Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 11-06-2026
Numero provvedimento: 10776
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Contratti di filiera - Finanziamenti e agevolazioni pubbliche - Fondo rotativo contratti di filiera (FCF) - Fondi PNRR e Piano nazionale complementare (PNC) - Rete d'impresa - Criteri di valutazione dei programmi - Impatto sul mercato di riferimento - Obiettivi ambientali e sostenibilità - Processo di produzione dei vini - Ottimizzazione delle tecniche produttive - Indicatori di impronta carbonica - Certificazioni di filiera - Istanza di riesame e scorrimento della graduatoria - Sottoscrizione del contratto di filiera - Processo amministrativo - Procedure selettive per l'accesso alle agevolazioni pubbliche dirette al finanziamento dei contratti di filiera nel comparto agroalimentare, con particolare riguardo al settore vitivinicolo e all'ottimizzazione dei relativi processi di trasformazione industriale nel rispetto degli obiettivi ambientali eurounitari (Reg. UE 2020/852) - Impugnazione di una graduatoria ministeriale da parte di un Consorzio vitivinicolo che lamentava l'erronea attribuzione dei punteggi tecnici da parte della Commissione di valutazione.


 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 13448 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Italia del Vino Consorzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Arbib, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti

Green Farmers Group Soc. Cons. Agr. A R.L., Finoliva Global Service S.p.A. Società Benefit, Unaprol S.C.P.A., Cooperativa Produttori Arborea - Societa' Agricola, Trentingrana - Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini Societa' Cooperativa Agricola, Ciavolino Roma International S.r.l., Ati - Capofila Spinosa S.p.A., Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Amico Bio Societa' Cooperativa Agricola, Le Carni Pugliesi - Societa' Consortile Agricola a R.L., Italia Ortofrutta - Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata, Orogel Societa' Cooperativa Agricola, Cantine Due Palme - Societa' Cooperativa Agricola, Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza S.r.l. - Societa' Agricola, O.P. Meridia Societa' Cooperativa Agricola a R.L., Caseificio Cirigliana S.r.l., Persea Castello Società La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
Organizzazioneproduttori Unione Pastori Soc Coop Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Angius, Silvia Curto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cooperativa Produttori Arborea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Pisanu, Nicola Battolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano, C.D. Filiera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0342515 del 30.06.2023, pubblicato in pari data, di approvazione della graduatoria provvisoria inerente ai programmi presentati nell’ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021;

- della graduatoria allegata al decreto di cui al punto che precede;

- nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, conosciuti a seguito di accesso agli atti in data 01.08.2023, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0621652 del 05.12.2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 340824 del 30.06.2023 e la relativa nota di trasmissione, la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 0341697 del 30.06.2023, le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 38 della graduatoria;

- nonché, quali atti presupposti, dello stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0182458 del 22.04.2022, come modificato a seguito dell’avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21.07.2022 e dei relativi allegati;

- di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Italia del Vino Consorzio l’11/12/2023 per l’annullamento:

- della circolare esplicativa delle modalità di presentazione della proposta definitiva di contratto di filiera di cui all’art. 10 dell’avviso n. 182458 del 22.04.2022, modificato con avviso n. 324752 del 21/07/2022, prot. n. 0525180 del 27.09.2023, pubblicata in pari data;

- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Italia del Vino Consorzio il 29/01/2024 per l’annullamento:

- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – DIQPAI – DG PQA prot. n. 0633056 del 15.11.2023, pubblicato in data 12.01.2024, di approvazione della “graduatoria definitiva” inerente ai programmi presentati nell’'ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021;

- della graduatoria allegata al decreto di cui al punto che precede;

- nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, prot. n. 0621652 del 05.12.2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 340824 del 30.06.2023 e la relativa nota di trasmissione, la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 0341697 del 30.06.2023, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando del 19.10.2023e la relativa nota di trasmissione del 20.10.2023 prot. n. 584063, tutte le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, ivi comprese quelle inerenti all’ulteriore valutazione effettuata a seguito della presentazione dell’istanza di riesame, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 39 della graduatoria;

- di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresi lo stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, prot. n. 0182458 del 22.04.2022, come modificato a seguito dell’avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21.07.2022 e dei relativi allegati.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di Le Carni Pugliesi – Societa' Consortile Agricola a R.L., della Società La Cesenate Conserve Alimentari, della Organizzazione produttori Unione Pastori Soc Coop Agricola, della Cooperativa Produttori Arborea, di Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano e della C.D. Filiera S.r.l.;

Viste le ordinanze nr. 7407 dell’8 novembre 2023 e nr. 1180 del 22 marzo 2024, con le quali è stata disposta l'integrazione del contraddittorio e le documentazioni inerenti i relativi adempimenti depositate, rispettivamente, il 16 dicembre 2023 ed il 12 aprile 2024;

Vista la sentenza non definitiva nr. 8510 del 2 maggio 2025, con la quale è stato parzialmente deciso il giudizio ed è stata disposta istruttoria nella restante parte;

Vista l’ordinanza nr. 20199 del 13 novembre 2025, con la quale è stato disposto il differimento dell’udienza per consentire gli adempimenti connessi allo scorrimento della graduatoria;

Visto il contratto di filiera (All4Green Innovation) depositato il 19 maggio 2026;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale i quali hanno dato atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO
 

Il Consorzio ricorrente è organo comune della rete d’impresa “All 4 Green Innovation”, costituitasi a seguito di contratto stipulato in data 11.10.2022. Nella sua figura di organo comune della rete, il ricorrente ha preso parte alla procedura di selezione di cui agli atti indicati in epigrafe, in veste di mandatario di un raggruppamento formato, oltre che dal medesimo Consorzio, da altri dieci soggetti, e costituitosi a seguito della stipula dell’apposito accordo di filiera.

Lo stesso presentava entro i termini indicati dall’art. 7 dell’avviso del 22.04.2022 domanda di accesso alle agevolazioni, volto a dare luogo alla realizzazione del programma di filiera denominato “All 4 Green Innovation”.

Espone che – sulla base della documentazione di cui all’allegato 2 alla domanda e dalle schede sintetiche di cui all’allegato 3, oltre che dallo stesso accordo di filiera sub doc. n. 2 - il programma era volto a realizzare un’articolata serie di interventi nell’ambito della filiera vitivinicola, inerenti sia la fase di produzione delle uve che quella di trasformazione e commercializzazione dei vini, con l’obiettivo di migliorare le tecniche produttive e dare luogo ad una forte innovazione tecnologica all’insegna della sostenibilità, ottimizzando il processo di trasformazione nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui al Reg. (UE) 2020/852.

La domanda in questione superava l’istruttoria di ammissibilità di cui all’art. 8; il programma e i singoli progetti venivano sottoposti alla valutazione della Commissione prevista dall’art. 9 dell’avviso, nominata dal Ministero con decreto del Direttore Generale prot. n. 0621652 del 05.12.2022.

Il programma del Consorzio ricorrente si classificava al n. 225 della graduatoria, con un contributo ammesso di € 16.878.000,00 e un punteggio complessivo di 80,85 punti (posizione non utile ai fini della prosecuzione della procedura).

Espone di aver presentato istanza di riesame in data 11.08.2023 dalla quale, in apposita griglia alla stessa allegata, emergeva come la corretta valutazione da parte della Commissione conforme alle previsioni della lex specialis avrebbe consentito al programma di ottenere quasi 9 punti in più, attribuendo al progetto 89,54 punti (in luogo di 80,85 punti), e facendolo così avanzare ai primissimi posti della graduatoria (precisamente, al sesto posto), in posizione finanziabile e utile alla prosecuzione dell’iter.

Non essendo stata accolta l’istanza di riesame, impugna gli atti di cui meglio in epigrafe e deduce a fondamento dell’azione le seguenti ragioni di censura.

