Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Champagne].
(Comunicazione 11/06/2026, pubblicata in G.U.U.E. 11 giugno 2026, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Champagne»
PDO-FR-A1359-AM06
Data della comunicazione: 20.3.2026
1. Nome del prodotto
«Champagne»
2. Tipo di indicazione geografica
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Denominazione di origine protetta (DOP) |
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☐ |
Indicazione geografica protetta (IGP) |
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☐ |
Indicazione geografica (IG) |
3. Settore
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☐ |
Prodotti agricoli |
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☒ |
Vini |
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☐ |
Bevande spiritose |
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Francia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Direction Générale de la performance économique et environnementale des entreprises
6. Qualifica come modifica ordinaria
Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.
Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.
Tali modifiche non sono infatti considerate modifiche dell'Unione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143. Più precisamente:
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a) |
non comprendono un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica; |
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b) |
non rischiano di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; |
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c) |
non comportano ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. |
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
1. Assortimento varietale
Al capitolo I, sezione V, punto 1, del disciplinare, lo Chardonnay rose è aggiunto all'elenco delle varietà autorizzate.
A seguito del suo inserimento definitivo nell'elenco delle varietà di uve da vino, un'antica mutazione che riguarda principalmente il colore della bacca, che diventa rosa scuro quando matura, il comportamento dello Chardonnay rose è simile allo Chardonnay B. sia dal punto di vista agronomico che enologico.
La modifica interessa il documento unico.
2. Altre pratiche colturali
Nel capitolo I, sezione VI, punto 2, lettera c), il divieto di utilizzare erbicidi di pre-emergenza nell'interfilare va verso un divieto totale di diserbo chimico nell'interfilare. La disposizione esistente è pertanto sostituita dalla seguente:
«La larghezza massima della striscia che può essere diserbata chimicamente è di 40 cm su entrambi i lati del filare di viti».
La modifica non interessa il documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Champagne
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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5. |
Vino spumante di qualità |
3.1. Codice della nomenclatura combinata
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22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI 2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 |
4. Descrizione del vino o dei vini
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini sono vini spumanti di qualità rosati e bianchi. Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è del 9 %. Dopo l'arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale, dopo la presa di spuma, non è superiore al 13 %. Gli altri criteri analitici sono conformi ai valori stabiliti dalla normativa europea.
I vini possono essere bianchi (ottenuti dall'assemblaggio di uve bianche e uve nere, ottenuti unicamente da uve bianche (blanc de blancs) o soltanto da uve nere (blanc de noirs)) o rosati (ottenuti mediante assemblaggio o salasso), prodotti da uve provenienti da uno o più comuni. Possono essere millesimati o meno. Tutti i vini presentano un aspetto comune: la loro acidità, che ne garantisce la freschezza e il potenziale di invecchiamento. I vini più giovani presentano note di grande freschezza: fiori e frutti bianchi, agrumi, note minerali. I vini maturi offrono una gamma di aromi più rotondi: frutti gialli, frutta cotta, spezie. I vini più evoluti, i cosiddetti vini «de plénitude», svelano profondi aromi terziari: frutta candita, sottobosco, torrefazione. L'effervescenza, tratto distintivo dello Champagne, è sostenuta e persistente nei vini giovani. Con l'età diminuisce e diventa più delicata e più cremosa.
Caratteristiche analitiche generali
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) — |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): — |
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Acidità totale minima in milliequivalenti per litro |
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— |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) — |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): — |
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Densità d'impianto - disposizioni generali
Pratica colturale
I vigneti sono piantati con una distanza tra i filari non superiore a 2,00 metri.
La distanza tra i ceppi su uno stesso filare è compresa tra 0,70 e 1,50 metri.
La somma della distanza tra i filari e della distanza tra i ceppi su uno stesso filare non può essere superiore a 3,00 metri.
È vietata qualsiasi trasformazione della parcella che comporti una modifica della densità d'impianto fino all'estirpazione.
