Applicazione dell’articolo 15 del D.m. 19 dicembre 1994 n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme di cui al regolamento n. 2238/93 (ora reg. 436/09), relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri sui consumi nel settore vitivinicolo.
1. Premessa
Si fa seguito alla circolare n. 2, prot. n. 15877 del 31 marzo 1995, relativa alle disposizioni in oggetto.
Al riguardo, sulla base dell’esperienza acquisita in sede di prima applicazione delle norme di cui al D.m. n. 768/94, questa amministrazione centrale ha ravvisato la necessità di uniformare l’attività di codesti uffici per ciò che concerne, in particolare, le modalità con le quali si consentono e si forniscono prescrizioni per la tenuta dei registri in luoghi diversi da quelli ove sono detenuti prodotti vitivinicoli, ai sensi dell’art. 15 del cennato provvedimento.
Nella presente circolare s’intende:
a) per «sede principale», la sede legale e/o amministrativa di una ditta i cui depositi di prodotti vitivinicoli siano stabiliti, ai sensi dell’art. 15 del D.m. n. 768/94, nello stesso comune ovvero in un comune limitrofo rispetto alla sede principale, dei predetti depositi, soggetti all’obbligo della tenuta dei registri di cui all’art. 11 del reg. n. 2238/93, la sede principale può, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 2, lettera a), del reg. n. 2238/93 e previo il consenso e le relative prescrizioni dell’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, effettuare la tenuta dei registri di cui al successivo punto n. 2 della presente circolare;
b) per «impresa specializzata», di cui all’art. 12, paragrafo 2, lettera b) del reg. n. 2238/93, l’impresa individuata ai sensi del successivo punto 4.1 della presente circolare, avente, in particolare, i requisiti di cui alle lettere A), B) e C) ivi previsti.
Premesso quanto sopra, si rappresenta quanto segue ai fini di una corretta attuazione della disciplina di che trattasi, coerentemente con gli obiettivi che la normativa comunitaria si prefigge in materia di controllo nello specifico settore.
2. Documenti giustificativi
L’art. 15 del D.m. n. 768/94 subordina, tra l’altro, la tenuta dei registri di cui all’art. 11 e seguenti del reg. n. 2238/93 presso la sede principale o presso un’impresa specializzata, alla possibilità di effettuare il controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi dove sono depositati i prodotti vitivinicoli, sulla base di altri documenti giustificativi. Si fa presente, in merito, che per «altri documenti giustificativi», diversi dai cennati registri, si devono intendere solo ed esclusivamente gli originali: a) dei documenti di cui all’art. 1, paragrafo 5, lettera c) e all’art. 2 del D.m. n. 768/94; b) delle note di consegna di cui al D.m. 4 maggio 1981.
3. Registri per i quali è consentita la tenuta in luoghi diversi da quelli ove sono depositati i prodotti vitivinicoli
I registri in questione sono, per quanto precede al punto n. 2, solo ed esclusivamente quelli che, non ancora chiusi alla data alla quale si dà inizio alla tenuta presso l’impresa specializzata o presso la sede principale, contengono operazioni per le quali esista un riferimento a un documento giustificativo come dianzi individuato, fatte salve le operazioni esonerate ai sensi della vigente normativa sia fiscale sia vitivinicola nonché quelle effettuate ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.m. n. 768/94. In altre parole, per il registro di carico e scarico dei prodotti finiti (c.d. registro di «commercializzazione») sarà possibile, con le opportune prescrizioni, la tenuta presso la sede principale ovvero presso la sede dell’impresa specializzata. Per la tenuta dei registri, invece, contenenti le operazioni di cui all’art. 14 del reg. n. 2238/93, che richiedono registrazioni immediate e/o senza alcun riferimento a documenti giustificativi, dovrà darsi esito negativo a eventuali richieste di tenuta degli stessi ai sensi dell’art. 15 del D.m. n. 768/94. È appena il caso di evidenziare che i registri chiusi prima della data alla quale si dà inizio alla tenuta presso l’impresa specializzata o presso la sede principale, devono essere conservati presso il deposito o lo stabilimento vinicolo per il quale sono stati rilasciati. I registri, numerati e vidimati dall’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi territorialmente competente tenuti presso l’impresa specializzata o la sede principale, una volta chiusi, devono essere restituiti allo stabilimento o al deposito al quale erano stati rilasciati.
