Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Registri
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 21-03-1977
Numero provvedimento: 139
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Registri prodotti vinosi.

Nel corso dei controlli che vengono effettuati dagli organi di vigilanza di questo ministero, è stata spesso rilevata l’irregolare tenuta dei registri generali di carico e scarico nonché degli altri registri prescritti dalle vigenti norme in materia. Al fine di correggere eventuali errori e realizzare, nel contempo, un’uniformità nella tenuta della suddetta documentazione, si fa presente che quando si trasformano le uve, nel registro generale di carico e scarico devono essere trascritti, via via che si ottengono, tutti i prodotti ricavati dalla lavorazione delle uve stesse. Così, ad esempio, man mano che si separano i raspi, le vinacce e le fecce di vino, o si ottengono mosti e vini, dovranno essere registrati i relativi quantitativi di detti prodotti con una corrispondente registrazione di carico del relativo quantitativo di uve.

Si ricorda che le uve e i mosti aventi i requisiti per l’ottenimento di un Doc devono essere vinificati distintamente, senza di che il prodotto non può fregiarsi della denominazione di origine controllata (art. 6 reg. n. 817/70, ora reg. n. 1493/99). Il reg. n. 2133/74 (ora reg. n. 753/02), sulla presentazione e designazione dei vini (entrato in applicazione il 1° settembre 1976) ha previsto anche norme precise in materia di designazione nei registri, norme che se non rispettate comportano, per l’operatore, la perdita del diritto di riportare talune indicazioni sull’etichetta o sui documenti di vendita.

Tali norme prescrivono che sui registri, sia dei produttori sia dei non produttori, i vari prodotti siano indicati con la loro definizione legale: vino da tavola, ovvero, se trattasi di un Doc del nome dello stesso, ad esempio: Barolo, Chianti,... con le precisazioni v.q.p.r.d. o Doc; mosto di uve parzialmente fermentato o vino atto a diventare vino da tavola ecc.

Inoltre, occorre precisare se il colore è bianco, rosso o rosato, e ciò anche nell’eventualità che non si intenda far figurare in etichetta il colore del vino.

Qualora poi I’operatore intenda avvalersi della facoltà di utilizzare nell’etichetta — o, in mancanza della stessa, sul documento — le indicazioni relative:

a) all’annata;

b) al vitigno;

c) alla zona di raccolta delle uve;

d) alle precisazioni concernenti il modo di elaborazione, il tipo di prodotto, un colore particolare;

e) alla dicitura «vino tipico»;

f) alla eventuale indicazione, per i vini Doc, della menzione specifica tradizionale (classico, riserva, superiore ecc.), deve riportare sui registri di carico e scarico le suddette indicazioni.

Sui registri di carico e scarico dei non produttori non è necessario riportare le suddette indicazioni facoltative, purché venga registrato il numero del documento di accompagnamento di introduzione del prodotto in cantina e la data della sua compilazione. In questo caso, per poterle utilizzare in etichetta, è sufficiente che le indicazioni facoltative figurino sul documento di accompagnamento.

A norma dell’art. 40, paragrafo 3, del reg. n. 2133/74, i recipienti per il magazzinaggio, vasche, botti o altri recipienti contenenti vino devono essere numerati e sui registri deve figurare il numero del recipiente in cui il prodotto è conservato. Per partite di damigiane, bottiglie ecc., insilate, nettamente separate dalle altre partite, la marcatura dei recipienti singoli può essere sostituita da quella della partita.

Si chiarisce, infine che, ai sensi dell’art. 22 del reg. n. 816/70 (ora reg. n. 1493/99) e dei regolamenti n. 1594/70 e n. 1618/70, devono essere tenuti anche i registri relativi all’aumento della gradazione alcolometrica, all’acidificazione e alla disacidificazione, nonché dei prodotti enologici impiegati, qualora si effettuino dette pratiche.

I suddetti registri, meno quelli relativi ai prodotti enologici, possono essere sostituiti dalla raccolta delle prescritte dichiarazioni preventive dell’operazione da inviare all’lstituto di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per territorio. Per quanto concerne la pratica della dolcificazione è sempre necessaria, sia la registrazione sia la dichiarazione preventiva.

Tuttavia, si può utilizzare il registro generale di carico e scarico purché, per ogni operazione, vengano indicate le gradazioni dei prodotti impiegati e quelle del prodotto finale.

Si ricorda, inoltre, che i registri devono essere tenuti per ogni impresa e per ogni stabilimento dove sono detenuti i prodotti (esempio: se in uno stabilimento coesistono due o più imprese, altrettanti devono essere i registri, preventivamente vidimati, delle rispettive imprese). Se un’impresa ha più stabilimenti è ovvio che il registro deve essere tenuto per ogni stabilimento.

Con l’occasione, si precisa, infine, per quanto concerne il tenore di anidride solforosa nei vini, che il reg. n. 816/70, all’art. 26 bis stabilisce che il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare i 200 mg/litro per i vini rossi ed i 250 mg/ litro per i vini bianchi.

Il suddetto articolo prevede, però, la possibilità, per gli Stati membri, di fissare, al riguardo, disposizioni più restrittive.

Pertanto, si rammenta che, per l’ltalia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 23, lettera 1) del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162, che, com’è noto, prevedono nei vini un contenuto di anidride solforosa totale non superiore a 200 mg/ litro e ciò indipendentemente dal tipo e dal colore del vino.