Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 15-06-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 15-06-2026

 Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Côtes du Marmandais].

(Comunicazione 15/06/2026, pubblicata in G.U.U.E. 15 giugno 2026, n. C)

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Côtes du Marmandais»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0683-AM04 — 2.4.2026

1.   Nome del prodotto

«Côtes du Marmandais»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

3.   Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Direction Générale de la performance économique et environnementale des entreprises

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.

Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di modifica della DOP «Côtes du Marmandais» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in quanto essa:

a)

non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica;

b)

non rischia di annullare il legame con l'ambiente geografico;

c)

non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Misure transitorie

Descrizione

La misura transitoria relativa alle parcelle vitate con densità di impianto comprese tra 2 000 e 3 299 ceppi/ha e tra 3 300 e 3 999 ceppi/ha è stata prorogata fino al 2048, con una riduzione delle rese applicabili.

Gli operatori della denominazione hanno compiuto molti sforzi per rispettare gli obblighi sulla densità, ma alcune parcelle rimangono non conformi. Per consentire a questi operatori storici della denominazione di uniformarsi, la misura transitoria è stata prorogata.

Il gruppo di produttori della denominazione sostiene che le vigne in questione presentano un elevato potenziale qualitativo e sono destinate a cuvées di alta gamma della denominazione.

La produzione massima media per parcella specifica per le vigne interessate da una misura transitoria nel disciplinare è adeguata alla riduzione delle rese.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiornamento del codice geografico

Descrizione

I comuni della zona geografica sono aggiornati in base al codice geografico ufficiale del 2025. La modifica non altera la zona geografica della denominazione.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Côtes du Marmandais»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0683-AM04 — 2.4.2026

1.   Nome

«Côtes du Marmandais»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Francia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini rossi e rosati fermi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

I vini rossi presentano un colore porpora. I vini rosati sono essenzialmente vini brillanti.

Odore

I vini rossi presentano aromi che ricordano i frutti rossi che evolvono verso un bouquet speziato, fine e delicato. I vini rosati presentano aromi dominanti di lampone e di caramella inglese.

Sapore

Al palato sono ampi, equilibrati, rotondi e carnosi, con una bella armonia dovuta a tannini distinti ed eleganti. I vini rosati sono fini e leggeri.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Tenore massimo di acido malico (vino rosso): 0,4 g/l;

tenore di zuccheri fermentescibili < o = 4 g/l;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10 %.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vini bianchi fermi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Si tratta di vini bianchi fermi.

Odore

Gli aromi, che ricordano soprattutto la frutta esotica e i fiori bianchi, si armonizzano con il palato schietto e equilibrato.

Sapore

Solitamente i vini bianchi secchi sono al contempo rotondi, vivaci, leggeri e persistenti.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Tenore di zuccheri fermentescibili < o = 4 g/l. Dopo l'arricchimento i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Tipo di pratica enologica

Pratica colturale

Descrizione

La densità minima d'impianto della vigna è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 m. Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2. Questa superficie è ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi. Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche: potatura Guyot, potatura corta (a cordone di Royat) o potatura a sperone. Dopo la spollonatura, ciascun ceppo reca al massimo 15 gemme franche. Può essere autorizzata l'irrigazione.

Pratica di vinificazione

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

L'utilizzo del carbone per uso enologico è autorizzato per i mosti fino a un massimo del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal viticoltore interessato per il raccolto in questione. Dopo l'arricchimento i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. Oltre alle suddette disposizioni i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, gli obblighi previsti a livello dell'UE e nel Code rural.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini rossi

Resa massima

Resa massima

66

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini bianchi

Resa massima

Resa massima

72

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini rosati

Resa massima

Resa massima

70

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Abouriou B

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N – Malbec

Fer N – Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

Gamay N

Merlot N

Muscadelle B

Sauvignon B – Sauvignon blanc

Sauvignon gris G – Fié gris

Semillon B

Syrah N – Shiraz

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione e l'elaborazione dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Lot-et-Garonne (in base al codice ufficiale geografico ufficiale al 1o gennaio 2025): Beaupuy, Bouglon, Cambes, Castelnau-sur-Gupie, Caubon-Saint-Sauveur, Cocumont, Escassefort, Guérin, Lachapelle, Lagupie, Lévignac-de-Guyenne, Marcellus, Marmande, Mauvezin-sur-Gupie, Meilhan-sur-Garonne, Monteton, Montpouillan, Peyrière, Romestaing, Saint-Avit, Sainte-Bazeille, Saint-Géraud, Saint-Martin-Petit, Saint-Sauveur-de-Meilhan, Samazan, Seyches e Virazeil.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

Sintesi del legame

La rete idrografica scolpisce in profondità la zona geografica portando alla formazione di versanti ben drenati e dall'ottima esposizione, molto favorevoli alla coltivazione della vite. Le cantine cooperative si sono presto rese conto di queste potenzialità e hanno sviluppato una politica di selezione dei terreni. La delimitazione delle parcelle è frutto di questo lavoro iniziale con cui sono state selezionate per coltivare la vite solo quelle ben drenate e ben esposte.

La presenza del vento di Autan durante la maturazione favorisce un rapido sviluppo delle uve e comporta una minore pressione fitosanitaria.

Sulla riva sinistra i suoli ghiaiosi della terrazza alta sono molto caldi e ben drenati, adatti ai vitigni Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Abouriou N e Syrah N.

Sulle terrazze medie, la matrice di tipo limoso-argilloso dei suoli ghiaiosi offre terreni leggermente più pesanti e umidi, particolarmente adatti al vitigno Merlot N.

Sulla riva destra, i suoli calcarei o argilloso-calcarei consentono di esprimere appieno le caratteristiche dei vitigni Merlot N, Abouriou N e Cot N.

L'Abouriou N, varietà originale e rara, conferisce agli assemblaggi un profilo molto personale, con note fruttate e una bella struttura, consacrandone l'adattamento perfetto alla natura del suolo e del clima.

Il vitigno Cot N conferisce ai vini struttura e un carattere molto fruttato, mentre l'Abouriou N e il Syrah N apportano sfumature speziate.

La gamma dei vitigni coltivati permette di produrre vini rossi, speziati, densi, molto colorati e, per alcune cuvées, da invecchiamento.

I percorsi tecnici necessari per ottenere i vini rossi si applicano anche alla produzione dei rosati, vini fruttati e freschi che presentano una certa originalità.

Per i vini bianchi, l'invecchiamento sulle fecce può rappresentare una tecnica che consente un'espressione interessante del Sauvignon B.

La storia dei vini «Côtes du Marmandais» è strettamente legata a quella dei vini di Bordeaux fino all'inizio del XX secolo.

Nella seconda metà del XX secolo la reputazione dei vini «Côtes du Marmandais» si consolida nel mercato nazionale e in quello europeo, in particolare attraverso il riconoscimento dei vini come «Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure» nel 1955.

Le due cantine cooperative producono due cuvées esemplari:

Beaupuy, basandosi sulla storia della città, ha scelto il chiostro come firma di una delle sue cuvées principali;

Cocumont, la cui cantina si trova nei pressi di un'antica chiesa romana, raffigurata sul marchio «Vieille Eglise».

Da allora molti altri tipi di cuvées, marchi e aziende vitivinicole hanno arricchito la gamma di produzione.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Deroga relativa alla zona geografica

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti del dipartimento della Gironda (sulla base del codice geografico ufficiale al 1o gennaio 2025): Grignols e Saint-Michel-de-Lapujade.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, la zona di prossimità immediata equivale a una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi.

Titolo del requisito / della deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata «Côtes du Marmandais» può precisare l'unità geografica più ampia «Sud-Ouest». Questa unità geografica più ampia può essere indicata anche su prospetti e contenitori di qualsiasi tipo. Le dimensioni dei caratteri dell'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-cd0e75ca-72c9-4ff0-a9e0-4ea7e12e5700