi totalmente nei casi in cui dal trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d’importazione derivi un dazio ad valorem pari o inferiore all’1 % o un dazio specifico pari o inferiore a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta.
(28) La graduazione dei prodotti dovrebbe basarsi su criteri connessi alle sezioni e ai capitoli della tariffa doganale comune. La graduazione dovrebbe applicarsi a livello di sezione o sottosezione al fine di ridurre i casi di graduazione di prodotti eterogenei. La graduazione di una sezione o di una sottosezione, composta da capitoli, per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando la sezione soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi, al fine di migliorare la prevedibilità e l’equità della graduazione eliminando l’incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni. La graduazione non dovrebbe applicarsi ai paesi beneficiari dell’SPG+ e ai paesi beneficiari dell’EBA, in quanto tali paesi hanno profili economici molto simili, con una base d’esportazione limitata e non diversificata che li rende vulnerabili.
(29) È opportuno che le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applichino ai prodotti originari dei paesi beneficiari in conformità alle norme di origine stabilite nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e agli strumenti normativi adottati in conformità ai poteri conferiti da detto regolamento, in particolare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. È opportuno concedere il cumulo tra paesi appartenenti a diversi gruppi regionali e il cumulo ampliato a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a condizione che il paese beneficiario richiedente apporti prove sufficienti a dimostrare che il cumulo corrisponde alle sue necessità sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio e ha quindi come effetti, tra l’altro, la crescita economica, l’eliminazione della povertà, la diversificazione delle esportazioni e l’industrializzazione, e purché non abbia ripercussioni negative sulla situazione di altri paesi, in particolar modo paesi beneficiari dell’EBA. Per valutare se la concessione del cumulo risponda alle necessità sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio del paese richiedente, la Commissione dovrebbe tenere conto della dipendenza del paese beneficiario dal paese fornitore e delle prospettive future riguardanti i prodotti in questione.
(30) In caso di carenze nell’attuazione dei principi stabiliti nelle convenzioni pertinenti, inclusi determinati principi delle norme umanitarie internazionali, al fine di promuovere gli obiettivi di tali convenzioni, e qualora ciò sia vantaggioso, la Commissione dovrebbe assumere un impegno rafforzato con il paese beneficiario per affrontare la situazione. In caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti nelle convenzioni pertinenti e, se del caso, qualora il dialogo con il paese beneficiario non porti a un miglioramento della situazione, la Commissione dovrebbe avere il potere di revocare le preferenze tariffarie al paese beneficiario. È opportuno revocare temporaneamente le preferenze tariffarie a titolo dell’SPG+ qualora il paese beneficiario non osservi l’impegno preso che lo vincola a mantenere la ratifica e l’attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti o a rispettare gli obblighi di rendicontazione imposti dalle rispettive convenzioni pertinenti, oppure qualora il paese beneficiario non collabori in relazione alle procedure di monitoraggio dell’Unione stabilite nel presente regolamento. La revoca temporanea dovrebbe protrarsi fino a quando non vengano meno le condizioni che la giustificano. In caso di violazioni di eccezionale gravità la Commissione dovrebbe avere il potere di reagire con rapidità adottando misure entro tempi brevi. In considerazione dell’approccio di tolleranza zero praticato dall’Unione nella lotta al lavoro minorile, tra le ragioni che giustificano la revoca temporanea dovrebbe figurare l’esportazione di prodotti realizzati con modalità proibite a livello internazionale, quali lavoro minorile e lavoro forzato, incluse la schiavitù e il lavoro di detenuti, quali definiti dalle convenzioni pertinenti. Tuttavia, l’eliminazione del lavoro minorile è un processo a lungo termine, soprattutto nei paesi in cui non sono disponibili condizioni di lavoro dignitose, istruzione gratuita o una rete di sicurezza sociale. In tale contesto, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se il paese beneficiario abbia adottato politiche volte a ridurre il lavoro minorile e se il suo monitoraggio evidenzi progressi e azioni concreti verso il pieno rispetto delle convenzioni pertinenti. La revoca temporanea dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento dovrebbe essere considerata una misura di ultima istanza.
(31) L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nel traguardo 7 del suo obiettivo di sviluppo sostenibile 10, invita ad agevolare una mobilità delle persone e una migrazione ordinate, sicure e responsabili, anche attraverso l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite. Tali politiche possono contribuire positivamente alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile. In tale prospettiva, è essenziale che sia i paesi di origine sia i paesi di destinazione affrontino le sfide comuni, quali l’aumento della collaborazione ai fini della riammissione dei propri cittadini e il loro reinserimento sostenibile nel paese di origine, nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani.
(32) La politica dell’Unione in materia di rimpatrio e riammissione rispetta pienamente il principio di non respingimento ed è attuata conformemente ai principi internazionali fondamentali in materia di diritti umani. Il rimpatrio volontario rimane un elemento cruciale del sistema comune dell’Unione per i rimpatri, che prevede il rimpatrio umano, effettivo e sostenibile dei migranti irregolari. La politica migratoria dell’Unione sostiene inoltre il miglioramento del reinserimento sostenibile e del rafforzamento delle capacità nei paesi partner, il che a sua volta può contribuire in modo significativo allo sviluppo locale in tali paesi.
(33) Il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione costituiscono sfide comuni per l’Unione e i suoi partner. In particolare, ogni Stato ha l’obbligo, a norma del diritto internazionale consuetudinario, di riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente nel territorio di un altro Stato. Le convenzioni internazionali multilaterali, quale la convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, fanno riferimento anche all’obbligo degli Stati di ammettere nel loro territorio i loro cittadini che sono stati espulsi dal territorio di un altro Stato. Tale approccio e le azioni pertinenti dovrebbero essere attuati conformemente ai principi internazionali fondamentali in materia di diritti umani.
(34) La revoca temporanea dei regimi preferenziali per carenze gravi e sistematiche di un paese beneficiario rispetto all’obbligo di riammettere i propri cittadini dovrebbe essere presa in considerazione solo in relazione ai paesi beneficiari: che, secondo la Commissione, a norma dell’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio («codice dei visti»), non cooperano a sufficienza in materia di riammissione; per i quali sono state proposte misure nell’ambito della politica in materia di visti a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti; e per i quali, dopo un periodo di impegno rafforzato specifico, la Commissione ritiene che persista un livello insufficiente di cooperazione in materia di riammissione.
(35) Alla luce della loro situazione specifica, della loro situazione socioeconomica, dei loro livelli di sviluppo e dei loro vincoli di capacità, i paesi beneficiari dell’EBA dovrebbero beneficiare di un ulteriore periodo transitorio di 24 mesi prima che sia concessa loro la possibilità di revocare temporaneamente i regimi preferenziali per carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo di riammettere i propri cittadini. Inoltre, la revoca dei regimi preferenziali nell’ambito dell’EBA dovrebbe essere possibile solo qualora persista una cooperazione insufficiente in materia di riammissione dopo l’adozione di misure a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti.
(36) Per valutare l’esistenza di carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo di riammissione dei cittadini del paese beneficiario, la Commissione dovrebbe basarsi sugli elementi pertinenti e oggettivi di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 2, del codice dei visti, compresi dati affidabili forniti dagli Stati membri, nonché dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione. Nel valutare una revoca temporanea dei regimi preferenziali legata a carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo di riammissione dei cittadini del paese beneficiario, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le misure adottate per migliorare la cooperazione di tale paese beneficiario in materia di riammissione.