1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del D.M. n. 0673777 del 22.12.2021, degli artt. 10, 11, 12 e 13 del D.M. n. 1192/2016, degli artt. 9 e 10 dell’avviso pubblico, e dell’art. 66 della Legge n. 289/2002; eccesso di potere per sviamento, errore di fatto, insussistenza dei presupposti, manifesta illogicità ed incoerenza in relazione all’indebita ed illegittima esclusione del programma del ricorrente dalla successiva fase del procedimento (il provvedimento di approvazione della graduatoria sarebbe illegittimo nella misura in cui ammette alla prosecuzione dell’iter soltanto una parte dei progetti presentati ovvero quelli che rientrano nel budget di spesa, non anche a quelli che presentino tutti i requisiti di ammissibilità della domanda, in contrasto con le disposizioni indicate ed in particolare con l’art. 9 del DM del 21.12.2021);

2) – segue - Illegittimità dell’avviso pubblico, sotto i medesimi profili di eccesso di potere e violazione delle norme di cui al punto 1) che precede, per incoerenza e violazione rispetto alle previsioni contenute nella suddetta disciplina di ordine regolamentare (vengono sviluppate le medesime ragioni di censura già dedotte al motivo 1, sotto diversi profili);

3) - Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà, errore di fatto, sviamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in relazione all’erronea, incoerente e illogica valutazione operata dalla Commissione sul programma presentato dal ricorrente, nonché in ogni caso ai plurimi errori riscontrabili anche nell’attribuzione di punteggi agli altri soggetti proponenti partecipanti alla procedura; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 0673777/2021, dell’art. 10 del D.M. n. 1192/2016, dell’art. 9 dell’avviso pubblico, del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanza 15.07.2021, dell’art. 66 della Legge n. 289/2002, dell’art. 6 della CEDU, nonché del Regolamento UE n. 852/2020 (artt. da 9 a 17), del Regolamento UE n. 651/2014, del Regolamento UE n. 702/2014, delle decisioni della Commissione Europea C(2015) 9742 del 06.01.2016 e C(2020) 5920 del 07.09.2020 e del Piano Strategico PAC 2023 – 2027.

Vengono dedotte articolate censure sul conteggio dei punti attribuiti al progetto presentato, e, precisamente:

A) nel parametro “impatto del programma sul mercato di riferimento” del criterio “qualità del programma di interventi” (ambito di valutazione 1 di cui all’art. 9 dell’avviso pubblico), riguardante la valutazione della qualità dell’accordo di filiera e del programma nel suo complesso, la Commissione, che assegnava 3 punti in luogo dei 6 disponibili, non avrebbe considerato una serie di elementi di fatto e caratteri del programma che sono analiticamente elencati ed argomentati come meglio in atti (ad esempio, il fatturato del consorzio, la rispondenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi ambientali di cui agli artt. 9 e 17 del Reg. UE n. 852/2020, l’inserimento tra gli obiettivi del programma del progetto di miglioramento degli indicatori di impronta carbonica nel processo di produzione dei vini, in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma di cui meglio in atti);

B) nel parametro “capacità del programma di intercettare, sviluppare e valorizzare le specificità della filiera” del criterio “qualità del programma di interventi” (ambito di valutazione 1 di cui all’art. 9 dell’avviso pubblico) l’intero progetto sarebbe stato disatteso, non avendo la Commissione valutato gli obiettivi specifici della filiera interaziendale meglio precisati;

C) circa l’intero ambito di valutazione 2 di cui all’art. 9 dell’avviso pubblico, in tema di “idoneità dei progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati”, la Commissione non avrebbe valutato la relazione ambientale redatta da un soggetto terzo altamente qualificato in materia e in possesso di ampia esperienza nel settore di cui al Regolamento UE 2020/852;

D) nell’ambito di valutazione 3 “requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari”, sarebbe stata omessa la valutazione di requisiti espressamente previsti dall’avviso, che gli stessi avevano dimostrato di possedere.

Deduce ancora la parte ricorrente, nel corpo del terzo motivo, che come risulta dalle griglie di valutazione inerenti i programmi classificati nelle posizioni da 1 a 38, la Commissione sarebbe incorsa in plurimi errori nell’operare le relative valutazioni; infatti: - dalle griglie dell’ambito di valutazione 3 emergerebbe che alcuni soggetti beneficiari non hanno ottenuto il punteggio minimo pari a 5 punti, così che ai sensi dell’art. 9 comma 2 dell’avviso (in forza del quale per gli ambiti di valutazione 2) e 3), il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità a finanziamento del singolo progetto del soggetto beneficiario), essi avrebbero dovuto essere esclusi; inoltre, dalle griglie dell’ambito di valutazione 3 emerge che sono stati attribuiti 5 punti relativi a certificazioni non previste dall’avviso (ad es. “sistema di rintracciabilità ed etichettatura delle carni facoltativo” o “iscrizione all’Anabic per la produzione del vitellone bianco dell’appennino centrale e adesione alla misura 10.1 del PSR Regione Campania”); - alcune dichiarazioni di intenti sono state valutate al pari di “Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad un sistema di qualificazione del prodotto” pur non essendolo, con conseguente assegnazione di 5 punti; - sono stati attribuiti 2 punti a valutazioni che non sono certificazioni (ad es. Classyfarm). Questa condotta avrebbe comportato, prima ancora che valutazioni inattendibili e illogiche, errore di fatto e violazione diretta dei criteri di cui all’art. 9, comma 4 dell’avviso pubblico, con indebita sopravvalutazione di numerosi progetti ed indice di eccessiva frettolosità ed inattendibilità nelle intere valutazioni operate dalla Commissione.

