Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 04-06-2026
Numero provvedimento: 10345
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Contratti di filiera - Finanziamenti e agevolazioni pubbliche - Programma di filiera vitivinicola - Graduatoria - Scorrimento - Incremento delle risorse (Fondo rotativo contratti di filiera) - Sottoscrizione successiva del contratto di filiera - Soddisfacimento della pretesa del produttore vinicolo - Società agricola operante nel settore vinicolo (nella specie, capofila di un programma di filiera vitivinicola) che ha agito in giudizio per l'annullamento della graduatoria di un bando ministeriale relativo ai contratti di filiera, in cui l'istanza del produttore era risultata idonea ma inizialmente non finanziabile per carenza di fondi - Intervenuto scorrimento della graduatoria reso possibile dall'assegnazione di risorse aggiuntive al comparto agroalimentare - Cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..


 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 2369 del 2024, proposto da
Lungarotti Società Agricola a R.L., quale soggetto proponente - capofila del programma di Filiera “Laudato Vino 2022”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Giuseppe Lucchesi e Daniele Berti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Giuseppe Lucchesi in Roma, viale Parioli 63;


contro

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti

Società La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano e Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
Cooperativa Produttori Arborea Soc. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Pisanu e Nicola Battolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
O.P. (Organizzazione di Produttori) Apol Industriale S.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Aloia, Gianmaria Maffezzoni, con domicilio eletto presso lo studio Antonio D'Aloia in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano e C.D. Filiera S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Green Farmers Group Società Agricola Consortile a Responsabilità Limitata, Il Noceto Società Cooperativa Agricola, Finoliva Global Service S.p.A. Società Benefit, Cooperativa Produttori Arborea - Società Agricola, Trentingrana - Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini Società Cooperativa Agricola, Ciavolino Roma International S.r.l., Spinosa S.p.A., Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Amico Bio Società Cooperativa Agricola, Le Carni Pugliesi - Società Consortile Agricola a R.L, Italia Ortofrutta - Società Consortile A Responsabilità Limitata, Orogel Società Cooperativa Agricola, Cantine Due Palme - Società Cooperativa Agricola, Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza S.r.l., O.P. Meridia Società Cooperativa Agricola A R.L., Caseificio Cirigliana S.r.l., Persea Castello Società Agricola S.r.l., Cooperativa Agricola Mercato Contadino delle Terreverdi Teramane- Società Cooperativa, Croce del Vento S.r.l. e Monini S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;


per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del Decreto n. 0633056/2023 di Pubblicazione graduatoria definitiva consolidata del V Bando dei Programmi e dei progetti presentati nell'ambito dell'Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022 datato 15 novembre 2023 pubblicato il 12 gennaio 2024;

- del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 prot. 584063 del 20 ottobre 2023 recante la graduatoria definitiva dei progetti presentati mai comunicato;

- della Circolare del 27 settembre 2023 prot. n. 0525180 con la quale il M.A.S.A.F. ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all'art. 10 dell'Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022;

- delle schede di valutazione relative al programma presentato dalla ricorrente mai rese ostensibili dal Ministero anche all'esito dell''accesso agli atti formulato;

- del Decreto Dirigenziale n. 342515 del 30 giugno 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria, qualificata come provvisoria, dei relativi programmi allegata al predetto decreto, che ha collocato quello presentato dal ricorrente alla posizione n. 187 con attribuzione di un punteggio di 82,86;

- del verbale unico di valutazione recante protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 contenente gli esiti di tutte le sedute di valutazione nonché la proposta di graduatoria provvisoria (doc. 4);

- della nota interna sottoscritta in data 28 giugno 2023 dal Presidente della Commissione di Valutazione Dr. Pietro Gasparri con la quale è stato trasmesso il verbale unico comprensivo di tutte le sedute di valutazione della commissione;

- della nota prot. 0211227 del 19 aprile 2023 adottata dal M.A.S.A.F. all'esito dell'invio della documentazione integrativa richiesta;

- dell'Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 come modificato dall'Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 e in particolare con espressa impugnativa dell'art. 9 recante i criteri di valutazione dei programmi e le modalità di pubblicazione della graduatoria e di presentazione delle istanze di riesame;

- e per quanto possa occorrere del D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021;

- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Società La Cesenate Conserve Alimentari, di Cooperativa Produttori Arborea Soc. Agricola, di O.P. (Organizzazione di Produttori) Apol Industriale S.C.A., di Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano e di C.D. Filiera S.r.l.;

Vista l’istanza depositata il 19 maggio 2026, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato il 4 marzo 2024, tempestivamente depositato, la Lungarotti Società Agricola a R.L., quale soggetto proponente - capofila del programma di Filiera “Laudato Vino 2022”, (d’ora in poi la Società ricorrente) - premesso di aver presentato domanda per l’accesso ai contratti di filiera ed ai benefici previsti dal D.M. 0673777 del 22 dicembre 2021 (dotazione finanziaria pari ad Euro 690.000.000,00 in forza di Decreto Dipartimentale del 13 aprile 2022) nell’ambito della procedura indetta dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ora Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) con Avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato in data 21 luglio 2022 all’Avviso pubblico prot. n. 0324845 - ha impugnato la graduatoria definitiva e consolidata V Bando, datata 15 novembre 2023 e pubblicata il 12 gennaio 2024 e tutti gli altri atti, anche istruttori, indicati in epigrafe, nella parte in cui è stata collocata in 187esima posizione, con un punteggio di 82,86 punti e pertanto non immediatamente finanziabile essendo stati ammessi (soltanto) i primi 39 beneficiari.

La Società ricorrente, deducendo che la Commissione nominata dal Ministero avrebbe errato nella valutazione del proprio progetto, anche all’esito di un’istanza di riesame rimasta inevasa, per avere assegnato un punteggio minore rispetto a quello asseritamente spettante, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.

1.1. Con il primo motivo, sono state dedotte “illegittimità manifesta del disposto di cui all’art. 9, comma 5 dell’Avviso pubblico - violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento - violazione del disposto di cui all’art. 10 bis della Legge n. 241 /1990”.

La Commissione, già in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria, avrebbe omesso di chiarire i criteri in base ai quali si è proceduto all’attribuzione del punteggio, essendo incomprensibile il percorso logico ad esso sotteso; tali chiarimenti non sarebbero stati resi neanche dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, non avendo la Commissione neanche risposto all’istanza di riesame.

1.2. Con il secondo motivo, sono state censurate “violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 9, comma 5 e agli artt. 10 e 11 dell’Avviso pubblico - violazione e/o falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo - contraddittorietà manifesta”.

Secondo la Società ricorrente, l’art. 2, comma 3, del D.D. n. 342515 del 30 giugno 2023 (pubblicazione della graduatoria) avrebbe stravolto il disposto di cui all’art. 9, comma 5, dell’Avviso pubblico e dei successivi artt. 10 e 11, nella parte in cui avrebbe introdotto nuovi ed ulteriori termini procedimentali diversi rispetto a quelli contenuti nella lex specialis.

1.3. Con il terzo motivo, sono stati lamentati “violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - eccesso di potere per difetto di motivazione - illegittimità manifesta del sistema di riconoscimento dei punteggi indicati nelle tabelle di cui all’art. 9, comma 4 dell’Avviso - eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria, nonché manifesta illogicità e irragionevolezza”.

Il sistema di riconoscimento dei punteggi indicato nell’Avviso pubblico fa riferimento a criteri c.d. oggettivi e ad altri di carattere spiccatamente soggettivi rilasciati alla discrezionalità della Commissione di valutazione; ebbene, la genericità dei parametri di valutazione avrebbe investito i Commissari di poteri così ampi da configurare un’attribuzione arbitraria dei punteggi.

1.4. Con il quarto motivo, sono stati dedotti “violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 della Costituzione per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa - eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - illegittimità per mancato riconoscimento del punteggio spettante”.

Ad ogni buon conto, la Commissione avrebbe altresì errato nella valutazione del programma per avere assegnato un punteggio manifestamente inferiore rispetto a quello concretamente spettante, pari a 96,00 punti.

1.5. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse, l’accertamento e la declaratoria del diritto al maggior punteggio e l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti.

2. In data 13 marzo 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

3. In data 2 aprile 2024, si è costituita in giudizio la Società La Cesenate Conserve Alimentari, quale controinteressata.

4. Con ordinanza n. 1314/2024, pubblicata l’8 aprile 2024, resa all’esito della Camera di Consiglio del 3 aprile 2024, la Sezione V - illo tempore competente per materia - ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la pubblica udienza del 17 luglio 2024 per la trattazione nel merito del ricorso, previa integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

5. In data 23 aprile 2024, la Società ricorrente ha documentato l’integrazione del contraddittorio.

6. Con memoria depositata il 6 giugno 2024, si è costituita in giudizio la Cooperativa Produttori Arborea - Società Agricola a R.L quale controinteressata.

7. Con memoria depositata il 12 giugno 2024, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che, nelle more, sono stati assegnati al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ulteriori 2 miliardi di Euro attraverso la nuova misura M2C1- I3.4 “Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”; in particolare, l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato che tale dotazione sarebbe stata destinata prioritariamente al finanziamento di misure già in essere del Piano Nazionale Complementare (P.N.C.) che hanno registrato un rilevante overbooking, quali il V Bando relativo ai contratti di filiera, per cui ha chiesto il rinvio della trattazione; nel merito ha comunque insistito per il rigetto del ricorso.

8. Con memoria depositata il 13 giugno 2024, la Società ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

9. Con memoria depositata il 14 giugno 2024, la controinteressata Società La Cesenate Conserve Alimentari ha insistito per il rigetto del ricorso.

10. Alla pubblica udienza del 17 luglio 2024, l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato che sono stati ampliati i fondi in dotazione per finanziare un maggior numero di progetti, con scorrimento della graduatoria; parte ricorrente ha confermato essere in atto questa implementazione delle risorse; all’esito dell’ampia trattazione, concordi tutte le parti del giudizio, non essendosi ancora completata l'istruttoria e non essendoci allo stato certezza sui termini, il Presidente della V Sezione ha disposto il rinvio della trattazione della causa a data da destinarsi.

11. In data 14 marzo 2025, si è costituita in giudizio la O.P. (Organizzazione di Produttori) Apol Industriale S.c.a., quale controinteressata.

12. In data 25 marzo 2025, si è costituita in giudizio Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano, quale controinteressato.

13. Con memoria depositata il 25 marzo 2025, la controinteressata O.P. (Organizzazione di Produttori) Apol Industriale S.c.a. ha insistito per il rigetto del ricorso.

14. In data 31 marzo 2025, si è costituita in giudizio la C.D. Filiera S.R.L., quale controinteressata.

15. Con memoria depositata il 10 aprile 2025, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che, con Decreto Direttoriale n. 569071 del 28 ottobre 2024 è stato stabilito che i Soggetti Proponenti dei programmi di cui alla graduatoria del Decreto Direttoriale n. 633056 del 15 novembre 2023, dal n. 44 al n. 310, risultati idonei ma non finanziabili con risorse del Piano Nazionale Complementare (P.N.C.), avrebbero dovuto inviare una comunicazione di adesione alla casella dedicata I.S.M.E.A. a partire dalle ore 12,00 del giorno 29 ottobre 2024 fino alle ore 24,00 del giorno 11 novembre 2024, poi prorogato fino al 7 aprile 2025, ore 12,00; per tali ragioni, la difesa erariale ha chiesto il rinvio della trattazione della causa, onde verificare gli esiti della procedura di scorrimento.

16. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025, dopo ampia discussione, il Presidente di questa Sezione - divenuta medio tempore competente per materia - ha assegnato la causa in decisione.

17. Con ordinanza n. 7998/2025, pubblicata il 23 aprile 2025, questa Sezione ha disposto, in via istruttoria, il riesame della domanda della parte ricorrente, fissando per il prosieguo la pubblica udienza del 12 novembre 2025.

18. In data 13 giugno 2025, l’Avvocatura dello Stato ha prodotto in giudizio il riesame istruttorio predisposto dalla Commissione, con il quale sono stati, in sintesi, confermati i punteggi attribuiti alla Società ricorrente.

19. In data 11 novembre 2025, la Società ricorrente ha prodotto in giudizio la nota di I.S.M.E.A., prot. 36487 del 17 ottobre 2025, con cui la Società ricorrente è stata invitato, entro il 15 gennaio 2026, a presentare la propria proposta.

20 Con memoria depositata il 12 novembre 2025, l’Avvocatura dello Stato ha reso edotto circa lo stato della procedura di scorrimento della graduatoria.

21. Alla pubblica udienza del 12 novembre 2025, all’esito della discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

22. Con ordinanza n. 20543/2025, pubblicata il 18 novembre 2025, questa Sezione, tenuto conto di quanto emerso circa la possibilità dello scorrimento della graduatoria, ha fissato per il prosieguo la pubblica udienza del 20 maggio 2026.

23. Con istanza depositata il 19 maggio 2026, la Società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuta stipula del Contratto di Filiera.

24. Green Farmers Group Società Agricola Consortile a Responsabilità Limitata, Il Noceto Società Cooperativa Agricola, Finoliva Global Service S.p.A. Società Benefit, Cooperativa Produttori Arborea - Società Agricola, Trentingrana - Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini Società Cooperativa Agricola, Ciavolino Roma International S.r.l., Spinosa S.p.A., Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Amico Bio Società Cooperativa Agricola, Le Carni Pugliesi - Società Consortile Agricola a R.L, Italia Ortofrutta - Società Consortile A Responsabilità Limitata, Orogel Società Cooperativa Agricola, Cantine Due Palme - Società Cooperativa Agricola, Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza S.r.l., O.P. Meridia Società Cooperativa Agricola A R.L., Caseificio Cirigliana S.r.l., Persea Castello Società Agricola S.r.l., Cooperativa Agricola Mercato Contadino delle Terreverdi Teramane- Società Cooperativa, Croce del Vento S.r.l. e Monini S.p.A., intimati individualmente quali controinteressati, non si sono costituiti in giudizio.

25. Alla pubblica udienza del 20 maggio 2026, le parti hanno concordato la cessazione della materia del contendere a seguito della sottoscrizione del Contratto di Filiera; all’esito, la causa è stata introitata per la decisione.

26. Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

26.1. Ebbene, ai fini della pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. III, sentenza del 7 luglio 2025, n. 13337).

Ed invero, nel caso di specie, l’avvenuta sottoscrizione del Contratto di Filiera ed il correlato riconoscimento del beneficio economico costituiscono elementi essenziali da cui desumere il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dalla parte ricorrente che non potrebbe conseguire alcuna ulteriore (e maggiore) utilità concreta dall’ipotetico annullamento dei provvedimenti impugnati. Ne consegue, pertanto, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

27. Tenuto conto della particolare complessità delle questioni trattate e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.



P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Marco Martone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Martone

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti