Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 15-06-2026
Numero provvedimento: 1314
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 16-06-2026

Regolamento (UE) 2026/1314 della Commissione, del 15 giugno 2026, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, clormequat, metribuzin, metribuzin-desamino-diketo (metribuzin-DADK), terbutilazina e triclopir in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 15/06/2026, n. 2026/1314, pubblicato in G.U.U.E. 16 giugno 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze 1,4-dimetilnaftalene, terbutilazina e triclopir sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze clormequat e metribuzin sono stati fissati nell’allegato III, parte A, di detto regolamento.

(2) Per quanto riguarda l’1,4-dimetilnaftalene il regolamento (UE) 2022/1346 della Commissione ha fissato LMR provvisori pari a 0,05 mg/kg per i prodotti di origine vegetale (ad eccezione delle patate). Tali LMR provvisori sono stati fissati sulla base di dati di monitoraggio che dimostrano che l’1,4-dimetilnaftalene potrebbe essere naturalmente presente in alcuni composti vegetali. Detti LMR sono stati fissati fino al 2 agosto 2024, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tale sostanza nei prodotti in questione.

(3) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che i residui di 1,4-dimetilnaftalene nei prodotti di origine vegetale (ad eccezione delle patate) sono presenti a livelli superiori al limite di determinazione («LD»). Sulla base di questi dati più specifici è opportuno fissare LMR provvisori al livello di 0,03 mg/kg per i prodotti di origine vegetale (ad eccezione delle patate), corrispondente al 99° percentile di tutti i risultati del campione. Tali LMR provvisori dovrebbero essere riesaminati sette anni dopo la pubblicazione del presente regolamento.

(4) Per quanto riguarda la terbutilazina, l’Autorità nel 2019 ha presentato un parere motivato sul riesame dei relativi LMR, in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. L’Autorità ha riscontrato l’indisponibilità di alcune informazioni per determinati prodotti. Le informazioni disponibili sono state tuttavia sufficienti per consentire all’Autorità di proporre LMR sicuri per i consumatori. Nel 2021 la Commissione ha fissato nuovi LMR per la terbutilazina nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Le lacune nei dati sono state indicate nell’allegato II di detto regolamento, specificando la data entro la quale il richiedente doveva presentare le informazioni mancanti all’Autorità per convalidare gli LMR proposti.

(5) Nel 2023 il richiedente ha presentato i dati di conferma richiesti relativi alla terbutilazina nel quadro del riesame degli LMR a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. L’Autorità ha valutato i dati di conferma presentati e ha pubblicato un parere motivato. L’Autorità ha concluso che le lacune nei dati individuate durante il riesame degli LMR per il mais dolce e i semi di girasole sono state colmate. Per il muscolo, il grasso, il fegato, il rene e il latte di bovini ed equini, l’Autorità ha concluso che non si prevede un trasferimento significativo di residui e che quindi la lacuna di dati individuata è colmata. Per il mais dolce, i semi di girasole e i tessuti bovini ed equini è pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti e sopprimere, nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, le rispettive note a piè di pagina che richiedono la presentazione di informazioni supplementari. L’Autorità ha invece concluso che le lacune nei dati individuate durante il riesame degli LMR riguardo agli LMR per i lupini/semi di lupini e per i semi di cotone non sono state colmate. Per detti prodotti è pertanto opportuno fissare gli LMR per la terbutilazina agli LD specifici per prodotto e sopprimere, nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, le rispettive note a piè di pagina che richiedono la presentazione di informazioni supplementari.

(6) Per quanto riguarda il triclopir, l’Autorità nel 2017 ha presentato un parere motivato sul riesame dei relativi LMR, in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. L’Autorità ha riscontrato l’indisponibilità di alcune informazioni per determinati prodotti. Le informazioni disponibili sono state tuttavia sufficienti per consentire all’Autorità di proporre LMR sicuri per i consumatori. Nel 2018 la Commissione ha fissato nuovi LMR per il triclopir nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Le lacune nei dati sono state indicate nell’allegato II di detto regolamento, specificando la data entro la quale il richiedente doveva presentare le informazioni mancanti all’Autorità per convalidare gli LMR proposti.

