Documenti di accompagnamento dei vini atti a dare v.q.p.r.d. e relative modalità di emissione.
Sono pervenute a questo Ispettorato centrale richieste di chiarimenti concernenti l’indicazione che compare sui documenti di accompagnamento che scortano il trasporto, anche fuori dalla zona di vinificazione, dei vini in oggetto ancora in corso di elaborazione ovvero per i quali sia in corso il rilascio del certificato d’idoneità da parte della competente Cciaa. Al riguardo, sentito anche l’avviso della Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, si fa presente che, anche per i vini per i quali non esiste ancora o non sia più valida (per lo spirare del termine entro il quale effettuare l’imbottigliamento) la certificazione d’idoneità, la procedura da attuare nella compilazione e trasmissione dei documenti di accompagnamento sia quella di cui all’art. 10 del reg. n. 2238/93 (ora reg. 884/01).
La richiamata disposizione, onde consentire, un più efficace controllo sulla movimentazione di taluni prodotti, prevede che anche per i vini che il predetto regolamento designa come «vini destinati a essere trasformati in v.q.p.r.d.» sia trasmessa copia del documento di accompagnamento all’autorità territorialmente competente per il luogo di carico (cioè l’Ufficio periferico di questo Ispettorato centrale territorialmente competente).