Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 17-06-2026
Numero provvedimento: 11162
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Contratti di filiera - Agevolazioni e finanziamenti pubblici - Vini a denominazione d’origine - Sostenibilità ambientale - Programma di filiera ("WINE ZERO") - Criteri di valutazione dei progetti - Ripartizione dei punteggi - Sopravvenuto rifinanziamento della misura tramite fondi PNRR - Fondo rotativo contratti di filiera (FCF) - Riesame istruttorio da parte di ISMEA - Sottoscrizione extragiudiziale del contratto di filiera - Soddisfazione integrale della pretesa sostanziale - Carenza di interesse - Stipula extragiudiziale del contratto di filiera tra le parti e correlato riconoscimento del beneficio economico determinanti il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata dal soggetto proponente della filiera vitivinicola.

 

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1973 del 2024, proposto da
Istituto Marchigiano di Tutela vini – I.M.T, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Scalco, Nicola Baù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti

Green Farmers Group Soc. Cons. Agr. A R.L, Finoliva Global Service S.p.A. Società Benefit, Unaprol S.C.P.A, Cooperativa Produttori Arborea - Società Agricola, Trentingrana - Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini Società Cooperativa Agricola, Ciavolino Roma International S.R.L, Ati - Capofila Spinosa S.p.A., Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Amico Bio Società Cooperativa Agricola, Italia Ortofrutta - Società Consortile A R.L., Orogel Società Cooperativa Agricola, Cantine Due Palme - Società Cooperativa Agricola, Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza S.r.l. - Società Agricola, O.P. Meridia Società Cooperativa Agricola A R.L., Caseificio Cirigliana S.r.l., Persea Castello Società Agricola S.r.l., Cooperativa Agricola Mercato Contadino delle Terreverdi Teramane, Croce del Vento S.r.l., Ati con Capofila Le Macine Società Agricola Semplice, Le Carni Pugliesi - Società Consortile Agricola A R.L., non costituiti in giudizio;
La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
Cooperativa Produttori Arborea Soc. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Pisanu, Nicola Battolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano, C.D. Filiera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l'annullamento

- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – DIQPAI – DG PQA prot. n. 0633056 del 15.11.2023, pubblicato in data 12.01.2024, di approvazione della “graduatoria definitiva” inerente ai programmi presentati nell'ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021;

- della graduatoria allegata al decreto di cui al punto che precede, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0621652 del 05.12.2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 340824 del 30.06.2023 e la relativa nota di trasmissione. la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 0341697 del 30.06.2023, il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0342515 del 30.06.2023, pubblicato in pari data, di approvazione della “graduatoria provvisoria” inerente ai programmi presentati nell'ambito della procedura suddetta e la relativa graduatoria ivi allegata, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando del 19.10.2023 e la relativa nota di trasmissione del 20.10.2023 prot. n. 584063, tutte le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, ivi comprese quelle inerenti all'ulteriore valutazione effettuate a seguito della presentazione dell'istanza di riesame, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 39 della graduatoria;

- di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresi lo stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0182458 del 22.04.2022, come modificato a seguito dell'avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21.07.2022 e dei relativi allegati, nonché della circolare esplicativa delle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera prot. n. 0525180 del 27.09.2023, pubblicata in pari data;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, de La Cesenate Conserve Alimentari, di Cooperativa Produttori Arborea Soc. Agricola, di Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano e di C.D. Filiera S.r.l;

Vista l’ordinanza nr. 1173 del 20 marzo 2024, con la quale è stata disposta la trattazione del merito e, nelle more, l’integrazione del contraddittorio cui la ricorrente ha adempiuto come da documenti depositati il 12 aprile 2024;

Visto l’atto di rinuncia a singoli motivi di ricorso depositato dalla parte ricorrente il 14 aprile 2025;