(37) A norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e dei regolamenti precedenti sono stati revocati regimi preferenziali riguardanti le importazioni di prodotti originari della Bielorussia (revoca totale) e della Cambogia (revoca parziale) a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi di determinate convenzioni pertinenti. Poiché i motivi della revoca dei regimi preferenziali sono ancora validi, la revoca temporanea dei regimi preferenziali per la Bielorussia e la Cambogia dovrebbe rimanere in vigore ai sensi del presente regolamento.
(38) Qualora le importazioni di un determinato prodotto nell’ambito di uno dei regimi preferenziali contemplati dal presente regolamento causino o minaccino di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione interessati, dovrebbe essere possibile ripristinare in tutto o in parte i normali dazi della tariffa doganale comune su tale prodotto. Nel valutare l’esistenza di gravi difficoltà per i produttori dell’Unione interessati, può essere pertinente tenere conto anche dell’impatto di tali importazioni sull’intero settore, compresa la produzione di prodotti a monte o a valle. Ciò può essere particolarmente pertinente nel settore agricolo o quando sono coinvolte numerose piccole e medie imprese. Le misure di salvaguardia previste dal presente regolamento non si discostano dai normali dazi della tariffa doganale comune. Al contrario, il presente regolamento ripristina temporaneamente l’applicazione delle tariffe doganali comuni nelle relazioni commerciali con un determinato paese eliminando i vantaggi speciali concessi unilateralmente dall’Unione. Le misure di salvaguardia previste del presente regolamento non costituiscono uno strumento di difesa commerciale o una misura di salvaguardia a norma dei regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, né una misura di salvaguardia ai sensi dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, che stabilisce le norme per l’applicazione di misure di salvaguardia conformemente all’articolo XIX del GATT 1994. È opportuno che un’inchiesta di salvaguardia possa essere aperta su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell’Unione, o su iniziativa della Commissione.
(39) Tenendo conto delle sfide specifiche cui devono far fronte i produttori di riso dell’Unione, è opportuno introdurre un meccanismo prevedibile che porti all’applicazione automatica di contingenti tariffari. Il meccanismo automatico dovrebbe tutelare la redditività della filiera risicola dell’Unione, garantendo nel contempo benefici significativi ai paesi meno sviluppati a norma del presente regolamento. Questo meccanismo mirato per il riso integra gli altri strumenti di salvaguardia previsti dal presente regolamento, che rimangono comunque disponibili per tale filiera. Il meccanismo dovrebbe affrontare situazioni di pressione eccezionale sul mercato ripristinando immediatamente le tariffe della nazione più favorita e limitando le importazioni preferenziali mediante un contingente tariffario durante l’anno successivo non appena i volumi delle importazioni di determinati prodotti a base di riso superano di oltre il 45 % le soglie stabilite. Le soglie sono determinate paese per paese come media aritmetica dei volumi annui delle importazioni nell’Unione originarie di un paese beneficiario nel corso dei 10 anni civili precedenti l’anno del calcolo. Ai fini della certezza del diritto e della prevedibilità, i volumi applicabili durante il primo anno di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere calcolati tenendo conto del periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2024. Per il 2027 le soglie risultanti sono pari a 216 047 tonnellate per la Cambogia e a 171 862 tonnellate per il Myanmar. Le importazioni dei prodotti a base di riso in questione da altri paesi beneficiari durante tale periodo di riferimento non hanno superato la soglia del 6 % delle importazioni totali dell’Unione stabilita nel presente regolamento. Dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, le soglie dovrebbero essere rivedute ogni anno per l’anno successivo.
(40) Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità di procedere in modo più mirato e di migliorare la coerenza e la trasparenza, da una parte, e quella di promuovere maggiormente lo sviluppo sostenibile e il buon governo grazie ad un sistema di preferenze commerciali unilaterali, dall’altra, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento, alla decisione di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie, all’abrogazione di una revoca temporanea, al rinvio della data di applicazione della revoca temporanea o alla modifica del suo ambito di applicazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(41) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(42) È opportuno far ricorso alla procedura consultiva per l’adozione di atti di esecuzione relativi alla revoca o alla sospensione delle preferenze tariffarie di determinate sezioni dell’SPG nei confronti dei paesi beneficiari e all’apertura di una procedura di revoca temporanea, tenendo in considerazione la natura e l’impatto di tali atti. Alla luce dei livelli di sviluppo dei paesi beneficiari dell’EBA, è opportuno fare ricorso alla procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione sull’avvio di una procedura di revoca temporanea per tali paesi a causa di carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo di riammettere i loro cittadini.
(43) È opportuno far ricorso alla procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione sulle inchieste di salvaguardia e sulla sospensione delle preferenze tariffarie laddove le importazioni possano causare perturbazioni, anche gravi, nei mercati dell’Unione.
(44) Al fine di garantire l’integrità ed il corretto funzionamento dell’SPG è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili, qualora richiesto da imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi a revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali.
(45) Per fornire un quadro stabile agli operatori economici, prima della fine del periodo massimo di sei mesi, ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla cessazione o alla proroga delle revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.
(46) La Commissione dovrebbe inoltre adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora ciò sia reso necessario, in casi debitamente giustificati connessi ad inchieste di salvaguardia, da imperativi motivi d’urgenza connessi al deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell’Unione, cui sarebbe difficile porre rimedio.
(47) La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti dell’SPG mediante i comitati istituzionali competenti.
(48) Nell’attuare il presente regolamento, la Commissione dovrebbe fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni tempestive su fasi procedurali importanti, quali l’adesione all’SPG+, l’impatto sui paesi meno sviluppati che escono dal regime EBA, l’apertura di una procedura di revoca temporanea, un’inchiesta di salvaguardia o una modifica dei codici della nomenclatura combinata di cui al presente regolamento, stabilendo quali prodotti potrebbero essere soggetti a una salvaguardia speciale. La Commissione dovrebbe inoltre tenere informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle attività di impegno rafforzato, compresi i risultati delle missioni di monitoraggio nei paesi beneficiari dell’SPG+, nonché in merito all’avvio e ai risultati di un impegno rafforzato specifico con il paese beneficiario interessato al fine di migliorare il livello di cooperazione di tale paese beneficiario rispetto all’obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini. Al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi strategici in questione, la Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio quando decide di revocare temporaneamente i regimi preferenziali a un paese beneficiario in caso di carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini. La Commissione dovrebbe, in particolare, fornire le informazioni pertinenti incluse nelle relazioni e nelle valutazioni effettuate nel contesto dell’applicazione dell’articolo 25 bis del codice dei visti in relazione al paese beneficiario interessato. Al fine di motivare il ricorso alla condizionalità in materia di riammissione, la Commissione dovrebbe fornire dati adeguati sulle tendenze in materia di riammissione per quanto riguarda il paese beneficiario interessato. Se necessario, dovrebbero essere applicate le procedure per la trasmissione di informazioni riservate.
(49) Entro il 1° gennaio 2033 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull’applicazione del presente regolamento e valutare la necessità di sottoporre a riesame l’SPG. Tale relazione è necessaria per analizzare l’impatto dell’SPG sulle esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo dei paesi beneficiari oltre che sul commercio bilaterale e sul gettito tariffario dell’Unione, con particolare riguardo all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. È opportuno prestare particolare attenzione ai paesi meno sviluppati che escono dal regime EBA e a qualsiasi sviluppo pertinente relativo alle condizionalità, specie per quanto riguarda i diritti fondamentali sul lavoro e l’elenco delle convenzioni pertinenti. Si potrebbero inoltre prendere in considerazione i pertinenti sviluppi, in particolare in seno all’OMC, in materia di agevolazione e promozione degli scambi di beni e servizi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici.