4. Imprese specializzate nella tenuta dei registri di cui all’articolo 11 del regolamento n. 2238/93
L’art. 12, paragrafo 2, lettera b) del reg. n. 2238/93 e l’art. 15 del D.m. n. 768/94 danno facoltà a codesti Uffici di consentire a che i registri possano essere tenuti presso un’impresa specializzata. Al riguardo, si forniscono alcune indicazioni al fine di uniformare i criteri di individuazione delle predette imprese specializzate nonché quelli relativi agli obblighi che le stesse dovranno osservare.
4.1. Individuazione dell’impresa specializzata - Requisiti minimi
Per impresa specializzata ai fini del reg. n. 2238/93 e del D.m. n. 768/94, deve intendersi:
— un libero professionista iscritto a un albo di un ordine professionale per il quale il curriculum di studi preveda necessariamente conoscenze nella materia della contabilità ovvero della produzione vitivinicola;
— una persona fisica o giuridica iscritta presso il registro ditte della locale Camera di commercio e dal cui certificato d’iscrizione risulti l’esercizio dell’attività di consulenza alle imprese nella materia della contabilità ovvero della produzione vitivinicola;
— un ente o associazione legalmente costituita avente per finalità la rappresentanza e la tutela degli interessi degli operatori (agricoltori, produttori vitivinicoli, titolari di stabilimenti vinicoli, singoli e associati) del settore vitivinicolo;
A) avente sede operativa, obbligatoriamente dotata di utenza telefonica (e, possibilmente, di telefax) e stabilita in locali diversi da quelli di una privata abitazione;
B) i cui dati anagrafici e relativa documentazione, indicati su lettera in carta intestata, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 alla presente circolare e firmata dal titolare se trattasi di persona fisica o dal rappresentante legale se trattasi di persona giuridica, devono pervenire all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi allegati alla richiesta di consenso, di cui al successivo punto n. 4.2, del titolare o del rappresentante legale del deposito e dello stabilimento vinicolo;
C) il cui titolare o rappresentante legale abbia ulteriormente sottoscritto una dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi e le prescrizioni connessi con la tenuta presso la propria sede operativa dei registri di cui al punto n. 3, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 alla presente circolare e da allegare alla comunicazione di cui alla precedente lettera B).
4.2. Consenso-prescrizioni
L’art. 12, paragrafo 2 del reg. n. 2238/93 stabilisce che gli organismi competenti possono eventualmente consentire, fornendo relative istruzioni, la tenuta dei registri in luoghi diversi da quelli in cui sono depositati i prodotti. Al riguardo, si fa presente quanto segue.
4.2.1. Domanda dell’operatore vitivinicolo interessato
I titolari di depositi di una stessa ditta situati, ai sensi dell’art. 15 del D.m. n. 768/94, nello stesso comune o in un comune limitrofo rispetto a quello in cui è stabilita la sede principale della ditta medesima nonché i titolari di stabilimenti vinicoli, qualora intendano effettuare la tenuta dei registri di cui al precedente punto n. 3 presso la sede principale ovvero presso un’impresa specializzata, devono redigere un’apposita domanda in carta legale, sottoscritta con firma autenticata. La predetta domanda:
— deve essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 della presente circolare nel caso di tenuta presso un’impresa specializzata e secondo lo schema di cui all’allegato n. 4 nel caso di tenuta presso la sede principale;
— deve presentare, in allegato: a) la dichiarazione con la quale si impegna, pena l’immediata revoca del consenso alla tenuta dei registri nel luogo indicato dalla ditta stessa (che dovrà coincidere con la sede principale o con quella dell’impresa specializzata), ad osservare le ulteriori prescrizioni che saranno comunicate nell’atto con cui il consenso stesso sarà espresso; b) la copia conforme del frontespizio e delle ultime 2 pagine dei registri da far tenere presso l’impresa specializzata o la sede principale, recanti le registrazioni più prossime alla data della domanda; c) la comunicazione dell’impresa specializzata, corredata della relativa documentazione, così come indicato nell’allegato n. 1 alla presente circolare;
— deve essere inviata all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per il territorio ove è stabilito lo stabilimento enologico o il deposito condotto dal titolare richiedente, anche tramite raccomandata a.r.
In ordine alle modalità con cui deve essere espresso il consenso o l’eventuale diniego, si farà riferimento alle norme di cui alla legge n. 241/90, indicando, se del caso, nell’atto di consenso così predisposto, le ulteriori prescrizioni cui la tenuta dei registri deve essere subordinata.
In linea generale, il consenso alla tenuta dei registri in luoghi diversi da quelli dove sono tenuti i prodotti, nel quadro che fin qui si è rappresentato, sarà prestato a tempo indeterminato, salvo rinuncia dei richiedenti che dovrà anch’essa essere comunicata a codesti uffici periferici.
Codesti uffici periferici valuteranno l’opportunità, qualora fossero accertate gravi ovvero ripetute inosservanze degli obblighi sottoscritti nonché delle ulteriori prescrizioni dettate da codesti uffici medesimi, di procedere alla revoca del consenso alla tenuta dei registri presso le sedi principali o presso le imprese specializzate.
Si raccomanda a codesti uffici periferici la realizzazione di un costante coordinamento onde consentire un’uniforme applicazione delle disposizioni di che trattasi.
In particolare, gli uffici periferici che consentono la tenuta dei registri presso la sede dell’impresa o presso un’impresa specializzata situate nella circoscrizione di competenza di un altro ufficio, devono inviare a quest’ultimo copia dell’atto di consenso di cui sopra, non trascurando di acquisirne, se del caso, il preventivo parere nonché di concordare eventuali azioni di controllo congiunte.
Le precitate azioni di controllo potranno essere eventualmente poste in essere, nel quadro stabilito dall’art. 6, comma 7 del D.l. n. 282/86 convertito nella legge n. 462/86, in collaborazione con gli altri organi di controllo.
È appena il caso di evidenziare che copia dell’atto di consenso di cui sopra dovrà essere inviata all’impresa specializzata perché possa essere posta a disposizione dei preposti organi di controllo.
Qualora codesti uffici periferici accertino violazioni di natura amministrativa e/o penale nella tenuta dei registri di cui al punto n. 3, dovrà essere ritenuto responsabile di tali illeciti e/o reati, salvo che non sia diversamente accertato, il titolare dei registri medesimi.
Si dispone, infine, che codesti uffici periferici, per quanto di competenza:
a) comunichino a questa amministrazione centrale, in un apposito capitolo della relazione relativa all’attività svolta nel corso del primo semestre di ogni anno: 1) l’elenco delle ditte e l’elenco dei depositi che hanno richiesto l’applicazione dell’art. 15 del D.m. n. 768/94, specificando per quali di esse l’applicazione stessa è stata consentita, negata o revocata; 2) l’elenco delle imprese specializzate che effettuano la tenuta dei registri per le ditte operanti nella circoscrizione di competenza di codesti uffici; 3) l’elenco delle sedi principali che effettuano la tenuta dei registri per i propri depositi;
b) effettuino ogni anno, su di un campione rappresentativo, almeno, del 20% degli stabilimenti e dei depositi i cui registri sono tenuti presso un’impresa specializzata o presso la sede principale, verifiche che prevedano, per ciascuna ditta controllata, la contestuale presenza degli originali dei registri e dei relativi documenti giustificativi delle operazioni in essi riportate.
ALLEGATI
(omissis)