2. Densità d'impianto - disposizioni particolari
Pratica colturale
Per consentire il passaggio di macchinari adeguati, le particelle aventi
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una pendenza superiore al 35 %, o |
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una pendenza superiore al 25 % e un'inclinazione superiore al 10 % |
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possono presentare interfilari di larghezza compresa tra 1,50 e 3 metri, con una frequenza massima di un filare su 6. In tal caso, la somma della distanza tra gli altri filari e della distanza tra i ceppi su uno stesso filare non può essere superiore a 2,30 metri. |
3. Norme di potatura
Pratica colturale
Sono vietate le sovrapposizioni tra i ceppi e fra i capi a frutto. Il numero di gemme franche è inferiore o pari a 18 gemme per metro quadrato. La potatura è effettuata al massimo entro lo stadio fenologico (F) (12 Lorentz), ossia quattro foglie distese.
Le viti sono potate secondo le seguenti tecniche:
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potatura Chablis, |
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potatura a cordone (di Royat), |
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potatura della valle della Marna, |
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potatura a Guyot semplice, doppio o asimmetrico. |
È vietato qualsiasi metodo che non consenta la raccolta di grappoli d'uva interi.
4. Pratica enologica specifica
Pratica enologica specifica
È vietato l'uso di scaglie di legno.
Durante l'operazione di arricchimento, per un aumento dell'1 % del titolo alcolometrico volumico l'aumento del volume del mosto in fermentazione non deve superare l'1,12 %.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural.
I vini sono ottenuti esclusivamente mediante seconda fermentazione in bottiglie di vetro.
5.2. Rese massime
1. Resa limite
15 500 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione e l'elaborazione dei vini, compresi l'affinamento e il confezionamento, sono effettuati nei territori delimitati dall'articolo 17 della legge del 6 maggio 1919.
7. Varietà di uve da vino
Arbane B
Chardonnay B
Chardonnay rose
Meunier N
Petit Meslier B
Pinot blanc B
Pinot gris G
Pinot noir N
Voltis B
8. Descrizione del legame o dei legami
8.1. Informazioni sulla zona geografica - Fattori naturali
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Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame. La zona geografica è situata nel nord-est della Francia e comprende alcuni comuni dei dipartimenti Aisne, Aube, Haute-Marne, Marne e Seine-et-Marne. Le particelle, precisamente delimitate per la raccolta delle uve, si collocano in un paesaggio caratterizzato da vigneti in pendio situati sui rilievi a cuesta della parte orientale del bacino parigino, strutture geomorfologiche imponenti: - la Côte d'Ile-de-France nella Marne e i versanti delle relative valli, che raggruppano da nord a sud la Montagne de Reims, la valle della Marna (che prosegue nella parte meridionale dell'Aisne fino alla Seine-et-Marne), la Côte des Blancs e la Côte du Sézannais per quanto riguarda i settori più emblematici; - la Côte de Champagne con il Vitryat della Marne e il settore dell'Aube di Montgueux; - la Côte des Bar, frammezzata da numerose valli, che riunisce il Bar-sur-Aubois a est e il Bar-Séquanais ad ovest, nell'Aube e nell'Haute-Marne. Questo tipico rilievo di cuesta, con le sue valli adiacenti, presenta pendii esposti a est e a sud, talora a nord, come per la Montagne de Reims settentrionale e la riva sinistra della valle della Marna. I lungo costa sono costituiti da strati duri di calcare o di gesso. I versanti dei pendii sono gessosi, marnosi o sabbiosi, più morbidi, consumati dall'azione dell'erosione e quindi ricoperti da prodotti di colluviamento provenienti dai lungo costa sottostanti. L'ubicazione settentrionale dei vigneti della Champagne li espone a una duplice influenza climatica: - oceanica, con piogge in quantità regolare e contrasti termici poco pronunciati da una stagione all'altra; - continentale, con gelate dagli effetti talvolta distruttivi e un soleggiamento favorevole in estate. |
