Settore vinicolo - Frode nell'esercizio del commercio - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Prodotti con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica - Contraffazione e alterazione di vini di pregio - Produzione di etichette false e packaging ingannevole - Associazione per delinquere - Finalità di commettere delitti di falso e frode in commercio nel settore vinicolo - Configurabilità del delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzato alla commissione di delitti di falso e frode in commercio nel settore vinicolo (nello specifico, mediante l'immissione sul mercato di partite di vino alterate e contraffatte recanti marchi e denominazioni di aziende vitivinicole di pregio) - Necessario e sufficiente il requisito dell'accordo criminoso stabile e permanente tra i sodali per l'attuazione di un programma delittuoso indeterminato.
SENTENZA
(Presidente: dott.ssa Grazia Rosa Anna Miccoli - Relatore: dott. Egle Pilla)
sul ricorso proposto da:
P.C. nato a OMISSIS il OMISSIS;
avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE D’APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, MARIA ELENA GAMBERINI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Udite le conclusioni dell’avv. GIOVANNI FIORILE, quale sostituto processuale del difensore di fiducia avv. GUIDO CARLO ALLEVA, per la parte civile GAJA S.S. AGRICOLA che deposita conclusioni e nota spese a cui si riporta.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 2 luglio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Asti del 21 maggio 2024, per quanto di interesse, ha assolto P.C. dai reati di cui agli artt. 110, 468, 110 515, 517 bis, 517 quater c.p. limitatamente alla commercializzazione dei vini ceduti a MP vinoTECH (Capo 29) con rideterminazione della pena, e per il resto confermato la decisione con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’ art. 416 commi 1, 2 e 5 c.p. (Capo 1) e per le ulteriori ipotesi di commercializzazione di vini di cui al capo 29.
L’accusa ha ad oggetto la costituzione di un’associazione per delinquere finalizzata anche ad una serie indeterminata di delitti di falso e frode in commercio nel settore vinicolo con il ruolo per il ricorrente di promotore ed organizzatore.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia proponendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità in relazione alla contestazione associativa.
In particolare, la difesa lamenta l’omessa motivazione sul ruolo che P. avrebbe assunto nel sodalizio; sulla sussistenza del concerto criminoso; sulla comunanza d’interessi con i coimputati, ritenendo che ciascuno avrebbe agito per il proprio personale fine.
L’ideazione della produzione e commercializzazione ha avuto, quali protagonisti in momenti ed in fase operative nettamente distinte e senza nessun collegamento, soggetti diversi fra loro.
L’imputato ha conosciuto M.P. solo successivamente alla contraffazione delle merci; conosceva B.G., ma per motivi diversi rispetto alla illecita attività contestata e ha conosciuto F. segnalandogli il vino di B., ma non si è occupato direttamente della commercializzazione.
Rispetto al compendio probatorio, le intercettazioni telefoniche successive all’emersione del traffico transnazionale non presentano alcun rilievo atteso che l’imputato è sempre stato estraneo alla commercializzazione del Tignanello 2012.
È mancata altresì l’affectio societatis avendo ciascuno dei presunti partecipi agito nel proprio esclusivo interesse.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle dichiarazioni etero protettive rese da F. e M..
Le dichiarazioni di F. e M. hanno escluso il coinvolgimento dell’imputato nel mercato svizzero dimostrando il suo unico coinvolgimento nella operazione relativa al Tignanello 2012. La Corte territoriale non le ha valutate.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione delle intercettazioni telefoniche.
Le conversazioni telefoniche non dimostrano il coinvolgimento dell’imputato in commercializzazioni di ulteriori vini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1.Il primo motivo è infondato.
1.1. La Corte territoriale, con motivazione in fatto logica e non contraddittoria (p.76/93), ha evidenziato che:
- la sussistenza dell’associazione è stata riconosciuta con sentenza definitiva nei confronti dei coimputati B., M., Sorbara e Spavone;
- P., quale titolare delle società di stoccaggio - P. s.r.l. e SAM s.r.l. - si è occupato della commercializzazione di ingenti quantità di vini contraffatti, attraverso l’intermediazione di altri coimputati, tra cui il F. che li distribuiva sul territorio svizzero, unitamente agli associati M.P. e B. Gorgiev, impegnati nella necessaria e presupposta attività di alterazione e contraffazione dei vini, di produzione delle etichette false e del packaging.
1.2. Va altresì evidenziato che questa Corte con orientamento costante ha ritenuto che il delitto di associazione per delinquere presuppone la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, non essendo di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep.2019, Pg c. Papini, Rv. 274816)
2. Il secondo motivo è reiterativo nonché manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza impugnata ha fornito adeguata risposta in fatto in relazione alle doglianze avanzate rispetto al contributo dichiarativo fornito dai coimputati F. e M. quanto al mancato coinvolgimento del ricorrente nelle condotte illecite contestate.
2.1.Quanto alle dichiarazioni di F. – laddove questi riferisce che, dopo la vicenda della commercializzazione del Tignanello 2012 adulterato per cui il P. ha rip.to condanna definitiva in Svizzera, non aveva avuto più rapporti col ricorrente - le stesse risultano smentite dalle conversazioni tra F. e P. del giugno 2018 nel corso delle quali i due discutono della commercializzazione di altri due vini di pregio della cantina Gaja (Promis e Magari) e F. specifica che, a differenza di quanto era avvenuto per il Tignanello, questi due vini non dovevano essere venduti nei supermercati in quanto, trattandosi di vini che generalmente non si trovano nella grande distribuzione, avrebbero destato sospetti di contraffazione (pp. 71 e 81).
2.2. Quanto alle dichiarazioni di M., l’ammissione della sua penale responsabilità si risolve in un dato neutro a fronte, comunque, di dati probatori che confermano le relazioni tra i due imputati e il coinvolgimento di P. quali ad esempio i vari messaggi intercorsi tra loro e la conversazione del 22 agosto 2018 (p.84).
3. Il terzo motivo risulta generico.
In primo luogo non si confronta con le consolidate indicazioni di questa Corte secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Inoltre, il ricorrente, nel lamentare la valutazione delle conversazioni come offerta dalla Corte territoriale, non le individua specificamente e non chiarisce in che modo il contenuto delle stesse possa essere stato male interpretato o frainteso; né ne indica la decisività.
A fronte dunque della generica doglianza, la sentenza impugnata valorizza con motivazione in fatto non manifestamente illogica, né contraddittoria:
- le conversazioni del 22 aprile 2018 tra P. e B.;
- le conversazioni della chat del giugno 2018, tra P. e F.;
- la conversazione del 4 aprile 2018, tra P. e Caselle;
riscontrate dagli esiti del sequestro dell’agosto 2019 nonché dall’analisi del telefono cellulare di P..
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alle spese di costituzione e rappresentanza processuale liquidate in favore della costituita parte civile nella misura di cui alla parte dispositiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Gaja s.s. Agricola, che liquida in complessivi Euro 5270,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2026
Depositato in cancelleria il 15 giugno 2026