Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 09-06-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 09-06-2026

 Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [3 Riberas].

(Comunicazione 09/06/2026, pubblicata in G.U.U.E. 9 giugno 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«3 Riberas»

Numero di riferimento UE: PGI-ES-A0128-AM02 — 13.3.2026

1.   Nome del prodotto

«3 Riberas»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.   Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Spagna

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Alimentación. Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimenarios.

6.   Qualifica come modifica ordinaria

L'autorità competente ritiene che tutti i cambiamenti apportati con la modifica del disciplinare della IGP «3 Riberas» costituiscano una modifica ordinaria dello stesso; infatti non può trattarsi di una modifica dell'Unione in quanto non corrisponde a nessuno dei casi contemplati all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche, ossia: non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica; non rischia di annullare il legame con la zona geografica; non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Aggiunta dei vini parzialmente dealcolizzati

Descrizione

È aggiunta la possibilità di sottoporre a parziale dealcolizzazione i vini protetti, così come sono aggiunte le pratiche enologiche permesse a tal scopo.

La modifica interessa i punti 2 e 3 del disciplinare e i punti 6 e 7.1 del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiunta dei vini a bassa gradazione alcolica

Descrizione

È aggiunta la possibilità di produrre naturalmente vini a bassa gradazione alcolica senza la necessità di ricorrere a un processo di dealcolizzazione.

La modifica interessa il punto 2 del disciplinare e il punto 6 del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiunta di mosto concentrato rettificato

Descrizione

È aggiunta la possibilità di permettere la dolcificazione dei vini con mosto concentrato rettificato.

La modifica interessa il punto 3 del disciplinare e il punto 7.1 del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Modifiche nella produzione del vino rosato

Descrizione

È eliminato l'obbligo di produrre vini rosati esclusivamente da uve rosse ed è sostituito dalla prescrizione di usare almeno l'85 % di varietà rosse tra quelle autorizzate nel disciplinare.

La modifica interessa il punto 3 del disciplinare e il punto 7.1 del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiunta della miscela di vino rosato e vino rosso

Descrizione

È aggiunta la possibilità di miscelare il vino rosato a vino rosso dell'annata successiva.

La modifica interessa il punto 3 del disciplinare e il punto 7.1 del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiunta e correzione di varietà autorizzate

Descrizione

Sono aggiunte nuove varietà di uve da vino (rosse: Cabernet Franc, Malbec e Petit Verdot; bianche: Albariño, Gros Manseng, Hondarrabi Zuri, Petit Courbu, Petit Manseng, Viognier e Oneca), autorizzate nella Comunità autonoma della Navarra, e sono apportate alcune modifiche ai nomi delle varietà già esistenti (è aggiunto «Macabeo» come nome principale di «Viura»; è aggiunto «Riojana» a «Malvasía» per indicarne correttamente il nome).

La modifica interessa il punto 6 del disciplinare e il punto 8 del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Miglioramento redazionale del legame

Descrizione

È eliminata la menzione alle cantine di produzione dei vini protetti dall'indicazione geografica protetta «3 Riberas» che erano descritte e sono soppressi i dati dell'IGP che risultano obsoleti.

La modifica interessa il punto 7 del disciplinare; trattandosi di un miglioramento della formulazione, non implica un rischio di annullare il legame con la zona geografica. La modifica non interessa il documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Autorizzazione al confezionamento fuori dalla zona delimitata

Descrizione

È eliminata la restrizione di trasferire vini sfusi solo tra operatori registrati ed è autorizzato il confezionamento fuori dalla zona delimitata.

La modifica interessa il punto 8 del disciplinare e il punto 11 del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiornamento dell'autorità competente e dell'organismo di controllo

Descrizione

Sono aggiornati i dati dell'autorità competente e dell'organismo di controllo.

La modifica interessa il punto 9 del disciplinare. La modifica non interessa il documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«3 Riberas»

Numero di riferimento UE: PGI-ES-A0128-AM02 — 13.3.2026

1.   Nome

«3 Riberas»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Spagna

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini bianchi e rosati

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Limpidi, brillanti e di colore appropriato.

Odore

Dagli aromi franchi.

Sapore

Freschi ed equilibrati al palato.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

4

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Acidità volatile:

per i vini invecchiati il limite sarà aumentato di 0,06 grammi per ogni grado alcolico superiore a 10 (1 mEq/l).

