Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: OCM normativa italiana
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 25-01-1980
Numero provvedimento: 2
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Spedizione prodotti vinosi via mare.

Da parte di alcuni operatori è stato chiesto a questo ministero come ci si debba comportare, per quanto concerne l’emissione dei documenti di accompagnamento vinicoli, nel caso in cui il vino viene spedito al destinatario mediante nave.

In particolare, è stato fatto presente che dalla cantina di partenza ciascuna partita viene fatta affluire sulla nave attraverso più spedizioni (I’invio avviene per lo più mediante cisterne) accompagnate ciascuna da un documento di accompagnamento.

Sulla nave le varie frazioni di partita vengono riunite, restando inalterata l’omogeneità del prodotto. Una volta arrivata in porto di destinazione, però, la partita viene nuovamente frazionata in quantità che possono non corrispondere a quelle delle spedizioni originarie effettuate dalla cantina di partenza, a causa della diversa portata dei mezzi di trasporto utilizzati per la consegna al destinatario.

Al riguardo, questo ministero, ritiene che il problema segnalato debba trovare soluzioni come segue.

1. Si premette che ciascuna partita di vino, ancorché spedita frazionatamente, deve restare sempre individuabile anche sulla nave, essendo esclusa la possibilità di mescolare nel corso del trasporto quantità di vino diverse per caratteristiche analitiche o designazione.

2. La ditta speditrice compila per ogni spedizione, cioè per ogni partita o frazione di partita, il prescritto documento di accompagnamento indicando l’effettivo destinatario. Eccezionalmente, per esempio quando le quantità delle singole frazioni di partita avviate con automezzi all’imbarco sulla nave non coincidono con le quantità da consegnare al destinatario effettivo, può essere indicato come destinatario effettivo lo stesso spedizioniere d’arrivo (il quale provvederà a frazionare nuovamente la partita a seconda degli effettivi destinatari finali).

3. All’atto del carico sulla nave, il trasportatore, o lo spedizioniere di partenza, o comunque il caricatore, annoteranno nelle caselle 25, 26 e 27 di ciascun documento di accompagnamento, ai sensi dell’art. 7 del reg. n. 1153/75 (ora reg. n. 436/09) gli estremi della nave e della cisterna in cui torneranno a essere riunite le diverse frazioni di partita. I documenti di accompagnamento, pertanto, seguiranno il prodotto anche nel corso di trasporto via mare.

4. Lo spedizioniere o il caricatore del porto di arrivo, che a tal fine dovrà essere munito di registro di carico e scarico, ritirerà i documenti di accompagnamento concernenti le partite di sua competenza e nel «carico» annoterà gli estremi di tutti i documenti di accompagnamento predetti (in particolare lo speditore, il destinatario effettivo, la qualità, la quantità e le altre indicazioni prescritte) mentre nella parte «scarico» annoterà i singoli documenti di accompagnamento che andrà a compilare, con la stessa procedura e con un richiamo alla corrispondente annotazione di carico, man mano che il vino verrà scaricato dalla nave e, attraverso autocisterne o altri mezzi di trasporto, verrà recapitato al destinatario effettivo.

5. Comunque, nel caso di trasporto frazionato della partita, lo spedizioniere o caricatore di arrivo, nell’emettere i vari documenti di accompagnamento, indicherà nella casella n. 1 (speditore), subito al di sotto della propria denominazione, anche gli estremi della cantina di partenza del vino, come risultano dai documenti di accompagnamento presi in carico.