Vista l’ordinanza 8513 del 2 maggio 2025, con la quale, preso atto della rinuncia parziale a singoli motivi di ricorso, è stata disposta istruttoria nei termini ivi meglio precisati, in relazione al riesame del progetto della parte ricorrente alla luce delle doglianze ivi meglio specificate;

Vista la relativa relazione di causa depositata il 12 giugno 2025 e le successive memorie delle parti;

Vista l’ordinanza 20200 del 13 novembre 2025, con la quale è stata differita la trattazione della causa allo scopo di consentire lo svolgimento dell’istruttoria in corso da parte di ISMEA sul progetto della odierna ricorrente, nelle modalità e con i termini pure ivi meglio precisati;

Visti i depositi del 16 e 18 maggio 2026, con i quali è stato prodotto in giudizio il contratto di filiera sottoscritto tra le parti e la relativa documentazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale i quali hanno confermato la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

 

L’odierno ricorrente è soggetto proponente e mandatario di un raggruppamento formato, oltre che dal medesimo, da altri trentuno soggetti, costituitosi a seguito della stipula dell’apposito accordo di filiera. Lo stesso presentava entro i termini indicati dall’art. 7 dell’avviso del 22.04.2022 domanda di accesso alle agevolazioni, volta a dare luogo alla realizzazione del programma di filiera denominato “WINE ZERO: il vino del futuro a basso impatto”. Come si ricava dalla relativa documentazione di cui all’allegato 2 alla domanda e dalle schede sintetiche di cui all’allegato 3, oltre che dallo stesso accordo di filiera sub doc. n. 1, il programma era (ed è) volto a coniugare competitività e sostenibilità nella filiera vitivinicola dei vini a denominazione d’origine.

La domanda in questione superava l’istruttoria di ammissibilità di cui all’art. 8 e, pertanto, il programma e i singoli progetti venivano sottoposti alla valutazione della Commissione prevista dall’art. 9 dell’avviso, nominata dal Ministero con decreto del Direttore Generale prot. n. 0621652 del 05.12.2022, all’esito della quale otteneva l’attribuzione complessiva di punti 81,00.

La Commissione concludeva i propri lavori – in poco più di due mesi e riunendosi in totale otto volte – nella seduta del 28.06.2023, all’esito della quale la stessa stilava la graduatoria (denominata “graduatoria provvisoria”) che veniva poi espressamente approvata e pubblicata con il decreto del Direttore Generale del Masaf prot. n. 0342515 del 30.06.2023.

Il programma del ricorrente si classificava al n. 223 della suddetta “graduatoria provvisoria”, con un contributo ammesso di € 25.498.582,50 e un punteggio complessivo di 81,00 punti (in posizione, pertanto, che ne determinerebbe l’esclusione dalla prosecuzione della procedura).

Con istanza di riesame integrata il successivo 31.07.2023, la ricorrente evidenziava plurimi profili di erroneità dell’attribuzione dei punteggi operata dalla Commissione, avvalendosi di una griglia allegata secondo la quale una valutazione da parte della Commissione ispirata a criteri di logicità e ragionevolezza e conforme alle previsioni della lex specialis avrebbe consentito al programma di ottenere 91,20 punti (in luogo di 81,00 punti), e consentendo al medesimo di collocarsi al secondo posto della graduatoria.

Cionondimeno, nella graduatoria definitiva per quanto concerne il programma del ricorrente, lo stesso risultava collocato alla posizione n. 227 della graduatoria, con un punteggio complessivo (identico a quello riportato nella graduatoria del 30.06.2023) di 81,00 punti.

Su tali basi, impugna gli atti di cui meglio in epigrafe e deduce a fondamento dell’azione – con il ricorso - le seguenti ragioni di censura.