4) Violazione o falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 0673777/2021, dell’art. 10 del D.M. n. 1192/2016, nonché dell’art. 9 dell’avviso pubblico, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per sviamento, errore di fatto, manifesta illogicità ed irragionevolezza, carenza di istruttoria e di motivazione in relazione al mancato rispetto dei principi di trasparenza e competenza nella nomina della Commissione.

Secondo la ricorrente, poiché né l’art. 9 del D.M. n. 0673777/2021 né l’art. 9 dell’avviso prot. n. 0182458 del 22.04.2022 (né, prima ancora, il D.M. n. 1192/2016) indicherebbero alcun criterio per la nomina della commissione a cui affidare l’istruttoria dei programmi e dei progetti e la scelta dei relativi componenti, l’Amministrazione avrebbe dovuto quindi specificare le ragioni e le condizioni per le quali è stata individuata la Commissione nelle persone che l’hanno composta.

5) Eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria, nonché manifesta illogicità e irragionevolezza, in relazione alle modalità ed alla tempistica seguita dalla Commissione per la correzione degli elaborati, nonché in relazione alla violazione del principio di collegialità nelle valutazioni. L’operato della Commissione risulterebbe viziato altresì in considerazione della insufficienza del tempo dedicato alla valutazione dei programmi, tenuto conto della durata della seduta del 13.05.2023, iniziata alle 9.30 e terminata alle 12.00 per 42 progetti.

6) Violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, nonché dell’art. 5 del d. lgs. n. 123/1998; difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento, travisamento, carenza di istruttoria in relazione all’inidoneità del punteggio numerico attribuito dalla Commissione e dei criteri valutativi posti dal bando di gara a fare comprendere le ragioni del giudizio tecnico emesso e dell’iter logico seguito dall’Amministrazione intimata nella fase di valutazione del programma. Con il sesto motivo, parte ricorrente censura l’illegittimità del procedimento per insufficienza del voto numerico “mero” che è stato assegnato ai progetti; per mancanza di criteri e subcriteri; in particolare con riferimento al parametro “impatto del programma sul mercato di riferimento” e al parametro “capacità del programma di intercettare, sviluppare e valorizzare la specificità della filiera” del criterio “qualità del programma di interventi” dell’ambito 1;- all’intero ambito di valutazione 2; anche in relazione ai criteri in cui la Commissione ha inserito note sintetiche, le stesse risultino intrinsecamente inidonee a fare comprendere le ragioni e l’iter logico seguito dalla medesima nell’attribuzione dei punteggi.

7) Segue. Illegittimità dell’avviso pubblico, in relazione a quanto dedotto nel motivo che precede.

Alla luce dell’esposizione di cui al motivo che precede, la ricorrente afferma l’illegittimità, “a monte” degli atti della procedura, altresì (ed in primo luogo) dell’avviso pubblico prot. n. 0182458/2022 e chiede, argomentando in proposito, di disporre l’annullamento dell’intera selezione.

8) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento, travisamento, carenza di motivazione e di istruttoria in relazione all’omessa e/o comunque insufficiente predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l’erogazione di contributi pubblici. La mancata predeterminazione dei criteri implicherebbe, secondo la ricorrente, l’annullamento dell’intera procedura anche sotto altri profili e, segnatamente, per via del mancato rispetto dei requisiti di legge per l’erogazione dei benefici pubblici di cui è causa in rapporto alla necessità che l’organo politico esaurisca la propria discrezionalità nella scelta dei criteri in base ai quali assegnare pubbliche risorse in fase generale o regolamentare (spettando poi all’organo gestionale la loro applicazione).