8.2. Informazioni sulla zona geografica - Fattori umani
Risalente all'antichità, la presenza della vigna è consolidata nella Champagne già nel IX secolo, a seguito dello sviluppo della viticoltura monastica. Alla fine del XVII secolo la specificità del vino bianco naturalmente spumante e la presa di spuma sono state oggetto di esperimenti. Alla fine del XIX secolo l'eminente enologo Weinmann constata che «il vino di Champagne è marcatamente fermentescibile. I vini di Champagne effettuano la presa di spuma molto più facilmente, più regolarmente e meglio di qualsiasi altro fermento». I primi riferimenti a questo vino, battezzato «saute-bouchon» (salta-tappo) appaiono nei componimenti poetici dell'abate Chaulieu nel 1700. Il metodo trova tuttavia una prima esposizione nel 1718 a opera del canonico Godinot, presunto autore del trattato Manière de cultiver la vigne et de faire le vin de Champagne [...], in cui si precisa che questi vini bianchi che devono essere «chiari come lacrime degli occhi [...] sono fatti con uve nere. Quando le uve vengono raccolte, prima vengono pigiate, più il vino sarà bianco». I viticoltori si impegnano pertanto a preservare l'integrità delle uve durante la vendemmia, a prestare particolare cura al loro trasporto e stoccaggio e a portarle intatte fino alla pressa. La pressatura deve essere dolce e graduale, con il frazionamento dei succhi (cuvée e taille) che vengono vinificati separatamente. I centri di pressatura rispondono quindi a regole severe e sono soggetti a una procedura di abilitazione controllata rigorosamente. Competenza specifica maturata nelle abbazie: Jules Guyot constata nel 1866 l'importanza dell'assemblaggio di uve provenienti da vitigni diversi o da particelle diverse. Dall'inizio del XX secolo tre vitigni sono selezionati per le loro qualità di equilibrio tra acidità e dolcezza e per la buona attitudine alla presa di spuma: il Pinot nero N, lo Chardonnay B e il Meunier N. Il produttore compone gli assemblaggi degustando i diversi vini di base ottenuti. I vini di base assemblati sono imbottigliati per la presa di spuma e l'affinamento su fecce che richiede tempi necessariamente lunghi, in particolare nel caso dei vini millesimati. Le cantine gessose della Champagne, in cui si fondono le condizioni naturali ideali di temperatura e igrometria, hanno favorito lo sviluppo della fase di presa di spuma. Una volta concluso l'affinamento sulle fecce si passa alla fase del remuage, per far scivolare lentamente le fecce nel collo della bottiglia, cui segue quella dalla sboccatura, che consiste nella rimozione delle fecce presenti nella bottiglia. Dopo la sboccatura si aggiunge lo sciroppo di dosaggio (liqueur d'expédition), che contribuisce a definire diversi tipi di vini di «Champagne». Una volta acquisita la tecnica della presa di spuma mediante seconda fermentazione in bottiglia, il «metodo champenois» viene esportato e molto presto il nome «Champagne» inizia ad essere impiegato oltre i confini della regione di produzione. Dal 1882 vengono avviate azioni giudiziarie dalle maison della Champagne che si uniscono in associazione sindacale (Union des Maisons de Champagne) e, alla vigilia della legge del 1o agosto 1905 sulle frodi e le falsificazioni, la giurisprudenza riconosce che il nome «Champagne» è riservato ai vini prodotti e ottenuti da uve raccolte in Champagne, e sancisce così, per la prima volta, la protezione di una denominazione di origine. L'opera di delimitazione della zona geografica ha quindi inizio a partire dal 1908. Gli abitanti della Champagne sono solidali, e lo dimostrano attraverso importanti organizzazioni professionali.
8.3. Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto
I vini possono essere bianchi (ottenuti dall'assemblaggio di uve bianche e uve nere, ottenuti unicamente da uve bianche (blanc de blancs) o soltanto da uve nere (blanc de noirs)) o rosati (ottenuti mediante assemblaggio o salasso), prodotti da uve provenienti da uno o più comuni. Possono essere millesimati o meno. Tutti i vini presentano un aspetto comune: la loro acidità, che ne garantisce la freschezza e il potenziale di invecchiamento. I vini più giovani presentano note di grande freschezza: fiori e frutti bianchi, agrumi, note minerali. I vini maturi offrono una gamma di aromi più rotondi: frutti gialli, frutta cotta, spezie. I vini più evoluti, i cosiddetti vini «de plénitude», svelano profondi aromi terziari: frutta candita, sottobosco, torrefazione. L'effervescenza, tratto distintivo dello «Champagne», è sostenuta e persistente nei vini giovani. Con l'età diminuisce e diventa più delicata e più cremosa.
8.4. Interazioni causali
L'ampia apertura del paesaggio formato delle tre cuesta sulla pianura e sulla valle garantisce ai vigneti una luminosità sufficiente per la maturazione degli acini, anche per le parti esposte a nord. Questa apertura del paesaggio evita inoltre la stagnazione dell'aria fredda e diminuisce pertanto i rischi di gelate. La pendenza dei versanti viticoli assicura un drenaggio naturale ottimale, garantito anche dai diversi substrati che consentono una regolazione idrica naturale della vigna. Il gesso, per effetto della sua porosità e permeabilità, elimina l'acqua in eccesso, pur assicurando nel contempo la reidratazione del terreno nei periodi di siccità mediante risalita capillare. Ai livelli marnosi, che forniscono la riserva idrica, gli altri sottosuoli associano banchi calcarei o sabbie carbonatiche, le quali rendono possibile l'infiltrazione dell'acqua in eccesso dei periodi umidi. La natura del sottosuolo e le condizioni climatiche delicate hanno guidato l'impianto di questi vitigni nelle diverse regioni della zona vitivinicola. La situazione climatica della Champagne conferisce prima alle uve e poi ai mosti un'acidità naturale ideale per l'elaborazione di grandi vini spumanti. L'equilibrio tra questa acidità, garanzia indispensabile di freschezza, e il livello di maturità delle uve è infatti all'origine delle migliori annate e assicura un buon potenziale di invecchiamento. Autentico mosaico, la diversità dei fattori naturali è sfruttata sull'intera particella dal viticoltore, il quale padroneggia tutte le pratiche colturali per dare espressione alla specificità delle uve. Il mantenimento dell'integrità dell'uva dal momento della raccolta, la pressatura dolce e il frazionamento dei succhi permettono di evitare la colorazione di questi ultimi e ne assicurano quindi la limpidezza, indispensabile alla qualità della spuma. Il frazionamento arricchisce inoltre gli aromi di ulteriore complessità. La «cuvée», ricca di acidità, regala aromi freschi e vivaci; associandola negli assemblaggi è possibile svelare appieno gli aromi terziari che si sviluppano durante la maturazione su fecce. La «taille» è più fruttata e presenta una maggiore ricchezza tannica. I vini di riserva (tranne per i vini millesimati), ottenuti dalle vendemmie precedenti, apportano all'assemblaggio i caratteri più maturi dei vini evoluti. Il talento del produttore, che seleziona i vini per l'assemblaggio ricercato, si esprime durante l'intera maturazione su fecce, per dare vita allo «Champagne». Per i vini di grande struttura questo processo continuo di maturazione può proseguire per diverse decine di anni nelle cantine della Champagne, la cui freschezza relativa assicura una buona presa di spuma. Questa grande tecnicità nell'affinamento dello «Champagne» richiede infrastrutture particolari e costose. I siti di affinamento, di manipolazione e di confezionamento si trovano in comuni vicini ai vigneti. La presenza dei vigneti in Champagne risale all'inizio della nostra era, ma lo «Champagne» acquisisce prestigio, in particolare nel XVII secolo, con la progressiva padronanza della presa di spuma mediante seconda fermentazione in bottiglia. Alla fine di quello stesso secolo, i produttori di Champagne confezionano i loro vini in bottiglia anziché trasportarli in botti, al fine di preservarne tutta la qualità e le caratteristiche. La spuma e le bollicine racchiuse in bottiglia si svelano una