1 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del D.M. n. 0673777 del 22.12.2021, degli artt. 10, 11, 12 e 13 del D.M. n. 1192/2016, degli artt. 9 e 10 dell’avviso pubblico, e dell’art. 66 della Legge n. 289/2002; eccesso di potere per sviamento, errore di fatto, insussistenza dei presupposti, manifesta illogicità ed incoerenza in relazione all’indebita ed illegittima esclusione del programma del ricorrente dalla successiva fase del procedimento (il provvedimento di approvazione della graduatoria sarebbe illegittimo nella misura in cui ammette alla prosecuzione dell’iter soltanto una parte dei progetti presentati ovvero quelli che rientrano nel budget di spesa, non anche a quelli che presentino tutti i requisiti di ammissibilità della domanda, in contrasto con le disposizioni indicate ed in particolare con l’art. 9 del DM del 21.12.2021);

2 – segue - Illegittimità dell’avviso pubblico, sotto i medesimi profili di eccesso di potere e violazione delle norme di cui al punto 1) che precede, per incoerenza e violazione rispetto alle previsioni contenute nella suddetta disciplina di ordine regolamentare (vengono sviluppate le medesime ragioni di censura già dedotte al motivo 1, sotto diversi profili);

3 - Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà, errore di fatto, sviamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in relazione all’erronea, incoerente e illogica valutazione operata dalla Commissione sul programma presentato dal ricorrente, nonché in ogni caso ai plurimi errori riscontrabili anche nell’attribuzione di punteggi agli altri soggetti proponenti partecipanti alla procedura; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 0673777/2021, dell’art. 10 del D.M. n. 1192/2016, dell’art. 9 dell’avviso pubblico, del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanza 15.07.2021, dell’art. 66 della Legge n. 289/2002, dell’art. 6 della CEDU, nonché del Regolamento UE n. 852/2020 (artt. da 9 a 17), del Regolamento UE n. 651/2014, del Regolamento UE n. 702/2014, delle decisioni della Commissione Europea C(2015) 9742 del 06.01.2016 e C(2020) 5920 del 07.09.2020 e del Piano Strategico PAC 2023 – 2027.

Vengono dedotte articolate censure sul conteggio dei punti attribuiti al progetto presentato, e, precisamente:

A) Ambito di valutazione 1: qualità dell’accordo di partenariato; Criterio: qualità del partenariato; Parametro: Incidenza delle aziende di produzione primaria nell’ambito dell’accordo di filiera (punteggio assegnato: punti 3; punteggio corretto: punti 6): il rapporto di incidenza, individuato in misura pari al 45%, sarebbe stato erroneamente calcolato tenendo conto dei soli beneficiari diretti (che sono, per l’appunto, 9 su di un totale di 20 beneficiari, per un rapporto di incidenza del 45%); B) Ambito di valutazione 1: qualità dell’accordo di partenariato; Criterio: qualità del programma di interventi; Parametro: impatto del Programma sul mercato di riferimento (punteggio assegnato: punti 3; punteggio corretto: punti 6) e C) Ambito di valutazione 1: qualità dell’accordo di partenariato; Criterio: qualità del programma di interventi; Parametro: capacità del programma di intercettare, sviluppare e valorizzare le specificità della filiera (punteggio assegnato: punti 3; punteggio richiesto: punti 6): con entrambi i profili la ricorrente si duole che, poiché il mercato di riferimento delle aziende appartenenti alla filiera in questione è il vino a denominazione sostenibile, sarebbe stata non considerata l'incidenza molto alta sul mercato di riferimento sulla quale argomenta; D) Ambito di valutazione 3: requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari; Criterio: adeguatezza e coerenza dei requisiti specifici posseduti dal soggetto beneficiario (rispetto alla specifica attività prevista dal programma); Parametro: coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai soggetti beneficiari dall’accordo di filiera; in relazione a tale parametro, non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il contenuto del progetto tenuto anche conto che all’Università di Siena e all’Università Politecnica della Marche sono stati assegnati 5 punti e, in questo senso, non si comprende come mai all’Università di Brescia che ha il medesimo ruolo i punti assegnati siano solo 4;-all’ente di ricerca Ager sono stati assegnati solo 3 punti quando il ruolo, consistente nell’espletamento delle attività di ricerca nell’ambito della filiera di riferimento, ha necessariamente una coerenza del 100% e, pertanto, avrebbe senz’altro meritato il riconoscimento del punteggio massimo (5 punti).

Deduce ancora la parte ricorrente, nel corpo del terzo motivo, che come risulta dalle griglie di valutazione inerenti i programmi classificati nelle posizioni da 1 a 38, la Commissione sarebbe incorsa in plurimi errori nell’operare le relative valutazioni; infatti: - dalle griglie dell’ambito di valutazione 3 emergerebbe che alcuni soggetti beneficiari non hanno ottenuto il punteggio minimo pari a 5 punti, così che ai sensi dell’art. 9 comma 2 dell’avviso (in forza del quale per gli ambiti di valutazione 2) e 3), il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità a finanziamento del singolo progetto del soggetto beneficiario), essi avrebbero dovuto essere esclusi; inoltre, dalle griglie dell’ambito di valutazione 3 emerge che sono stati attribuiti 5 punti relativi a certificazioni non previste dall’avviso (ad es. “sistema di rintracciabilità ed etichettatura delle carni facoltativo” o “iscrizione all’Anabic per la produzione del vitellone bianco dell’appennino centrale e adesione alla misura 10.1 del PSR Regione Campania”); - alcune dichiarazioni di intenti sono state valutate al pari di “Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad un sistema di qualificazione del prodotto” pur non essendolo, con conseguente assegnazione di 5 punti; - sono stati attribuiti 2 punti a valutazioni che non sono certificazioni (ad es. Classyfarm). Questa condotta avrebbe comportato, prima ancora che valutazioni inattendibili e illogiche, errore di fatto e violazione diretta dei criteri di cui all’art. 9, comma 4 dell’avviso pubblico, con indebita sopravvalutazione di numerosi progetti ed indice di eccessiva frettolosità ed inattendibilità nelle intere valutazioni operate dalla Commissione.

4 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 0673777/2021, dell’art. 10 del D.M. n. 1192/2016, nonché dell’art. 9 dell’avviso pubblico, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per sviamento, errore di fatto, manifesta illogicità ed irragionevolezza, carenza di istruttoria e di motivazione in relazione al mancato rispetto dei principi di trasparenza e competenza nella nomina della Commissione (non sarebbero adeguatamente motivati i criteri di scelta dei componenti della Commissione).

5 - eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria, nonché manifesta illogicità e irragionevolezza, in relazione alle modalità ed alla tempistica seguita dalla Commissione per la correzione degli elaborati, nonché in relazione alla violazione del principio di collegialità nelle valutazioni.

6 - violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, nonché dell’art. 5 del d. lgs. n. 123/1998; difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento, travisamento, carenza di istruttoria in relazione all’inidoneità del punteggio numerico attribuito dalla Commissione e dei criteri valutativi posti dal bando di gara a fare comprendere le ragioni del giudizio tecnico emesso e dell’iter logico seguito dall’Amministrazione intimata nella fase di valutazione del programma.

7 - segue. Illegittimità dell’avviso pubblico, in relazione a quanto dedotto nel motivo che precede.

Alla luce dell’esposizione di cui al motivo che precede, la ricorrente afferma l’illegittimità, “a monte” degli atti della procedura, altresì (ed in primo luogo) dell’avviso pubblico prot. n. 0182458/2022 e chiede, argomentando in proposito, di disporre l’annullamento dell’intera selezione.

8 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento, travisamento, carenza di motivazione e di istruttoria in relazione all’omessa e/o comunque insufficiente predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l’erogazione di contributi pubblici.