Anidride solforosa totale massima:

180 mg/l per i vini con tenore di zuccheri inferiore a 5 g/l e 230 mg/l per i vini con tenore di zuccheri uguale o superiore a 5 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vini rossi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Limpidi, brillanti e di colore appropriato.

Odore

Dagli aromi franchi.

Sapore

Freschi ed equilibrati al palato.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Acidità volatile:

per i vini invecchiati il limite sarà aumentato di 0,06 grammi per ogni grado alcolico superiore a 10 (1 mEq/l).

Anidride solforosa totale:

140 mg/l per i vini con tenore di zuccheri inferiore a 5 g/l e 190 mg/l per i vini con tenore di zuccheri uguale o superiore a 5 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vini a bassa gradazione alcolica (bianchi, rosati e rossi)

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Limpidi, brillanti e di colore appropriato.

Odore

Dagli aromi franchi.

Sapore

Freschi ed equilibrati al palato.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

4,5

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Acidità totale minima:

vini bianchi e rosati: 4 g/l espressi in acido tartarico (53,3 mEq/l);

vini rossi: 3,5 g/l espressi in acido tartarico (46,6 mEq/l).

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vini parzialmente dealcolizzati (bianchi, rosati e rossi)

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Limpidi, brillanti e di colore appropriato.

Odore

Dagli aromi franchi.

Sapore

Freschi ed equilibrati al palato.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

0,5

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Acidità totale minima:

vini bianchi e rosati: 4 g/l espressi in acido tartarico (53,3 mEq/l);

vini rossi: 3,5 g/l espressi in acido tartarico (46,6 mEq/l).

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

L'elaborazione dei diversi vini protetti è effettuata secondo il metodo seguente:

vini rossi: fermentazione totale o parziale di uve precedentemente diraspate o meno, con le bucce;

vini rosati: fermentazione, senza bucce, di mosti di uve, utilizzando almeno l'85 % delle varietà rosse autorizzate nel disciplinare;

vini bianchi: fermentazione dei mosti di uve a bacca bianca, senza le bucce. Si possono elaborare vini bianchi da uve a bacca rossa.

È possibile miscelare vino rosato e vino rosso dell'annata successiva a condizione che la percentuale del vino rosato non superi il 15 % del volume totale risultante.

Per l'elaborazione dei vini semisecchi, semidolci e dolci è impiegato lo stesso procedimento dei secchi, interrompendone la fermentazione per un tenore di zuccheri residui contenuto oppure partendo da vini secchi mediante la dolcificazione con mosti concentrati rettificati, a condizione che il titolo alcolometrico volumico totale del vino non aumenti di oltre il 4 % vol.

Dealcolizzazione parziale dei vini

Sono autorizzate le pratiche enologiche seguenti per la dealcolizzazione dei vini:

parziale evaporazione sotto vuoto;

tecniche a membrana;

distillazione.

I vini ottenuti non presentano difetti organolettici. L'eliminazione dell'etanolo dal vino non è effettuata se è stato precedentemente aumentato il tenore di zuccheri del mosto da cui è prodotto. La riduzione della percentuale di etanolo è realizzata nel rispetto dei limiti autorizzati relativi al titolo alcolometrico volumico. Il procedimento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o un tecnico specializzato.

Rimane autorizzata la dealcolizzazione parziale dei vini rossi, bianchi e rosati quando il titolo alcolometrico volumico effettivo è superiore a 0,5 % e inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria prima della dealcolizzazione.

Pratica di vinificazione

Tipo di pratica enologica

Limitazione pertinente alla vinificazione

Descrizione

Non è possibile superare una resa di trasformazione delle uve in vino superiore al 74 % senza tenere conto delle fecce.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Tutti i vini

Resa massima

Resa massima

16 000

Unità di resa massima

kg di uva per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Tutti i vini

Resa massima

Resa massima

118

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

ALARIJE - MALVASÍA RIOJANA

ALBARIÑO

ALBILLO MAYOR

BOBAL

CABERNET FRANC

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA BLANCA

GARNACHA TINTA

GEWÜRZTRAMINER

GRACIANO

GROS MANSENG

HONDARRABI ZURI

MACABEO - VIURA

MALBEC

MATURANA BLANCA

MAZUELA

MERENZAO - MATURANA TINTA

MERLOT

MONASTRELL

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

ONECA

PARELLADA

PETIT COURBU

PETIT MANSENG

PETIT VERDOT

PINOT NOIR

RIESLING

SAUVIGNON BLANC

SYRAH

TEMPRANILLO

TEMPRANILLO BLANCO

VERDEJO

VIOGNIER

XARELLO

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

La zona geografica di produzione è costituita dai terreni situati nei comuni appartenenti alla Comunità autonoma della Navarra, a eccezione di quelli che rientrano nella denominazione di origine qualificata «Rioja».

I comuni che costituiscono la zona di produzione sono i seguenti:

Abáigar, Abárzuza, Aberin, Ablitas, Adiós, Aguilar de Codés, Aibar, Allín, Allo, Améscoa Baja, Ancín, Añorbe, Ansoáin, Aoiz, Aranarache, Aranguren, Arellano, Arguedas, Armañanzas, Arróniz, Artajona, Artazu, Ayegui, Azuelo, Barañáin, Barásoain, Barbarin, Barillas, Beire, Belascoáin, Berbinzana, Beriáin, Berrioplano, Berriozar, Bidaurreta, Biurrun-Olcoz, Buñuel, Burlada, Cabanillas, Cabredo, Cadreita, Caparroso, Cárcar, Carcastillo, Cascante, Cáseda, Castejón, Castillonuevo, Cendea de Olza, Cintruénigo, Cirauqui, Ciriza, Cizur, Corella, Cortes, Desojo, Dicastillo, Echarri, Egüés, El Busto, Enériz, Eslava, Espronceda, Estella, Esteribar, Etayo, Etxauri, Eulate, Ezcabarte, Ezprogui, Falces, Fitero, Fontellas, Funes, Fustiñana, Galar, Gallipienzo, Garínoain, Genevilla, Goñi, Guesálaz, Guirguillano, Huarte, Ibargoiti, Igúzquiza, Iza, Izagaondoa, Javier, Juslapeña, Lana, Lapoblación, Larraga, Larraona, Lazagurría, Leache, Legarda, Legaria, Leoz, Lerga, Lerín, Lezáun, Liédena, Lizoáin-Arriasgoiti, Lodosa, Lónguida, Los Arcos, Lumbier, Luquin, Mañeru, Marañón, Marcilla, Mélida, Mendaza, Mendigorría, Metauten, Milagro, Mirafuentes, Miranda de Arga, Monreal, Monteagudo, Morentin, Mués, Murchante, Murieta, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Muruzábal, Navascués, Nazar, Noáin, Obanos, Oco, Olejua, Olite, Ollo, Olóriz, Orísoain, Orkoien, Oteiza, Pamplona, Peralta, Piedramillera, Pitillas, Puente la Reina, Pueyo, Ribaforada, Romanzado, Sada, Salinas de Oro, San Martín de Unx, Sangüesa, Sansol, Santacara, Sesma, Sorlada, Tafalla, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Torralba del Río, Torres del Río, Tudela, Tulebras, Úcar, Ujué, Unciti, Unzué, Urraúl Bajo, Urroz-Villa, Uterga, Valle de Yerri, Valtierra, Villafranca, Villamayor de Monjardín, Villatuerta, Villava, Yesa, Zabalza, Zizur Mayor, Zúñiga.

Fanno inoltre parte della zona di produzione il territorio di Bardenas Reales e tutti i terreni comuni della comarca agraria IV (Tierra Estella).

10.   Legame con la zona geografica

Il legame causale con l'origine geografica si basa:

sulla reputazione;

su una data qualità;

su altre caratteristiche.

Categoria di prodotto vitivinicolo

1.

Vino

Sintesi del legame

La fluttuazione pronunciata delle temperature durante l'anno, l'escursione termica ampia tra giorno e notte e l'incidenza dei venti dominanti favoriscono la produzione di vini di qualità apprezzabile. Gli alti livelli di carbonati dei suoli, uniti a una bassa percentuale di materia organica, e l'alta permeabilità concorrono a ottenere gradazioni alcoliche elevate e a mantenere un buon grado di acidità.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito o della deroga

ETICHETTATURA

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di requisito o deroga ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito o della deroga

È possibile utilizzare la menzione «Roble». Quando è utilizzata o viene fatto riferimento alla menzione, nelle informazioni relative al vino in questione è necessario indicare il periodo di tempo, in mesi o anni, in cui il vino è invecchiato in contenitori di legno di rovere la cui capacità massima è di 600 litri. Per poter utilizzare la menzione, i vini devono rimanere almeno un mese nelle botti di rovere.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

http://PCIGP3R2025.navarra.es