Settore vinicolo - Demanio idrico - Alveo e pertinenze fluviali - Manutenzione e difesa delle sponde - Nesso di causalità - Eventi meteorologici intensi - Caso fortuito - Esclusione - Criterio statistico del tempo di ritorno - Danno patrimoniale - Azienda agricola - Erosione spondale - Vigneto coltivato a spalliera - Perdita di suolo e soprassuolo viticolo - Deprezzamento del fondo - Ripartizione soggettiva del risarcimento - Usufruttuario e nudo proprietario - Responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Ente custode del demanio idrico (nella specie, l'Autorità di Bacino) responsabile dei danni da erosione spondale subiti dai terreni agricoli limitrofi qualora l'evento lesivo sia riconducibile ad una concatenazione di fattori convergenti, quali il processo erosivo preesistente, l'assenza di adeguate opere di difesa e la mancata pulizia del greto.
SENTENZA
n. 1492/2026 pubbl. 27/05/2026
(Presidente: dott. Giuseppe Lupo - Giudice del.: dott.ssa Maria Marino Merlo)
nel giudizio iscritto al n. 470/2023 R.G del Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi
vertente tra
Parte_1 nata a Salemi (TP) il 15/11/1946 e residente in Palermo (PA) via G. Arimondi n.2/Q C.F. C.F._1 , rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso depositato in atti, dall’Avv.to Maria Grazia Cannata;
ricorrente
e
Controparte_1 (codice fiscale P.IVA_1 ) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
resistente
e
Controparte_2, nato a Salemi il 14/09/1986 ed ivi residente in via Fontana Bianca n. 231, CF C.F._2 , rappresentato e difeso come in atti dall’avv. Maria Grazia Cannata;
- interveniente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell’udienza del 17/03/2026, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha premesso di essere usufruttuaria di un terreno sito in Salemi, contrada Torrettella Mokarta, identificato catastalmente con le particelle indicate e avente estensione complessiva di Ha 05.60.32, coltivato a vigneto. Ha rappresentato che il fondo è lambito dal canale demaniale denominato “Fosso della Torretta”, inserito nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Trapani, e che in occasione degli eventi meteorici verificatisi tra il 10 e l’11 novembre 2021 tale corso d’acqua è tracimato, riversandosi sul terreno, con conseguente danneggiamento del vigneto e formazione di dissesti, filari compromessi ed erosioni del suolo, nonostante gli interventi eseguiti dalla stessa ricorrente per il recupero della produzione. Ha dedotto: che lo straripamento è stato causato dall’insufficienza idraulica dell’alveo, determinata dalla presenza diffusa di vegetazione infestante e materiale solido, nonché dalla totale assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d’acqua, con riduzione della capacità di deflusso; che i danni, destinati ad aggravarsi e reiterarsi, sono stati quantificati dal proprio consulente tecnico nella somma di euro 68.128,80.
La ricorrente ha rilevato: la responsabilità dell’ Controparte_1 ai sensi dell’art. 2051 c.c. e, in subordine, dell’art. 2043 c.c., richiamando il principio secondo cui è sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, con onere della prova liberatoria a carico del custode; che gli eventi meteorici non sono stati eccezionali, con conseguente esclusione del caso fortuito, e che la causa esclusiva del danno è l’omessa manutenzione del corso d’acqua; che la responsabilità della pubblica amministrazione sussiste anche ai sensi dell’art. 2043 c.c., in relazione ai doveri di vigilanza e manutenzione del bene demaniale. Ha concluso chiedendo che il Tribunale: ritenga e dichiari la responsabilità dell’ Controparte_1 ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.; condanni la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi, quantificati in euro 68.128,80 o nella somma accertanda, oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita l’ Controparte_1 , affermando l’insussistenza di responsabilità dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c., ritenendo applicabili le norme sul deflusso naturale delle acque tra fondi di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c.. Ha invocato le disposizioni del R.D. n. 523/1904, affermando che la realizzazione e manutenzione delle opere di difesa competono ai proprietari frontisti, sui quali incombe anche l’obbligo di manutenzione ordinaria del fondo e dell’alveo, consistente nella pulizia, rimozione della vegetazione e dei detriti. Ha dedotto: che l’eventuale danno è riconducibile al comportamento omissivo della ricorrente, la quale non avrebbe adempiuto agli obblighi di manutenzione del fondo; l’eccezionalità degli eventi meteorici, richiamando le deliberazioni di stato di emergenza e sostenendo che tale circostanza esclude o attenua la responsabilità dell’amministrazione. In via subordinata, ha domandato l’applicazione dell’art. 1227 c.c., sostenendo il concorso di colpa della ricorrente e chiedendo la riduzione del risarcimento, nonché l’applicazione del comma 2 per omessa adozione di misure idonee a contenere il danno. Ha evidenziato, inoltre, l’abusività dell’eventuale utilizzo agricolo delle fasce di pertinenza idraulica, con conseguente non risarcibilità dei danni in tali aree; oltre che l’eccessività della quantificazione dei danni operata dalla ricorrente. Ha concluso chiedendo: il rigetto integrale delle domande attoree per infondatezza; in subordine, la riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c..
Con ordinanza resa all’udienza del 26 aprile 2023, il Giudice ha disposto l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, nominando quali consulenti l’Ing.
Persona_1 e il Dott. Persona_2 in qualità di componenti del collegio peritale. I consulenti, espletate le operazioni peritali, hanno depositato telematicamente in data 15 ottobre 2023 la relazione peritale definitiva, unitamente alle risposte alle osservazioni formulate dalle parti.
Il giudizio è stato, quindi, rinviato all’udienza del 19 settembre 2023 per il prosieguo.
Con ulteriore provvedimento, la causa è stata rinviata all’udienza del 19 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni.
All’esito di tale udienza, la causa è stata rinviata all’udienza del 15 ottobre 2024 per la decisione innanzi al Collegio, assegnando alle parti termini fino a sette giorni prima della predetta udienza per il deposito di memorie conclusionali, da tenersi secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi del D.L. n. 2/2021. All’udienza del 15 ottobre 2024 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione; successivamente, con ordinanza di rimessione istruttoria n. cronol. 588/2024 dell’11 novembre 2024, ha disposto la rimessione sul ruolo e fissato l’udienza del 18 febbraio 2025, ritenendo necessario un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio, affidato al dott. agr. Persona_3 e all’ing. Persona_4 .
I consulenti, espletate le operazioni peritali, hanno depositato la relazione definitiva in data 4 febbraio 2025.
Con comparsa del 7/02/2025 si è costituito Controparte_2 , esponendo: che Parte_1 ha promosso il giudizio nei confronti dell’Autorità di CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 68.128,80, con richiesta di CTU e prova testimoniale; e di intervenire volontariamente nel giudizio, aderendo alla domanda della ricorrente, per far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni in qualità di proprietario del fondo. Ha concluso chiedendo: l’ammissione dell’intervento; la declaratoria di responsabilità dell’Autorità di Bacino ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.; la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore dell’interveniente nella misura di euro 15.225,00, come risultante dalla CTU, oltre interessi e rivalutazione.
Sono state precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell’art. 180 R.D. 1775/1933.
Assegnata la causa a questo giudice, all’esito dell’udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la stessa è stata posta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultante dai documenti versati in atti e attestanti la provenienza degli immobili per cui è causa.
Nel merito, le domande sono fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
Risulta dagli accertamenti peritali eseguiti che i luoghi oggetto di causa sono situati in contrada “Torretta/Torrettella Mokarta”, nel territorio del Comune di Salemi.
Il fondo è censito al Catasto terreni nel foglio 112 e comprende le particelle 1, 48, 56, 302 e la particella 55 indicata come fabbricato rurale diruto; la superficie complessiva è pari a Ha 5.60.32.
Vi è una superficie impiantata a vigneto di circa Ha 3,50, allevata a spalliera, con presenza di vitigni a bacca bianca e, quanto alla giacitura, una conformazione in prevalenza sub-pianeggiante e pianeggiante, con tratti acclivi/declivi sul versante laterale al corso fluviale in corrispondenza di alcune particelle. Il corso d’acqua denominato “Fosso della Torretta” delimita la proprietà lungo la sinistra idraulica.
I Consulenti hanno accertato l’effettiva sussistenza dell’evento alluvionale citato in ricorso e indicato come avvenuto nei giorni 10-11 novembre del 2021 e hanno specificato che questo ha determinato a carico del fondo attoreo un’azione erosiva a carico della sponda fluviale ove insistono i terreni attorei, con ablazione di tratti di essi a volte anche in modo accentuato.
Va precisato che in corso di causa, è stato disposto un supplemento della consulenza tecnica d’ufficio già espletata, con incarico di accertare, ferme le risultanze della precedente CTU circa la mancata verificazione di una esondazione del torrente e la non configurabilità di un evento eccezionale, se il fondo di proprietà della ricorrente abbia subito, in relazione agli eventi meteorici del 10–11 novembre 2021, danni riconducibili al fenomeno di erosione degli argini, nonché di indicare le opere che la convenuta potrebbe porre in essere per scongiurare in futuro l’erosione stessa, tenendo conto anche dell’ortofoto 2023 depositata in atti.
Le due consulenze convergono nell’individuare l’origine dei danni in un processo di erosione spondale del Fosso della Torretta, attivo da anni e riattivato/accresciuto in occasione delle piene connesse alle precipitazioni, escludendo un evento di esondazione/allagamento e qualificando l’evento meteorico del 10–11 novembre 2021 come non eccezionale; la CTU 2023 riconduce le cause al processo erosivo e chiarisce l’irrilevanza eziologica della vegetazione rispetto all’erosione, mentre la CTU 2025 dettaglia la dinamica delle correnti in corrispondenza delle anse e segnala l’assenza di interventi recenti di sistemazione/pulizia sulla bese dello stato dei luoghi.
In particolare, la CTU supplementare ha confermato che non si verte in ipotesi di esondazione/allagamento, atteso che il Fosso della Torretta è descritto come incassato e profondo; tuttavia, in occasione di precipitazioni intense, le correnti di piena esercitano un’azione erosiva sulle superfici agrarie limitrofe, soprattutto in corrispondenza delle anse, con conseguente progressiva sottrazione di suolo e restringimento della capezzagna, fenomeno che – nei tratti più critici – è suscettibile di ulteriore espansione in mancanza di interventi di stabilizzazione. La CTU supplementare ha ricostruito la causa tecnica dell’evento dannoso in termini di erosione spondale determinata dalla dinamica delle correnti nelle curvature del corso d’acqua (maggiore velocità lungo la sponda esterna, formazione di vortici e conseguente collasso delle pareti), evidenziando altresì la assenza di recenti interventi di sistemazione delle sponde e di pulitura del greto, con vegetazione diffusa, e indicando la necessità di opere di difesa (ad es. rivestimenti spondali con gabbioni/massi e altri interventi tecnici) per arrestare l’evoluzione del dissesto.
Ciò posto, sotto il profilo del nesso causale, deve ritenersi che l’evento meteorico si inserisca nella sequenza eziologica non quale causa autonoma ed esclusiva, ma come fattore di aggravamento di un dissesto erosivo già in atto, il quale,
in assenza delle necessarie opere di contenimento, ha determinato la perdita di porzioni di terreno e il progressivo arretramento delle sponde.
Ne consegue che la dinamica dannosa risulta riconducibile ad una concatenazione di fattori convergenti, costituiti dal processo erosivo preesistente, dalla mancanza di adeguate opere di difesa e dall’incremento della portata idraulica determinato dalle precipitazioni, le quali, in quanto non eccezionali, non assumono efficacia interruttiva del nesso causale, restando integrate nella normale evoluzione del fenomeno.
Non ricorre, infatti, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla parte convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: SS.UU., n. 20943/2022). Tale evenienza va esclusa alla luce dei dati risultanti dalle consulenze tecniche espletate in corso di causa.
Come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza del 30.6.2022, n.20943, per la configurazione della responsabilità del custode, è sufficiente la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l’evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l’effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l’insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. n.12760/2024). In merito al carattere di eccezionalità, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in più occasioni, che la natura eccezionale degli eventi, che esonera il custode da responsabilità, non può essere invocata in presenza di fenomeni meteorologici anche particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell’insufficienza delle misure adottate per evitarne l’accadimento e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (Cass. n. 8466/2020; n. 26545/2014). Difatti, l’eccezionalità e l’imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche sostanziano il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscono causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento (Cass. n. 18877/2015). Deve quindi escludersi che il solo verificarsi di una calamità naturale integri di per sé un evento imprevedibile tale da esonerare il custode da responsabilità, dovendo procedersi invece ad una ben più approfondita analisi delle caratteristiche intrinseche dell’evento. Ovvero, un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia può integrare il fortuito (o la forza maggiore) solamente allorquando non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l'esimente (v. Cass., 24/3/2016, n. 5877). Questi è pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta (con particolare riferimento alla manutenzione e alla pulizia), e che le piogge siano state talmente intense da verificarsi, ciononostante, gli allagamenti (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658). In altri termini, nel caso in cui si possa ritenere dimostrata l’omessa manutenzione dell’alveo, il custode dovrà dimostrare che l’eccezionalità dell’evento atmosferico avrebbe comunque potuto cagionare un evento dannoso di uguale entità anche ove l’alveo fosse stato regolarmente manutenuto (Cass. n. 8466/2020, n. 26545/2014, n. 18877/2015). In particolare, le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, rilevante ai sensi dell’art.2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, e con valutazione di c.d. “tempi di ritorno” molto elevati (Cass. n. 30521/2019; Cass. n. 4588/2022). È stato precisato che per poter definire eccezionale il fenomeno, lo stesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche (TSAP n. 108/2025; Cass. n.30521/2019).
Tale tempo di ritorno per essere definito eccezionale deve avvenire orientativamente in un tempo superiore a 200 anni, avendo come riferimento il parametro costituito dal D. Lgs n. 49 del 2010 che, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, classifica le alluvioni in base alla durata dei tempi di ritorno. In particolare, le alluvioni sono: frequenti se con TR fino a 50 anni, poco frequenti se con TR fino a 200 anni, scenari di eventi estremi se con TR superiore a 200 anni.
Nel caso di specie, i CTU hanno affermato espressamente che l’evento meteorico dei giorni 10–11 novembre 2021 non può classificarsi come “eccezionale”, sulla base dell’analisi pluviometrica e tale conclusione è stata basata sul tempo di ritorno stimato pari a circa 1,91 anni, che ha escluso il carattere straordinario dell’evento.
Ne consegue la responsabilità dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 2051 c.c., trattandosi di danni cagionati dalla cosa in custodia (alveo e pertinenze del corso d’acqua demaniale) in occasione di evento non eccezionale.
Quanto alle eccezioni relative a comportamenti del danneggiato, la CTU ha escluso che i ricorrenti abbiano posto in essere attività interferenti con il libero deflusso o che abbiano concorso causalmente alla produzione dell’evento, precisando che non risultano opere o attività eseguite dagli stessi idonee a modificare l’assetto idrografico o ad incrementare i danni.
Non risultano fondate le ulteriori difese dell’Autorità di Bacino.
Ed invero, non assume rilevanza l’art. 12 del medesimo R.D. n. 523/1904, secondo cui i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti esclusivamente alla realizzazione delle opere idrauliche di semplice difesa dei propri beni rispetto a corsi d’acqua di minore rilievo (ad esempio canali di bonifica), senza essere onerati degli interventi relativi ai corsi rientranti nelle prime quattro categorie di opere indicate agli artt. 4, 5, 7 e 9 del regio decreto, né in relazione alle opere destinate alla tutela di beni o aree pubbliche, né, in particolare, di quelle appartenenti alla quinta categoria di cui all’art. 10 (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019). Inoltre, i proprietari dei terreni confinanti con un torrente sono obbligati, ai sensi dell’art. 12, alla sola realizzazione delle opere destinate alla difesa dei propri beni, mentre compete all’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 2 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, assicurare il mantenimento delle condizioni di regolarità degli argini, dei ripari e di ogni altra opera presente nell’alveo o contro le sponde. Ne deriva che è la CP_3 – cui sono state attribuite le funzioni amministrative in materia di opere idrauliche – a dover provvedere alla manutenzione dell’argine di un torrente posto oltre il limite della proprietà privata e appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i danni derivanti dall’omissione di tali attività, salvo il caso in cui la configurazione e l’estensione del bene rendano in concreto impossibile l’esercizio di un controllo idoneo a prevenire l’insorgenza di situazioni di pericolo per terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L’art. 58 del R.D. n. 523/1904 si limita a prevedere l’esonero dall’omologazione prefettizia per le opere eseguite dai privati a semplice difesa aderente alle sponde dei propri beni, purché tali opere non incidano sul regime dell’alveo; mentre l’art. 95 stabilisce che il diritto dei proprietari frontisti di realizzare tali interventi – nei casi previsti dall’art. 58 – è subordinato alla condizione che essi non provochino né alterazioni del normale decorso delle acque, né limitazioni della loro libertà di deflusso, né pregiudizi alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni, agli opifici legittimamente stabiliti e, più in generale, ai diritti dei terzi.
In ordine alla quantificazione del danno, il Collegio ritiene di aderire alla consulenza tecnica d’ufficio supplementare, atteso che essa si fonda su una ricognizione più aggiornata dello stato dei luoghi e su una valutazione più completa degli effetti economici del fenomeno erosivo. In particolare, tale consulenza ha considerato non solo la perdita materiale di porzioni di terreno, ma anche l’incidenza del dissesto sul valore complessivo del fondo.
Pertanto, si ritiene che il pregiudizio complessivamente subito dai ricorrenti sia pari ad € 15.225,00, come determinato dalla consulenza tecnica d’ufficio supplementare, alla quale si ritiene di aderire. Tale importo è dato, in primo luogo, dalla perdita di suolo e di soprassuolo viticolo, quantificata in € 2.975,00, quale conseguenza diretta dell’erosione delle sponde fluviali e della conseguente sottrazione di superficie coltivabile. A tale voce si aggiunge il deprezzamento dell’intero fondo, determinato nella misura del 7% del valore di mercato, pari ad € 12.250,00, in ragione dell’incidenza del dissesto idrogeologico sull’appetibilità e sul valore complessivo del bene. La somma delle predette componenti conduce, pertanto, alla determinazione di un danno complessivo pari ad € 15.225,00.
Quanto alla ripartizione soggettiva del risarcimento, deve rilevarsi che il fondo oggetto di causa risulta intestato quanto alla nuda proprietà a Controparte_2 e quanto al diritto di usufrutto ad Parte_1 Deve quindi ritenersi che la voce relativa al deprezzamento del fondo, pari ad € 12.250,00, attenga direttamente al valore di mercato del bene nella sua interezza e sia, pertanto, riferibile alla titolarità dominicale, con conseguente attribuzione in favore del nudo proprietario.
Diversamente, la voce relativa alla perdita di suolo e soprassuolo, quantificata in € 2.975,00 e determinata dalla consulenza mediante valorizzazione della superficie coltivata a vigneto, incide sulla utilizzazione economica del fondo e sulla sua capacità produttiva, con conseguente riconoscimento in favore dell’usufruttuaria. Ne consegue che il risarcimento deve essere così ripartito: € 12.250,00 in favore di CP_2[...] , quale nudo proprietario, ed € 2.975,00 in favore di Parte_1 quale usufruttuaria, per un importo complessivo di € 15.225,00.
Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, in assenza di specifiche e compiute allegazioni dirette a dimostrare, anche solo in via presuntiva, il fondamento della pretesa relativa al danno da mora.
Ritiene il Collegio di dovere aderire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi in senso maggiormente rigoroso, secondo cui, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutatamnon possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, anche solo in via presuntiva, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo (cfr. Cass. n. 4938/2023).
Nella specie, nessuna allegazione specifica nel senso precisato risulta espressa; pertanto, nulla può essere riconosciuto a detto titolo.
Infine, poiché al momento della pubblicazione della sentenza l’obbligazione si converte in debito di valuta, cosicché non è più dovuta la rivalutazione monetaria, trova comunque applicazione l’art. 1224, primo comma, c.c., a norma del quale sulla somma, ormai definitivamente liquidata e non più soggetta a rivalutazione, spettano gli interessi moratori ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente, e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.. 147/2022, con riferimento allo scaglione di valore corrispondente (da € 5.200,01 a € 26.000,00).
Dette spese si liquidano: per Parte_1 in complessivi € 2.064, di cui € 1.278 per compensi professionali (€ 213 per la fase di studio, € 213 per la fase introduttiva, € 426 per la fase istruttoria, € 426 per la fase decisionale) ed € 786,00 per spese vive; oltre rimborso forfetario, CPA e IVA; con distrazione in favore dell’avv. Maria Grazia Cannata; per Controparte_2 in complessivi € 3.644, di cui € 3.380 per compensi professionali (€ 460 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria, € 851 per la fase decisionale) ed € 264,00 per spese vive; oltre rimborso forfetario, CPA e IVA; con distrazione in favore dell’avv. Maria Grazia Cannata.
Le spese delle CTU espletate in corso di causa sono poste definitivamente a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la responsabilità della [...]Controparte_1 per i danni conseguenti alle piogge del 10–11 novembre 2021, e, per l’effetto, la condanna al pagamento di € 12.250,00 in favore di Controparte_2 e di € 2.975,00 in favore di Parte_1 per un importo complessivo di € 15.225,00, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di: Parte_1 che liquida in complessivi € 2.064, di cui € 1.278 per compensi professionali ed € 786,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, con distrazione in favore dell’avv. Maria Grazia Cannata; e Controparte_2 che liquida in complessivi € 3.644, di cui € 3.380 per compensi professionali ed € 264,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, con distrazione in favore dell’avv. Maria Grazia Cannata;
- pone le spese delle consulenze tecniche, come liquidate con i decreti depositati in corso di causa, a carico della resistente.
Palermo, così deciso in camera di consiglio il 15.05.2026.
IL GIUDICE DEL.
Maria Marino Merlo
IL PRESIDENTE
Giuseppe Lupo