9 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del D.M. n. 0673777 del 22.12.2021, degli artt. 10, 11, 12, 13 e 16 del D.M. n. 1192/2016, degli artt. 9 e 10 dell’avviso pubblico, e dell’art. 66 della Legge n. 289/2002, oltre che dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per carenza di motivazione, sviamento e per contraddittorietà, intrinseca e rispetto agli ulteriori atti del procedimento, in ordine all’uso distorto dei poteri inerenti alla gestione della procedura di cui è causa, relativamente all’adozione della circolare del 27.09.2023.

10 - violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 66 della Legge n. 289/2002; incompetenza del Direttore Generale del Masaf, in relazione ad atti demandati alla competenza del Ministro. viene dedotta la incompetenza del Direttore Generale del Masaf, in relazione ad atti demandati alla competenza del Ministro.

11, 12 e 13 - con tali motivi viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del D.M. n. 0673777 del 22.12.2021, degli artt. 10, 11, 12, 13 e 16 del D.M. n. 1192/2016, degli artt. 9 e 10 dell’avviso pubblico, dell’art. 66 della Legge n. 289/2002, e degli artt. 7, 8, 9 , 10, 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento, travisamento, carenza dei presupposti, manifesta illogicità ed incoerenza, difetto di motivazione in ordine all’omessa indicazione ed individuazione dei presupposti e degli elementi giustificativi posti a base del provvedimento impugnato sotto diversi profili in rapporto all’approvazione della graduatoria definitiva.

La difesa dell’Avvocatura oppone all’accoglimento del gravame comuni e plurime eccezioni in rito. Analoghe eccezioni ed argomenti sono dedotte dalle controinteressate che si sono costituite in giudizio come in atti (e come riepilogato in epigrafe).

L’Avvocatura, nel prosieguo, riferisce che in conseguenza della riprogrammazione del PNRR a fine 2023, con decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 final del 24 novembre 2023 della Commissione europea, nonché in esito alla positiva valutazione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 (CID), è stata introdotta una nuova misura PNRR in capo al MASAF, denominata “Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF)”, gestita da ISMEA in qualità di soggetto attuatore, con una dotazione complessiva pari a 1,96 miliardi di euro, che prevede contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a favore delle imprese facenti parte delle filiere coinvolte. Al fine di attivare la nuova misura PNRR M2C1 I3.4, consistente nell’investimento pubblico nello strumento del Fondo Rotativo - Contratti di Filiera (FCF), è stato adottato il Decreto del Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 0264374 del 12 giugno 2024, registrato dalla Corte dei conti con provvedimento n.1253 del 07/08/2024, con il quale è stato disposto altresì lo scorrimento della graduatoria di cui al decreto direttoriale, n. 633056 del 15 novembre 2023 (nonché delle ulteriori graduatorie relative ai Contratti di Filiera non inerenti all’agroalimentare) demandando alla Direzione generale competente la definizione delle modalità con cui i soggetti proponenti del Programma avrebbero dovuto presentare manifestazione di interesse ad essere ammessi al finanziamento a valere sui fondi PNRR di cui sopra.

Il relativo regime di aiuti di Stato SA.114943 (2024/N) relativo alla Misura M2C1 – Investimento 3.4 – Fondo Rotativo contratti di filiera a sostegno dei contratti di filiera agroalimentare è stato approvato con Decisione della Commissione europea del 21 ottobre 2024 numero C (2024) 7425 final. In attuazione del citato Decreto Ministeriale, il successivo Decreto Direttoriale n. 569071 del 28 ottobre 2024 ha stabilito che i Soggetti Proponenti dei programmi di cui alla graduatoria del decreto direttoriale n. 633056 del 15 novembre 2023, dal n. 44 al n. 310, risultati idonei ma non finanziabili con risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC), dovevano inviare una comunicazione di adesione alla casella dedicata ISMEA a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2024 fino alle ore 24.00 del giorno 11 novembre 2024.

Sono stati invitati a presentare la Dichiarazione di Interesse n. 262 programmi relativi al settore agroalimentare (ovvero dalla posizione n. 44 alla posizione n. 310, per un totale di 267 programmi da cui sono stati esclusi 5 programmi presenti in graduatoria come non ammissibili).

In seguito all’invito, 248 soggetti proponenti su 262 hanno presentato la Manifestazione di Interesse (12 soggetti proponenti non l’hanno presentata e altri 2 l’hanno presentata fuori termine o a un indirizzo pec errato) Successivamente sono state definite e adottate da ISMEA le Istruzioni operative per l’invio della comunicazione di invito alla presentazione della proposta definitiva, nel limite delle risorse disponibili, ai soggetti proponenti che avevano trasmesso la manifestazione di interesse, entro i successivi 90 giorni scadente il 6 marzo 2025, successivamente prorogato al giorno 7 aprile 2025).

Precisa l’Avvocatura che in questa prima fase sono stati invitati alla presentazione della proposta definitiva i soggetti proponenti dalla posizione n. 44 fino alla posizione 116 (compresa), per un totale di n. 72 Programmi, potenzialmente ammissibili al finanziamento sui fondi PNRR.

Su tali basi, l’Avvocatura prospetta l’opportunità di attendere per la decisione della causa, non essendo ancora completata la fase di rifinanziamento (sui relativi adempimenti ancora in corso si sofferma ed argomenta).

Con ordinanza nr. 1173 del 22 marzo 2024 è stata disposta la trattazione del merito e, nelle more, l’integrazione del contraddittorio cui la ricorrente ha adempiuto come da documenti depositati in atti.

Nella pubblica udienza del 17 luglio 2024 è stato disposto il differimento della trattazione della causa ad altra udienza da definirsi, per consentire lo scorrimento della graduatoria a seguito dello stanziamento dei nuovi fondi di cui alle difese dell’Avvocatura.

Con memoria depositata il 14 aprile 2025, la parte ricorrente dichiara di rinunciare ai seguenti motivi del ricorso notificato in data 23.02.2024 e depositato in data 24.02.2024: motivi nn. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; i motivi n. 3, n. 5 e n. 6 vengono mantenuti in essere ai fini della contestazione della valutazione del programma del ricorrente da parte della Commissione, che riverbera sugli atti impugnati.

Con ordinanza 8513 del 2 maggio 2025, preso atto della rinuncia parziale a singoli motivi di ricorso, è stata disposta istruttoria nei termini ivi meglio precisati, in relazione al riesame del progetto della parte ricorrente alla luce delle doglianze ivi meglio specificate.

La relativa relazione di causa è stata depositata il 12 giugno 2025.

Con ordinanza 20200 del 13 novembre 2025, è stata differita la trattazione della causa allo scopo di consentire lo svolgimento dell’istruttoria in corso da parte di ISMEA sul progetto della odierna ricorrente, nelle modalità e con i termini pure ivi meglio precisati.

Con depositi del 16 e 18 maggio 2026, è stato prodotto in giudizio il contratto di filiera sottoscritto tra le parti e la relativa documentazione.

Nel prosieguo, parte ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto di filiera intanto sottoscritto.

Nella pubblica udienza del 20 maggio 2026, le parti hanno dato congiuntamente atto dell’avvenuta conclusione del procedimento ed hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

Ai fini della pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento dell’utilità – dipendente dall’azione della P.A. - cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. III, sentenza del 7 luglio 2025, n. 13337).

Ed invero, nel caso di specie, l’avvenuta sottoscrizione del Contratto di Filiera ed il correlato riconoscimento del beneficio economico costituiscono elementi essenziali da cui desumere il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dalla parte ricorrente che non potrebbe conseguire alcuna ulteriore (e maggiore) utilità concreta dall’ipotetico annullamento dei provvedimenti impugnati. Ne consegue, pertanto, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Tenuto conto della particolare complessità delle questioni trattate e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.



PER QUESTI MOTIVI

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

L'ESTENSORE

Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti