Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Muscat de Lunel].
(Comunicazione 18/06/2026, pubblicata in G.U.U.E. 18 giugno 2026, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Muscat de Lunel»
Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0717-AM02 — 19.3.2026
1. Nome del prodotto
«Muscat de Lunel»
2. Tipo di indicazione geografica
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☑ |
DOP |
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☐ |
IGP |
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☐ |
IG |
3. Settore
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☐ |
Prodotti agricoli |
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☑ |
Vini |
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☐ |
Bevande spiritose |
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Francia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Direction Générale de la performance économique et environnementale des entreprises
6. Qualifica come modifica ordinaria
Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.
Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.
Tali modifiche non sono infatti considerate modifiche dell'Unione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143. Più precisamente:
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a) |
non comprendono un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica; |
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b) |
non rischiano di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; |
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c) |
non comportano ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. |
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
Zona geografica
Descrizione
Nel capitolo I del disciplinare, il punto «IV - Zona geografica», è aggiornato con il riferimento al codice geografico del 2025.
Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE vigente nel 2025 e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.
Nell'ambito di tale modifica, il paragrafo è formulato con maggiore precisione, senza alcun cambiamento, per indicare che, per i vini che possono beneficiare della menzione «Muscat de Noël», il confezionamento avviene nella zona geografica.
Il documento unico è completato al punto relativo alla zona geografica.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Norme di palizzamento
Descrizione
Nel capitolo I, punto «VI - Gestione dei vigneti», del disciplinare, la lettera c), «Norme relative al palizzamento e all'altezza del fogliame», è modificata al fine di specificare che, per le viti potate a cordone di Royat, l'altezza del filo portante viene aumentata da 0,60 m a 0,80 m allo scopo di promuovere una fruttificazione più elevata. L'obbligo di disporre di almeno un livello di filo di sollevamento è conseguentemente soppresso nelle viti allevate a spalliera.
Questa modifica del disciplinare non interessa il documento unico.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Pratiche colturali - Disposizioni agroambientali
Descrizione
Nel capitolo I del disciplinare, la sezione VI, «Gestione dei vigneti», è completata al fine di includere delle pratiche ambientali che consentono di preservare le caratteristiche dell'ambiente fisico e biologico, che costituisce una componente fondamentale del terroir.
Le disposizioni aggiunte riguardano le condizioni per l'inerbimento, l'impiego di prodotti fitosanitari, la conservazione del paesaggio vitivinicolo, la manutenzione delle siepi, il controllo della vegetazione e della morfologia del suolo.
Tali disposizioni sono aggiunte nel documento unico al punto «Pratiche di vinificazione».
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Autorizzazione dell'irrigazione
Descrizione
Nel capitolo I del disciplinare, la sezione VI, «Gestione dei vigneti», è modificata al fine di specificare che l'irrigazione può essere autorizzata. Tale pratica è considerata lo strumento fondamentale per consentire a questo tipo di produzione e di vitigni di resistere allo stress della siccità.
Tale modifica è riportata al punto «Pratiche di vinificazione» del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Norme analitiche: tenore minimo di zuccheri dei vini
Descrizione
Nel capitolo I del disciplinare, la sezione IX, «Trasformazione, elaborazione, affinamento», è modificata al fine di specificare che il tenore di zuccheri fermentescibili dei vini è pari o superiore a 100 g/l di glucosio e fruttosio, anziché 110 g/l. Tale modifica consente di adattare il prodotto al riscaldamento globale e alla rapidissima evoluzione del grado di maturità con riduzione dell'acidità degli acini.