(50) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 978/2012,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
1. Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) mediante il quale l’Unione concede l’accesso preferenziale al proprio mercato si applica in conformità al presente regolamento.
2. Il presente regolamento prevede i seguenti regimi preferenziali nell’ambito dell’SPG:
a) un regime ordinario («SPG ordinario»);
b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+);
c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati [«Tutto tranne le armi» — Everything But Arms (EBA)].
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «paesi»: i paesi e i territori che dispongono di un’amministrazione doganale;
2) «paesi meno sviluppati»: i paesi meno sviluppati designati come tali dalle Nazioni Unite;
3) «paesi beneficiari»: i paesi che beneficiano di uno qualsiasi dei regimi preferenziali nell’ambito dell’SPG;
4) «paesi beneficiari dell’SPG ordinario»: i paesi che beneficiano dell’SPG ordinario, elencati nell’allegato I e identificati come tali nella colonna C dello stesso;
5) «paesi beneficiari dell’SPG+»: i paesi che beneficiano dell’SPG+, elencati nell’allegato I e identificati come tali nella colonna C dello stesso;
6) «paesi beneficiari dell’EBA»: i paesi che beneficiano dell’EBA, elencati nell’allegato I e identificati come tali nella colonna C dello stesso;
7) «dazi della tariffa doganale comune»: i dazi doganali specificati nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;
8) «sezione SPG»: una sezione figurante negli allegati III e VII, stabilita sulla base delle sezioni e dei capitoli della tariffa doganale comune;
9) «regime di accesso preferenziale al mercato»: l’accesso preferenziale al mercato dell’Unione in virtù di un accordo commerciale, applicato a titolo provvisorio o in vigore, o in virtù di preferenze autonome accordate dall’Unione;
10) «piano d’azione»: un elenco di misure previste da un paese richiedente l’SPG+ ai fini dell’effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti;
11) «impegno rafforzato»: un processo continuo volto ad agevolare e incentivare i paesi beneficiari a compiere progressi nell’attuazione delle condizioni stabilite nel presente regolamento o ad affrontare le carenze nel rispetto dei principi delle convenzioni pertinenti;
12) «attuazione effettiva»: l’attuazione integrale degli impegni e degli obblighi assunti a titolo delle convenzioni pertinenti, in modo da garantire il rispetto dei principi, degli obiettivi e dei diritti ivi stabiliti nell’intero territorio del paese beneficiario, incluse eventuali aree di tale territorio che il paese beneficiario ha designato quali zone economiche speciali o zone di trasformazione per l’esportazione;
13) «denuncia»: una denuncia presentata alla Commissione attraverso lo sportello unico;
Articolo 3
1. L’elenco dei paesi ammissibili a beneficiare di uno qualsiasi dei regimi preferenziali nel quadro dell’SPG («paesi ammissibili») figura nell’allegato I, alle colonne A e B.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare l’elenco di cui all’allegato I in modo da tenere conto dei cambiamenti di stato internazionale o di classificazione dei paesi, del loro sviluppo economico o delle loro necessità sul piano commerciale, finanziario e dello sviluppo.
3. La Commissione informa i paesi ammissibili interessati circa i cambiamenti pertinenti del loro stato in relazione all’SPG.
CAPO II
SPG ordinario
Articolo 4
1. Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste dall’SPG ordinario, fatta eccezione per i casi seguenti:
a) se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto per i tre anni consecutivi immediatamente precedenti all’aggiornamento dell’elenco dei paesi beneficiari; oppure
b) se beneficia di un regime d’accesso preferenziale al mercato dell’Unione che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell’SPG o condizioni più favorevoli.
2. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica ai paesi meno sviluppati.
Articolo 5
1. I paesi beneficiari dell’SPG ordinario che soddisfano i criteri enunciati all’articolo 4 sono elencati nell’allegato I e identificati come tali nella colonna C dello stesso.
2. Entro il 1° gennaio di ogni anno successivamente al 12 luglio 2026, la Commissione riesamina l’allegato I. Al fine di lasciare ai paesi beneficiari dell’SPG ordinario e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione all’SPG:
a) la decisione di non identificare più un paese come paese beneficiario dell’SPG ordinario, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applica con decorrenza dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo all’anno civile della data in cui i criteri pertinenti non sono più soddisfatti;
b) la decisione di non identificare più un paese come paese beneficiario dell’SPG ordinario, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica con decorrenza dal 1° gennaio del terzo anno civile successivo all’anno civile della data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare la colonna C dell’allegato I sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 4.
4. La Commissione informa i paesi beneficiari dell’SPG ordinario circa i cambiamenti del loro stato in relazione all’SPG.
Articolo 6
1. I prodotti inclusi nell’SPG ordinario sono elencati nell’allegato III.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare l’allegato III al fine di introdurre i cambiamenti divenuti necessari a seguito di modifiche della nomenclatura combinata.
Articolo 7
1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato III come prodotti non sensibili sono sospesi completamente, tranne per i componenti agricoli.
2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato III come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato III la riduzione è del 20 %.
3. Le aliquote di dazio preferenziale applicate a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il 12 luglio 2026 si continuano ad applicare se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi e massimi sui prodotti elencati nell’allegato III come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.
5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato III come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non sono ridotti.
6. Se per i dazi ridotti conformemente ai paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non è ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non è applicato.
Articolo 8
1. Le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 sono sospese per quanto riguarda i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell’SPG ordinario se, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni nell’Unione di tali prodotti provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ordinario eccede le soglie fissate nell’allegato IV. Tali soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari.
2. Prima dell’applicazione delle preferenze tariffarie a titolo dell’SPG, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, che stabilisce un elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7 sono sospese per quanto concerne un paese beneficiario dell’SPG ordinario. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
3. Ogni tre anni la Commissione riesamina l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e adotta atti di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie di cui all’articolo 7. Tali atti di esecuzione si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della loro data di entrata in vigore.
4. L’elenco di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è stabilito sulla base dei dati disponibili il 1° settembre dell’anno del riesame e dei dati relativi ai due anni precedenti quello del riesame. Esso prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG applicabile in quel momento. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG che alla data di applicazione della sospensione non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
5. La Commissione notifica al paese interessato gli atti di esecuzione adottati a norma dei paragrafi 2 e 3.
6. Se l’allegato I è modificato sulla base dei criteri definiti all’articolo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare l’allegato IV al fine di adattare le modalità figuranti in tale allegato in modo da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie sono state sospese a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
CAPO III
SPG+
Articolo 9
1. Un paese beneficiario può beneficiare delle preferenze tariffarie previste nel quadro dell’SPG+ se soddisfa le condizioni seguenti:
a) è considerato vulnerabile, quale definito nell’allegato V, a causa di una mancanza di diversificazione;
b) ha ratificato tutte le convenzioni pertinenti e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, non rileva gravi carenze nell’effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti;
c) non ha formulato, in relazione alle convenzioni pertinenti, alcuna riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o ritenuta, ai fini del presente articolo, incompatibile con l’oggetto e lo scopo delle convenzioni pertinenti;
d) assume un impegno vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a perseguirne e garantirne l’attuazione effettiva, sulla base di un piano d’azione;
e) accetta senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione pertinente e si impegna in modo vincolante ad accettare che l’attuazione sia periodicamente oggetto di monitoraggio e riesame, conformemente alle convenzioni pertinenti;
f) si impegna in modo vincolante a partecipare e a collaborare nel quadro della procedura di rendicontazione e controllo dell’Unione di cui all’articolo 13.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le riserve sono ritenute incompatibili con l’oggetto e lo scopo di una convenzione pertinente nei casi seguenti:
a) qualora una procedura esplicitamente avviata a tale scopo ai sensi della convenzione pertinente sia giunta a tale risultato; oppure
b) in mancanza di una procedura siffatta, qualora l’Unione, se parte della convenzione pertinente, o la maggioranza qualificata degli Stati membri parti della convenzione pertinente, conformemente alle rispettive competenze a norma dei trattati, formulino obiezioni contro la riserva ritenendola incompatibile con l’oggetto e lo scopo della convenzione pertinente e si oppongano all’entrata in vigore della convenzione pertinente tra di essi e lo Stato che ha emesso la riserva conformemente alla convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati;
3. Il piano d’azione di cui al paragrafo 1, lettera d), si basa sulle informazioni disponibili, in particolare sulle conclusioni più recenti degli organi di controllo delle convenzioni pertinenti. Tale piano d’azione propone inoltre calendari adeguati e indicativi e individua, se del caso, le istituzioni responsabili nel paese beneficiario. Il piano d’azione è lungimirante e orientato alle priorità. Il piano d’azione è pubblicato non appena il paese diventa beneficiario dell’SPG+.
Articolo 10
1. L’SPG+ è concesso alle condizioni seguenti:
a) un paese beneficiario dell’SPG ha presentato una domanda a tale fine;
b) la Commissione ritiene, sulla base dell’esame della domanda, che il paese richiedente soddisfi le condizioni di cui all’articolo 9.
2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), compreso il piano d’azione.
3. Dopo aver ricevuto la domanda, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
4. Al termine dell’esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare l’allegato I al fine di concedere al paese richiedente lo status di paese beneficiario dell’SPG+ identificandolo come tale nella colonna C dello stesso.
5. Se un paese beneficiario dell’SPG+ non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) o c), o revoca uno dei suoi impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 45, per modificare l’allegato I al fine di non identificare più tale paese come paese beneficiario dell’SPG+.
6. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5 dopo che l’atto delegato di cui a tali paragrafi è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il paese richiedente a cui è concesso lo status di paese beneficiario dell’SPG+ è informato dalla Commissione della data in cui comincia ad applicarsi tale atto delegato.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di concessione dello status di paese beneficiario dell’SPG+, in particolare per quanto concerne i termini nonché la presentazione e il trattamento delle domande.
Articolo 11
1. I prodotti inclusi nell’SPG+ sono elencati negli allegati III e VII.
2. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare gli allegati III e VII allo scopo di tenere conto delle modifiche della nomenclatura combinata che riguardano i prodotti elencati in tali allegati.
Articolo 12
1. Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati negli allegati III e VII originari di un paese beneficiario dell’SPG+.
2. Sono sospesi completamente i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti della nomenclatura combinata classificati con il codice 1704 10 90 è limitato al 16 % del valore in dogana.
Articolo 13
1. A partire dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+, nel corso di regolari cicli di monitoraggio della durata di tre anni, la Commissione discute con ciascun paese beneficiario dell’SPG+, segue e monitora lo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti e la loro attuazione effettiva, come anche la collaborazione del paese beneficiario dell’SPG+ con gli organi di controllo competenti e i progressi compiuti da ciascun paese beneficiario del SPG+ nell’attuazione del proprio piano d’azione. Nel corso di tale attività la Commissione esamina tutte le informazioni pertinenti, in particolare le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti.
2. I paesi beneficiari dell’SPG+ collaborano con la Commissione e comunicano tutte le informazioni necessarie per determinare se tali paesi rispettano gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) per valutare la loro situazione per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).
3. La Commissione effettua, se del caso congiuntamente al SEAE, almeno una visita di monitoraggio in ciascun paese beneficiario dell’SPG+ per ogni ciclo di monitoraggio, al fine di valutare i progressi compiuti da ciascun paese beneficiario dell’SPG+ in termini di attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, tenendo conto delle misure adottate conformemente al pertinente piano d’azione.
Articolo 14
1. Entro il 1° gennaio 2030 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell’SPG+ da tali convenzioni pertinenti nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene:
a) le conclusioni o le raccomandazioni degli organi di controllo competenti per ciascuno dei paesi beneficiari dell’SPG+; e
b) le conclusioni della Commissione e, se opportuno, del SEAE, quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell’SPG+ degli impegni vincolanti a conformarsi agli obblighi di rendicontazione, a collaborare con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e a garantire l’attuazione effettiva delle stesse, tenendo conto dell’attuazione dei piani d’azione.
La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata.
In caso di preoccupazioni specifiche, la relazione indica raccomandazioni su questioni e azioni cui dare priorità nel ciclo di monitoraggio successivo per migliorare l’attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti di cui ai corrispondenti impegni vincolanti.
3. Nel formulare le proprie conclusioni sull’attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il SEAE, valutano le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, come anche, ferme restando le altre fonti, le informazioni presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e da terzi, inclusi i governi e le organizzazioni internazionali, la società civile e le parti sociali.
Articolo 15
1. L’SPG+ è temporaneamente revocato in relazione a tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell’SPG+, qualora tale paese beneficiario dell’SPG+ non rispetti i suoi impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), o il paese beneficiario dell’SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione pertinente a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c).
2. Al paese beneficiario dell’SPG+ incombe l’onere della prova in ordine al rispetto degli obblighi risultanti dagli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), e alla sua situazione in relazione all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c).
3. Qualora, in base alle conclusioni della relazione di cui all’articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate in una denuncia, e tenendo conto dell’impegno rafforzato di cui all’articolo 20, la Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell’SPG+ rispetti gli impegni vincolanti previsti dal piano d’azione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), o gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere e) o f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione pertinente a norma dell’articolo 9, paragrafo1, lettera c), la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, per l’apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
4. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e informa il paese beneficiario dell’SPG+ interessato dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 3. Tale avviso:
a) indica i motivi del ragionevole dubbio di cui al paragrafo 3, che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario dell’SPG+ di continuare a godere delle preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+;
b) fissa il periodo durante il quale il paese beneficiario dell’SPG + deve presentare le sue osservazioni.
Il periodo di cui al primo comma, lettera b), non supera i tre mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso.
5. La Commissione offre al paese beneficiario dell’SPG+ ogni opportunità di collaborare durante il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b).
6. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, incluse, ove opportuno, le prove presentate in una denuncia o fornite da terzi, compresa la società civile. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.
7. Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), la Commissione decide:
a) di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure
b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+.
8. Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, per chiudere la procedura di revoca temporanea. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l’altro, sulle prove ricevute.
9. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+.
In sede di preparazione di tali atti delegati la Commissione effettua, sulla base delle informazioni disponibili, un’analisi dell’effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario.
10. Se la Commissione decide una revoca temporanea, i corrispondenti atti delegati diventano applicabili sei mesi dopo la data della loro adozione.