Con i due atti per motivi aggiunti successivamente proposti, vengono estese le censure dedotte avverso – rispettivamente - la circolare esplicativa delle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera (che viene impugnata anche nella parte in cui modificherebbe le regole di procedimento senza le prerogative e le garanzie dell’autotutela; per incompetenza del Direttore Generale del Masaf, in relazione ad atti demandati alla competenza del Ministro; perché genererebbe confusione ed incertezza nello svolgimento del procedimento; per gli stessi vizi già dedotti con il ricorso che sono riproposti ed ulteriormente argomentati); e l’approvazione della graduatoria definitiva, nella quale per quanto concerne il programma del ricorrente, lo stesso risultava collocato alla posizione n. 194 della graduatoria, con un punteggio complessivo (identico a quello riportato nella graduatoria del 30.06.2023) di 82,73 punti (e che viene impugnata per le stesse ragioni già dedotte in precedenza).

La difesa dell’Avvocatura oppone all’accoglimento dei due ricorsi comuni e plurime eccezioni in rito. Con memoria del 12 giugno 2024, eccepisce la improcedibilità del ricorso in quanto la graduatoria provvisoria è stata sostituita dalla graduatoria definitiva; argomenta circa l’infondatezza ed inammissibilità delle diverse censure dedotte.

Nel prosieguo, riferisce che in conseguenza della riprogrammazione del PNRR a fine 2023, con decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 final del 24 novembre 2023 della Commissione europea, nonché in esito alla positiva valutazione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 (CID), è stata introdotta una nuova misura PNRR in capo al MASAF, denominata “Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF)”, gestita da ISMEA in qualità di soggetto attuatore, con una dotazione complessiva pari a 1,96 miliardi di euro, che prevede contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a favore delle imprese facenti parte delle filiere coinvolte. Al fine di attivare la nuova misura PNRR M2C1 I3.4, consistente nell’investimento pubblico nello strumento del Fondo Rotativo - Contratti di Filiera (FCF), è stato adottato il Decreto del Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 0264374 del 12 giugno 2024, registrato dalla Corte dei conti con provvedimento n.1253 del 07/08/2024, con il quale è stato disposto altresì lo scorrimento della graduatoria di cui al decreto direttoriale, n. 633056 del 15 novembre 2023 (nonché delle ulteriori graduatorie relative ai Contratti di Filiera non inerenti all’agroalimentare) demandando alla Direzione generale competente la definizione delle modalità con cui i soggetti proponenti del Programma avrebbero dovuto presentare manifestazione di interesse ad essere ammessi al finanziamento a valere sui fondi PNRR di cui sopra.

Il relativo regime di aiuti di Stato SA.114943 (2024/N) relativo alla Misura M2C1 – Investimento 3.4 – Fondo Rotativo contratti di filiera a sostegno dei contratti di filiera agroalimentare è stato approvato con Decisione della Commissione europea del 21 ottobre 2024 numero C (2024) 7425 final. In attuazione del citato Decreto Ministeriale, il successivo Decreto Direttoriale n. 569071 del 28 ottobre 2024 ha stabilito che i Soggetti Proponenti dei programmi di cui alla graduatoria del decreto direttoriale n. 633056 del 15 novembre 2023, dal n. 44 al n. 310, risultati idonei ma non finanziabili con risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC), dovevano inviare una comunicazione di adesione alla casella dedicata ISMEA a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2024 fino alle ore 24.00 del giorno 11 novembre 2024.

Sono stati invitati a presentare la Dichiarazione di Interesse n. 262 programmi relativi al settore agroalimentare (ovvero dalla posizione n. 44 alla posizione n. 310, per un totale di 267 programmi da cui sono stati esclusi 5 programmi presenti in graduatoria come non ammissibili).

In seguito all’invito, 248 soggetti proponenti su 262 hanno presentato la Manifestazione di Interesse (12 soggetti proponenti non l’hanno presentata e altri 2 l’hanno presentata fuori termine o a un indirizzo pec errato) Successivamente sono state definite e adottate da ISMEA le Istruzioni operative per l’invio della comunicazione di invito alla presentazione della proposta definitiva, nel limite delle risorse disponibili, ai soggetti proponenti che avevano trasmesso la manifestazione di interesse, entro i successivi 90 giorni scadente il 6 marzo 2025, successivamente prorogato al 7 aprile 2025).

Precisa l’Avvocatura che in questa prima fase sono stati invitati alla presentazione della proposta definitiva i soggetti proponenti dalla posizione n. 44 fino alla posizione 116 (compresa), per un totale di n. 72 Programmi, potenzialmente ammissibili al finanziamento sui fondi PNRR.

Su tali basi, l’Avvocatura prospetta l’opportunità di attendere per la decisione della causa, non essendo ancora completata la fase di rifinanziamento (sui relativi adempimenti ancora in corso si sofferma ed argomenta).

Salvo quanto ciò precisato, l’Avvocatura eccepisce:

- l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per palese conflitto di interesse tra gli attuali ricorrenti ed altri, tutti difesi dai medesimi legali; nei molteplici ricorsi proposti viene impugnata la medesima graduatoria (spesso in virtù delle stesse argomentazioni) ed è pertanto innegabile che l’accoglimento delle ragioni di uno dei ricorrenti andrebbe a discapito degli altri;

- l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, non essendo stati impugnati gli atti – meglio elencati – con i quali è stato disposto lo scorrimento della graduatoria ai fini del PNRR di cui all’esposizione che precede.

Analoghe eccezioni ed argomenti sono dedotte dalle controinteressate che si sono costituite in giudizio come in atti e riepilogato in epigrafe.

All’udienza del 17 luglio 2024 è stato disposto il differimento della trattazione della causa, per consentire di verificare lo sviluppo dell’istruttoria sopravvenuta, su concorde richiesta delle parti.

Nella pubblica udienza del 16 aprile 2025, con sentenza non definitiva nr. 8510 del 2 maggio 2025, la Sezione ha accolto le eccezioni difensive dell’Avvocatura in punto di carenza d’interesse, nei limiti ivi meglio precisati, dichiarando inammissibili tutte le doglianze dedotte dalla ricorrente ad eccezione di quelle inerenti il calcolo del punteggio di cui al terzo motivo di ricorso, per come anche riproposto nei motivi aggiunti insieme ai profili di difetto di motivazione connessi ed ancillari a tale esclusivo ambito (v. per tutte, sentenza della Sezione nr. 6090 del 26 marzo 2025). Con la stessa sentenza, sono stati disposti incombenti istruttori, volti al riesame del progetto della odierna ricorrente, allo stato degli atti.

Il Ministero ha depositato riserva di appello con atto del 25 giugno 2025; parte ricorrente ha depositato riserva di appello con atto dell’11 settembre 2025.

Con ordinanza 20199 del 13 novembre 2025 è stata differita l’udienza allo scopo di consentire la definizione della istruttoria in corso circa il progetto della odierna parte ricorrente, come meglio ivi precisato.

Con atto depositato il 22 aprile 2026, la parte ricorrente e l’Avvocatura hanno congiuntamente rappresentato l’attuale pendenza dell’istruttoria preannunciando una ulteriore richiesta di rinvio; ma nel prosieguo, parte ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto di filiera che era stato intanto sottoscritto.

Nella pubblica udienza del 20 maggio 2026, le parti hanno dato congiuntamente atto dell’avvenuta conclusione del procedimento ed hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

Ai fini della pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento dell’utilità – dipendente dall’azione della P.A. – cui parte ricorrente aspira, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. III, sentenza del 7 luglio 2025, n. 13337).

Ed invero, nel caso di specie, l’avvenuta sottoscrizione del Contratto di Filiera ed il correlato riconoscimento del beneficio economico costituiscono elementi essenziali da cui desumere il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dalla parte ricorrente che non potrebbe conseguire alcuna ulteriore (e maggiore) utilità concreta dall’ipotetico annullamento dei provvedimenti impugnati.

Ne consegue, pertanto, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Tenuto conto della particolare complessità delle questioni trattate e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.




P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ed integrato dai motivi aggiunti, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.




Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere



L'ESTENSORE

Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti

 

IL SEGRETARIO