volta versate nei bicchieri, e il successo del vino è immediato. I giovani nobili, avidi di novità, lo acclamano, i poeti lo decantano, gli scrittori gli riservano un posto nelle loro opere. Diventa il favorito della corte del Reggente, di Luigi XV, di Madame de Pompadour. Finanzieri e amministratori imitano i nobili e la provincia imita la capitale. Sotto Luigi XV e Luigi XVI, l'industria vinicola è in piena espansione e la reputazione dello «Champagne» cresce notevolmente, tanto in Francia quanto all'estero. Il vino spumante è di moda ovunque si consideri di buon gusto seguire i modelli francesi e nell'intera Europa del XVIII secolo lo «Champagne» è il fiore all'occhiello dei ricevimenti e delle cene. Questa notorietà perdura ancora ai nostri giorni. Viticoltori, cooperative e maison della Champagne proseguono i loro sforzi per migliorare le norme collettive intese a promuovere la denominazione di origine controllata «Champagne», loro patrimonio comune, verso l'eccellenza, adoperandosi per farne rispettare il nome e la personalità.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Etichettatura
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Fatti salvi i movimenti tra due siti dello stesso operatore o tra due operatori, nessuna bottiglia può circolare se non una volta pronta, confezionata e dotata di una etichetta conforme alla normativa vigente.
Le bottiglie contenenti i vini sono chiuse con un tappo recante il nome della denominazione di origine controllata sulla parte inserita nel collo della bottiglia o, nel caso di una bottiglia dal contenuto nominale non superiore a 0,20 litri, su un'altra parte interna del dispositivo di chiusura.
Le etichettature e i documenti commerciali riportano le immatricolazioni previste dal Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne che consentono di identificare gli operatori.
L'indicazione del produttore che compare sull'etichettatura per esteso, in modo chiaro e leggibile, è completata dal nome del comune di produzione, se la sede del produttore è situata fuori della zona.
L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome delle singole unità geografiche più piccole seguenti, secondo le condizioni elencate successivamente:
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una località accatastata; |
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un comune. |
Il nome della località o del comune figura nella dichiarazione di raccolta.
Tutte le uve utilizzate per la produzione dei vini sono uve provenienti dal comune dalla località in questione.
Il nome del comune può essere accompagnato da «Premier Cru» e da «Grand Cru» alle condizioni fissate al capitolo I, sezione II, lettere b) e c), del disciplinare.
Ad eccezione dei comuni interessati di cui sopra, il nome del comune deve essere accompagnato dalla menzione «Vigne de» o «Vignoble de».
Il nome di un comune o di una località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
L'etichettatura del nome del comune, secondo le modalità stabilite sopra, può essere completata riportando il nome del comune nella denominazione della cuvée.
Indicazione del vitigno
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
il vitigno può essere riportato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, 3 millimetri e la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione. L'indicazione del vitigno è possibile solo se la totalità delle uve utilizzate per la produzione dei vini di base è ottenuta da tale vitigno.
Indicazione dell'annata
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
In caso di indicazione dell'annata, questa è riportata sul tappo o, nel caso di un contenuto nominale non superiore a 0,20 litri, su un altro dispositivo di chiusura appropriato e sull'etichettatura. L'indicazione dell'annata figura altresì sulle fatture e sui documenti di accompagnamento.
Confezionamento
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
I vini sono elaborati e commercializzati nelle bottiglie in cui è stata effettuata la presa di spuma, ad eccezione dei vini venduti in bottiglie di volume inferiore a 75 centilitri o superiore a 150 centilitri che possono essere oggetto di travaso.
I vini sono immessi sul mercato dopo un periodo di maturazione di almeno 15 mesi dalla data di imbottigliamento o di 36 mesi per i vini d'annata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-677d59b2-d392-4220-9fa3-e65dbc723244