Tale modifica è riportata al punto «Descrizione del vino o dei vini» del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Disposizioni relative alla circolazione dei prodotti prima della data d'immissione in commercio
Descrizione
Nel capitolo I del disciplinare, la sezione IX, «Trasformazione, elaborazione, affinamento, confezionamento, immagazzinamento», è modificata al fine di sopprimere la data a partire dalla quale i vini possono circolare tra grossisti e commercianti, prima della data d'immissione in commercio. Tale data è soppressa per consentire la circolazione del vino tra tutti gli operatori ed eliminare ogni rischio di concorrenza sleale.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Obblighi di dichiarazione e principali punti da controllare
Descrizione
I capitoli II e III del disciplinare, relativi agli obblighi di dichiarazione e ai principali punti da controllare, sono semplificati e allineati al piano di controllo. Tali disposizioni sono modificate per rispecchiare le modalità di controllo della denominazione.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Riferimenti alla struttura di controllo
Descrizione
Nel capitolo III del disciplinare, il punto II «Riferimenti alla struttura di controllo» è semplificato al fine di precisare che il controllo del rispetto del disciplinare è effettuato sulla base di un piano di controllo approvato e da parte di un organismo terzo che offre garanzie di competenza, imparzialità e indipendenza delegato dall'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO), vale a dire l'autorità incaricata del controllo.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini
«Muscat de Lunel»
Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0717-AM02 — 19.3.2026
1. Nome
«Muscat de Lunel»
2. Tipo di indicazione geografica
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☑ |
DOP |
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☐ |
IGP |
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☐ |
IG |
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Francia
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
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1. |
Vino |
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
Vini dolci naturali bianchi
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
I vini conservati per diversi anni in bottiglia presentano un colore dai riflessi ambrati.
Odore
Da giovani, i vini possono distinguersi per la presenza di aromi fruttati di moscato fresco, talvolta leggermente agrumati. Nei vini conservati per diversi anni in bottiglia, gli aromi evolvono verso note di frutta candita.
Sapore
Si tratta di vini corposi e ricchi, che da giovani sono caratterizzati da note di agrumi, ma che al contempo mantengono una certa freschezza. I vini conservati per diversi anni in bottiglia presentano un'elevata untuosità.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
I vini sono ottenuti esclusivamente dal vitigno Muscat à petits grains B.
I vini, ad eccezione di quelli che beneficiano della menzione «Muscat de Noël», sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.
I vini che beneficiano della menzione «Muscat de Noël» sono caratterizzati da sentori fruttati di vino giovane, talvolta leggermente agrumati, e sono immessi in commercio a partire dal terzo giovedì di novembre dell'anno della vendemmia.
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
21,5 |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
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Acidità totale minima |
— |
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Unità di acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
I vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili espresso in glucosio e fruttosio pari o superiore a 100 g/l.
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile. |
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
Pratica di vinificazione
Pratiche colturali
Tipo di pratica enologica
Pratica colturale
Descrizione
a) Densità di impianto
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— |
La densità minima d'impianto della vigna è di 4 000 ceppi per ettaro. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore ai 2,50 metri. Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare. |
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— |
Per le viti piantate a quadrato o a quinconce e allevate ad alberello, ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 3 metri quadrati. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare. La distanza tra i filari e tra i ceppi dello stesso filare è inferiore o pari a 1,70 metri. |
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— |
Fatto salvo il rispetto della densità minima d'impianto di 4 000 ceppi per ettaro, le viti impiantate in un appezzamento esistente possono avere una distanza tra i filari superiore a 2,50 metri. |
b) Norme di potatura
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— |
Le viti sono potate corte, con un massimo di sei speroni per ceppo. Ogni sperone reca al massimo due gemme franche. |
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— |
Le viti di età superiore a 20 anni (ventunesima foglia) possono essere potate con un massimo di sette speroni recanti non più di due gemme franche. |
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— |
Il rinnovo di una parcella di vigna potata a cordone di Royat non può superare il 10 % dei ceppi esistenti all'anno. |
c) Irrigazione
È autorizzata l'irrigazione.
d) Disposizioni agroambientali
È obbligatorio garantire l'inerbimento permanente del perimetro delle parcelle (capezzagne e spazi tra le parcelle non piantumati o non coltivati). Quest'obbligo non sussiste in caso di ripristino delle capezzagne, in particolare a seguito di fenomeni erosivi o di eventi climatici eccezionali.
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L'operatore interviene e adatta la dose per ettaro di prodotto fitosanitario in funzione della pressione della malattia, della fase fenologica e della superficie totale della pianta da proteggere. |
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Al fine di preservare il paesaggio caratteristico della zona vitivinicola è disposto quanto segue.
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Su questi elementi che strutturano il paesaggio, la vegetazione, seminata o spontanea, è controllata con mezzi meccanici o fisici. |
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È vietata qualsiasi modifica sostanziale della morfologia del sottosuolo, dello strato superficiale o degli elementi che consentono di garantire l'integrità e la stabilità del terreno di una parcella destinata alla produzione della denominazione di origine controllata, ad esclusione dei lavori di scasso classico. |
Pratica di vinificazione
-
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
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I vini sono ottenuti tramite mutizzazione del mosto durante la fermentazione, effettuata con aggiunta di alcole vinico neutro di almeno 96 % vol, per un minimo del 5 % e un massimo del 10 % del volume di mosto utilizzato, valutato come alcole puro. L'operazione di mutizzazione viene effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di raccolta del mosto. Sono tuttavia effettuate ulteriori mutizzazioni fino a un totale massimo del 10 % di alcole puro prima della dichiarazione di rivendicazione. |
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È vietata qualsiasi pratica di arricchimento. |
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Sono vietati i trattamenti termici delle uve vendemmiate con ricorso a temperature inferiori a -5 °C. |
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— |
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime. |
7.2. Rese massime
Tutti i vini/categoria/varietà/tipo
DOP «Muscat de Lunel» (vini dolci naturali bianchi)
Resa massima
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Resa massima |
40 |
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Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
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Muscat à petits grains blancs B — Muscat, Moscato |
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell'Hérault in base al codice geografico ufficiale del 1o gennaio 2025:
Entre-Vignes (solo per il territorio del comune delegato di Vérargues), Lunel, Lunel-Viel et Saturargues.
Il confezionamento dei vini che possono beneficiare della menzione «Muscat de Noël» è effettuato nella zona geografica.
10. Legame con la zona geografica
Categoria di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
Sintesi del legame
Tra Nîmes e Montpellier, lungo la Via Domizia, l'alluvionamento del Rodano (diluvium alpino) ha progressivamente creato un paesaggio di dolci pendii collinari sui quali sono stati impiantati i vigneti della DOP «Muscat de Lunel».
La zona geografica è quindi limitata al territorio dei quattro comuni di Lunel, Lunel-Viel, Saturargues e Verargues. Il clima è tipicamente mediterraneo: caldo e secco in estate, mite in inverno. La coltivazione del vitigno Muscat à petits grains B ha una lunghissima tradizione nella regione di Lunel ed era particolarmente diffusa a nord-est di Montpellier nel XVIII secolo; nel XX secolo si è tuttavia concentrata nelle aree in cui questo vitigno esigente trova condizioni pedoclimatiche favorevoli alla propria coltivazione e maturazione.
In linea con gli usi, la superficie parcellare delimitata comprende solo parcelle con terreni costituiti da ciottoli arrotondati inglobati in un cemento argilloso rosso, non molto fertili, e parcelle situate sulla parte alta e sui pendii meridionali delle colline ben esposte. Questa disposizione consente, da un lato, un radicamento profondo, garanzia di un apporto idrico limitato ma regolare alla pianta e, dall'altro, un'aerazione naturale del fogliame e delle uve grazie ai venti provenienti da nord e da sud; ciò permette alle uve di giungere a maturazione prima delle piogge autunnali, mantenendo al contempo una relativa acidità che contribuisce alla freschezza dei vini. Questa delimitazione impone di gestire la pianta in modo rigoroso, di controllarne la vigoria e il potenziale di produzione mediante pratiche improntate a una resa modesta, in virtù di potature corte a sperone, e di gestire l'adeguamento della densità d'impianto. Ciò favorisce la raccolta di uve ricche di zuccheri, nonché il potenziale aromatico originale, in particolare la ricchezza di alcoli terpenici.
Originariamente ottenuti da uve appassite al sole oppure raccolte a sovramaturazione per concentrazione sulla pianta e da un mosto parzialmente fermentato, i vini erano molto ricchi di zuccheri fermentescibili e talvolta addizionati con miele.
Dopo la scoperta del «mutage du vin par son esprit» (mutizzazione del vino mediante il suo stesso alcole), avvenuta alla fine del XIII secolo, la produzione originale è stata preservata grazie alla progressiva padronanza di tale tecnica di elaborazione, oggetto di una speciale tutela da parte del legislatore. Le condizioni di produzione sono cambiate poco nel tempo, giusto per garantire una maggiore conservazione dell'originalità della materia prima: mutizzazione dei mosti con alcole vinico neutro, divieto di effettuare qualsiasi operazione di arricchimento, divieto di utilizzare la pressa continua e obbligo di disporre di un adeguato sistema di controllo delle temperature in fase di vinificazione. Nella stessa logica, poiché qualsiasi trasporto e rischio di ossidazione può alterarne la qualità e al fine di preservarne le caratteristiche essenziali, i vini che beneficiano della menzione «Muscat de Noël» sono condizionati in bottiglie di vetro nei locali dell'operatore che li vinifica.
Se è vero che la notorietà del «Muscat de Lunel» fu rilevante presso le corti dell'Europa orientale, grazie all'abate BOUQUET, anche Thomas JEFFERSON contribuì a diffonderla: «A Lunel, una partita da 240 bottiglie, con vino già travasato e pronto per l'imbottigliamento, costa 120-200 lire per la prima qualità, se si tratta di un vino novello. Peraltro qui non è possibile reperire del Moscato invecchiato. La domanda è tale che il raccolto viene interamente venduto nel primo anno».
Nel corso del XIX secolo, anche François SABATIER d'ESPEYRAN, proprietario della Tour de Farges nel comune di Lunel-Viel e produttore di «vin de muscat», amico di Gustave COURBET e di Jules MICHELET, ha partecipato alla promozione del «Muscat de Lunel» nella capitale. Numerosi documenti conservati presso il municipio di Lunel e Lunel-Viel attestano l'interesse della comunità per questa produzione. Nonostante i profondi cambiamenti subiti, la viticoltura della Linguadoca ha preservato queste competenze e porta avanti l'opera avviata da diversi secoli. Poco prima della sua morte, avvenuta nel 1781, l'abate BOUQUET ha riassunto in due parole il segreto della qualità della sua produzione: «maturità e pulizia». Per modestia, senza dubbio, ha tralasciato di descrivere l'intero percorso storico e tecnico che ha contribuito alla qualità e alla reputazione di questo prodotto originale.
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito / della deroga
Confezionamento nella zona geografica dei vini che beneficiano della menzione «Muscat de Noël»
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione del requisito / della deroga
I vini che beneficiano della menzione «Muscat de Noël» immessi in commercio a partire dal terzo giovedì di novembre dell'anno della vendemmia sono condizionati in bottiglia entro il 1o dicembre dell'anno della vendemmia presso i locali dell'operatore che li ha vinificati o dalla cooperativa di vinificazione i cui membri raccolgono le uve, quindi senza ricorrere al trasporto, al fine di evitare qualsiasi rischio di ossidazione.
L'obiettivo dei produttori è, da un lato, preservare le caratteristiche essenziali di tali prodotti e, dall'altro, garantire e salvaguardare, attraverso i controlli effettuati nella regione di produzione, la loro qualità e specificità e, di conseguenza, la reputazione della denominazione di origine controllata.
Titolo del requisito / della deroga
Norme in materia di etichettatura
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
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a) |
Sulle etichette è apposta la menzione tradizionale «vin doux naturel» (vino dolce naturale). |
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b) |
Tutte le menzioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. |
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c) |
I vini che si fregiano della denominazione di origine protetta «Muscat de Lunel» e che possono essere immessi in commercio a partire dal terzo giovedì di novembre dell'anno della vendemmia devono necessariamente recare in etichetta la menzione «Muscat de Noël». La menzione è riportata in caratteri le cui dimensioni non sono inferiori, in altezza, alla metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. La menzione compare anche nelle pubblicità, negli opuscoli e nelle fatture. |
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d) |
I vini che beneficiano della menzione «Muscat de Noël» devono necessariamente essere presentati con l'indicazione dell'annata. |
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-81d68691-2874-4552-8fbd-a287173c6917