(7) Per il triclopir nessuna parte interessata ha presentato, entro il termine stabilito, una domanda a sostegno dei dati di conferma in seguito al riesame degli LMR. Alcune informazioni ritenute non disponibili nel riesame degli LMR sono state tuttavia messe a disposizione dell’Autorità nel contesto di altre domande presentate nell’ambito di diversi processi di regolamentazione avviati dopo il riesame degli LMR. L’Autorità ha valutato le informazioni disponibili e ha pubblicato una dichiarazione. L’Autorità ha concluso che le lacune nei dati individuate durante il riesame degli LMR relativi al triclopir a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 sono state colmate per mele, pere e pesche. Per tali prodotti è pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti e sopprimere, nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, le rispettive note a piè di pagina che richiedono la presentazione di informazioni supplementari. L’Autorità ha invece concluso che le lacune nei dati individuate per il triclopir in o su pompelmi, arance dolci, limoni, mandarini, albicocche e riso non sono state colmate. Per tali prodotti, l’EFSA ha proposto un LMR basato su un utilizzo post-raccolta che è stato valutato in un precedente parere dell’EFSA e ha concluso che è pienamente suffragato da dati. Si ritiene opportuno fissare l’LMR per tali prodotti al livello raccomandato dall’Autorità. Per quanto riguarda il riso, il richiedente ha recentemente fornito i dati di conferma che sono attualmente in fase di valutazione. Si ritiene opportuno mantenere l’attuale LMR provvisorio per il triclopir nel riso fino alla conclusione della valutazione, così come la rispettiva nota a piè di pagina. Per le albicocche, considerando l’estrapolazione dalle pesche, è opportuno mantenere l’attuale livello di LMR. In assenza di buone pratiche agricole alternative relative ai pompelmi, è opportuno fissare gli LMR per il triclopir nei pompelmi agli LD specifici per prodotto e sopprimere, nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, le rispettive note a piè di pagina che richiedono la presentazione di informazioni supplementari.

(8) Nel 2021 è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per il triclopir nel muscolo, nel grasso, nel fegato, nel rene e nelle frattaglie commestibili diverse da fegato e rene di suini, bovini, ovini e caprini e per il latte di bovini, ovini e caprini a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. La Commissione ha trasmesso la domanda, la relazione di valutazione e i relativi fascicoli all’Autorità.

(9) L’Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti. L’Autorità ha trasmesso tale parere ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.

(10) L’Autorità ha concluso che i dati erano sufficienti per elaborare o confermare le proposte di LMR per i prodotti in esame. È pertanto opportuno fissare gli LMR per tali prodotti ai livelli raccomandati dall’Autorità.

(11) Per il clormequat il regolamento (UE) 2022/1290 della Commissione ha fissato un LMR provvisorio a 6 mg/kg per i funghi orecchioni, mentre il regolamento (UE) 2017/693 della Commissione aveva fissato un LMR provvisorio a 0,9 mg/kg per i funghi coltivati. Tali LMR provvisori sono stati fissati sulla base di dati di monitoraggio che dimostravano la presenza di residui nei funghi coltivati non trattati a un livello superiore all’LD derivante da una contaminazione incrociata di funghi coltivati con paglia trattata con clormequat. Detti LMR sono stati fissati fino al 25 luglio 2023, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tale sostanza nei prodotti in questione.

(12) L’Autorità e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che sono ancora presenti nei funghi orecchioni e nei funghi coltivati residui di clormequat a livelli superiori all’LD. Sulla base di questi dati più specifici è opportuno fissare LMR provvisori al livello di 2 mg/kg per i funghi orecchioni e di 0,6 mg/kg per i funghi coltivati. Detti livelli corrispondono rispettivamente al 95° e al 97,5° percentile di tutti i risultati del campione. Tali LMR provvisori dovrebbero essere riesaminati sette anni dopo la pubblicazione del presente regolamento.

(13) Poiché il clormequat è utilizzato in prodotti alimentari che possono essere utilizzati come mangimi, l’Autorità ha valutato, un potenziale riporto di residui di clormequat negli alimenti di origine animale nel contesto di una recente domanda riguardante gli LMR e della valutazione di LMR alternativi per i limiti massimi di residui del Codex («CXL») revocati. L’Autorità ha confermato che per tutti i prodotti di origine animale (eccettuati il muscolo e il rene di ovini e caprini), sarebbe sufficiente un LMR più basso e ha raccomandato LMR specifici per i prodotti di origine animale. Per il latte (bovini, equini e altri animali) e per il muscolo e il grasso di pollame, l’LMR vigente si basa su un CXL attualmente revocato, per il quale l’Autorità ha individuato un LMR alternativo inferiore sicuro per i consumatori. È pertanto opportuno abbassare i valori di tali LMR ai livelli raccomandati dall’Autorità.

(14) L’approvazione della sostanza attiva metribuzin non è stata rinnovata il 31 ottobre 2024 e l’atto sul mancato rinnovo ha preso effetto il 24 novembre 2024. Nella conclusione della valutazione inter pares del metribuzin (16) sono state proposte due definizioni distinte di residui, una per il «metribuzin» e l’altra per il suo metabolita «metribuzin-desamino-diketo (metribuzin-DADK)» per i prodotti di origine vegetale, per tener conto della presenza del metabolita metribuzin-DADK derivante dall’uso del metribuzin nei prodotti di origine vegetale. È opportuno modificare di conseguenza la definizione dei residui. Non vi sono CXL o tolleranze all’importazione per tale sostanza. È pertanto opportuno ridurre gli LMR fissati per il metribuzin nell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 agli attuali LD specifici per prodotto in conformità all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, ed elencarli nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

(15) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.

(16) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(18) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima che diventassero applicabili gli LMR modificati e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Prima dell’applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche dei rispettivi LMR.

(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima del 6 gennaio 2027.

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 6 gennaio 2027.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO