Modifica al decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635212 recante “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento settoriale vitivinicolo investimenti.”: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria - giugno 2026.
(Decreto 15/06/2026, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
VISTO il decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635212 recante “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento settoriale vitivinicolo investimenti.”;
VISTO, in particolare, l’articolo 4, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, i quali fissano, rispettivamente, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per l’intervento degli investimenti ed il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande a seguito del completamento dell’istruttoria;
VISTO, in particolare, l’articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, il quale dispone che “I termini riportati nel presente decreto possono essere modificati con decreto dipartimentale, su richiesta delle Regioni sentiti gli Organismi pagatori”;
VISTO il decreto dipartimentale 13 aprile 2026, n. 170824, recante “Modifica ai decreti ministeriali 2 dicembre 2024 recanti disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione degli interventi settoriali della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e degli investimenti - proroga date di presentazione delle domande e graduatorie - maggio 2026”.
CONSIDERATA la richiesta formulata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia condivisa dal Coordinatore della Commissione Politiche Agricole con nota prot. n. 322213 del 10 giugno 2026, di prorogare al 30 giugno 2026 i termini per la presentazione delle domande dell’intervento investimenti del settore vitivinicolo;
TENUTO CONTO della nota prot. n. 50146 del 12 giugno 2026 di Agea Coordinamento riportante il parere favorevole degli Organismi pagatori per quanto riguarda la richiesta di proroga in parola;
RAVVISATA la necessità di dare seguito alle richieste della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di garantire un efficace ricorso all’intervento;
DECRETA
Art.1
(Modifica del decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635212)
1. L’articolo 4, comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La domanda di aiuto è presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d’intesa con le Regioni. Dette modalità garantiscono l’apertura del sistema informatico almeno due mesi (60 giorni) prima del termine della presentazione delle domande. Per l’annualità 2026/2027 la domanda di aiuto è presentata entro il 30 giugno 2026.
2. L’articolo 4, comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Le Regioni che applicano criteri di priorità, successivamente all’esame delle domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata e definiscono, entro il 30 giugno di ogni anno, la graduatoria di finanziabilità. Entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria, le Regioni comunicano ai richiedenti l’esito dell’istruttoria. Per l’annualità 2026/2027 la graduatoria di finanziabilità è definita entro il 16 novembre 2026.
Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)