11. Dopo l’adozione di atti delegati per revocare temporaneamente l’SPG+, la Commissione prosegue, se del caso, il dialogo avviato nel quadro dell’impegno rafforzato di cui all’articolo 20.
12. Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima che diventino applicabili gli atti delegati di cui al paragrafo 9 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare tali atti delegati volti a revocare temporaneamente le preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 46.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di revoca temporanea dell’SPG+, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e le condizioni per il riesame.
Articolo 16
Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 15, paragrafo 1, non sussistono più, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare gli allegati I e II al fine di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+.
Se continuano a sussistere alcune delle ragioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, che hanno motivato la revoca temporanea delle preferenze tariffarie mentre altre decadono, oppure se si rilevano ulteriori ragioni oltre a quelle che hanno giustificato la revoca temporanea, le misure adottate a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, sono adattate di conseguenza.
CAPO IV
EBA
Articolo 17
1. Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo dell’EBA se è un paese meno sviluppato.
2. La Commissione riesamina costantemente l’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA di cui all’allegato I, identificati come tali nella colonna C dello stesso, sulla base degli ultimi dati disponibili.
Qualora un paese beneficiario dell’EBA non soddisfi più la condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare l’allegato I al fine di escludere il paese in questione dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dell’EBA non soddisfa più tale condizione.
3. In attesa che un nuovo paese indipendente sia designato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare l’allegato I a titolo provvisorio, al fine di includere il paese in questione nell’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA.
Se tale nuovo paese indipendente non è stato designato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato nel corso del primo riesame disponibile della categoria dei paesi meno sviluppati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati senza ritardo, conformemente all’articolo 45, per modificare l’allegato I al fine di escludere tale paese da detto allegato, senza concedere il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione informa i paesi beneficiari dell’EBA circa i cambiamenti del loro stato in relazione all’SPG.
Articolo 18
I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, esclusi quelli di cui al capitolo 93, originari di un paese beneficiario dell’EBA.
CAPO V
Disposizioni generali in materia di impegno
Articolo 19
La Commissione e, se del caso, il SEAE si impegnano con i paesi beneficiari dell’SPG ordinario e con i paesi beneficiari dell’EBA nel contesto dei dialoghi bilaterali esistenti al fine di esaminare e incoraggiare i progressi verso la ratifica delle convenzioni pertinenti.
Articolo 20
1. La Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, può assumere un impegno rafforzato con un paese beneficiario dell’SPG ordinario o con un paese beneficiario dell’EBA nelle situazioni in cui ciò sarebbe utile per affrontare le carenze nell’attuazione delle condizioni stabilite nel presente regolamento e, in particolare, nel caso di carenze nel rispetto dei principi delle convenzioni pertinenti. Se ritiene che il paese beneficiario dell’SPG ordinario o il paese beneficiario dell’EBA abbia adottato le misure necessarie per affrontare tali carenze, la Commissione può porre fine all’impegno rafforzato.
2. Per i paesi beneficiari dell’SPG+, la Commissione, nel quadro dell’impegno rafforzato, svolge le necessarie azioni di riesame, monitoraggio e valutazione secondo la procedura di cui all’articolo 13.
Articolo 21
Ai fini dell’applicazione delle pertinenti fasi procedurali a norma del presente regolamento relative alle convenzioni pertinenti, la Commissione tiene conto delle pertinenti attività e procedure intraprese dalle entità internazionali competenti in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, protezione del clima e dell’ambiente, e buona governance.
Articolo 22
1. I dialoghi bilaterali esistenti e gli impegni rafforzati con i paesi beneficiari di cui al presente capo possono riguardare la collaborazione ai fini della riammissione dei cittadini di tali paesi, qualora dette persone siano migranti irregolari nell’Unione.
2. Qualora abbia presentato una proposta a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, la Commissione avvia un impegno rafforzato specifico con il paese beneficiario interessato al fine di migliorare il livello di cooperazione del paese beneficiario rispetto all’obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini.
3. In caso di carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo internazionale di un paese beneficiario di riammettere i propri cittadini, i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari di tale paese beneficiario, qualora la Commissione ritenga che persista un livello insufficiente di cooperazione in materia di riammissione a seguito di:
a) un impegno rafforzato, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di almeno 12 mesi dalla data in cui la Commissione presenta al Consiglio la proposta di adottare una decisione di esecuzione a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, per i paesi beneficiari dell’SPG ordinario e per i paesi beneficiari dell’SPG+;
b) un impegno rafforzato, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di almeno 12 mesi dalla data in cui il Consiglio adotta una decisione di esecuzione conformemente all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, per i paesi beneficiari dell’EBA.
4. La Commissione può avviare la procedura di revoca temporanea dei regimi preferenziali a un paese beneficiario a norma del paragrafo 3 solo dopo aver valutato, in via preliminare, se un’eventuale revoca temporanea dei regimi preferenziali sarebbe proporzionata, tenendo conto del contributo di una revoca temporanea al miglioramento della cooperazione con il paese terzo in questione, anche alla luce della situazione socioeconomica di tale paese. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua valutazione ed elabora una relazione pubblica in cui presenta le sue conclusioni.
5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’articolo 23, paragrafi da 3 a 17, e l’articolo 24 si applicano alla revoca temporanea dei regimi preferenziali a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
6. Quando la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 23, paragrafo 10, al fine di revocare temporaneamente i regimi preferenziali a un paese beneficiario in caso di carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle informazioni pertinenti incluse nelle relazioni redatte e nelle valutazioni effettuate nel contesto dell’applicazione dell’articolo 25 bis del codice dei visti in relazione a tale paese beneficiario, compresi dati adeguati sulle tendenze in materia di riammissione per quanto riguarda tale paese beneficiario.
7. La relazione sull’applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 49, paragrafo 2, comprende una valutazione della necessità e del funzionamento del legame tra l’SPG e la cooperazione in materia di riammissione dei propri cittadini da parte dei paesi beneficiari.
8. I paragrafi 3 e 4 si applicano ai paesi beneficiari dell’EBA a decorrere dal 1° gennaio 2029.
CAPO VI
Disposizioni di revoca temporanea comuni a tutti i regimi preferenziali
Articolo 23
1. I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:
a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni pertinenti;
b) esportazione di prodotti realizzati con modalità proibite a livello internazionale, quali lavoro minorile e lavoro forzato, incluse la schiavitù e il lavoro di detenuti;
c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) oppure inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio;
d) pratiche commerciali sleali gravi e sistematiche, tra cui quelle che hanno effetti sull’approvvigionamento di materie prime, che hanno ripercussioni negative per l’industria dell’Unione e che non sono state contrastate dal paese beneficiario;
e) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca o da eventuali accordi internazionali di cui l’Unione fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche.
Per dette pratiche commerciali sleali di cui al paragrafo 1, lettera d), che sono vietate o impugnabili ai sensi degli accordi dell’OMC, l’applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell’organo competente dell’OMC.
2. Il paragrafo 1, lettera d), del presente articolo non si applica ai prodotti di un paese beneficiario che siano oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Se la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo e tenendo conto, se del caso, dell’impegno rafforzato di cui all’articolo 20, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2. Se ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie sulla base dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera a), la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, per aprire una procedura di revoca temporanea. Se ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie sulla base dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3. La Commissione informa dell’adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.
4. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando l’apertura di una procedura di revoca temporanea e informa il paese beneficiario interessato dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 3. Tale avviso:
a) indica, in relazione all’atto di esecuzione, le ragioni sufficienti a motivare l’apertura di una procedura di revoca temporanea, di cui al paragrafo 3; e
b) dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato durante il periodo di controllo e di valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo e che, se del caso, proseguirà il dialogo avviato nel quadro dell’impegno rafforzato di cui all’articolo 20.
5. La Commissione effettua il controllo e la valutazione per un periodo di sei mesi a partire dalla pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 4. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di impegnarsi e collaborare in qualsiasi momento durante tale periodo.
6. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le valutazioni, i commenti, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, incluse, ove opportuno, le prove presentate in una denuncia o fornite da terzi. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti, anche quelle provenienti dalla società civile.
7. Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare osservazioni sulla relazione. Il periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni non può superare un mese.
8. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, la Commissione decide:
a) di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure
b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
9. Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea.
10. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2. In sede di preparazione dell’atto delegato la Commissione effettua, sulla base delle informazioni disponibili, un’analisi dell’effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario.
11. L’atto di esecuzione o delegato adottato, di cui rispettivamente ai paragrafi 9 e 10, si basa, tra l’altro, sulle prove raccolte e ricevute.
12. Se la Commissione decide di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie, l’atto delegato di cui al paragrafo 10 diventa applicabile sei mesi dalla sua adozione.
13. Dopo l’adozione dell’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo, la Commissione prosegue, se del caso, il dialogo avviato nel quadro dell’impegno rafforzato di cui all’articolo 20. In assenza di tale impegno, la Commissione può perseguire altri strumenti di dialogo.
14. Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima che sia applicabile l’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l’atto delegato adottato per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 46.
15. Se la Commissione ritiene che, in circostanze eccezionali quali un’emergenza sanitaria di portata mondiale, catastrofi naturali o altri eventi imprevisti, sia opportuno riesaminare la portata della revoca temporanea oppure ritardarne o sospenderne l’applicazione, alla Commissione è conferito il potere di modificare l’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 46.
16. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di revoca temporanea di tutti i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame delle misure adottate.
17. La Commissione apre la procedura di revoca temporanea a norma dei paragrafi da 3 a 16 se ritiene che:
a) esistano prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a); e
b) sussistano imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati, quali violazioni eccezionalmente gravi dei principi di cui al paragrafo 1, lettera a), che richiedono una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario e che sarebbero difficili da affrontare utilizzando la procedura di cui al paragrafo 3.
Nell’ambito della procedura prevista dal presente paragrafo, il periodo di cui al paragrafo 5 è ridotto a due mesi e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a cinque mesi.
18. Se la Commissione decide di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie a norma del paragrafo 17 del presente articolo, l’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo è adottato in conformità all’articolo 46 e si applica un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 24
Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 23, paragrafo 1, non sussistono più, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per modificare gli allegati I e II al fine di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG.
Se continuano a sussistere alcune delle ragioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, che hanno motivato la revoca temporanea delle preferenze tariffarie mentre altre decadono, o se si rilevano ulteriori ragioni oltre a quelle che hanno giustificato la revoca temporanea delle preferenze tariffarie, le misure adottate a norma dell’articolo 23, paragrafo 10, sono adattate di conseguenza.
Articolo 25
1. I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure o dell’obbligo di garantirne il rispetto, nonché in caso di mancata prestazione della cooperazione amministrativa richiesta per l’attuazione e il controllo del rispetto di tali regimi preferenziali.
2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 richiede tra l’altro che il paese beneficiario:
a) comunichi alla Commissione e aggiorni le informazioni necessarie per l’attuazione delle norme di origine e per il controllo del rispetto di tali norme;
b) assista l’Unione effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell’origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati alla Commissione;
c) assista l’Unione consentendo alla Commissione, in coordinamento e stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, di svolgere le missioni di cooperazione amministrativa e investigativa dell’Unione in detto paese volte a verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme di origine;
e) rispetti o faccia rispettare le norme di origine relative al cumulo regionale di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, qualora il paese beneficiario usufruisca di tale cumulo;
f) assista l’Unione nella verifica di comportamenti per i quali esiste una presunzione di frode connessa all’origine; si può presumere l’esistenza di una frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.
3. Se ritiene che esistano prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea di regimi preferenziali per le ragioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 48, paragrafo 4, per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in relazione a tutti i prodotti o a determinati prodotti originari del paese beneficiario.
4. Prima di adottare tali atti, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicando i motivi del dubbio ragionevole quanto alla conformità ai paragrafi 1 e 2, che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario di continuare a godere dei benefici previsti dal presente regolamento.
5. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 3 prima che questo diventi applicabile.
6. Il periodo iniziale di revoca temporanea delle preferenze tariffarie non supera i sei mesi. Al più tardi al termine di tale periodo la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 4, al fine di porre termine alla revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di estenderne la durata oltre il periodo iniziale.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti, comprese le irregolarità che potrebbero sorgere in merito alle norme di origine, che possono giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie, la sua proroga o la sua cessazione.
CAPO VII
Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza
Sezione I
Salvaguardia generale
Articolo 26
1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere reintrodotti totalmente o parzialmente per detto prodotto.
2. Ai fini del presente capo, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un prodotto siffatto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.
3. Ai fini del presente capo, nelle «parti interessate» sono incluse le parti coinvolte nella produzione, distribuzione o vendita dei prodotti importati di cui al paragrafo 1 e dei prodotti simili o direttamente concorrenti.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di adozione di misure di salvaguardia generale, in particolare per quanto concerne le scadenze, i diritti delle parti, la riservatezza, la divulgazione, le visite, la verifica e il riesame delle misure.
Articolo 27
Si considera che esistano gravi difficoltà, come indicato all’articolo 26, paragrafo 1, qualora i produttori dell’Unione subiscano un deterioramento della loro situazione economica o finanziaria. Nel valutare se esista tale deterioramento, la Commissione può anche valutare, se del caso, le dinamiche di mercato nel settore nel suo complesso, compreso l’impatto su altri produttori del settore, come i produttori di prodotti a monte o a valle. Nell’effettuare tale valutazione, la Commissione tiene conto degli indicatori pertinenti della situazione economica o finanziaria. Tali indicatori possono comprendere i seguenti:
a) quota di mercato;
b) produzione;
c) scorte;
d) capacità produttiva;
e) importazioni.
Articolo 28
1. Se ravvisa elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, la Commissione avvia un’inchiesta per decidere se i normali dazi della tariffa doganale comune debbano essere reintrodotti totalmente o in parte.
2. La Commissione avvia un’inchiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell’Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a parere di questa, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base della valutazione di cui all’articolo 27, a giustificare tale inchiesta. La domanda di apertura di un’inchiesta contiene elementi di prova prima facie sufficienti indicanti che sono soddisfatte le condizioni per l’istituzione della misura di salvaguardia di cui all’articolo 26, paragrafo 1. La domanda è presentata alla Commissione. La Commissione esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta.
3. Se risultano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso fornisce tutti i dettagli necessari sulla procedura e sulle scadenze, anche per quanto concerne la possibilità di ricorso al consigliere-auditore della direzione generale del Commercio internazionale della Commissione. L’inchiesta è avviata entro un mese dal ricevimento della domanda a norma del paragrafo 2. Se risultano elementi di prova prima facie insufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta, la Commissione informa gli Stati membri della sua decisione di non avviare un’inchiesta entro un mese dalla data di ricevimento di tale domanda.
4. L’inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli articoli 29, 30 e 31, è conclusa entro 12 mesi dall’apertura.
5. Per le inchieste di salvaguardia generale relative ai prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, il periodo previsto al paragrafo 4 del presente articolo è ridotto a due mesi nei casi seguenti:
a) qualora il paese beneficiario interessato non garantisca l’ottemperanza alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 25;
b) qualora le importazioni di prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 che beneficiano dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato.
Articolo 29
Per motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a un deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell’Unione e qualora il ritardo possa provocare un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 48, paragrafo 4, al fine di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune per un periodo massimo di 12 mesi.
Articolo 30
Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’articolo 26, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione entrano in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 31
Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’articolo 26, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di chiudere l’inchiesta secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se entro il termine fissato all’articolo 28, paragrafo 4, non è pubblicato alcun atto di esecuzione, l’inchiesta si considera terminata ed eventuali atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 29 scadono automaticamente. I dazi della tariffa doganale comune riscossi a seguito di tali atti di esecuzione sono rimborsati.
Articolo 32
I dazi della tariffa doganale comune sono reintrodotti totalmente o parzialmente per tutto il tempo necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell’Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a tre anni, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate.
Sezione II
Salvaguardia speciale per determinati prodotti
Articolo 33
1. Fatta salva la sezione I del presente capo, entro il 1° gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, adotta un atto di esecuzione al fine di abolire i regimi preferenziali di cui agli articoli 7 e 12 con riguardo ai prodotti elencati nella sezione SPG S-11a dell’allegato III, ai prodotti elencati nella sezione SPG S-11b dell’allegato III o ai prodotti di cui ai codici della nomenclatura combinata 2207 10 00 e 2207 20 00 , qualora le importazioni di tali prodotti siano originarie di un paese beneficiario e il loro valore totale:
a) per i prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 2207 10 00 e 2207 20 00 superi la quota di cui all’allegato IV, punto 1, del valore delle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari nel corso di un anno civile;
b) per i prodotti elencati nella sezione SPG S-11a dell’allegato III e per i prodotti elencati nella sezione SPG S-11b dell’allegato III, superi la quota di cui all’allegato IV, punto 3, del valore delle importazioni nell’Unione di prodotti elencati nella sezione SPG S-11a dell’allegato III o di prodotti elencati nella sezione SPG S-11b dell’allegato III provenienti da tutti i paesi beneficiari nel corso di un anno civile.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari dell’EBA né ai paesi aventi una quota dei pertinenti prodotti di cui al paragrafo 1 che non supera il 6 % del valore delle importazioni totali nell’Unione dei medesimi prodotti.
3. L’abolizione delle preferenze tariffarie diventa applicabile due mesi dalla data di pubblicazione del relativo atto di esecuzione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 34
1. Qualora le importazioni di prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 1006 10 , 1006 20 e 1006 30 originari di un paese beneficiario superino, cumulativamente e in qualsiasi momento di un anno civile, i volumi annui delle importazioni stabiliti per ciascun paese beneficiario secondo il metodo di cui al paragrafo 4 di almeno il 45 %, la Commissione:
a) sospende, con effetto immediato, le preferenze tariffarie per le importazioni di tali prodotti originari del paese beneficiario interessato per il resto dell’anno civile; e
b) introduce, per la durata dell’anno civile successivo, un contingente tariffario per le importazioni di tali prodotti originari del paese beneficiario interessato.
Il contingente tariffario di cui al primo comma, lettera b), è pari al volume annuo delle importazioni dal paese beneficiario interessato stabilito per l’anno in cui la sospensione di cui al primo comma, lettera a), ha preso effetto, conformemente alla metodologia specificata al paragrafo 4. Solo le importazioni nell’ambito del contingente tariffario di cui al primo comma, lettera b), continuano a beneficiare delle preferenze tariffarie.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari la cui quota per i prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 1006 10 , 1006 20 e 1006 30 considerati cumulativamente, non supera il 6 % delle importazioni totali dell’Unione.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, le modalità relative al monitoraggio dei volumi delle importazioni, alla sospensione delle preferenze tariffarie e all’applicazione del presente articolo. Il primo di tali atti di esecuzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
4. Per l’anno civile 2027, i volumi delle importazioni per ciascun paese beneficiario di cui al paragrafo 1 sono determinati dalla media aritmetica dei volumi annui delle importazioni dell’Unione originarie di ciascun paese beneficiario tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2024. Entro il 31 dicembre 2027 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2, per specificare i volumi delle importazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo applicabili per l’anno civile successivo, sulla base della media aritmetica dei volumi annui delle importazioni dell’Unione originarie di ciascun paese beneficiario nel corso dei dieci anni civili precedenti, sulla base dei dati disponibili più recenti.
5. La relazione sull’applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 49, secondo comma, comprende una valutazione della necessità e del funzionamento del meccanismo di cui al presente articolo.
Articolo 35
Fatte salve le sezioni I e III del presente capo, se le importazioni di prodotti elencati nell’allegato I TFUE causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione, in particolare in una o più regioni ultraperiferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato pertinente di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione al fine di sospendere i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in relazione ai prodotti in questione secondo la procedura di esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3.
Articolo 36
La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata conformemente agli articoli 33, 34 o 35 prima che questa diventi applicabile.
Sezione III
Sorveglianza nei settori dell’agricoltura e della pesca
Articolo 37
1. Fatta salva la sezione I del presente capo, i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni dei mercati dell’Unione. Per quanto riguarda prodotti specifici, una sorveglianza speciale è avviata su richiesta di uno Stato membro o può essere avviata dalla Commissione.
2. Qualora i risultati della sorveglianza speciale di prodotti a norma del presente articolo confermino perturbazioni dei mercati dell’Unione, la Commissione, previa consultazione del comitato pertinente di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura di esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3, al fine di applicare i dazi della tariffa doganale comune ai prodotti oggetto di sorveglianza. L’abolizione delle preferenze tariffarie diventa applicabile a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo atto di esecuzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Nel valutare le perturbazioni dei mercati dell’Unione a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti sviluppi di mercato, compreso l’impatto delle importazioni totali in questione sulla situazione del mercato dell’Unione. Tale valutazione comprende fattori quali l’impatto delle importazioni interessate sul livello dei prezzi dell’Unione, l’impatto delle importazioni da altre fonti, un’impennata delle importazioni da un paese beneficiario, nonché l’impatto delle importazioni sulla stabilità complessiva del mercato dell’Unione per il prodotto in questione.
4. La valutazione della Commissione di cui al paragrafo 3 non richiede più di sei mesi. Il periodo per tale valutazione può, se necessario, essere prorogato per un massimo di 12 mesi.
5. I dazi della tariffa doganale comune sono reintrodotti per un periodo di 12 mesi. Il periodo di reintroduzione di tali dazi può essere prorogato, ove necessario, per contrastare le perturbazioni nei mercati dell’Unione pertinenti.
Articolo 38
La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata conformemente all’articolo 37 prima che questa diventi applicabile.
CAPO VIII
Disposizioni comuni
Articolo 39
1. Per beneficiare delle preferenze tariffarie, i prodotti per i quali esse sono richieste devono essere originari di un paese beneficiario.
2. Ai fini dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme di origine preferenziale sono quelle stabilite in conformità all’articolo 64, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013.
3. Fatte salve le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo e su richiesta di un paese beneficiario, la Commissione concede il cumulo regionale di cui all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tra paesi beneficiari appartenenti a diversi gruppi regionali o il cumulo ampliato di cui all’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 se e fintanto che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la domanda presentata dal paese beneficiario fornisce prove sufficienti a dimostrare che tale cumulo è necessario in funzione delle specifiche necessità del paese in questione sul piano del commercio, dello sviluppo e delle finanze;
b) il cumulo non crea indebite difficoltà commerciali ad altri paesi ammissibili, in particolare paesi beneficiari dell’EBA, considerata la possibile deviazione dei flussi commerciali;
c) il paese beneficiario dimostra di non poter rispettare le norme di origine applicabili ai prodotti in questione senza la concessione di tale cumulo.
4. Per valutare se la domanda sia giustificata in funzione delle specifiche necessità del paese beneficiario sul piano del commercio, dello sviluppo e delle finanze, in particolare sulla base delle informazioni fornite dal paese in questione, la Commissione tiene conto del livello di dipendenza del paese beneficiario dalla produzione integrata con i paesi terzi interessati dalla domanda, dell’impatto di tale dipendenza sullo sviluppo sostenibile del paese beneficiario, della rilevanza dei settori di tale produzione integrata per l’economia del paese beneficiario e delle prospettive future di sviluppo riguardanti i prodotti in questione.
5. Prima di decidere in merito a tale domanda la Commissione concede al paese beneficiario la possibilità di presentare il proprio parere.
Articolo 40
Nell’attuazione del presente regolamento sono garantite le sinergie e la complementarità con le azioni e i programmi esterni pertinenti dell’Unione, in particolare per quanto concerne lo sviluppo.
Articolo 41
1. Se l’aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore all’1 %, il dazio è totalmente sospeso.
2. Se l’aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l’aliquota finale del dazio preferenziale calcolata conformemente al presente regolamento è arrotondata per difetto al primo decimale.
Articolo 42
1. Le statistiche del commercio estero dell’Unione elaborate dalla Commissione (Eurostat) costituiscono la fonte statistica da utilizzare ai fini del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i propri dati statistici relativi ai prodotti sottoposti alla procedura doganale per essere immessi in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie, a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di agevolare la condivisione delle informazioni e di aumentare la trasparenza, la Commissione garantisce che i dati statistici pertinenti relativi alle sezioni SPG siano regolarmente resi disponibili in una banca dati pubblica.
3. A norma degli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, precisazioni sui quantitativi e sui valori di prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie nei mesi precedenti a tale richiesta. Tali dati includono i prodotti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
4. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 0603, 0803 90 10 , 1006, 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 1701, 1704, 1806 10 30 , 1806 10 90 , 2002 90 , 2103 20 , 2106 90 59 , 2106 90 98 , 6403, 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10 , 3814 00 90 , 3820 00 00 , 3824 99 56 , 3824 99 57 , 3824 99 92 , 3824 84 00 , 3824 85 00 , 3824 86 00 , 3824 87 00 , 3824 88 00 , 3824 99 93 e 3824 99 96 , onde stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 26, 33, 34 35 e 37.
Articolo 43
La Commissione chiede periodicamente i pareri dei rappresentanti della società civile nell’Unione e nei paesi beneficiari, a seconda dei casi, e tiene conto delle informazioni da essi fornite, anche nel quadro di dialoghi specifici, al fine di riesaminare, monitorare e valutare l’attuazione del presente regolamento.
Articolo 44
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le misure adottate a norma del capo VII.
Articolo 45
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 7, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafi 9 e 13, all’articolo 16, all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, all’articolo 23, paragrafi 10, 15 e 16, all’articolo 24 e all’articolo 26, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 12 luglio 2026.
3. La delega di poteri di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 7, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafi 9 e 13, all’articolo 16, all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, all’articolo 23, paragrafi 10, 15 e 16, all’articolo 24 e all’articolo 26, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 4, 5 o 7, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 15, paragrafo 9 o 13, dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 2 o 3, dell’articolo 23, paragrafo 10, 15 o 16, dell’articolo 24 o dell’articolo 26, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 46
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 45, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 47
1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. Non possono essere divulgate né le informazioni di carattere riservato né le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa del soggetto che le ha fornite.
3. Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l’informazione è riservata. Tuttavia, qualora colui che fornisce l’informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell’informazione in questione.
4. Un’informazione è considerata in ogni caso riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per il soggetto che l’ha fornita o che ne è la fonte o sulle relazioni internazionali bilaterali dell’Unione.
5. I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell’Unione di riferirsi a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate a norma del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, tengono conto dei legittimi interessi delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’impresa non siano divulgati.
Articolo 48
1. La Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate istituito dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 49
Entro il 1° gennaio 2030 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti dell’SPG e sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, che copre il triennio più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nonché sulle attività di monitoraggio della Commissione, incluse le informazioni non riservate relative alle denunce presentate attraverso lo sportello unico che siano pertinenti ai fini del presente regolamento.
Entro il 1° gennaio 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione può, in particolare, prendere in considerazione l’elenco delle convenzioni pertinenti in riferimento agli aggiornamenti degli organi di controllo delle Nazioni Unite, anche per quanto riguarda i principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nonché i meccanismi di classificazione dei paesi e di transizione, in particolare con riguardo ai paesi meno sviluppati. Tale relazione può essere eventualmente corredata di una proposta legislativa.
Articolo 50
Il regolamento (UE) n. 978/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.
CAPO IX
Disposizioni finali
Articolo 51
1. Tutte le inchieste o le procedure di revoca temporanea aperte a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e non ancora concluse sono automaticamente riaperte a norma del presente regolamento, tranne nel caso di un paese beneficiario dell’SPG+ in virtù del regolamento (UE) n. 978/2012 se l’inchiesta o la procedura concerne soltanto i benefici accordati a titolo dell’SPG+. Tale inchiesta o procedura è tuttavia automaticamente riaperta se lo stesso paese beneficiario presenta una domanda per beneficiare dell’SPG+ a titolo del presente regolamento prima del 1° gennaio 2029.
2. Le informazioni ottenute nel corso di un’inchiesta aperta a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e non ancora conclusa sono prese in considerazione in tutte le inchieste riaperte.
3. I paesi che, alla data del 31 dicembre 2026, sono paesi beneficiari dell’SPG+ a norma del regolamento (UE) n. 978/2012, come indicato nell’allegato III di tale regolamento nella versione in vigore a tale data, sono considerati paesi beneficiari dell’SPG+ a norma del presente regolamento fino al 31 dicembre 2028. I paesi che intendono continuare a beneficiare dell’SPG+ a norma del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2029 presentano una domanda a tal fine prima di detta data conformemente all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Per i paesi che hanno presentato tale domanda, l’SPG + è mantenuto a norma del presente regolamento durante il periodo di valutazione della loro domanda da parte della Commissione a norma dell’articolo 10 del presente regolamento nonché, ove applicabile, durante il termine per sollevare obiezioni di cui all’articolo 45, paragrafo 6, del presente regolamento.
Articolo 52
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 7, l’articolo 15, paragrafo 12, l’articolo 23, paragrafo 15, l’articolo 26, paragrafo 4, l’articolo 34, paragrafo 3, e l’articolo 45 si applicano a decorrere dal 12 luglio 2026.
Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2036. Tale termine di applicazione non riguarda tuttavia né l’EBA stabilito al capo IV né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse siano applicate congiuntamente a tale capo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 17 giugno 2026
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
La presidente
M. RAOUNA